52.2011.581
Licenza per loculi cinerari
10 agosto 2012Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2011.581
Lugano
10 agosto 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello
Balerna, presidente,
Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi,
supplente
segretaria:
Sarah
Socchi, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 13 dicembre 2011 di
avv.
RI 1,
patrocinato
da: PA 1
contro
la
decisione 23 novembre 2011 del Consiglio di Stato (n. 6471) che respinge l'impugnativa
presentata dall'insorgente avverso la decisione 20 giugno 2011 con cui il
municipio di Lamone ha rilasciato al comune il permesso per la realizzazione
di __________7 nuovi loculi cinerari;
viste le risposte:
- 21 dicembre 2011 del Consiglio di
Stato;
- 13 gennaio 2012 del municipio di
Lamone;
- 12 gennaio 2012 dell'Ufficio delle
domande di costruzione (UDC);
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Il 1° marzo 2011 il
comune di Lamone ha chiesto al suo municipio il permesso di realizzare __________7
nuovi loculi cinerari nel cimitero (mapp. __________4) annesso alla Chiesa parrocchiale
__________, classificata quale bene culturale di interesse cantonale. Il
progetto prevede di ubicarli sul lato ovest del vecchio cimitero, suddividendoli
in due gruppi di 42 rispettivamente di 45 loculi, separati dalla scala che
conduce al cimitero nuovo, ed addossandoli al retro dei loculi esistenti in
quest'ultima parte del cimitero.
La domanda, pubblicata dal
9 al 24 marzo 2011, ha suscitato l'opposizione dell'avv. RI 1, proprietario del
confinante mapp. __________24, situato nel lato est del vecchio cimitero, sul
quale insiste la tomba di famiglia.
In data 18 ottobre 2007, i
Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno emanato un avviso favorevole
(n. 74544), rilevando come secondo l'Ufficio dei beni culturali (UBC), nonostante
che l'ubicazione prevista per i nuovi loculi sia in contrasto con il
carattere storico-monumentale del vecchio cimitero, non vi sarebbero, per
rapporto alla chiesa tutelata, gli estremi per un preavviso negativo, non
essendo l'intervento lesivo della sostanza monumentale tutelata.
Preso atto di tale avviso,
in data 28 giugno 2011 il municipio ha rilasciato la postulata licenza,
respingendo al contempo l'opposizione interposta.
b. Avverso tale decisione, l'opponente soccombente è insorto
dinanzi al Consiglio di Stato, sostenendo da un lato che i nuovi loculi sono
previsti nella parte storica del vecchio cimitero, invece che nella parte nuova
che già ne ospita, e quindi in contrasto con la salvaguardia dell'unità
cimiteriale storica che va mantenuta nel suo contesto, ben delimitato dal
cancello e dai muri perimetrali, e dall'altro che il vecchio cimitero, in
quanto bene protetto poiché inserito nel perimetro di rispetto della Chiesa __________,
non deve essere alterato nel suo contenuto e nel suo aspetto. A quest'ultimo
proposito, egli ha pure lamentato un diniego di giustizia per il fatto che,
essendo l'intervento previsto nel perimetro di rispetto di un bene cantonale ai
sensi della legge sulla protezione dei beni culturali, sarebbe stato necessario
oltre al parere dell'Ufficio dei beni culturali, sottoporre l'intervento edilizio
pure alla Commissione cantonale dei beni culturali.
B. Con giudizio 23 novembre
2011, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dall'avv. RI 1
contro il provvedimento municipale, confermandolo.
Constatato che solo la chiesa parrocchiale costituisce un
bene culturale protetto e che il cimitero rientra unicamente nel perimetro di
rispetto, il Governo ha rilevato che non vi è motivo di ritenere che la
costruzione dei nuovi loculi possa compromettere il valore della chiesa
tutelata. Secondo l'Esecutivo cantonale, il cimitero in discussione non è protetto
da alcun vincolo ed il fatto che l'unità cimiteriale non possa essere
salvaguardata è una logica conseguenza del mutamento dei tempi, la pratica
della sepoltura venendo sostituita sempre
più da quella della cremazione. Il Governo ha inoltre ritenuto immune da
critiche il fatto che l'UBC non ha richiesto un preavviso alla
Commissione cantonale dei beni culturali (CBC), in quanto si tratta di un
intervento che non riguarda in modo diretto un bene culturale tutelato.
