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Decisione

52.2011.553

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 gennaio 2012Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è nato

il 20 ottobre 1971 ed ha conseguito la licenza di condurre nel dicembre del 1989.

Nel registro automatizzato delle misure amministrative (ADMAS) non figurano

iscrizioni a suo carico.

B. Il 5 agosto

2009, verso le ore 18.53, RI 1 ha circolato sulla strada cantonale in territorio

di __________ ad una velocità punibile accertata tramite rilevamento laser di 113 km/h, laddove vige un limite generale di 80 km/h.

Venuta a

conoscenza di questa infrazione, la Sezione della circolazione ha notificato

all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo di revoca della

licenza di condurre. Raccolte le sue osservazioni, il 7 settembre 2009 l'autorità cantonale ha fatto sapere a RI 1 di aver sospeso il giudizio in attesa delle

conclusioni penali, in modo da poter esattamente stabilire sue eventuali

responsabilità.

C. Mediante

decreto d'accusa 2 novembre 2009 il competente Procuratore pubblico ha ritenuto

RI 1 colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, proponendo

che venisse condannato alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di tre anni) di fr. 1'500.-, corrispondente a 10 aliquote giornaliere

da fr. 150.- cadauna, oltre al pagamento di una multa di fr. 500.-.

L'accusato ha impugnato il decreto davanti

al Pretore penale, che con sentenza 4 gennaio 2010 ha dichiarato l'opposizione irricevibile siccome tardiva. RI 1 ha rinunciato ad aggravarsi contro

la predetta decisione, la quale è quindi divenuta definitiva unitamente alla

condanna subita.

D. Preso atto

delle menzionate conclusioni penali, la Sezione della circolazione ha riattivato

il procedimento sospeso dando modo all'interessato di esprimersi in merito. In

seguito, il 21 settembre 2011 gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a

motore per la durata di 3 mesi (dal 24 ottobre 2011 al 23 gennaio 2012), autorizzando

comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali F, G e

M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a

e 16c cpv. 2 lett. a della legge federale sulla circolazione stradale

del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza

sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

E. Con

giudizio 9 novembre 2011 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,

respingendo il gravame contro di esso inoltrato da RI 1.

Confermata

la regolarità della procedura seguita e ricordato di essere vincolata per

giurisprudenza federale ai contenuti del decreto di accusa emanato il 2

novembre 2009 dal Procuratore pubblico, l'autorità di ricorso di prime cure ha

constatato la sussistenza di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c

LCStr, reato che impone ex lege una revoca della licenza di condurre della

durata minima di tre mesi.

F. Contro la predetta

decisione governativa il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, postulandone l'annullamento. In via subordinata, ha chiesto di

ridurre la revoca ad un mese.

Il ricorrente ha eccepito per cominciare che

il suo diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole ai sensi dell'art.

29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del

18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) è stato crassamente violato.

L'autorità amministrativa - ha soggiunto l'insorgente -

avrebbe peraltro disatteso anche l'art. 9 Cost. (protezione dall'arbitrio),

omettendo di rivedere autonomamente la fattispecie alla luce

delle contestazioni sollevate nella procedura di revoca in relazione ad alcune

anomalie riscontrate nel rapporto di polizia.

G. All'accoglimento del ricorso si è opposto il

Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nel giudizio

impugnato.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della

legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e

la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).

La legittimazione attiva del ricorrente,

destinatario del provvedimento impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura

per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr

e art. 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e non ponendo

questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2

della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL

3.1.1.1.) può essere evaso da un giudice unico sulla base degli atti, senza

procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

2.1.

Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa

competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio

scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in

giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la

procedura ordinaria (STF 1C_354/2009 dell'8 settembre 2009, consid. 2.3; DTF

124.

II 103 consid. 1c/aa; 123 II 97 consid.

3c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dalla decisione penale solo se

può fondare la sua decisione su accertamenti di fatto sconosciuti al giudice

penale o che non sono stati presi in considerazione da quest'ultimo, se assume

nuove prove il cui apprezzamento conduce ad un risultato diverso con i fatti accertati

o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in

particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione

(STF 1C_43/2008 del 23 settembre 2008, consid. 4.2). Tale autorità deve

attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui

quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria,

segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente su un rapporto di

polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la

gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti

si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di revoca della licenza di

condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento

penale diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze,

quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per

presentare eventuali mez-zi di prova o argomenti difensivi, dato che era

tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale,

nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio

emanato in tale procedura (DTF 124 II 103 consid. 1c/aa; 123 II 97 consid.

3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_354/2009 dell'8 settembre 2009, consid.

2.

).

2.2

Nel caso di specie, il 7 settembre 2009 la Sezione della circolazione ha

comunicato a RI 1 di aver sospeso il procedimento amministrativo avviato nei

suoi confronti per i fatti avvenuti il 5 agosto 2009 in attesa delle conclusioni penali, in modo da poter esattamente stabilire sue eventuali

responsabilità.

