52.2011.596
Rinuncia alla stipula del contratto dopo la delibera. Un'aggiudicazione cresciuta in giudicato conclude una procedura di concorso. L'apertura di una nuova gara non presta il fianco a critiche. Ricorso
7 febbraio 2012Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2011.596
Data decisione, Autorità:
07.02.2012, TRAM
Titolo:
Rinuncia alla stipula del contratto dopo la delibera. Un'aggiudicazione cresciuta in giudicato conclude una procedura di concorso. L'apertura di una nuova gara non presta il fianco a critiche. Ricorso contro il nuovo bando respinto. Confermata da STF 2D_15/2012 del 31 agosto 2012
BANDO
art. 34 LCPUBB
art. 37 let. a LCPUBB
art. 55 RLCPUBB
Incarto n.
52.2011.596
Lugano
7 febbraio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Paola Passucci, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 19 dicembre 2011 della
RI 1,
patrocinata da:,
contro
il bando del concorso che il municipio di __________ ha indetto il 9 dicembre 2011 per
aggiudicare i lavori di sostituzione dei contatori dell'acqua potabile;
viste le risposte:
- 22 dicembre 2011 del
Dipartimento del territorio, Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti
(ULSA);
- 29 dicembre 2011 del municipio di __________;
preso atto della replica 10 gennaio 2012 della
ricorrente e della duplica 19 gennaio 2012 dell'ente banditore;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 13
maggio 2011 il municipio di __________ ha indetto
un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20
febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera,
per aggiudicare i lavori di sostituzione dei contatori dell'acqua
potabile (FU n. __________pag. __________);
che nel termine
prestabilito (16 giugno 2011) sono pervenute al committente le offerte di sei
ditte del ramo, per importi compresi tra CO 1il 19 agosto 2011 il municipio di __________
ha risolto di deliberare la commessa alla M__________, giunta prima in
graduatoria con 6 punti;
che
contro la predetta decisione la RI 1, seconda classificata con 2.56 punti, è
insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento e sollecitando l'aggiudicazione della commessa a proprio favore,
previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame; la ricorrente ha addotto
in sostanza che la deliberataria non adempiva i criteri di idoneità esatti
dall'art. 34 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse
pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12
settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6);
che in
sede di risposta l'ULSA ha proposto di accogliere l'impugnativa, rilevando di
aver informato la stazione appaltante circa l'inidoneità a concorrere della M__________;
che
quest'ultima è rimasta silente;
che il 15
settembre 2011 il municipio ha fatto sapere al Tribunale che l'aggiudicataria
aveva rinunciato al mandato e che il ricorso poteva dunque essere
stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto;
che la
ricorrente ha contestato siffatta presa di posizione, rilevando peraltro che il
municipio avrebbe dovuto in ogni modo aggiudicare nuovamente i lavori posti a
concorso;
che a seguito di accordi intercorsi tra l'autorità
comunale e l'insorgente, la seconda ha comunicato al Tribunale che la delibera
impugnata era da considerarsi annullata in vista di un'ulteriore aggiudicazione
e che il gravame poteva essere stralciato dai ruoli con tasse e spese a carico
del comune, compensate le ripetibili;
che preso
atto dell'annullamento della querelata delibera, il 3 ottobre 2011 il giudice
delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha stralciato il ricorso dai
ruoli e addebitato le spese al comune senza riconoscere ripetibili, come
convenuto dalle parti in causa;
che
previa rivalutazione delle offerte pervenute, l'11 ottobre 2011 il municipio di
__________ ha risolto di scartarne due (compresa quella della M__________, precedente
deliberataria) e di aggiudicare la commessa alla ditta B______________________________,
prima classificata in graduatoria con 5.65 punti; tale decisione, intimata a
tutti i concorrenti con l'indicazione dei rimedi di diritto, è rimasta incontestata
ed è quindi regolarmente cresciuta in giudicato;
che per
un sovraccarico di lavoro sopraggiunto in concomitanza con la suddetta delibera
la ditta B__________. ha rinunciato alla stipulazione del contratto oggetto della
commessa;
che a
fronte della situazione venutasi a creare, il 9 dicembre 2011 il municipio di __________ ha aperto un
nuovo concorso per aggiudicare i lavori di sostituzione dei contatori dell'acqua,
pubblicando il relativo bando sul FU n. __________, pag. __________;
che la RI
1 ha impugnato il bando innanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che esso sia annullato e la commessa assegnata sulla scorta delle
offerte inoltrate nel precedente concorso, previa concessione dell'effetto
sospensivo al gravame; a mente della ricorrente, il municipio - che non ha più
deliberato dopo l'annullamento della prima aggiudicazione - non poteva interrompere
la procedura e aprire una nuova gara, ma doveva attribuire il lavoro nell'ambito
del concorso promosso il 13 maggio 2011;
che in
sede di risposta il municipio si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa;
narrati partitamente i fatti, l'ente banditore ha rilevato di non aver per
