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Decisione

52.2011.581

Licenza per loculi cinerari

10 agosto 2012Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Il 1° marzo 2011 il

comune di Lamone ha chiesto al suo municipio il permesso di realizzare __________7

nuovi loculi cinerari nel cimitero (mapp. __________4) annesso alla Chiesa parrocchiale

__________, classificata quale bene culturale di interesse cantonale. Il

progetto prevede di ubicarli sul lato ovest del vecchio cimitero, suddividendoli

in due gruppi di 42 rispettivamente di 45 loculi, separati dalla scala che

conduce al cimitero nuovo, ed addossandoli al retro dei loculi esistenti in

quest'ultima parte del cimitero.

La domanda, pubblicata dal

9 al 24 marzo 2011, ha suscitato l'opposizione dell'avv. RI 1, proprietario del

confinante mapp. __________24, situato nel lato est del vecchio cimitero, sul

quale insiste la tomba di famiglia.

In data 18 ottobre 2007, i

Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno emanato un avviso favorevole

(n. 74544), rilevando come secondo l'Ufficio dei beni culturali (UBC), nonostante

che l'ubicazione prevista per i nuovi loculi sia in contrasto con il

carattere storico-monumentale del vecchio cimitero, non vi sarebbero, per

rapporto alla chiesa tutelata, gli estremi per un preavviso negativo, non

essendo l'intervento lesivo della sostanza monumentale tutelata.

Preso atto di tale avviso,

in data 28 giugno 2011 il municipio ha rilasciato la postulata licenza,

respingendo al contempo l'opposizione interposta.

b. Avverso tale decisione, l'opponente soccombente è insorto

dinanzi al Consiglio di Stato, sostenendo da un lato che i nuovi loculi sono

previsti nella parte storica del vecchio cimitero, invece che nella parte nuova

che già ne ospita, e quindi in contrasto con la salvaguardia dell'unità

cimiteriale storica che va mantenuta nel suo contesto, ben delimitato dal

cancello e dai muri perimetrali, e dall'altro che il vecchio cimitero, in

quanto bene protetto poiché inserito nel perimetro di rispetto della Chiesa __________,

non deve essere alterato nel suo contenuto e nel suo aspetto. A quest'ultimo

proposito, egli ha pure lamentato un diniego di giustizia per il fatto che,

essendo l'intervento previsto nel perimetro di rispetto di un bene cantonale ai

sensi della legge sulla protezione dei beni culturali, sarebbe stato necessario

oltre al parere dell'Ufficio dei beni culturali, sottoporre l'intervento edilizio

pure alla Commissione cantonale dei beni culturali.

B. Con giudizio 23 novembre

2011, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dall'avv. RI 1

contro il provvedimento municipale, confermandolo.

Constatato che solo la chiesa parrocchiale costituisce un

bene culturale protetto e che il cimitero rientra unicamente nel perimetro di

rispetto, il Governo ha rilevato che non vi è motivo di ritenere che la

costruzione dei nuovi loculi possa compromettere il valore della chiesa

tutelata. Secondo l'Esecutivo cantonale, il cimitero in discussione non è protetto

da alcun vincolo ed il fatto che l'unità cimiteriale non possa essere

salvaguardata è una logica conseguenza del mutamento dei tempi, la pratica

della sepoltura venendo sostituita sempre

più da quella della cremazione. Il Governo ha inoltre ritenuto immune da

critiche il fatto che l'UBC non ha richiesto un preavviso alla

Commissione cantonale dei beni culturali (CBC), in quanto si tratta di un

intervento che non riguarda in modo diretto un bene culturale tutelato.

C. Contro il predetto giudizio

governativo, l'avv. RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.