C. Contro il predetto giudizio
governativo, l'avv. RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.
L'insorgente contesta anzitutto che il cimitero non sia
protetto da alcun vincolo. Essendo inserito nel perimetro di rispetto, esso sarebbe
parimenti protetto alla stregua del bene culturale cantonale tutelato. In
particolare, posto che secondo l'art. 22 cpv. 2 della legge sulla protezione
dei beni culturali, del 23 maggio 1997 (LBC; RL 9.3.2.1) all'interno del
perimetro di rispetto non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere
la conservazione o la valorizzazione del bene protetto, la protezione andrebbe
estesa a tutto il complesso della chiesa parrocchiale, incluso quindi il vecchio
cimitero. Quest'ultimo, continua il ricorrente, ha preservato il proprio
carattere d'insediamento isolato e di unità cimiteriale storica che va
mantenuta nel suo contesto, senza che debbono essere ammesse nuove edificazioni,
posto che il previ-sto intervento sarebbe atto a compromettere la valorizzazione
del bene, snaturandone la sua struttura e compromettendone le sue peculiarità
dall'indiscusso valore paesaggistico. Le mutate abitudini, che prediligono la
cremazione alla sepoltura, non giustificherebbero altra conclusione. I nuovi
loculi andrebbero semmai realizzati nella parte nuova del cimitero, dove già ne
esistono, come peraltro lo stesso UBC aveva chiesto al comune di va-lutare
(cfr. risposta 8 settembre 2011 dell'UDC). L'insorgente sostiene infine che la
procedura adottata non sarebbe stata conforme a quanto prescritto dall'art. 19 del
regolamento sulla protezione dei beni culturali, del 6 aprile 2004 (RBC; RL
9.3.2.1.1): l'UBC non avrebbe rilasciato l'autorizzazione prevista e la
CBC, malgrado l'esplicita richiesta da lui formulata, non sarebbe stata
consultata, ciò che costituirebbe altresì un palese diniego di giustizia.
D. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Ad analoga conclusione
perviene il municipio con argomenti che, per quanto necessario, verranno ripresi
in appresso.
Dal canto suo, l'UDC comunica
che l'UBC, nuovamente consultato, ribadisce di non ravvisare gli estremi per
un preavviso negativo.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è da-ta dall'art. 21 cpv. 1 della legge
edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione attiva
dell'insorgente, proprietario di un fondo (mapp. __________24) confinante con
quello dedotto in edificazione e già opponente, è certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il
ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause
amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), è dunque ricevibile in
ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto
della contestazione emerge in modo sufficiente dalle carte processuali, dai
piani annessi alla domanda e dalle fotografie. Il sopralluogo chiesto dall'insorgente
non appare dunque atto a procurare a questo Tribunale la conoscenza di
ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Considerandi
2.
2.1. La legge sulla
protezione dei beni culturali regola la prote-zione e la valorizzazione dei
beni culturali (art. 1 LBC). Sono beni culturali i beni mobili e gli
immobili che, singolarmente o nel loro insieme, rivestono interesse per la
collettività, in quanto testimonianze dell'attività creativa dell'uomo in tutte
le sue espressioni (art. 2 LBC). Bene culturale protetto è ogni bene culturale
sottoposto a protezione in applicazione della LBC e della legislazione sulla
pianificazione del territorio (art. 3 cpv. 1 LBC). La decisione di proteggere i
beni culturali immobili è presa nell'ambito dell'adozione dei piani regolatori
comunali o dei piani di utilizzazione cantonali (art. 20 cpv. 1 LBC). Per i
beni immobili da proteggere d'interesse locale la decisione spetta al
legislativo comunale, che delimita, se del caso, un perimetro di rispetto (art.
20.
cpv. 2 LBC). Per quelli d'interesse cantonale, la decisione compete invece
al Consiglio di Stato in sede d'approvazione del piano regolatore (art. 20 cpv.
3.
LBC).
