Lexipedia

Decisione

52.2011.586

Divieto a tempo indeterminato di tenere animali da reddito e sequestro di tutti gli animali presenti in azienda

6 maggio 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. RI 1 gestisce un'azienda agricola nel comune di __________,

dedicandosi per lo più all'allevamento bovino.

Dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, l'UVC, con decisione 5 marzo

2010, le ha ordinato diverse misure di adeguamento nella gestione e nella cura

degli animali volte a ripristinare una situazione di conformità alla

legislazione vigente in materia. Nel contempo ha pure disposto che "da

subito" il numero degli animali doveva essere "ridotto ed

adeguato alle capacità strutturali della stalla". L'ordine è stato

impartito con la comminatoria che, qualora non fosse stato ottemperato, l'UVC

avrebbe sequestrato tutto il bestiame presente in azienda e disposto un divieto

di tenuta di animali nei suoi confronti.

b. Con giudizio 15 settembre 2010 (ris. n. 4630) il Consiglio di Stato ha

dichiarato irricevibile il ricorso presentato da RI 1 avverso la suddetta

determinazione, in quanto tardivo.

B. Il 6 dicembre 2010 l'UVC, richiamata la precitata risoluzione 5

marzo 2010, ha vietato a tempo indeterminato a RI 1 di tenere animali da

reddito e ha posto sotto sequestro tutto il bestiame presente in azienda. Nel

contempo esso ha pure precisato che il divieto emesso avrebbe potuto essere

revocato a precise condizioni, che non occorre qui rievocare, specificando nel

contempo che "in ogni caso il numero di animali tenuto non potrà

superare quello originariamente previsto con l'approvazione del progetto della

stalla".

C. Con decisione 23 novembre 2011 (ris. n. 6459) il Consiglio di Stato

ha parzialmente accolto l'impugnativa presentata da RI 1 avverso la precitata determinazione.

In particolare, il Governo ha annullato e riformato la decisione avversata nel

senso che a "RI 1 è fatto ordine di ridurre il numero di animali presenti

in azienda a 20 mucche, 5 manze, 5 manzette, 1 toro, 8 vitelli e 5 vitelloni".

In sunto, esso ha accertato che, pur non ricorrendo più gli estremi per vietare

all'insorgente la detenzione di animali, permaneva il problema di sottocapacità

della stalla. Ha quindi tutelato la risoluzione litigiosa laddove disponeva che

il numero di animali tenuto non poteva superare quello originariamente previsto

con l'approvazione del progetto della stalla, così come risultante dalla relazione

tecnica 17 aprile 2001 e dal rapporto di collaudo 8 ottobre 2002. Da ultimo, ha

pure precisato che detta misura era confermativa di quella già ordinata con

decisione 5 marzo 2010, cresciuta in giudicato e non più discutibile.

D. Contro la predetta decisione RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo che la stessa venga annullata e che le sia

riconosciuta la facoltà di detenere tutti gli animali attualmente presenti

nella propria azienda agricola a __________. In sunto, essa rileva che, grazie

alla presenza di una tettoia esterna (chiusa su due lati), già alla fine del

2002 erano presenti in azienda più di 50 bovini. A torto, il Governo non avrebbe

tenuto conto di tale area che, secondo il rapporto di controllo 13 novembre

2011 della __________ SA (ovvero di un organismo indipendente e competente in

materia), sarebbe più che sufficiente per ospitare gli animali che non trovano

spazio nella stalla. A questo proposito precisa che a giorni verrà posato un telo

frangivento in modo da chiudere anche il terzo lato della tettoia, per

adeguarla alle normative federali attualmente in vigore e renderla

perfettamente utilizzabile per il ricovero degli animali all'aperto. Per questo

motivo ritiene che non si giustifica la vendita degli animali in esubero. Da

ultimo, puntualizza che un'even-tuale riduzione del bestiame avrebbe

conseguenze catastrofiche per la sua attività visto che non disporrebbe più dei

capi necessari a garantire un sufficiente andamento dell'azienda agricola.

E. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato,

senza formulare particolari osservazioni, sia l'UVC, con motivi che verranno

ripresi all'occorrenza nei considerandi seguenti.

F. Su

richiesta di questo Tribunale, il 22 aprile 2013 il municipio di __________ ha prodotto

la licenza edilizia n. 28/2001 del 3 luglio 2001 rilasciata a RI 1 per la "stalla

per bovini (variante ) al mappale 5493 "__________"". Copia

di tale documento è stata trasmessa alle parti per informarle dell'avvenuta

acquisizione agli atti del medesimo.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art.