nulla interrotto la procedura, tant'è vero che la commessa è stata aggiudicata alla
ditta B__________ e solo in seguito, allorquando quest'ultima ha rinunciato
alla stipulazione del contratto, ha riaperto il concorso dato che quello iniziato
in maggio si era ormai concluso con una decisione cresciuta in giudicato;
che l'ULSA
si è rimesso alle allegazioni del comune, senza formulare proposte di giudizio;
che con
la replica e la duplica le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive posizioni,
puntualizzandole con asserzioni di cui si dirà - ove occorresse - nel seguito;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb;
che in
quanto operante nel campo specifico di attività oggetto della commessa, la RI 1
è senz'altro legittimata a contestare il bando pubblicato dalla stazione
appaltante (art. 37 lett. a LCPubb e 43 legge di procedura per le cause
amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), a prescindere dalla sua
partecipazione al pregresso concorso aperto il 13 maggio 2011;
che il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1
LCPubb), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm); il
carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente basta per
statuire sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa;
che per pubblico concorso a procedura libera
si intende l'iter amministrativo nell'ambito del quale un committente, sulla base
Fatti
di una graduatoria allestita in applicazione di criteri oggettivi predeterminati,
aggiudica una determinata commessa dopo aver sollecitato la presentazione di un'offerta
ad una cerchia aperta di persone; il procedimento, governato dal diritto
pubblico, si apre con la pubblicazione del bando e si conclude di regola con la
delibera, considerata a tutti gli effetti una decisione amministrativa (DTF 125
Considerandi
II 86 consid. 3b);
che il committente può interrompere la
procedura prima dell'ag-giudicazione in presenza di importanti motivi (art. 34
LCPubb e 55 RLCPubb/CIAP); una volta pronunciata l'aggiudicazione, può revocare
tale decisione nella misura in cui sussistono i presupposti per l'adozione di
un siffatto provvedimento (Jean-Baptiste
Zufferey/Corinne Maillard/Nicolas Michel, Droit des marchés publics,
Friborgo 2002, pag. 124-125);
che la revoca dell'aggiudicazione comporta
il ripristino del procedimento concorsuale; per chiuderlo occorre emanare una
nuova delibera o una decisione di interruzione della gara, entrambe soggette a
ricorso;
che una delle tipiche situazioni
giustificanti la revoca di un'aggiudicazione si avvera allorquando il
committente scopre che la commessa è stata deliberata ad un concorrente
inidoneo, che in quanto tale avrebbe dovuto essere escluso (BR 2008, pag. 192);
che nel caso di specie, a seguito del
ricorso inoltrato dalla RI 1 il municipio di __________ ha appreso che la
deliberataria avrebbe dovuto essere estromessa dalla gara per inidoneità;
l'autorità comunale ha quindi revocato l'aggiudicazione del 19 agosto 2011 ed
in seguito ha affidato la commessa alla ditta B__________, dandone
comunicazione a tutti i concorrenti;
che contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente,
nell'eve-nienza concreta la stazione appaltante non ha interrotto la procedura,
ma previo annullamento della delibera rivelatasi irregolare ha aggiudicato
nuovamente i lavori nell'ambito del concorso avviato il 13 maggio 2011;
che pur essendo perfettamente a conoscenza dei
contenuti di questa risoluzione notificata a tutti i concorrenti, la RI 1 è
rimasta passiva; non ha rivendicato l'attribuzione della commessa nel contesto
di un gravame rivolto contro la suddetta aggiudicazione operata dal municipio
di;
che invano l'insorgente attacca ora il
committente con toni deprecabili in quanto inutilmente offensivi,
rimproverandogli di aver interrotto la procedura in modo abusivo; addotte
contro un provvedimento inesistente, le censure ricorsuali - frutto di un evidente
travisamento degli eventi - si avverano prive di ogni consistenza;
che l'aggiudicazione alla B__________ è cresciuta
in giudicato incontestata, ma non ha dato luogo alla stipulazione del contratto
avente per oggetto la sostituzione dei contatori dell'acqua potabile, poiché la
deliberataria vi ha rinunciato per le ragioni esposte in narrativa;
che sta di fatto che la delibera ha posto
fine al concorso; nulla imponeva peraltro al committente di revocare
l'aggiudicazione pronunciata l'11 ottobre 2011 a favore della B__________;
che di riflesso l'apertura di una nuova gara
da parte del municipio non presta il fianco a critiche; in tale operazione,
concretizzatasi con la pubblicazione del bando avversato dall'insorgente, non è
ravvisabile alcuna violazione del diritto;
che sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso, palesemente infondato,
va senz'altro respinto;
che
l'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda
volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa;
che la tassa di giustizia è posta a carico
della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico della
ricorrente.
3. Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;
LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f
LTF.
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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