52.2011.589
Fornitura celle e trasformatori/esecuzione di impianti a media tensione. Ricorrente esclusa a giusto titolo dalla gara per non aver compilato e completato con la firma richiesta la dichiarazione inere
6 febbraio 2012Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2011.589
Data decisione, Autorità:
06.02.2012, TRAM
Titolo:
Fornitura celle e trasformatori/esecuzione di impianti a media tensione. Ricorrente esclusa a giusto titolo dalla gara per non aver compilato e completato con la firma richiesta la dichiarazione inerente le prescrizioni di sicurezza
ESCLUSIONE
OFFERTA
art. 26 cpv. 1 LCPUBB
art. 26 cpv. 2 LCPUBB
art. 40 cpv. 1 RLCPUBB
art. 42 cpv. 1 let. e RLCPUBB
Incarto n.
52.2011.589
Lugano
6 febbraio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Paola Passucci, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 15 dicembre 2011 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 1° dicembre 2011 della delegazione
consortile del CO 2, che in esito al concorso concernente la fornitura di
celle e trasformatori, nonché l'esecuzione di impianti media tensione (MT)
presso le proprie strutture di __________ ha escluso l'offerta della
ricorrente e ha aggiudicato la commessa alla CO 1 di __________;
vista la risposta 23 dicembre
2011 del CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 18 aprile 2011 il CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001
(LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la
fornitura di celle e trasformatori, nonché l'esecuzione di impianti MT presso le proprie strutture di __________ (FU n. __________pag__________).
Il bando di concorso stabiliva che le opere sarebbero state aggiudicate
al miglior offerente, tenendo conto dei seguenti criteri e fattori di ponderazione:
Economicità prezzo 60%
Referenze simili
(ultimi 5 anni) 18%
Qualità della ditta
offerente 12%
Formazione apprendisti
5%
Criteri di qualità
5%
Il
capitolato d'appalto precisava tutti i parametri che sarebbero stati utilizzati
per la valutazione di ogni singolo criterio di aggiudicazione. In particolare,
specificava che la "qualità
della ditta offerente" sarebbe stata
apprezzata in funzione della % di presenza del responsabile tecnico e della
persona di mestiere, da un lato, così come della % di presenza della persona
con la qualifica di controllore della ditta, dall'altro. La pos. 224.100 del
capitolato avvertiva che la valutazione dei due sottocriteri, entrambi ponderati
al 50%, sarebbe avvenuta sulla scorta delle indicazioni desumibili dal sito
Internet www.aikb.esti.ch, donde
l'obbligo per i concorrenti di allegare all'offerta un estratto della pagina
web. Per un'occupazione al 100% o più sarebbe stata assegnata la nota 6, per
un'occupazione al 20% la nota 1, mentre i gradi di occupazione intermedi
avrebbero ricevuto una nota calcolata in modo lineare.
Nel bando era peraltro segnalato chiaramente
che contro gli atti di appalto era dato ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo entro 10 giorni dalla notifica dei documenti. Nessuno li ha tuttavia
impugnati.
B. Nel termine prestabilito (15 giugno 2011) sono pervenute al committente
le offerte di quattro ditte del ramo, tra cui quella della CO 1, e quella della
RI 1 __________ __________di fr. 311'481.87.
Preso atto delle valutazioni esperite dal
proprio consulente __________, il 18 luglio 2011 la delegazione consortile del CO
2 ha risolto di deliberare la commessa alla CO 1 giunta prima in graduatoria
con 597.50 punti.
C. Adito dalla RI 1 (in seguito: RI 1), seconda classificata con
581.35 punti, con sentenza 20 settembre 2011 il Tribunale cantonale
amministrativo ha annullato la delibera siccome effettuata a favore di una
ditta che andava scartata e rinviato gli atti al committente per nuova
decisione, previo ricontrollo dell'offerta inoltrata dall'insorgente, anch'essa
affetta da qualche pecca.
D. Il 1° dicembre 2011 la delegazione consortile del CO 2 ha risolto di escludere dalla procedura tre offerte, tra cui quella della RI 1 per non aver
compilato (data, ditta, cognome e firma del responsabile) le prescrizioni di
sicurezza predisposte nel capitolato per le ditte intenzionate a lavorare presso
l'impianto di depurazione acque (IDA). Mediante la stessa decisione il committente
ha assegnato la commessa alla CO 1 di __________, unica concorrente rimasta in
gara.
