52.2011.553
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2 gennaio 2012Italiano13 min
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Numero d'incarto:
52.2011.553
Data decisione, Autorità:
02.01.2012, TRAM
Titolo:
Revoca della licenza di condurre per 3 mesi confermata a carico di un conducente che commette un'infrazione grave (eccesso di velocità di + 33 km/h su una strada cantonale ove vige un limite di 80 km/h). Diritto di essere giudicato in un termine ragionevole
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 29 cpv. 1 COST
art. 16 cpv. 2 let. a LCSTR
art. 16c cpv. 1 let. a LCSTR
art. 16c cpv. 2 let. a LCSTR
art. 33 cpv. 1 OAC
Incarto n.
52.2011.553
Lugano
2 gennaio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
Stefano
Bernasconi, vicepresidente
assistito
dalla segretaria:
Paola Passucci, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 22 novembre 2011 di
RI 1
patrocinato da: PA 1,
contro
la decisione 9 novembre 2011 (n. 6164) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 21 settembre 2011 con cui la Sezione della circolazione gli ha
revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi;
vista la risposta 7 dicembre
2011 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 è nato
il 20 ottobre 1971 ed ha conseguito la licenza di condurre nel dicembre del 1989.
Nel registro automatizzato delle misure amministrative (ADMAS) non figurano
iscrizioni a suo carico.
B. Il 5 agosto
2009, verso le ore 18.53, RI 1 ha circolato sulla strada cantonale in territorio
di __________ ad una velocità punibile accertata tramite rilevamento laser di 113 km/h, laddove vige un limite generale di 80 km/h.
Venuta a
conoscenza di questa infrazione, la Sezione della circolazione ha notificato
all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo di revoca della
licenza di condurre. Raccolte le sue osservazioni, il 7 settembre 2009 l'autorità cantonale ha fatto sapere a RI 1 di aver sospeso il giudizio in attesa delle
conclusioni penali, in modo da poter esattamente stabilire sue eventuali
responsabilità.
C. Mediante
decreto d'accusa 2 novembre 2009 il competente Procuratore pubblico ha ritenuto
RI 1 colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, proponendo
che venisse condannato alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di tre anni) di fr. 1'500.-, corrispondente a 10 aliquote giornaliere
da fr. 150.- cadauna, oltre al pagamento di una multa di fr. 500.-.
L'accusato ha impugnato il decreto davanti
al Pretore penale, che con sentenza 4 gennaio 2010 ha dichiarato l'opposizione irricevibile siccome tardiva. RI 1 ha rinunciato ad aggravarsi contro
la predetta decisione, la quale è quindi divenuta definitiva unitamente alla
condanna subita.
D. Preso atto
delle menzionate conclusioni penali, la Sezione della circolazione ha riattivato
il procedimento sospeso dando modo all'interessato di esprimersi in merito. In
seguito, il 21 settembre 2011 gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a
motore per la durata di 3 mesi (dal 24 ottobre 2011 al 23 gennaio 2012), autorizzando
comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali F, G e
M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a
e 16c cpv. 2 lett. a della legge federale sulla circolazione stradale
del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza
sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
E. Con
giudizio 9 novembre 2011 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo il gravame contro di esso inoltrato da RI 1.
Confermata
la regolarità della procedura seguita e ricordato di essere vincolata per
giurisprudenza federale ai contenuti del decreto di accusa emanato il 2
novembre 2009 dal Procuratore pubblico, l'autorità di ricorso di prime cure ha
constatato la sussistenza di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c
LCStr, reato che impone ex lege una revoca della licenza di condurre della
durata minima di tre mesi.
F. Contro la predetta
decisione governativa il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone l'annullamento. In via subordinata, ha chiesto di
ridurre la revoca ad un mese.
Il ricorrente ha eccepito per cominciare che
il suo diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole ai sensi dell'art.
29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del
18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) è stato crassamente violato.
