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Decisione

52.2011.600

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 aprile 2012Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I valori assicurati sono

soggetti ad adattamento in base all'indice dei costi di co- struzione

- Assicurazione al primo

rischio senza supplemento di premio per:

- spese di sgombero fino

al massimo di fr. 2'000'000.–

- rincaro postsinistro per ogni stabile fino al

10% della somma di assicurazione dello stabile, fino al massimo di fr. 200'000.–

- fondazioni speciali ed

installazioni edili speciali, per esempio: murate dei castelli,

passerelle, vasche per

la pescicoltura con condotte d'acqua, nonché recinzioni

nei limiti dei dintorni

- assicurazione preventiva

per i nuovi stabili in Svizzera, nonché gli aumenti di

valore in seguito a

riattazioni fino ad un importo di fr. 5'000'000.–

- devono essere indicati

separatamente i tassi di premio per l'assicurazione

contro gli incendi e l'assicurazione

contro i danni della natura.

Il bando preannunciava inoltre che il

consorziamento ed il subappalto non erano ammessi e stabiliva che il contratto

di assicurazione sarebbe stato aggiudicato al miglior offerente, tenendo conto

dei seguenti criteri elencati in ordine di priorità:

Premio globale rischio danni della natura 50%

Premio globale rischio incendio 30%

Gestione dei sinistri in lingua italiana e con servizio

sinistri

proprio della compagnia con sede locale in Ticino 20%

Il capitolato d'appalto precisava tutti i

parametri che sarebbero stati utilizzati per la valutazione di ogni singolo

criterio di aggiudicazione. In particolare, specificava che il premio globale

rischio danni della natura ed il premio globale rischio incendio sarebbero

stati valutati in funzione della formula

Importo del premio minore offerto

--------------------------------------------------------------

= Rx

Importo del premio della compagnia offerente

Punteggio assegnato

alla compagnia concorrente = Rx2 x 50 (rischio danni natura)

= Rx2 x 30 (rischio incendio)

con l'appunto che in caso di parità di

punteggio la scelta della compagnia sarebbe avvenuta a discrezione del

committente.

Nel modulo d'offerta (allegato 2) predisposto

da quest'ultimo i concorrenti non dovevano tuttavia indicare il premio

globale, bensì il tasso di premio.

Nel bando era peraltro segnalato chiaramente

che contro gli atti di concorso era dato ricorso al Tribunale cantonale

amministrativo entro 10 giorni dalla loro messa a disposizione. Nessuno li ha

tuttavia impugnati.

B. Nel termine

prestabilito (6 ottobre 2011) sono pervenute al committente sette offerte, con

tassi di premio compresi tra 0.41662 %o e 0.46 %o per il rischio

danni della natura, rispettivamente tra 0.00 %o e 0.02 %o per il rischio

incendio.

Scartate due offerte e valutate quelle

restanti con modalità che saranno esposte in appresso, il 7 dicembre 2011 il

Consiglio di Stato ha risolto di deliberare la commessa alla CO 1 (in seguito: CO

1), giunta prima in graduatoria con 100 punti.

C. Contro la

predetta decisione la RI 1 (in seguito: RI 1), seconda classificata con 88.8782

punti, è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento

previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame.

La

ricorrente ha rimproverato innanzi tutto alla committenza di aver emanato una decisione

carente nella motivazione.

Nel

merito, ha criticato il metodo di valutazione applicato dal committente che, distanziandosi

dalle regole fissate nel capitolato, ha riunito i primi due criteri di aggiudicazione

per poi assegnare una nota unica all'aspetto economico delle offerte. D'altra

parte, la stazione appaltante ha disatteso il criterio di aggiudicazione

riferito al premio globale per il rischio incendio nella misura in cui ha

deliberato all'CO 1 la stipulazione della polizza per un importo di fr. 956'855.-

comprensivo della tassa cantonale per la lotta contro gli incendi, contributo a

carico delle compagnie assicurative che nessun altro concorrente ha addebitato

al Cantone.