Gli effetti della protezione non sono compiutamente definiti
dalla legge, che si limita ad obbligare il proprietario di un bene culturale
protetto a conservarlo nella sua sostanza, provvedendo alla sua manutenzione
regolare (art. 23 LBC). Spetta, di principio, alle norme di attuazione dei piani
regolatori (NAPR) definire i contenuti della protezione in base alla scheda d'inventario,
indicando nel contempo i criteri d'intervento sui beni culturali protetti ed
all'interno dei perimetri di rispetto (art. 16 cpv. 2 RBC).
Una protezione di
carattere generale può semmai essere indirettamente dedotta dall'art. 22 cpv. 2
LBC, che, laddove sono definiti
perimetri di rispetto, vieta gli interventi suscettibili di compromettere la
conservazione o la valorizzazione del bene protetto. Se tali interventi sono vietati nei perimetri di
rispetto, si può in effetti ammettere che anche sul bene stesso sia vietato
qualsiasi intervento atto a menomarne il valore intrinseco (STA 52.2006.343
del 10 gennaio 2007 consid. 2.1., pubblicata in RtiD II-2007 n. 19).
2.2
In base all'art. 24 cpv. 1 LBC, qualunque intervento
suscettibile di modificare l'aspetto o la sostanza di un bene protetto di interesse
cantonale, può essere eseguito solo con l'autorizzazione ed in conformità alle
indicazioni del Consiglio di Stato. Prima di elaborare un progetto dettagliato
di intervento, prosegue la norma (cpv. 2), il proprietario è tenuto a
consultare la Commissione dei beni culturali. Con l'art. 19 cpv. 3 RBC tale
competenza è stata delegata all'Ufficio dei beni culturali (UBC), il quale,
previo avviso della Commissione dei beni
culturali (CBC), decide sull'autorizzazione di intervento. Nel caso di
interventi su beni immobili, il rilascio dell'autorizzazione speciale per
interventi su beni culturali protetti va coordinato con la licenza edilizia secondo
la legge sul coordinamento delle procedure, del 10 ottobre 2005 (LCoord; RL 7.1.2.3),
in vigore dal 1° gennaio 2007 (STA 52.2006.343 del 10 gennaio 2007
consid. 2.2.).
Il consenso dell'UBC non è prescritto soltanto per interventi
da attuare direttamente sul bene protetto, ma anche per gli interventi previsti
all'interno del perimetro di rispetto definito attorno al bene in base all'art.
22.
cpv. 2 LBC allo scopo di assicurarne la conservazione o di promuoverne la
valorizzazione (STA 52.2008.62 del 25 febbraio 2009 consid. 4.1.).
2.3
L'art. 25 n. 2 NAPR di Lamone classifica i beni culturali in due categorie: quelli di interesse cantonale (lett.
a), tra i quali figura la Chiesa parrocchiale __________ (mapp. __________5),
e quelli di interesse locale (lett. b). Al riguardo, la norma stabilisce che sono
proibiti tutti quegli interventi che potrebbero modificare o compromettere il loro
valore o significato (storico, artistico, architettonico o come valore testimonianza),
nonché tutti quelli che potrebbero ostacolare la vista oppure deturpanti per l'ambiente
circostante. La norma riserva altresì i disposti della LBC. Dal canto suo, l'art.
25.
n. 3 NAPR istituisce, a protezione della chiesa parrocchiale, un perimetro
di rispetto ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 LBC. Precisa inoltre che il
proprietario di un bene ha l'obbligo di conservarlo nella sua sostanza e di provvedere
alla sua manutenzione regolare e che entro il perimetro di rispetto non sono
ammissibili interventi suscettibili di compromettere la conservazione o la
valorizzazione del bene, dichiarando per il resto applicabili i disposti della
LBC.
