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Decisione

52.2011.575

Trasmissione per competenza

22 dicembre 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

52.2011.575

Data decisione, Autorità:

22.12.2011, TRAM

Titolo:

Trasmissione per competenza

TRASMISSIONE D'UFFICIO

art. 4 LPAMM

art. 65 cpv. 1 LPAMM

art. 65 cpv. 2 LPAMM

Incarto n.

52.2011.575

Lugano

22 dicembre

2011

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Raffaello Balerna, presidente

assistito

dal segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 6 dicembre 2011 di

RI 1

contro

la decisione 17 novembre 2011 novembre 2011 del

Servizio incassi dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS), Cassa

cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, rispettivamente per denegata giustizia,

non avendo l'autorità evaso il suo scritto 24 novembre 2011;

richiamato l'art. 48 della legge di procedura per le

cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1);

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

e

considerato in fatto e in diritto

che

con scritto 17 novembre 2011 il Servizio incassi dello IAS, Cassa cantonale di

compensazione AVS/AI/IPG, rilevato che RI 1 non aveva ossequiato all'impegno assunto

il 20 ottobre 2010 in merito alla rateazione dei suoi contributi personali per

il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2008, per cui risultava un arretrato di fr.

1'849.65, ha invitato l'assicurato a voler provvedere al loro saldo entro il

27 novembre 2011, indicando che, in caso contrario, avrebbe proceduto

all'incasso per via esecutiva;

che il 24 novembre 2011, RI 1 ha reagito a suddetto scritto, spiegando di aver

regolarmente soluto le gli importi dovuti e che, dopo verifica, non gli

risultavano altre polizze non corrisposte relative alla dilazione di pagamento

ricordata più sopra; egli ha quindi chiesto alla Servizio di procedere a una

verifica, ritenuto come gli fosse impossibile provvedervi direttamente; l'assicurato

ha quindi soggiunto di confermare la sua "disponibilità a versare le

Considerandi

mensilità, regolarmente notificatemi ed

ancora non corrisposte per cause indipendenti da me, nei mesi successivi

alla 12° rata di fr. 609.65";

che, con ricorso 6 dicembre 2011, RI 1

insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento

della decisione 17 novembre 2011 e che sia ordinato all'assicuratore di "dar

seguito alla chiesta misura, ossia di procedere all'invio delle polizze di

versamento per le mensilità risultate mancanti";

che, secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge

sull'organizzazione giudiziaria, del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1), il

Tribunale cantonale amministrativo può decidere nella composizione di un

giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di

rilevante importanza, evenienza che si realizza in concreto;

che in applicazione dell'art. 48 LPamm, giusta il quale l'autorità di ricorso

può - immediatamente o dopo aver richiamato gli atti - respingere con breve

motivazione i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, l'atto non è

stato intimato per la risposta;

che, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso, l'autorità

esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 LPamm);

che, notoriamente, la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo non è data per clausola generale, ma secondo

il sistema

enumerativo (art. 60 cpv. 1 LPamm); la recente modificazione del cpv. 2 della

norma ha tuttavia introdotto una competenza generale sussidiaria per quanto

attiene alle decisioni prolate dal Governo;

che, nel caso concreto, la decisione non è stata pronunciata dal Consiglio di

Stato; entra pertanto in linea di conto unicamente l'ipotesi di cui all'art. 60

cpv. 1 LPamm;

che, tuttavia, in concreto, nessuna norma di legge prevede la possibilità di

dedurre davanti a questo Tribunale le decisioni

emanate dal Servizio incassi dello IAS;

che l'art. 49 cpv. 1 della legge federale sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali, del 6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1), prevede che,

nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l'interessato,

l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni,

crediti e ingiunzioni;

che queste decisioni formali possono essere

impugnate dall'assicurato presso l'autorità stessa che le ha emanate mediante

un'opposizione formulata entro trenta giorni dalla loro notifica (art. 52

LPGA);

che, giusta l'art. 56 cpv. 1 LPGA, le decisioni su opposizione emanate dall'assicuratore possono poi essere

impugnate mediante ricorso; questo può essere interposto, soggiunge la norma

(cpv. 2), anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non

emana una decisione o una decisione su opposizione; l'impugnativa va

insinuata presso il Tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato

è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA);

che RI 1, con l'allegato in rassegna, dichiara di aggravarsi contro la

decisione 17 novembre 2011 descritta in ingresso; egli inoltre spiega che intende

ricorrere per denegata giustizia, poiché l'autorità amministrativa non avrebbe

evaso il suo scritto 24 novembre 2011;

che, pertanto, il ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo si

appalesa irricevibile, mentre il ricorrente avrebbe dovuto piuttosto adire il

Tribunale cantonale delle assicurazioni;

che, infatti, detto Tribunale è competente a evadere l'impugnativa di RI 1 sia

nella misura in cui essa è rivolta contro la decisione 17 novembre 2011, in applicazione dell'art. 1 cpv. 1 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni, del 23 giugno 2008 (Lptca; RL 3.4.1.1), sia

nella misura in cui il rimedio esperito debba essere considerato un ricorso per

denegata giustizia, in relazione alla mancata evasione del suo scritto 24

novembre 2011, come previsto dall'art. 2 Lptca;

che, pertanto, in applicazione dell'art. 4 LPamm, il ricorso dev'essere trasmesso

al Tribunale cantonale delle assicurazioni;

che data la particolarità della fattispecie, questo Tribunale rinuncia a

percepire una tassa di giustizia (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

§. Di conseguenza gli atti sono trasmessi, per competenza, al Tribunale

cantonale delle assicurazioni.

2. Non si

preleva una tassa di giustizia.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110).

4.Intimazione a:

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Il segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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