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Decisione

52.2011.596

Rinuncia alla stipula del contratto dopo la delibera. Un'aggiudicazione cresciuta in giudicato conclude una procedura di concorso. L'apertura di una nuova gara non presta il fianco a critiche. Ricorso

7 febbraio 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

di una graduatoria allestita in applicazione di criteri oggettivi predeterminati,

aggiudica una determinata commessa dopo aver sollecitato la presentazione di un'offerta

ad una cerchia aperta di persone; il procedimento, governato dal diritto

pubblico, si apre con la pubblicazione del bando e si conclude di regola con la

delibera, considerata a tutti gli effetti una decisione amministrativa (DTF 125

Considerandi

II 86 consid. 3b);

che il committente può interrompere la

procedura prima dell'ag-giudicazione in presenza di importanti motivi (art. 34

LCPubb e 55 RLCPubb/CIAP); una volta pronunciata l'aggiudicazione, può revocare

tale decisione nella misura in cui sussistono i presupposti per l'adozione di

un siffatto provvedimento (Jean-Baptiste

Zufferey/Corinne Maillard/Nicolas Michel, Droit des marchés publics,

Friborgo 2002, pag. 124-125);

che la revoca dell'aggiudicazione comporta

il ripristino del procedimento concorsuale; per chiuderlo occorre emanare una

nuova delibera o una decisione di interruzione della gara, entrambe soggette a

ricorso;

che una delle tipiche situazioni

giustificanti la revoca di un'aggiudicazione si avvera allorquando il

committente scopre che la commessa è stata deliberata ad un concorrente

inidoneo, che in quanto tale avrebbe dovuto essere escluso (BR 2008, pag. 192);

che nel caso di specie, a seguito del

ricorso inoltrato dalla RI 1 il municipio di __________ ha appreso che la

deliberataria avrebbe dovuto essere estromessa dalla gara per inidoneità;

l'autorità comunale ha quindi revocato l'aggiudicazione del 19 agosto 2011 ed

in seguito ha affidato la commessa alla ditta B__________, dandone

comunicazione a tutti i concorrenti;

che contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente,

nell'eve-nienza concreta la stazione appaltante non ha interrotto la procedura,

ma previo annullamento della delibera rivelatasi irregolare ha aggiudicato

nuovamente i lavori nell'ambito del concorso avviato il 13 maggio 2011;

che pur essendo perfettamente a conoscenza dei

contenuti di questa risoluzione notificata a tutti i concorrenti, la RI 1 è

rimasta passiva; non ha rivendicato l'attribuzione della commessa nel contesto

di un gravame rivolto contro la suddetta aggiudicazione operata dal municipio

di;

che invano l'insorgente attacca ora il

committente con toni deprecabili in quanto inutilmente offensivi,

rimproverandogli di aver interrotto la procedura in modo abusivo; addotte

contro un provvedimento inesistente, le censure ricorsuali - frutto di un evidente

travisamento degli eventi - si avverano prive di ogni consistenza;

che l'aggiudicazione alla B__________ è cresciuta

in giudicato incontestata, ma non ha dato luogo alla stipulazione del contratto

avente per oggetto la sostituzione dei contatori dell'acqua potabile, poiché la

deliberataria vi ha rinunciato per le ragioni esposte in narrativa;

che sta di fatto che la delibera ha posto

fine al concorso; nulla imponeva peraltro al committente di revocare

l'aggiudicazione pronunciata l'11 ottobre 2011 a favore della B__________;

che di riflesso l'apertura di una nuova gara

da parte del municipio non presta il fianco a critiche; in tale operazione,

concretizzatasi con la pubblicazione del bando avversato dall'insorgente, non è

ravvisabile alcuna violazione del diritto;

che sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso, palesemente infondato,

va senz'altro respinto;

che

l'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda

volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa;

che la tassa di giustizia è posta a carico

della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico della

ricorrente.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;

LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f

LTF.

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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