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Decisione

52.2011.583

Mancata notifica domanda di costruzione a proprietario non confinante

6 aprile 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

il giudizio con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso da lui

presentato contro la mancata notifica dell'avviso di pubblicazione (art.

43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1);

che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso

sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm);

che, giusta i combinati

disposti art. 8 cpv. 1 e art. 21 cpv. 2 LE, contro le decisioni rese dal

municipio in applicazione della LE il diritto di ricorrere al Consiglio di

Stato spetta agli istanti, al Dipartimento e agli opponenti che possono vantare

un interesse legittimo;

che per assicurare l'esercizio

del diritto di opposizione, presupposto indispensabile per impugnare la licenza

edilizia, il municipio pubblica sollecitamente la domanda di costruzione presso

la cancelleria comunale per un periodo di 15 giorni, durante il quale chiunque

abbia interesse può prenderne conoscenza (art. 6 cpv. 1 LE);

che della pubblicazione è

dato avviso negli albi comunali ed ai proprietari confinanti (art. 6 cpv. 2

LE); le mutazioni dello stato dei luoghi devono inoltre essere adeguatamente

indicate sul terreno con picchetti e modine (art. 6 cpv. 2 LE);

che, nel caso concreto, il

municipio ha pubblicato la domanda di costruzione dal 5 al 20 settembre 2011

presso la cancelleria comunale, dandone avviso all'albo; inoltre, ha dato

avviso dell'intervenuta pubblicazione ai proprietari dei due fondi direttamente

confinanti (mapp. __________ e __________);

che l'autorità comunale

non ha invece dato avviso dell'avvenuta pubblicazione al ricorrente,

proprietario del mapp. __________ che non confina direttamente con i fondi

dedotti in edificazione, essendo separato da questi ultimi da un sentiero

comunale (mapp. __________); a giusta ragione, perché, come rettamente rilevato

nel giudizio impugnato, se l'art. 6 cpv. 3 LE imponeva originariamente al

municipio di dare avviso della pubblicazione della domanda negli albi comunali

e ai proprietari noti di fondi compresi in un raggio di 30 m dalla costruzione o impianto, con la modifica legislativa del 6 febbraio 1995 (BU 95 158) l'obbligo

di notificare l'avviso di pubblicazione è stato limitato ai proprietari di

fondi direttamente confinanti (cfr. verbali del GC, sess. ord. aut. 1994, pag.

2348, 2368, 2386, 2402; STA 52.2003.74 del 28 aprile 2003 consid. 2.1.; Adelio Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo

1996, ad art. 6 LE n. 784);

che il ricorrente, asseritamente

venuto a conoscenza in data 25 ottobre 2011 dell'avvenuta pubblicazione del

progetto, ha inoltrato ricorso dinanzi al Consiglio di Stato contro la pretesa

omessa notificazione personale dell'avviso di pubblicazione, chiedendo che il

municipio ripubblicasse il progetto e gli notificasse personalmente l'avviso di

pubblicazione con contestuale nuova decorrenza del termine di opposizione;

che, come illustrato, il

Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa del ricorrente, trattata impropriamente

alla stregua di un ricorso per denegata giustizia, non ravvisando alcun difetto

nel fatto che il municipio non gli avesse personalmente inviato l'avviso di

pubblicazione;

che, nella misura in cui il Governo ha avallato l'agire

municipale di non notificare personalmente al ricorrente (o al suo rappresentante)

l'avviso di pubblicazione, il predetto giudizio governativo è conforme al

diritto ed alla giurisprudenza, ritenuto che, contraria-mente a quanto

sostenuto nel ricorso in esame, non si giustifica, segnatamente per motivi di

parità di trattamento e di sicurezza giuridica, di introdurre eccezioni a

dipendenza del tipo di collega-mento che si interpone tra i fondi (strada, sentiero,

viottolo, ecc.); determinante in concreto è unicamente che non vi è un confine

comune;

che, invero, il Governo, anziché entrare nel merito del

gravame e respingerlo per i motivi anzidetti, avrebbe dovuto semplicemente dichiararlo

irricevibile, per insussistenza di una decisione impugnabile ai sensi dell'art.

5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA;

RS 172.021);

che, in effetti, il fatto che il municipio non avesse

notificato l'avviso di pubblicazione al ricorrente non permetteva ancora di considerare

questa omissione come una decisione direttamente impugnabile al Consiglio di

Stato;

che

la pubblicazione della domanda di costruzione costituisce un atto amministrativo

di natura incidentale, siccome meramente or-dinatorio del procedimento di

rilascio del permesso di costruzione, attraverso il quale l'autorità comunale

si limita a dare pubblica notizia del previsto intervento, permettendo agli

interessati di far tempestivamente valere i loro diritti di difesa, opponendosi

se del caso al rilascio della licenza (Adelio

Scolari, op. cit., ad art. 6 LE n. 764);

che,

di conseguenza, contro la pubblicazione della domanda di costruzione non è dato

ricorso, essendo di principio impugnabile soltanto l'atto conclusivo del

procedimento, ossia la decisione del municipio sulla domanda di rilascio della

licenza edilizia (STA 52.2008.369 del 10 ottobre 2008 consid. 2.1);

che pubblicazioni carenti vanno trattate alla stregua di

notifiche irrite di decisioni amministrative; vale in questi casi la regola secondo

cui, compatibilmente con i principi della buona fede e della sicurezza del

diritto, dalla pubblicazione o notifica difettosa non deve derivare agli

opponenti alcun pregiudizio nell'esercizio dei loro diritti di difesa; di

principio, devono cioè poter esercitare il loro diritto di opposizione (o di

ricorso, qualora il permesso sia già stato rilasciato) anche dopo la scadenza

del termine per interporre opposizione/ricorso (Scolari, op. cit., ad art. 8 LE

n. 812);

che, pertanto, anche in

caso di pubblicazione o notifica difettosa, impugnabile da parte di colui che

ritiene che la tardiva o mancata opposizione non gli sia imputabile è semmai la

decisione con cui il municipio ha rilasciato il permesso;

che, come che sia, l'impugnativa qui in discussione, va

dunque respinta;

che la tassa di giustizia è a carico del ricorrente, secondo

soccombenza (art. 28 LPamm); non si assegnano ripetibili (art. 31 LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di

fr. 600.- è posta a carico del ricorrente.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Il

giudice delegato Il

segretario

del

Tribunale cantonale amministrativo