L'insorgente

ha inoltre annotato che il tasso di premio per il rischio danni della natura è

fissato dal Consiglio federale e attualmente ammonta allo 0.46 %o, con la possibilità

di operare una riduzione secondo la cosiddetta "Kappung der Versicherungssumme" istituita nel 2000 dall'Ufficio

federale delle assicurazioni private (UFAP). L'CO 1 ha tuttavia interpretato in maniera scorretta le direttive emanate in materia, esonerando dal

premio una somma assicurativa inammissibile di ben fr. 184'719'398.- che

per finire le ha permesso di ridurre artificiosamente il tasso offerto portandolo

allo 0.41662 %o. In passato, siffatto approccio

aveva consentito all'CO 1 di aggiudicarsi la stessa commessa suscitando

tuttavia l'intervento dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati

finanziari (FINMA), che per finire aveva imposto un adeguamento del premio a

danno dello Stato. Il committente non avrebbe quindi dovuto tollerare questo

nuovo utilizzo abusivo della "Kappung", che ha penalizzato l'offerta

della ricorrente ponendola al secondo posto della graduatoria con un premio

solo apparentemente meno vantaggioso di quello offerto dall'aggiudicataria.

Per concludere,

l'insorgente ha contestato il punteggio massimo attribuito all'CO 1 nel

criterio "gestione dei sinistri". La violazione della "Kappung" posta in essere dalla deliberataria e la sua

minor organizzazione e dotazione in Ticino per rapporto alla RI 1, avrebbero

imposto l'assegnazione di una nota inferiore.

D. In sede di

risposta la committenza e la deliberataria si sono opposte all'accoglimento

dell'impugnativa, ribattendo partitamente alle critiche formulate dalla

ricorrente.

a. Il committente

ha negato per cominciare di aver emanato una decisione insufficientemente motivata.

La risoluzione impugnata è completa e fa chiaramente riferimento al rapporto di

valutazione, a disposizione di tutti i concorrenti. Nulla impediva alla ricorrente

di consultarlo per conoscere i dettagli mancanti prima dell'inoltro del gravame.

In punto alle valutazioni esperite, la

stazione appaltante ha rilevato come l'RI 1 abbia utilizzato un tasso di premio

uguale a 0 per il rischio incendio, impedendo l'applicazione della formula

matematica preannunciata nel capitolato e, di riflesso, l'assegna-zione di un

punteggio nel criterio di aggiudicazione 2. Per rimediare a questo inconveniente

si è pertanto deciso di sommare i due tassi (danni natura + incendio) e di

ponderarli all'80%.

Quanto alla "Kappung", la

committenza ha ricordato di aver chiesto delucidazioni sulla metodologia

applicata a tutte le compagnie che ne hanno fatto uso. Ne è risultata un'interpretazione

del concetto divergente, che ha indotto il Consiglio di Stato ad assegnare la

commessa al miglior offerente senza approfondire la questione, particolarmente

ostica considerata la complessità della materia assicurativa.

b. Dal canto suo, l'aggiudicataria ha annotato

innanzi tutto che la procura versata agli atti non è valida, essendo stata

sottoscritta in nome della succursale di __________ e non della sede principale

di __________, partecipante al concorso e qui ricorrente.

Ricordato che la gara è assoggetta al CIAP

(e non alla legge sulle commesse pubbliche del 20

febbraio 2001 come supposto dall'insorgente), l'CO 1 ha poi avversato la tesi ricorsuale secondo cui la risoluzione di delibera è lacunosa a livello di

motivazione. A mente della resistente, il committente non ha neppure violato i

criteri di aggiudicazione determinati nel bando, favorendo addirittura l'RI 1 laddove

ha preso in considerazione la sua offerta nonostante vanificasse l'applicazione

della formula matematica di valutazione del "premio rischio incendio".

In seguito, la deliberataria ha specificato

che il tasso di premio da indicare nell'offerta non comprende la tassa

cantonale per la lotta contro gli incendi, tributo pubblico obbligatorio che al

pari della tassa di bollo federale va invece aggiunto al premio netto espresso

in fr.

In tema di tariffa per le polizze

assicurative afferenti ai danni della natura per contratti rilevanti, l'CO 1 ha evidenziato come il tasso minimo attualmente applicabile (0.46 %o) sia stato fissato dall'UFAP in una decisione del 2 novembre 2006,

mentre il principio della "Kappung" sia stato ripreso e spiegato nell'allegato

Considerandi

II dell'edizione 30 novembre 2007 (in vigore dal 1° gennaio 2008) del "Poolvertrag"

in essere tra le compagnie formanti lo "Schweizer Elementarschaden-Pool".

Secondo questo documento, la cosiddetta "Kappung" permette di

estrapolare dal calcolo del premio la somma di assicurazione eccedente fr. 100'000'000.-

riferita a beni siti in un comprensorio raggruppante immobili che distano tra

di loro al massimo 100 m l'uno dall'altro. Regola, questa, che l'CO 1 ha impiegato in modo del tutto corretto, in esito ad un esame accurato della lista degli stabili che

poteva essere effettuato da ogni concorrente.

Contestate le accuse rivoltele dalla

ricorrente in relazione agli strascichi del concorso svoltosi nel 2006 per la

stipulazione della stessa polizza oggetto dell'odierno contendere, per finire l'CO

1.

ha sottolineato di essere attiva in Ticino dal 1864 e di poter garantire un'organizzazione

aziendale e un servizio sinistri ineccepibile, che ben giustifica il punteggio

massimo conferitole nel criterio di aggiudicazione 3.

E. Con la replica e la duplica le parti si sono riconfermate nelle loro

rispettive posizioni, puntualizzandole con argomentazioni di cui

si dirà - per quanto necessario - nei considerandi seguenti.

Considerato, in

diritto

1.

1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1

CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone

Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre

1994/15 marzo 2001 del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL

7.1.4.1

).

1.2

In

quanto partecipante al concorso, la ricorrente è senz'altro

legittimata a contestare l'aggiudicazione della

commessa ad un altro concorrente (art. 15 cpv. 1bis

lett. e CIAP e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile

1966; LPamm, RL 3.3.1.1). Ricorrente è la RI 1 di __________, la stessa compagnia

che ha partecipato al concorso. Vi è quindi perfetta coincidenza d'identità tra

concorrente e insorgente. Quest'ultima ha rilasciato una regolare procura all'avvocato

che la rappresenta in causa (Benoît

Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, pag. 159 segg.; Bruno Cocchi/Francesco Trezzini/Giorgio

A. Bernasconi, Commentario al Codice di diritto

processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 253-254).

L'atto è infatti inequivocabile dal profilo

contenutistico ed è stato sottoscritto da due dirigenti della compagnia che

dispongono di firma collettiva a due (vedi estratto RC agli atti). Il fatto che

in calce alla procura figuri il timbro della succursale di __________ (rectius:

della __________) non ne intacca la validità, ove solo si consideri che

mandante risulta essere indubbiamente la sede principale di __________ della RI

1.

e che il documento è stato firmato da due dipendenti della società dotati dei

necessari poteri ai sensi dell'art. 718a della legge federale di complemento

del Codice civile svizzero (libro quinto: diritto delle obbligazioni) del 30

marzo 1911 (CO; RS 220). Nella fattispecie non sono dunque ravvisabili i vizi

di rappresentanza denunciati dall'CO 1.

1.3

Il ricorso, tempestivo (art. 15 cpv. 2

CIAP), è pertanto ricevibile in ordine e può essere

evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad atti istruttori (art.

18.

cpv. 1 LPamm). Il carteggio concernente il concorso prodotto dal committente

e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano

per statuire sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa.

2.

2.1. La

natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto

dalla normativa procedurale cantonale. Giusta l'art. 26 LPamm, ogni decisione

deve essere motivata per iscritto ed intimata alle parti con l'indicazione dei

mezzi e del termine di ricorso. L'obbligo di motivazione è volto ad assicurare

la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la comprensione

del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del

loro diritto di difesa ed a permettere all'istanza di ricorso di pronunciarsi

sulla legittimità dell'atto impugnato (DTF 123 I 31 consid. 2c; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 26).

Il CIAP, contrariamente alla legge sulle

commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1), non prescrive che

la decisione di aggiudicazione deve indicare succintamente i motivi che hanno

condotto all'esclusione di determinati offerenti o offerte, i criteri di

aggiudicazione adottati e i rimedi di diritto, con l'avvertenza che il ricorso

non ha, per principio, effetto sospensivo (vedi art. 33 cpv. 2 LCPubb). L'art.

56.

cpv. 2 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche

e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006

(RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6) indica tuttavia che la notifica delle decisioni di

selezione o di aggiudicazione da parte del committente deve contenere le

seguenti indicazioni:

a) nome e indirizzo

del o degli aggiudicatari o selezionati;

b) tipo di

procedura impiegata;

c) oggetto e entità

della commessa;

d) motivi

essenziali dell'esclusione dall'aggiudicazione;

e) termini di

ricorso e tribunale competente.

Ferma restando l'esigenza di soddisfare i

requisiti minimi richiesti dalle predette norme che disciplinano

specificatamente le commesse pubbliche, le decisioni di esclusione e

aggiudicazione devono essere in ogni modo convenientemente motivate. Per risultare

adeguata, la motivazione deve fornire una spiegazione ragionevole in ordine

alle valutazioni operate dalla committenza. La motivazione può anche essere

succinta e fare riferimento ad altri atti, ma i destinatari della decisione devono

essere posti nella condizione di esercitare compiutamente il loro diritto di ricorso.

La violazione dell'obbligo di motivazione

trae di principio seco l'annullamento della decisione impugnata

indipendentemente dalla fondatezza delle contestazioni di merito (DTF 125 I 113

consid. 3e). Eventuali carenze di motivazione possono comunque essere sanate davanti

all'istanza di ricorso. A tal fine occorre che il committente fornisca la

motivazione mancante e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere

posizione sugli argomenti addotti (RDAT II-2002 n. 43; STA 52.2006.125/129 del

12.

luglio 2006).

2.2

In concreto, nella decisione 7 dicembre

2011.

notificata a tutte le parti il Consiglio di Stato ha giustificato l'aggiudicazione

della commessa all'CO 1 richiamandosi in pratica al rapporto di valutazione

redatto il 18 novembre 2011 dalla Sezione delle risorse umane con la

collaborazione dell'Ufficio lavori sussidiati e appalti, così come alla

graduatoria esposta in calce a tale documento con l'indicazione del punteggio

complessivo conseguito da ogni concorrente.

Queste indicazioni hanno permesso alla RI 1

di capire alla perfezione i motivi e la portata della decisione censurata. Lo

prova il fatto che la stessa è stata impugnata compiutamente innanzi al

Tribunale cantonale amministrativo con il gravame che ci occupa. In simili

evenienze l'insorgente non può dolersi con successo di una violazione del

diritto di essere sentita o di altre disattenzioni che consentano di accogliere

la censura in tal senso sollevata nel suo ricorso.

D'altro

canto, nella memoria di risposta la stazione appaltante ha spiegato ulteriormente

le ragioni delle proprie scelte, confutando ogni argomentazione della ricorrente.

Preso atto di tali delucidazioni, in replica l'insorgente ha ulteriormente

contestato, in modo congruo e completo, la motivazione addotta dalla

committenza. Ne consegue che in casu non si concretizza alcuna offesa ai diritti

di difesa dell'RI 1 atta a giustificare l'annullamento in ordine della

decisione 7 dicembre 2011. Ogni eventuale lesione del suo diritto di essere

sentita è stata comunque e ampiamente sanata in questa sede.

3.

Notoriamente

le prescrizioni di gara costituiscono la legge stessa del concorso e vincolano

tanto i concorrenti quanto il committente, che deve rispettarle per non incorrere

in una violazione del diritto sotto il profilo della parità di trattamento e

del principio della trasparenza (art. 1 cpv. 3 lett. b e c CIAP).

3.1

Il bando ed il capitolato preannunciavano

univocamente che il contratto di assicurazione sarebbe stato aggiudicato

al miglior offerente, tenendo conto del premio globale rischio danni della

natura (50%), del premio globale rischio incendio (30%) e della gestione dei

sinistri in lingua italiana tramite un servizio proprio della compagnia con

sede in __________ (20%). Anche la formula matematica predisposta dal

committente per valutare gli aspetti economici delle offerte indicava

chiaramente che il parametro chiave per la stima dei due primi criteri di

aggiudicazione sarebbe stato il premio globale. Distanziandosi da questa

regola, nel modulo d'offerta la stazione appaltante ha tuttavia chiesto ai

concorrenti di menzionare il tasso di premio, ovvero un dato del tutto diverso

da quello prestabilito. Nessun concorrente ha tuttavia evidenziato questa

incongruenza impugnando il bando e i documenti concorsuali. Neppure la

ricorrente, che ora non può trarre alcun giovamento dal fatto che le offerte

siano state valutate in base al tasso di premio, piuttosto che sulla scorta del

premio globale (premio, che se inteso al netto, è comunque deducibile dalla

moltiplicazione della somma di assicurazione per il tasso di premio espresso in

%o).

In effetti la RI 1, al pari di tutte le altre compagnie, ha

partecipato al concorso senza sollevare alcuna obiezione, per cui ora non può

avversare con successo le prescrizioni di gara (RDAT I-2002 n. 24). Vi ostano

il principio della buona fede e della sicurezza giuridica, i quali impongono

peraltro ai concorrenti anche l'obbligo di segnalare tempestivamente al

committente errori manifesti o comunque facilmente riconoscibili compiuti

durante lo svolgimento della competizione, pena la preclusione ad avvalersene

al momento dell'aggiudicazione (DTF 130 I 241 consid. 4.3).

3.2

Secondo le prescrizioni di gara il premio globale

rischio incendio sarebbe stato valutato in base alla seguente formula matematica:

Importo del premio minore offerto

--------------------------------------------------------------

= Rx

Importo del premio della compagnia offerente

Punteggio assegnato

alla compagnia concorrente = Rx2 x 30

Per il rischio incendio, l'RI 1 ha offerto un tasso di premio dello 0 %o, che con ogni evidenza ha

reso del tutto inapplicabile la formula predisposta dal committente per la

valutazione di questo specifico criterio di aggiudicazione. Il tasso proposto

dalla ricorrente ha di fatto impedito la valutazione differenziata del premio

incendio di tutte le compagnie partecipanti alla gara. Nessuna regola

concorsuale vietava tuttavia ai concorrenti di offrire tassi uguali a zero. A

fronte di questa situazione, rivelatrice di un difetto d'impostazione del

capitolato ostante ad un'aggiudicazione conforme alla lex specialis del

concorso, il committente avrebbe dovuto interrompere la procedura. Per ovviare

all'inconveniente, la stazione appaltante ha invece preferito applicare

modalità di valutazione non previste, che in pratica si sono tradotte in una

congiunzione dei due criteri di aggiudicazione e in un conseguente adattamento

della formula preannunciata, con l'inse-rimento della somma dei due tassi richiesti (danni natura + incendio) e la loro ponderazione

all'80%. Benché per certi versi comprensibile, questa modalità di soluzione del

problema venutosi a creare non può in alcun modo essere accreditata nella misura

in cui si scosta dal tenore delle formule matematiche esposte in modo

vincolante alla cifra 3.3 del capitolato di appalto.

Nell'applicazione di formule matematiche

chiare ed inequivocabili non v'è spazio per l'interpretazione. Le formule

devono di principio essere applicate così come sono enunciate. Il fatto che per

eventi difficilmente prevedibili esse diventino di fatto inutilizzabili non

permette di scostarsene. Pretendere che vengano impiegate così come concepite non

costituisce un eccesso di formalismo. Il divieto di formalismo eccessivo è in

effetti violato soltanto quando la rigorosa applicazione di norme di procedura

non è giustificata da alcun interesse degno di protezione, diviene fine a sé

stessa e complica in misura insostenibile la realizzazione del diritto

materiale (DTF 121 I 177 consid. 2b, aa e rimandi; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, 2.

edizione, Cadenazzo 2002, n. 481 con rinvii). Ipotesi, queste, che non sono

ravvisabili nell'utilizzo di formule matematiche secondo il loro tenore

letterale (STA 52.2010.487 del 2 marzo 2011) e nella valutazione disgiunta di

ogni singolo criterio di aggiudicazione previsto dalle disposizioni

concorsuali.

Un'applicazione contraria al tenore della

formula è esclusa anche se è volta a correggerne errori di impostazione. Non ci

si può scostare dalle regole matematiche prestabilite nemmeno se l'adeguamento

permette di conseguire un risultato sostenibile, che permette di scongiurare il

fallimento della procedura di concorso. Il ricorso va quindi accolto già per

questo motivo, al quale va ad aggiungersi quello di cui si riferirà in

appresso.

3.3

Per fissare il tasso di premio inerente

al rischio danni della natura, di principio ammontante come minimo allo 0.46 %o, tre concorrenti hanno fatto capo alla cosiddetta "Kappung",

un istituto di stampo meramente assicurativo che permette alle compagnie appartenenti

allo "Schweizer Elementarschaden-Pool" di estrapolare dal calcolo del

premio la somma di assicurazione eccedente fr. 100'000'000.- riferita ad

immobili siti nello stesso luogo ("Standort"), segnatamente in un "zusammenhängende

Areal". Nell'allegato II del "Poolvertrag"

30.

novembre 2007 si spiega testualmente che "dem Versicherungsnehmer

dienende Standorte und dazugehörende Areale gelten nicht als ein Standort,

wenn sie:

·

innerbetrieblich nicht oder lediglich durch

Leitungen aller Art oder durch Gleisanlagen miteinander verbunden sind (Beispiele:

Kraftwerke, Bahnen) und somit eine eigentliche, grundsätzlich nur dem

Versicherungsnehmer dienende Infrastruktur wie Plätze, Zufahrten, usw. zwischen

den Standorten fehlt und

·

mehr als 100 m auseinander liegen".

A dispetto di questa formulazione che per gli

specialisti della materia dovrebbe avere una portata univoca e condurre ad un

risultato identico al momento della sua applicazione concreta, le tre compagnie

che si sono avvalse del principio della "Kappung" al fine di

abbassare il tasso di premio al di sotto della soglia dello 0.46 %o sono pervenute a soluzioni discordanti, figlie di un'inter-pretazione

altrettanto divergente della prescrizione, oltre che di un approccio analitico verosimilmente

differente del consistente (fr. 1'958'758'020.-) patrimonio immobiliare da

assicurare. Confrontata con tassi di premio danni della natura inferiori allo

0.46

%o

e del tutto diversi (CO 1 0,41662 %o; __________ 0,449 %o; RI 1 0,4500755 %o), la

committenza ha chiesto spiegazioni agli interessati, ma una volta ottenuti

chiarimenti circa i parametri di calcolo applicati dalle singole compagnie non

ha esperito alcun ulteriore accertamento per determinare chi aveva fatto capo

correttamente alla "Kappung" e, di riflesso, chi aveva proposto un

tasso di premio conforme alle norme vigenti. Questo, spiega l'ente pubblico

nella sua risposta, perché "non essendo in grado, data la specificità

della materia assicurativa, di valutare quale sia l'interpretazione corretta,

il Consiglio di Stato ha proceduto all'assegnazione della copertura

assicurativa al miglior offerente". Siffatta presa di posizione non può

essere condivisa. Spetta infatti al committente verificare che le offerte

pervenutegli siano in tutto e per tutto rispettose delle prescrizioni in

vigore. Se non dispone delle competenze necessarie, non ha che da interpellare

autorità che le hanno (in casu l'UFAP) o farsi assistere da consulenti esterni,

ai quali è talvolta opportuno ricorrere già nella delicata fase di allestimento

del capitolato.

Sta di fatto che il Consiglio di Stato ha

deliberato la commessa ad un'offerta che per sua stessa ammissione non è stato

in grado di valutare appieno per mancanza di persone sufficientemente cognite

della particolare materia governante l'oggetto del concorso. La controversa

aggiudicazione, resa in esito ad un accertamento insufficiente quo alla

validità delle offerte inoltrate, deve essere annullata anche per questa

ragione.

4.

Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando l'impugnata

risoluzione di aggiudicazione. Si rinuncia a rinviare gli atti al committente per

nuova decisione, poiché l'impostazione del capitolato, combinata con il premio

offerto dalla RI 1 per il rischio incendio, non permettono in ogni modo una

delibera conforme alle disposizioni del CIAP.

5.

L'emanazione

del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a

concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

6.

La tassa

di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dal gravame ed ai valori in

discussione, è posta a carico della resistente CO 1, ritenuto che lo Stato ne

va esente, per la sua quota, onde evitare inutili partite di giro (art. 28

LPamm). Le ripetibili sono poste a carico dell'CO 1 e dello Stato secondo

soccombenza (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza la decisione 7 dicembre 2011 (n.

6710) con la quale il Consiglio di Stato ha aggiudicato alla CO 1 il contratto

di assicurazione incendio e danni della natura di immobili di proprietà del

Cantone relativamente agli anni 2012-2014 è annullata.

2. La tassa

di giustizia di fr. 2'500.- è posta a carico della CO 1.

3. Le

ripetibili dovute alla ricorrente sono ripartite come segue:

fr. 3'000.-

a carico della CO 1;

fr. 3'000.-

a carico dello Stato.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei

limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

5. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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