L'insorgente contesta anzitutto che il cimitero non sia

protetto da alcun vincolo. Essendo inserito nel perimetro di rispetto, esso sarebbe

parimenti protetto alla stregua del bene culturale cantonale tutelato. In

particolare, posto che secondo l'art. 22 cpv. 2 della legge sulla protezione

dei beni culturali, del 23 maggio 1997 (LBC; RL 9.3.2.1) all'interno del

perimetro di rispetto non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere

la conservazione o la valorizzazione del bene protetto, la protezione andrebbe

estesa a tutto il complesso della chiesa parrocchiale, incluso quindi il vecchio

cimitero. Quest'ultimo, continua il ricorrente, ha preservato il proprio

carattere d'insediamento isolato e di unità cimiteriale storica che va

mantenuta nel suo contesto, senza che debbono essere ammesse nuove edificazioni,

posto che il previ-sto intervento sarebbe atto a compromettere la valorizzazione

del bene, snaturandone la sua struttura e compromettendone le sue peculiarità

dall'indiscusso valore paesaggistico. Le mutate abitudini, che prediligono la

cremazione alla sepoltura, non giustificherebbero altra conclusione. I nuovi

loculi andrebbero semmai realizzati nella parte nuova del cimitero, dove già ne

esistono, come peraltro lo stesso UBC aveva chiesto al comune di va-lutare

(cfr. risposta 8 settembre 2011 dell'UDC). L'insorgente sostiene infine che la

procedura adottata non sarebbe stata conforme a quanto prescritto dall'art. 19 del

regolamento sulla protezione dei beni culturali, del 6 aprile 2004 (RBC; RL

9.3.2.1.1): l'UBC non avrebbe rilasciato l'autorizzazione prevista e la

CBC, malgrado l'esplicita richiesta da lui formulata, non sarebbe stata

consultata, ciò che costituirebbe altresì un palese diniego di giustizia.

D. All'accoglimento del ricorso

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

Ad analoga conclusione

perviene il municipio con argomenti che, per quanto necessario, verranno ripresi

in appresso.

Dal canto suo, l'UDC comunica

che l'UBC, nuovamente consultato, ribadisce di non ravvisare gli estremi per

un preavviso negativo.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è da-ta dall'art. 21 cpv. 1 della legge

edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione attiva

dell'insorgente, proprietario di un fondo (mapp. __________24) confinante con

quello dedotto in edificazione e già opponente, è certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il

ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), è dunque ricevibile in

ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti,

senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto

della contestazione emerge in modo sufficiente dalle carte processuali, dai

piani annessi alla domanda e dalle fotografie. Il sopralluogo chiesto dall'insorgente

non appare dunque atto a procurare a questo Tribunale la conoscenza di

ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

Considerandi

2.

2.1. La legge sulla

protezione dei beni culturali regola la prote-zione e la valorizzazione dei

beni culturali (art. 1 LBC). Sono beni culturali i beni mobili e gli

immobili che, singolarmente o nel loro insieme, rivestono interesse per la

collettività, in quanto testimonianze dell'attività creativa dell'uomo in tutte

le sue espressioni (art. 2 LBC). Bene culturale protetto è ogni bene culturale

sottoposto a protezione in applicazione della LBC e della legislazione sulla

pianificazione del territorio (art. 3 cpv. 1 LBC). La decisione di proteggere i

beni culturali immobili è presa nell'ambito dell'adozione dei piani regolatori

comunali o dei piani di utilizzazione cantonali (art. 20 cpv. 1 LBC). Per i

beni immobili da proteggere d'interesse locale la decisione spetta al

legislativo comunale, che delimita, se del caso, un perimetro di rispetto (art.

20.

cpv. 2 LBC). Per quelli d'interesse cantonale, la decisione compete invece

al Consiglio di Stato in sede d'approvazione del piano regolatore (art. 20 cpv.

3.

LBC).

Gli effetti della protezione non sono compiutamente definiti

dalla legge, che si limita ad obbligare il proprietario di un bene culturale

protetto a conservarlo nella sua sostanza, provvedendo alla sua manutenzione

regolare (art. 23 LBC). Spetta, di principio, alle norme di attuazione dei piani

regolatori (NAPR) definire i contenuti della protezione in base alla scheda d'inventario,

indicando nel contempo i criteri d'intervento sui beni culturali protetti ed

all'interno dei perimetri di rispetto (art. 16 cpv. 2 RBC).

Una protezione di

carattere generale può semmai essere indirettamente dedotta dall'art. 22 cpv. 2

LBC, che, laddove sono definiti

perimetri di rispetto, vieta gli interventi suscettibili di compromettere la

conservazione o la valorizzazione del bene protetto. Se tali interventi sono vietati nei perimetri di

rispetto, si può in effetti ammettere che anche sul bene stesso sia vietato

qualsiasi intervento atto a menomarne il valore intrinseco (STA 52.2006.343

del 10 gennaio 2007 consid. 2.1., pubblicata in RtiD II-2007 n. 19).

2.2

In base all'art. 24 cpv. 1 LBC, qualunque intervento

suscettibile di modificare l'aspetto o la sostanza di un bene protetto di interesse

cantonale, può essere eseguito solo con l'autorizzazione ed in conformità alle

indicazioni del Consiglio di Stato. Prima di elaborare un progetto dettagliato

di intervento, prosegue la norma (cpv. 2), il proprietario è tenuto a

consultare la Commissione dei beni culturali. Con l'art. 19 cpv. 3 RBC tale

competenza è stata delegata all'Ufficio dei beni culturali (UBC), il quale,

previo avviso della Commissione dei beni

culturali (CBC), decide sull'autorizzazione di intervento. Nel caso di

interventi su beni immobili, il rilascio dell'autorizzazione speciale per

interventi su beni culturali protetti va coordinato con la licenza edilizia secondo

la legge sul coordinamento delle procedure, del 10 ottobre 2005 (LCoord; RL 7.1.2.3),

in vigore dal 1° gennaio 2007 (STA 52.2006.343 del 10 gennaio 2007

consid. 2.2.).

Il consenso dell'UBC non è prescritto soltanto per interventi

da attuare direttamente sul bene protetto, ma anche per gli interventi previsti

all'interno del perimetro di rispetto definito attorno al bene in base all'art.

22.

cpv. 2 LBC allo scopo di assicurarne la conservazione o di promuoverne la

valorizzazione (STA 52.2008.62 del 25 febbraio 2009 consid. 4.1.).

2.3

L'art. 25 n. 2 NAPR di Lamone classifica i beni culturali in due categorie: quelli di interesse cantonale (lett.

a), tra i quali figura la Chiesa parrocchiale __________ (mapp. __________5),

e quelli di interesse locale (lett. b). Al riguardo, la norma stabilisce che sono

proibiti tutti quegli interventi che potrebbero modificare o compromettere il loro

valore o significato (storico, artistico, architettonico o come valore testimonianza),

nonché tutti quelli che potrebbero ostacolare la vista oppure deturpanti per l'ambiente

circostante. La norma riserva altresì i disposti della LBC. Dal canto suo, l'art.

25.

n. 3 NAPR istituisce, a protezione della chiesa parrocchiale, un perimetro

di rispetto ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 LBC. Precisa inoltre che il

proprietario di un bene ha l'obbligo di conservarlo nella sua sostanza e di provvedere

alla sua manutenzione regolare e che entro il perimetro di rispetto non sono

ammissibili interventi suscettibili di compromettere la conservazione o la

valorizzazione del bene, dichiarando per il resto applicabili i disposti della

LBC.

2.4

L'intervento previsto non concerne direttamente il bene

protetto (Chiesa __________). Interessa invece il perimetro di rispetto

istituito a protezione di questo bene di interesse cantonale. Dal profilo

procedurale, non fa differenza. Permane l'obbligo di consultare preliminarmente

la CBC (art. 24 cpv. 2 LBC), come anche la necessità che l'UBC, previo avviso

della CBC, rilasci un'autorizzazione speciale (art. 19 cpv. 3 RBC). Ora, in

concreto non risulta né che il municipio abbia preliminarmente consultato la

CBC, né che nell'ambito della procedura edilizia abbia presentato all'UBC una domanda

di rilascio dell'autorizza-zione a realizzare i controversi loculi (cfr.