2.4
L'intervento previsto non concerne direttamente il bene
protetto (Chiesa __________). Interessa invece il perimetro di rispetto
istituito a protezione di questo bene di interesse cantonale. Dal profilo
procedurale, non fa differenza. Permane l'obbligo di consultare preliminarmente
la CBC (art. 24 cpv. 2 LBC), come anche la necessità che l'UBC, previo avviso
della CBC, rilasci un'autorizzazione speciale (art. 19 cpv. 3 RBC). Ora, in
concreto non risulta né che il municipio abbia preliminarmente consultato la
CBC, né che nell'ambito della procedura edilizia abbia presentato all'UBC una domanda
di rilascio dell'autorizza-zione a realizzare i controversi loculi (cfr.
formulario di trasmissione atti domanda di costruzione, punto 2.2.). Dal canto
suo, l'UBC, come rilevato dal ricorrente, anziché rilasciare un'autori-zzazione
specifica come prescrivono gli art. 24 cpv. 1 LBC e 19 cpv. 3 RBC, si è
limitato a comunicare che non vi sono gli estremi per un preavviso negativo,
senza peraltro sentire il parere della CBC. Alla prima disattenzione formale
(assenza di una decisione di autorizzazione), attenuata dal fatto che le
deduzioni dell'UBC sono comunque consegnate nell'avviso dei Servizi generali
del Dipartimento del territorio, se ne è quindi aggiunta una seconda (mancanza
del parere della CBC). Contrariamente a quanto sostiene il Governo, l'UBC non
poteva prescindere dall'avviso della CBC, in quanto si tratta di un
intervento che non riguarda in modo diretto un bene culturale tutelato. Nel
caso di un bene protetto di interesse cantonale, il coinvolgimento preliminare,
rispettivamente il parere, della CBC sono infatti obbligatori (cfr. Messaggio
n. 4387 del 14 marzo 1995 concernente il disegno di legge sulla protezione dei
beni culturali, pubblicato in: Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, sessione
ordinaria primaverile 1997, vol. I.2, pag. 1038; cfr. pure Patrizia Cattaneo
Beretta, La legge
cantonale sulla protezione dei beni culturali, in: RDAT I-2000, pag. 139 segg.,
n. 4.3.2.2., pag. 153), essendo irrilevante che l'intervengo concerna il
bene tutelato stesso o il suo perimetro di rispetto. Pure ininfluente è, d'altro
canto, la circostanza che la CBC abbia soltanto un ruolo consultivo
(cfr. giudizio impugnato, pag. 4 consid. 3). Il fatto che il suo avviso
non sia vincolante, ciò che non significa ancora che l'UBC possa distanziarsene
in assenza di fondati motivi, non implica che si possa semplicemente
prescindere dallo stesso.
2.5
Il giudizio governativo impugnato va dunque annullato. Facendo
difetto un'autorizzazione formale emanata dopo aver sentito la
CBC, non mette conto di approfondire le ulteriori censure ricorsuali. Gli atti
vengono rinviati al Governo affinché, dopo aver raccolto gli atti mancanti e
dato alle parti la facoltà di esprimersi in merito, si pronunci di nuovo.
3.
3.1. Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto.
3.2
Dato l'esito, non si
preleva alcuna tassa di giustizia. Nella fattispecie, non si giustifica neppure
l'assegnazione di ripetibili. Per prassi costante, una parte non patrocinata
non ha in linea di principio diritto alla rifusione di ripetibili, ovvero di
onorari e spese (cfr. Marcel Maillard,
in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo 2009, n. 34 ad art. 64 con
rinvii; cfr. inoltre Marco Borghi/Guido
Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3
ad art. 31). Questo principio ritorna applicabile anche all'avvocato che agisce
in causa propria (STA 52.2010.36 del 25 agosto 2010 consid. 6, 52.2010.54 del 4 novembre 2010 consid.
8.
; Hansjörg Seiler, in: Hansjörg
Seiler/ Nicolas von Werdt/ Andreas Güngerich,
Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, n. 16 ad art. 68 e
giurisprudenza ivi citata; Maillard,
op. cit., n. 36 ad art. 64) e questo sia che l'avvocato agisca personalmente
sia che si faccia patrocinare dallo studio legale di cui è titolare, come si avvera
in concreto (STA 90.2011.15 del 7 febbraio 2012).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza:
1.1
la decisione 23 novembre 2011 del
Consiglio di Stato (n. 6471) è annullata.
1.2
gli atti sono retrocessi al
Consiglio di Stato affinché proceda conformemente a quanto indicato al consid. 2.5.
2.
Non si preleva alcuna tassa
di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria