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Decisione

52.2011.565

Tassa per il servizio di raccolta dei rifiuti - assoggettamento di una società con sede presso il domicilio del suo gerente

28 novembre 2012Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni, devono osservare nella determinazione delle tasse di smaltimento dei

rifiuti urbani, il margine di manovra lasciato loro per soddisfare il principio

di causalità rimane pur sempre ampio (Messaggio citato, pag. 1061; DTF 125 I

449 consid. 3 b bb e cc).

2.3. Nel Cantone Ticino, il primo gennaio 2006 sono entrati

in vigore la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione

dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb; RL 9.2.1.1.) e il suo regolamento

generale di applicazione del 17 maggio 2005 (RLALPamb; RL 9.2.1.1.1.) che

riprendono i principi fino ad allora ancorati nella legge cantonale di

applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre

1971 (LALIA; RL 9.1.1.2). La legislazione ticinese affida ai comuni la

competenza di organizzare la raccolta dei rifiuti urbani (art. 17 LALPAmb). I

comuni sono autorizzati a fissare delle tasse, conformi al principio di

causalità, per il finanziamento dei relativi costi (art. 18 LALPAmb). Fatto

salvo per alcune eccezioni, la LALPamb lascia al legislatore comunale ogni

decisione circa i criteri di imposizione, limitandosi a fissare il limite

superiore della stessa. Ne discende che, sicuramente almeno per quanto concerne

il prelievo delle tasse, i comuni ticinesi dispongono di una notevole libertà

di decisione: godono pertanto di autonomia costituzionalmente protetta (RDAT

1986 n. 38 consid. 4; 1989 n. 39 consid. 3b; I-1991 n. 30 consid. 4b; I-1996 n.

51, consid. 7).

2.4. Nel comune di RI 1, il servizio di nettezza urbana è disciplinato

dal RSRR. Per quanto riguarda la procedura di imposizione e riscossione, l'art.

13 cpv. 1 prevede che è soggetto al pagamento della tassa ogni economia

domestica formata da una o più persone, mentre per le attività economiche

risponde il titolare.

Giusta l'art. 11 cpv. 1 RSRR, che disciplina il gettito

complessivo della tassa, il municipio è tenuto ad incassare una

tassa base e una tassa sul sacco, in modo da coprire al minimo l'80 % e al

massimo il 100 % del costo dei servizi di raccolta e distruzione dei rifiuti

dell'anno precedente.

Per quanto riguarda la tassa base, volta a coprire i costi delle

raccolte separate, l'art. 11 cpv. 2 RSRR fissa gli importi nel modo seguente:

Importi per categoria

di utenti: minimo massimo

a) per ogni

economia domestica fr. 25.- fr. 80.-

o appartamento

di vacanza

b) Esercizi

pubblici, negozi e commerci fr. 60.- fr. 150.-

c) Uffici fr.

40.- fr. 120.-

d) Grandi

magazzini, grandi negozi, fr. 1'000.- fr. 2'500.-

grandi superfici

amministrative

e casi speciali

(es. grandi cantieri)

Tramite la tassa sul sacco, soggiunge il cpv. 3 della suddetta disposizione,

vengono invece coperti i costi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi

urbani, i costi della manifattura dei sacchi ufficiali e il margine del

rivenditore.

Con ordinanza 26 ottobre 2010, pubblicata all'albo comunale dal 3 dicembre al

17 dicembre 2010, il municipio di __________ ha determinato la tassa base per

ogni categoria, fissando in fr. 80.- annui il tributo imposto a tutti gli

utenti appartenenti alla categoria "Uffici", che qui

interessa, ed ha stabilito la tassa sul sacco in funzione delle varie capienze

ammesse.

3. 3.1. Come accennato in

narrativa, il municipio di __________ ha emesso a carico della CO 1 una fattura

di fr. 80.– (oltre all'IVA) relativa alla tassa base per la raccolta dei

rifiuti per l'anno 2011 secondo la categoria "uffici", ritenendo che

la stessa svolgesse la sua attività sul territorio comunale, presso l'abitazione

del suo unico socio e gerente __________.

Adito su ricorso dalla ditta contribuente, il Governo ha annullato detto

tributo rimproverando all'autorità comunale di non avere sufficientemente

accertato se presso l'abitazione del suo amministratore unico la società in

parola esercitasse effettivamente un'attività atta a produrre dei rifiuti.

3.2. Questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che il fatto che una ditta

abbia il suo domicilio fiscale o statutario in un comune non implica ancora che

nel medesimo luogo la stessa vi eserciti un’attività in grado di giustificare il

suo assoggettamento alla tassa sui rifiuti (STA 52.2009.462 del 9 giugno 2010,

consid. 3.2). Non è raro, infatti, il caso in cui un'impresa con sede fiscale

in un comune abbia poi la propria sede operativa in un altro.

In concreto, ciò non è però il caso. In effetti la resistente non ha mai negato

e non nega nemmeno in questa sede di essere una ditta tutt'ora in attività e di

operare a __________. Essa si è in effetti sostanzialmente limitata nei suoi

allegati di causa ad affermare che non disponendo di uffici propri non sarebbe

un soggetto imponibile. In altri termini sostiene che dovendo già il suo amministratore

unico corrispondere in questo comune una tassa sui rifiuti per la propria

economia domestica, non si giustificherebbe richiederle un analogo contributo a

dipendenza di un'attività aziendale svolta in questi stessi locali.

Sennonché questo argomento non può essere condiviso, alla stessa stregua dei

motivi addotti dal Consiglio di Stato per annullare la querelata decisione di

tassazione e per rinviare gli atti all'autorità comunale per ulteriori

accertamenti.

Come esposto in precedenza, la tassa per il servizio raccolta ed eliminazione

rifiuti costituisce una tassa d'utilizzazione. La ripartizione tra gli utenti

dei costi generati da questo servizio comunale deve rispettare il principio di

causalità (art. 2 e 32a LPAmb; cfr. sopra consid. 2.1.). Secondo la prassi del

Tribunale federale, detto principio non può essere interpretato nel senso che è

lecita solo una ripartizione dei costi proporzionale

alla quantità di rifiuti effettivamente prodotta (STF 2P.298/2003 del 10

settembre 2004, consid. 6, pubblicata in: RtiD I-2005 n. 32). Quando un

servizio pubblico come quello in esame è obbligatorio (art. 4 cpv. 1 RSRR), la

giurisprudenza ha più volte precisato che la tassa può essere imposta anche a

chi non utilizza il servizio, essendo sufficiente l'esercizio di un'attività

suscettibile di produrre rifiuti. In questo caso, la causa dell'imposizione è

costituita non tanto dalla prestazione speciale effettivamente ricevuta, bensì

dalla possibilità di usufruire in qualsiasi momento del servizio pubblico (RDAT

I-1997 n. 47 e riferimenti); servizio che l'ente pubblico è tenuto a mantenere

efficiente, sopportandone gli oneri, anche in assenza di utilizzazione da parte

del singolo utente e che anzi deve organizzare in modo che sia pronto in

qualsiasi momento ad evacuare e smaltire un incremento di rifiuti dipendenti

proprio dall'azione di questi (cfr. STF 2P.447/1998 del 7 ottobre 1999,

pubblicata in: RDAF 2000 1 284, consid. 4b con riferimenti).

3.3. Nel caso di specie, la CO 1 è iscritta a registro di commercio dall'11

maggio 2010 con il seguente scopo:

"L'organizzazione, il

coordinamento e la promozione di convegni, manifestazioni, eventi, etc. sia a

scopo culturale che economico. Promuovere testate editoriali; la

commercializzazione di prodotti editoriali e pubblicitari di ogni genere.

Svolgere un'attività editoriale in proprio, erogare servizi editoriali e prestare

servizi di consulenza in campo editoriale e pubblicitario. Ricevere mandati ed

espletarli per promuovere marchi, know-how, immagini, etc. L'organizzazione e

la promozione di viaggi turistici e/o professionali. L'assunzione e la gestione

di corsi di formazione, e la prestazione di consulenza in tale campo. La

fornitura di tutte le prestazioni ed i servizi nel ramo dell'informatica e dei

suoi derivati. La promozione e la vendita di merci e servizi in tali ambiti.

Qualsiasi operazione commerciale e finanziaria utile a conseguire l'oggetto

sociale. Partecipare ad altre imprese".

Ora, il predetto fine sociale indica che l'attività svolta da questa

ditta è senz'altro suscettibile di produrre rifiuti. Infatti, i settori nella

quale essa opera permettono di affermare che la stessa è quantomeno potenzialmente

atta a generare scarti cartacei, di materiale di cancelleria o simili che

devono poi essere smaltiti facendo capo al servizio pubblico. Come ha indicato

il Consiglio di Stato, è dunque del tutto plausibile che con il lavoro svolto

per conto della società presso il suo domicilio, __________, incrementi, seppur

in maniera limitata, la produzione di rifiuti derivante dalla sua economia

domestica. Quest'ultima non funge dunque solo da abitazione del titolare della

ditta, ma anche da luogo di lavoro. Ne consegue che, nella misura in cui non ha

mai preteso di essere inattiva, la resistente deve essere a tutti gli effetti considerata

come una potenziale utente del servizio comunale in questione, ragione per cui

le incombe l'obbligo, per quanto attiene all'imposizione della tassa di base,

di contribuire al finanziamento del medesimo indipendentemente dal quantitativo

di immondizia effettivamente prodotto. Contrariamente a quanto indicato nella

sentenza impugnata, nessun ulteriore accertamento da parte del comune appare

quindi necessario a questo proposito.

Poiché nel comune l'assoggettamento a questa tassa avviene in base al genere di

attività svolta, e non, ad esempio in base al numero di locali o alla

destinazione di questi ultimi, l'assenza di uffici propri disgiunti dall'abitazione

domestica o di locali della medesima esclusivamente adibiti all'esercizio dell'attività

aziendale appare del tutto irrilevante. Decisiva ai fini dell'imposizione

risulta infatti unicamente la circostanza, mai negata dalla resistente, che

presso il citato recapito a __________ essa svolge un'attività aziendale

effettiva e che la medesima, come detto, è potenzialmente atta a generare degli

scarti che devono essere obbligatoriamente smaltiti attraverso il servizio

offerto dal comune (cfr. in questo senso: STA 52.2008.221 del 16 aprile 2010

consid. 3.1).

Confrontando le diverse categorie di utenza, neppure l'imposizione della sua professione

tra gli "Uffici", appare insostenibile, non dovendo tale nozione

essere interpretata in maniera letterale ma piuttosto funzionale. In questa

categoria non rientrano quindi soltanto i classici locali normalmente adibiti allo

svolgimento di un'attività lavorativa del settore terziario, ma più in generale

qualsiasi spazio privato destinato a tale scopo.

3.4. Per quanto attiene poi all'importo del querelato tributo, lo stesso

corrisponde a quello fissato per la categoria "Uffici"

dalla predetta ordinanza municipale del 26 ottobre 2010 e rispetta i limiti

tariffali stabiliti dall'art. 11 cpv. 2 RSRR per questo settore d'utenza.

Considerato poi che la querelata tassa serve non solo a coprire

i costi derivanti dall'uso effettivo degli utenti, ma pure a garantire il

finanziamento di un servizio pubblico obbligatorio e permanente che

contribuisce al mantenimento dell'ordine, della pulizia e dell'igiene all'interno

del comprensorio comunale, si deve considerare che la somma richiesta di fr. 80.-

non può essere ritenuta manifestamente sproporzionata rispetto ai vantaggi economici

e giuridici di cui beneficia la contribuente, come pure al suo interesse per la

prestazione fornitale dall'ente pubblico; ragione per la quale il principio di equivalenza

appare, in concreto, rispettato.

4. 4.1. Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando la

risoluzione governativa impugnata e ripristinando la decisione su reclamo 28

settembre 2011 del municipio di __________ in materia di imposizione della

tassa per la raccolta dei rifiuti per l'anno 2011.

4.2. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste

a carico della CO 1 (art. 28 LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 9 novembre 2011 (n. 6144) del Consiglio di

Stato è annullata;

1.2. la decisione su reclamo 28 settembre 2011 del municipio

di __________ in materia di imposizione

della tassa per la rac-

colta dei rifiuti per l'anno 2011 è ripristinata.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia e le

spese, per complessivi fr. 500.– sono a carico della CO 1, __________.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente

Il segretario