E. Contro la predetta decisione la RI 1 è insorta davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e sollecitando
l'aggiudicazione della commessa a proprio favore, rispettivamente la
retrocessione degli atti al committente affinché le assegni la commessa, previa
concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
L'insorgente ritiene in sostanza che la sua estromissione
dalla gara integri gli estremi di un eccesso di formalismo. Donde la necessità
di riammetterla nel concorso e di aggiudicarle la commessa, avendo ottenuto un
punteggio nettamente superiore a quello della CO 1.
F. Il committente non si è opposto alla concessione dell'effetto
sospensivo. Per il resto si è rimesso al giudizio del Tribunale, senza
formulare particolari osservazioni.
La deliberataria non ha invece preso posizione.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb.
In quanto
partecipante alla gara d'appalto, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare
la sua estromissione dalla procedura (art. 37 lett. b LCPubb e 43 legge di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm, RL 3.3.1.1).
La potestà ricorsuale per impugnare l'aggiudicazione della commessa alla CO 1
(art. 37 lett. d LCPubb) potrà esserle invece riconosciuta solo in caso di
accoglimento del ricorso rivolto contro la decisione di esclusione (STA
52.2011.153 dell'11 maggio 2011).
Il
gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine con
riserva di quanto si è detto sopra in tema di legittimazione attiva nell'ambito
dell'impugnazione della decisione di aggiudicazione.
1.2. Il
ricorso può essere evaso sulla scorta delle tavole processuali, senza procedere
ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm). Il carteggio completo concernente
il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione esibita dalle
parti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con
cognizione di causa. I fatti decisivi sono noti.
Considerandi
2.
2.1.
Giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta
per iscritto, in modo completo e tempestivo. Il capitolato d'offerta,
sottolinea l'art. 40 cpv. 1 del Regolamento di applicazione della legge sulle
commesse pubbliche e del concorda-to intercantonale sugli appalti pubblici del
12.
settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6), deve essere compilato dal concorrente
in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle
eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta. Offerte
incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di
principio essere escluse dall'aggiudicazione (STA 52.2008.152 dell'11 luglio
2008.
e rinvii). Una diversa conclusione, che permettesse
al committente di prendere in considerazione per l'aggiudicazione offerte non
conformi alle prescrizioni di gara o che permettesse ai concorrenti di
modificare o completare le offerte dopo la loro apertura sarebbe palesemente
contraria al principio della parità di trattamento sancito dall'art. 1 lett. c
LCPubb.
2.2
A norma
dell'art. 26 cpv. 2 LCPubb, il committente esclude dalla procedura le offerte
che presentano lacune formali rilevanti. Sono considerate tali, secondo l'art.
42.
cpv. 1 lett. e RLCPubb/CIAP, le offerte mancanti delle firme richieste.
2.3
L'ordinamento delle commesse pubbliche attribuisce alle prescrizioni di forma
particolare rilevanza. Quanto meno nella misura in cui servono a garantire i
principi cardine delle procedure di aggiudicazione, come quello della parità di
trattamento tra i concorrenti, le prescrizioni di forma devono essere rispettate
tanto da parte del committente, quanto da parte dei concorrenti. Resta
riservato il divieto di formalismo eccessivo, derivante dall'art. 29 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;
RS 101), che impedisce al committente di escludere offerte viziate da difetti
formali irrilevanti. L'esclusione dalla gara per motivi formali presuppone in
ogni caso l'esistenza di un vizio di una certa importanza (cfr. STA 52.2011.153
dell'11 maggio 2011 consid. 2; 52.2010.149 del 7 giugno 2010 e riferimenti ivi
contenuti).
3.
3.1. Nel
caso concreto, la delegazione consortile del CO 2 ha risolto di escludere dalla procedura la RI 1, poiché i responsabili della società non avevano compilato
(data, ditta, cognome) e firmato il modulo denominato "Prescrizioni di
sicurezza per ditte che lavorano presso l'impianto di depurazione acque (IDA)".
L'insorgente
non contesta l'addebito, ma ritiene che la pecca sia irrilevante ai fini
dell'aggiudicazione. A suo giudizio, il documento in oggetto non influenza
infatti minimamente l'apprezzamento dell'idoneità degli offerenti, né gli
aspetti quantitativi e qualitativi dell'offerta. Esso non viene di norma presentato
nella documentazione di gara, ma sottoscritto dalla ditta deliberataria all'apertura
del cantiere, segnatamente solo in seguito alla stipula del relativo contratto
di appalto. Tale dichiarazione, soggiunge l'insorgente, non è neppure menzionata
tra i documenti che ogni concorrente è tenuto ad allegare alla propria offerta
(cfr. pos. 252 del capitolato e punto 10 del modulo Condizioni e prescrizioni
vincolanti ESN SA, per le opere di fornitura-installazione-messa in esercizio
di: impianti media tensione). Proprio per questo motivo, la committenza
avrebbe dovuto assegnarle un termine supplementare di almeno cinque giorni per rimediare
alla lacuna ravvisata nella sua offerta. In simili circostanze, l'esclusione configurerebbe
un eccesso di formalismo e violerebbe il principio della proporzionalità.