formulario di trasmissione atti domanda di costruzione, punto 2.2.). Dal canto

suo, l'UBC, come rilevato dal ricorrente, anziché rilasciare un'autori-zzazione

specifica come prescrivono gli art. 24 cpv. 1 LBC e 19 cpv. 3 RBC, si è

limitato a comunicare che non vi sono gli estremi per un preavviso negativo,

senza peraltro sentire il parere della CBC. Alla prima disattenzione formale

(assenza di una decisione di autorizzazione), attenuata dal fatto che le

deduzioni dell'UBC sono comunque consegnate nell'avviso dei Servizi generali

del Dipartimento del territorio, se ne è quindi aggiunta una seconda (mancanza

del parere della CBC). Contrariamente a quanto sostiene il Governo, l'UBC non

poteva prescindere dall'avviso della CBC, in quanto si tratta di un

intervento che non riguarda in modo diretto un bene culturale tutelato. Nel

caso di un bene protetto di interesse cantonale, il coinvolgimento preliminare,

rispettivamente il parere, della CBC sono infatti obbligatori (cfr. Messaggio

n. 4387 del 14 marzo 1995 concernente il disegno di legge sulla protezione dei

beni culturali, pubblicato in: Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, sessione

ordinaria primaverile 1997, vol. I.2, pag. 1038; cfr. pure Patrizia Cattaneo

Beretta, La legge

cantonale sulla protezione dei beni culturali, in: RDAT I-2000, pag. 139 segg.,

n. 4.3.2.2., pag. 153), essendo irrilevante che l'intervengo concerna il

bene tutelato stesso o il suo perimetro di rispetto. Pure ininfluente è, d'altro

canto, la circostanza che la CBC abbia soltanto un ruolo consultivo

(cfr. giudizio impugnato, pag. 4 consid. 3). Il fatto che il suo avviso

non sia vincolante, ciò che non significa ancora che l'UBC possa distanziarsene

in assenza di fondati motivi, non implica che si possa semplicemente

prescindere dallo stesso.

2.5

Il giudizio governativo impugnato va dunque annullato. Facendo

difetto un'autorizzazione formale emanata dopo aver sentito la

CBC, non mette conto di approfondire le ulteriori censure ricorsuali. Gli atti

vengono rinviati al Governo affinché, dopo aver raccolto gli atti mancanti e

dato alle parti la facoltà di esprimersi in merito, si pronunci di nuovo.

3.

3.1. Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto.

3.2

Dato l'esito, non si

preleva alcuna tassa di giustizia. Nella fattispecie, non si giustifica neppure

l'assegnazione di ripetibili. Per prassi costante, una parte non patrocinata

non ha in linea di principio diritto alla rifusione di ripetibili, ovvero di

onorari e spese (cfr. Marcel Maillard,

in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar zum

Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo 2009, n. 34 ad art. 64 con

rinvii; cfr. inoltre Marco Borghi/Guido

Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3

ad art. 31). Questo principio ritorna applicabile anche all'avvocato che agisce

in causa propria (STA 52.2010.36 del 25 agosto 2010 consid. 6, 52.2010.54 del 4 novembre 2010 consid.

8.

; Hansjörg Seiler, in: Hansjörg

Seiler/ Nicolas von Werdt/ Andreas Güngerich,

Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, n. 16 ad art. 68 e

giurisprudenza ivi citata; Maillard,

op. cit., n. 36 ad art. 64) e questo sia che l'avvocato agisca personalmente

sia che si faccia patrocinare dallo studio legale di cui è titolare, come si avvera

in concreto (STA 90.2011.15 del 7 febbraio 2012).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è parzialmente

accolto.

§. Di conseguenza:

1.1

la decisione 23 novembre 2011 del

Consiglio di Stato (n. 6471) è annullata.

1.2

gli atti sono retrocessi al

Consiglio di Stato affinché proceda conformemente a quanto indicato al consid. 2.5.

2.

Non si preleva alcuna tassa

di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

segretaria