L'autorità amministrativa - ha soggiunto l'insorgente -
avrebbe peraltro disatteso anche l'art. 9 Cost. (protezione dall'arbitrio),
omettendo di rivedere autonomamente la fattispecie alla luce
delle contestazioni sollevate nella procedura di revoca in relazione ad alcune
anomalie riscontrate nel rapporto di polizia.
G. All'accoglimento del ricorso si è opposto il
Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nel giudizio
impugnato.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della
legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e
la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).
La legittimazione attiva del ricorrente,
destinatario del provvedimento impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura
per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr
e art. 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e non ponendo
questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2
della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL
3.1.1.1.) può essere evaso da un giudice unico sulla base degli atti, senza
procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Considerandi
2.
2.1.
Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa
competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio
scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in
giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la
procedura ordinaria (STF 1C_354/2009 dell'8 settembre 2009, consid. 2.3; DTF
124.
II 103 consid. 1c/aa; 123 II 97 consid.
3c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dalla decisione penale solo se
può fondare la sua decisione su accertamenti di fatto sconosciuti al giudice
penale o che non sono stati presi in considerazione da quest'ultimo, se assume
nuove prove il cui apprezzamento conduce ad un risultato diverso con i fatti accertati
o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in
particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione
(STF 1C_43/2008 del 23 settembre 2008, consid. 4.2). Tale autorità deve
attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui
quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria,
segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente su un rapporto di
polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la
gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti
si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di revoca della licenza di
condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento
penale diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze,
quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per
presentare eventuali mez-zi di prova o argomenti difensivi, dato che era
tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale,
nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio
emanato in tale procedura (DTF 124 II 103 consid. 1c/aa; 123 II 97 consid.
3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_354/2009 dell'8 settembre 2009, consid.
2.
).
2.2
Nel caso di specie, il 7 settembre 2009 la Sezione della circolazione ha
comunicato a RI 1 di aver sospeso il procedimento amministrativo avviato nei
suoi confronti per i fatti avvenuti il 5 agosto 2009 in attesa delle conclusioni penali, in modo da poter esattamente stabilire sue eventuali
responsabilità.
Il 2 novembre 2009 il Procuratore pubblico ha
proposto la condanna del ricorrente, ritenendolo colpevole di grave infrazione
alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cifra 2 LCStr per aver viaggiato
a 133 km/h malgrado il limite di 80 km/h vigente a __________. Nel decreto di accusa erano descritti
partitamente gli eventi che avevano indotto il magistrato a sanzionare l'interessato
con una pena pecuniaria di fr. 1'500.- e una multa di fr. 500.-. Nel documento
era peraltro indicato chiaramente che il medesimo, una volta cresciuto in
giudicato, sarebbe stato trasmesso alla Sezione della circolazione. In tali
circostanze, l'insorgente non poteva in buona fede ritenere che non avrebbe
potuto incorrere in un provvedimento amministrativo come quello litigioso (STF
1C_279/2010 del 31 gennaio 2011). Ne
consegue, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, che
in questa sede il ricorrente non può più contestare i fatti così come stabiliti
dalle autorità penali, le quali hanno oramai statuito sulla fattispecie con
sentenza passata in giudicato. Per evidenti ragioni di unità di giudizio,
questo Tribunale e per esso il suo giudice delegato, al pari delle autorità
amministrative inferiori, è infatti vincolato alla descrizione degli
avvenimenti che hanno portato alla condanna di RI 1. Se quest'ultimo riteneva
che la sanzione penale fosse stata emanata sulla base di un presupposto
fattuale inesatto, avrebbe dovuto far capo ai rimedi di diritto indicati nel decreto
d'accusa e adire tempestivamente la Pretura penale in via di opposizione,
adducendo in quel contesto tutte le censure ed i mezzi di prova che riteneva
utili ai fini della sua difesa. Rispettivamente, avrebbe dovuto impugnare la sentenza
4.
gennaio 2010 del Pretore penale e contestarne le conclusioni davanti alla
Corte di cassazione e revisione penale. L'insorgente, nonostante l'importanza dell'infrazione
imputatagli e l'ampiezza della pena irrogatagli, non ha tuttavia insistito
oltre, accettando la condanna per aver circolato a velocità eccessiva, violazione
che notoriamente comporta anche una revoca della licenza di condurre. In simili
evenienze, il principio della sicurezza giuridica impedisce al ricorrente di
rimettere in discussione gli accertamenti fattuali operati a livello penale al
fine di eludere la misura amministrativa che si impone (RtiD I-2011 n. 41).
3.
3.1. Le
infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile
la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970
(LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento
del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca
devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il
pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in
quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare
uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta
(vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima
della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art.
16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei
precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui
che violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo
per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c
cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti e altri reati di
cui tener conto, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre
mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr).
3.2
La giurisprudenza resa dal Tribunale
federale sulla scorta del vecchio diritto aveva sancito che indipendentemente
dalle circostanze concrete un eccesso di velocità di 26-29 km/h fuori delle località o su una semiautostrada senza spartitraffico era una violazione di media
gravità da punire con una revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16
cpv. 2 vLCStr. Un superamento del limite di 30 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della
patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a (cfr. DTF
124.
II 259 consid. 2b/bb; 124 II 475 consid. 2a e
rinvii). Il nuovo diritto ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti
amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi
e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha
mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi di velocità di
ampiezza superiore ai 16 km/h stabiliti dal Tribunale federale (vedi DTF 132 II
234.
consid. 3). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 26-29 km/h fuori delle località è nella migliore delle ipotesi un'infrazione di media gravità, che con
il nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionata con una revoca della
patente di almeno un mese (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr). A partire da
un eccesso di 30 km/h oltre il limite, l'inosservanza assurge per contro a
reato grave da punire con una revoca di almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2
lett. a LCStr) anche se viene commesso in circostanze favorevoli.
3.3
Nel
caso in esame, dagli atti risulta che ____________________ e di tolleranza) la
velocità massima di 80 km/h consentita sulla cantonale in territorio di __________.
Egli ha dunque gravemente compromesso la sicurezza della circolazione ai sensi
della citata giurisprudenza e degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 90 cifra 2
LCStr.
Se ne
deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16c LCStr, il
provvedimento di revoca di tre mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che
essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale
ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della
proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il
genere di violazione di cui il ricorrente si è macchiato (vedi art. 16c
cpv. 2 lett. a LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si
potrebbe scendere neppure al cospetto di circostanze particolari (assenza di
precendenti, necessità professionale di condurre), tale essendo la scelta
chiaramente operata sul tema dal legislatore federale (vedi art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 132 II 234 consid. 2.3).
Invano l'insorgente
si duole del ritardo con il quale la Sezione della circolazione ha pronunciato
la revoca, adducendo argomentazioni fondate su una giurisprudenza sorpassata in
quanto riferita al vecchio diritto onde ottenere l'annullamento del provvedimento
o una sua sostanziosa riduzione nel tempo. Si dà comunque atto al ricorrente
che nel suo caso è stato violato il diritto di essere giudicato in un termine ragionevole
(DTF 135 II 334 consid 2.3 e 3). La revoca della licenza di condurre per tre
mesi viene nondimeno confermata, dato che in concreto l'art. 29 cpv. 1 Cost.
non è stato disatteso in maniera grave e che la controversa misura
amministrativa mantiene appieno il suo scopo preventivo-educativo (DTF 133 II
331.
consid. 6.4.2; 127 II 300 consid. 3d; 121 II 22 consid. 3a) a dispetto del
tempo trascorso dal compimento dell'infrazione.
4.
Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto
essere respinto, atteso che per finire il Tribunale - vincolato alle domande
formulate dall'insorgente (vedi petitum) - non ne può accogliere alcuna.
La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1.200.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Il giudice delegato La
segretaria
del Tribunale cantonale amministrativo
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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