Tali
argomentazioni non possono essere condivise. Intanto occorre rilevare che l'esigenza
di firmare le offerte laddove richiesto, pena l'esclusione in caso di inosservanza,
è stata riconosciuta da dottrina e giurisprudenza (cfr. VwGer ZH 5.5.2006 VB.
2005.00373
consid. 5.3; Peter
Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Evelyne Clerc, Praxis des öffentlichen
Beschaffungsrechts, 1. Band, Zurigo 2007, n. 289; STA
52.2011.153
dell'11 maggio 2011 consid. 3, 52.2010.149 del 7 giugno 2010
consid. 3). Il fatto che il documento in discussione non sia stato espressamente
menzionato dalla committenza tra quelli da allegare all'offerta non è determinante,
ove solo si consideri che esso figura tra le "Prescrizioni di sicurezza
CO 2" annoverate nell'indice del capitolato d'appalto (cfr. punto 5).
Ciò è indicativo del fatto che tale atto costituisce un elemento essenziale dell'offerta,
da compilare e firmare a parte. Del resto, se così non fosse, l'ente banditore
non si sarebbe di certo premurato di annetterlo ai documenti di gara. Ne segue
che, contrariamente a quanto assevera l'insorgente, non v'era alcun motivo per
ritenere che la dichiarazione in questione non andava sottoscritta. Quanto alla
sua portata, non v'è dubbio alcuno che stante il suo contenuto essa abbia
un'importanza tutt'altro che trascurabile nel contesto dell'offerta in cui è
integrata. In effetti, con la sua firma il concorrente attesta non solo di aver
preso conoscenza delle prescrizioni volte a garantire la sicurezza sul lavoro,
ma di essersi altresì impegnato ad informare ed imporre il rispetto delle
stesse ad ogni suo singolo collaboratore coinvolto nei lavori, oltre a garantirne
il rispetto in prima persona.
Sta di
fatto che il giorno in cui la ricorrente ha presentato la sua offerta non aveva
compilato e completato con la firma richiesta la dichiarazione inerente le
prescrizioni di sicurezza. A nulla giova l'aver posto rimedio alle pecche di
cui l'offerta era affetta, producendo la controversa attestazione debitamente
firmata in sede ricorsuale (cfr. doc. F). Ciò che conta è la completezza
dell’offer-ta al momento della scadenza del termine per la sua insinuazione. Approdando
a conclusione opposta, si disattenderebbe palesemente il principio della parità
di trattamento tra concorrenti (art. 1 lett. c LCPubb).
A mente
di questo Tribunale, neppure il fatto che le regole di gara non contemplassero
una comminatoria di esclusione in caso di mancata firma della dichiarazione in
questione può giovare alla ricorrente. La sanzione dell'estromissione delle
offerte prive delle firme richieste è infatti prevista in modo esplicito dalla
legge (art. 42 cpv. 1 lett. e RLCPubb/CIAP), per cui non occorre riprenderla
nelle prescrizioni di ogni concorso.
In
conclusione, scartando l'offerta della ricorrente siccome priva della firma
richiesta nel formulario inserito tra le "Prescrizioni di sicurezza CO
2" il committente non è incorso in un eccesso di formalismo
censurabile con successo in questa sede. Una simile doglianza può essere
accolta solo quando la stretta applicazione di regole procedurali non è
giustificata da alcun interesse degno di protezione, diviene fine a sé stessa e
complica in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale. Presupposti,
questi, del tutto assenti nel caso qui dedotto in giudizio.
3.2
A
giusto titolo l'insorgente è stata dunque esclusa dalla gara in applicazione dell'art.
42.
cpv. 1 lett. e RLCPubb/CIAP. Pertanto essa non può aggravarsi contro la
decisione di aggiudicazione, in mancanza della necessaria legittimazione
ricorsuale (cfr. supra, consid. 1.1).
4.
Sulla scorta
delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto nella misura
in cui è ricevibile.
L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda
volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.
5.
La tassa di
giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.
2. La tassa
di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della RI 1.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei
limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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