Il 2 novembre 2009 il Procuratore pubblico ha

proposto la condanna del ricorrente, ritenendolo colpevole di grave infrazione

alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cifra 2 LCStr per aver viaggiato

a 133 km/h malgrado il limite di 80 km/h vigente a __________. Nel decreto di accusa erano descritti

partitamente gli eventi che avevano indotto il magistrato a sanzionare l'interessato

con una pena pecuniaria di fr. 1'500.- e una multa di fr. 500.-. Nel documento

era peraltro indicato chiaramente che il medesimo, una volta cresciuto in

giudicato, sarebbe stato trasmesso alla Sezione della circolazione. In tali

circostanze, l'insorgente non poteva in buona fede ritenere che non avrebbe

potuto incorrere in un provvedimento amministrativo come quello litigioso (STF

1C_279/2010 del 31 gennaio 2011). Ne

consegue, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, che

in questa sede il ricorrente non può più contestare i fatti così come stabiliti

dalle autorità penali, le quali hanno oramai statuito sulla fattispecie con

sentenza passata in giudicato. Per evidenti ragioni di unità di giudizio,

questo Tribunale e per esso il suo giudice delegato, al pari delle autorità

amministrative inferiori, è infatti vincolato alla descrizione degli

avvenimenti che hanno portato alla condanna di RI 1. Se quest'ultimo riteneva

che la sanzione penale fosse stata emanata sulla base di un presupposto

fattuale inesatto, avrebbe dovuto far capo ai rimedi di diritto indicati nel decreto

d'accusa e adire tempestivamente la Pretura penale in via di opposizione,

adducendo in quel contesto tutte le censure ed i mezzi di prova che riteneva

utili ai fini della sua difesa. Rispettivamente, avrebbe dovuto impugnare la sentenza

4.

gennaio 2010 del Pretore penale e contestarne le conclusioni davanti alla

Corte di cassazione e revisione penale. L'insorgente, nonostante l'importanza dell'infrazione

imputatagli e l'ampiezza della pena irrogatagli, non ha tuttavia insistito

oltre, accettando la condanna per aver circolato a velocità eccessiva, violazione

che notoriamente comporta anche una revoca della licenza di condurre. In simili

evenienze, il principio della sicurezza giuridica impedisce al ricorrente di

rimettere in discussione gli accertamenti fattuali operati a livello penale al

fine di eludere la misura amministrativa che si impone (RtiD I-2011 n. 41).

3.

3.1. Le

infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile

la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970

(LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento

del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca

devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il

pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in

quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare

uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta

(vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima

della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art.

16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei

precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui

che violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo

per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c

cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti e altri reati di

cui tener conto, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre

mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr).

3.2

La giurisprudenza resa dal Tribunale

federale sulla scorta del vecchio diritto aveva sancito che indipendentemente

dalle circostanze concrete un eccesso di velocità di 26-29 km/h fuori delle località o su una semiautostrada senza spartitraffico era una violazione di media

gravità da punire con una revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16

cpv. 2 vLCStr. Un superamento del limite di 30 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della

patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a (cfr. DTF

124.

II 259 consid. 2b/bb; 124 II 475 consid. 2a e

rinvii). Il nuovo diritto ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti

amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi

e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha

mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi di velocità di

ampiezza superiore ai 16 km/h stabiliti dal Tribunale federale (vedi DTF 132 II

234.

consid. 3). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 26-29 km/h fuori delle località è nella migliore delle ipotesi un'infrazione di media gravità, che con

il nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionata con una revoca della

patente di almeno un mese (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr). A partire da

un eccesso di 30 km/h oltre il limite, l'inosservanza assurge per contro a

reato grave da punire con una revoca di almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2

lett. a LCStr) anche se viene commesso in circostanze favorevoli.

3.3

Nel

caso in esame, dagli atti risulta che ____________________ e di tolleranza) la

velocità massima di 80 km/h consentita sulla cantonale in territorio di __________.

Egli ha dunque gravemente compromesso la sicurezza della circolazione ai sensi

della citata giurisprudenza e degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 90 cifra 2

LCStr.

Se ne

deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16c LCStr, il

provvedimento di revoca di tre mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che

essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale

ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della

proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il

genere di violazione di cui il ricorrente si è macchiato (vedi art. 16c

cpv. 2 lett. a LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si

potrebbe scendere neppure al cospetto di circostanze particolari (assenza di

precendenti, necessità professionale di condurre), tale essendo la scelta

chiaramente operata sul tema dal legislatore federale (vedi art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 132 II 234 consid. 2.3).

Invano l'insorgente

si duole del ritardo con il quale la Sezione della circolazione ha pronunciato

la revoca, adducendo argomentazioni fondate su una giurisprudenza sorpassata in

quanto riferita al vecchio diritto onde ottenere l'annullamento del provvedimento

o una sua sostanziosa riduzione nel tempo. Si dà comunque atto al ricorrente

che nel suo caso è stato violato il diritto di essere giudicato in un termine ragionevole

(DTF 135 II 334 consid 2.3 e 3). La revoca della licenza di condurre per tre

mesi viene nondimeno confermata, dato che in concreto l'art. 29 cpv. 1 Cost.

non è stato disatteso in maniera grave e che la controversa misura

amministrativa mantiene appieno il suo scopo preventivo-educativo (DTF 133 II

331.

consid. 6.4.2; 127 II 300 consid. 3d; 121 II 22 consid. 3a) a dispetto del

tempo trascorso dal compimento dell'infrazione.

4.

Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto

essere respinto, atteso che per finire il Tribunale - vincolato alle domande

formulate dall'insorgente (vedi petitum) - non ne può accogliere alcuna.

La tassa

di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1.200.- è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Il giudice delegato La

segretaria

del Tribunale cantonale amministrativo

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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