8 cpv. 2 della legge di applicazione alla legge federale sulla protezione degli

animali del 10 febbraio 1987 (LALPAn;

RL 8.3.1.1). La legittimazione della ricorrente, destinataria della decisione

qui contestata, è certa (art. 9 cpv. 1 LALPAn e art. 43 della legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Di

conseguenza il gravame, tempestivo (art. 46 LPamm), è ricevibile in ordine. Il

giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati dalla licenza

edilizia citata in narrativa pervenuta dal comune (art. 18 cpv. 1 LPamm). La

situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge in modo

sufficiente dalle carte processuali e dalla documentazione fotografica presente

nell'incarto. Il sopralluogo sollecitato dall'insorgente non appare idoneo a

procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il

giudizio.

Considerandi

2.

Preliminarmente occorre rilevare che la presente vertenza trae

origine dalla decisione adottata il 6 dicembre 2010 dell'UVC nei confronti

della ricorrente. In questa sede litigiosa è dunque unicamente la questione

relativa all'ordine di riduzione del numero di animali presenti nell'azienda

agricola di RI 1 ivi contenuto, avendo il Consiglio di Stato con il suo

giudizio annullato il divieto pronunciato in quella stessa occasione dall'UVC

di tenere animali da reddito come pure il relativo ordine di sequestro del

bestiame.

3.

Fatta questa premessa, va detto che, per costante giurisprudenza, i

gravami inoltrati contro provvedimenti che si limitano a confermare precedenti

risoluzioni rimaste inimpugnate vanno respinti in ordine siccome inammissibili.

Ammettere il contrario significherebbe rendere illusoria la disciplina dei

termini di ricorso, pregiudicando senza ragionevole motivo la sicurezza del

diritto. A maggior ragione vanno dichiarati irricevibili le impugnative proposte

contro decisioni che si limitano a ribadire il contenuto di precedenti

risoluzioni già passate al vaglio delle autorità di ricorso e cresciute in

giudicato formale (RDAT I-1998 n. 40; STA 52.2010.382 del 27 gennaio 2011,

consid. 1.3). Orbene, come esposto in narrativa, nel caso concreto, con decisione

5.

marzo 2010, l'UVC aveva disposto che il numero degli animali tenuto dall'insorgente

doveva essere da subito ridotto ed adeguato alle capacità strutturali della

stalla mentre con decisione 6 dicembre 2010 ha specificato che esso non poteva in ogni caso superare quello originariamente previsto con l'approvazione del

progetto della stalla. Con la decisione avversata l'UVC ha dunque sostanzialmente

ribadito quanto già statuito con la precedente determinazione 5 marzo 2010,

ovvero che il numero di animali presenti nella struttura agricola doveva essere

ridotto ed adeguato alle capacità strutturali della stalla e, quindi, a quanto

originariamente previsto con l'approvazione del progetto della stalla. Sotto

questo profilo pertanto la seconda decisione, per rapporto alla prima, era

sostanzialmente di mera natura confermativa e non conteneva alcun ulteriore

aggravio a carico dell'interessata. La prima decisione era inoltre da tempo

cresciuta in giudicato, visto che il ricorso presentato da RI 1 avverso la

stessa era stato dichiarato irricevibile con risoluzione governativa n. 4630

del 15 settembre 2010, rimasta incontestata.

Nel giudizio qui avversato il Consiglio di Stato ha correttamente rilevato

quanto precede ma, invece di dichiarare il ricorso irricevibile, seppur

limitatamente a questo aspetto, ha a torto ritenuto che la decisione 6 dicembre

2010.

fosse impugnabile in toto per cui si è confrontato anche con la

questione inerente alla limitazione del numero di animali presenti nella stalla

della ricorrente, tutelando quanto disposto dall’UVC. Ora, tale circostanza non

giustifica di annullare su questo specifico punto la querelata decisione

governativa, ma determina semplicemente che il presente gravame debba essere respinto

già in virtù di detta ragione, senza che si renda necessario in questa sede entrare

nel merito delle censure addotte da RI 1 con il suo gravame.

4.

Visto l’esito, la tassa di giustizia e le spese seguono l’integrale soccombenza

della ricorrente (art. 28 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster