52.2011.600
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3 aprile 2012Italiano22 min
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Numero d'incarto:
52.2011.600
Data decisione, Autorità:
03.04.2012, TRAM
Titolo:
Delibera fornitura copertura assicurativa. Le formule devono di principio essere applicate così come sono enunciate. Il fatto che per eventi difficilmente prevedibili esse diventino di fatto inutilizzabili non permette di scostarsene. Diritto di essere sentito
AGGIUDICAZIONE
art. 1 cpv. 3 let. b CIAP
art. 1 cpv. 3 let. c CIAP
art. 33 cpv. 2 LCPUBB
art. 26 LPAMM
art. 56 cpv. 2 RLCPUBB
Incarto n.
52.2011.600
Lugano
3 aprile 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Paola Passucci, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 19 dicembre 2011 della
RI 1
patrocinata da:
contro
la decisione 7 dicembre 2011 (n. 6710) del Consiglio
di Stato, che ha aggiudicato alla CO 1 il contratto di assicurazione incendio
e danni della natura di immobili di proprietà del Cantone relativamente agli
anni 2012-2014;
viste le risposte:
- 16 gennaio 2012 della CO
1;
- 16 gennaio 2012 della
Sezione delle risorse umane;
preso atto della replica 30 gennaio 2012 della
ricorrente e delle dupliche:
- 20 febbraio 2012 della
Sezione delle risorse umane;
- 23 febbraio 2012 della CO
1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Dopo
vicissitudini note alle parti che non occorre rievocare, il 26 agosto 2011 il Dipartimento
delle finanze e dell'economia ha indetto un pubblico concorso, retto dal
concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo
2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3) ed impostato secondo la procedura libera, per
aggiudicare il contratto di assicurazione incendio e danni della natura degli
stabili di proprietà del Cantone relativamente agli anni 2012-2014 (FU n. __________).
Nel bando le prestazioni richieste erano così
definite:
- Assicurazione al valore a
nuovo contro gli incendi e danni della natura per gli stabili di
proprietà della Repubblica e Cantone del Ticino
- Franchigia incendio di fr.
50'000.– per sinistro
- Durata del contratto: 3
anni
- L'assicurazione si estende
a tutti gli stabili indicati singolarmente nella lista redatta
dal committente
Fatti
I valori assicurati sono
soggetti ad adattamento in base all'indice dei costi di co- struzione
- Assicurazione al primo
rischio senza supplemento di premio per:
- spese di sgombero fino
al massimo di fr. 2'000'000.–
- rincaro postsinistro per ogni stabile fino al
10% della somma di assicurazione dello stabile, fino al massimo di fr. 200'000.–
- fondazioni speciali ed
installazioni edili speciali, per esempio: murate dei castelli,
passerelle, vasche per
la pescicoltura con condotte d'acqua, nonché recinzioni
nei limiti dei dintorni
- assicurazione preventiva
per i nuovi stabili in Svizzera, nonché gli aumenti di
valore in seguito a
riattazioni fino ad un importo di fr. 5'000'000.–
- devono essere indicati
separatamente i tassi di premio per l'assicurazione
contro gli incendi e l'assicurazione
contro i danni della natura.
Il bando preannunciava inoltre che il
consorziamento ed il subappalto non erano ammessi e stabiliva che il contratto
di assicurazione sarebbe stato aggiudicato al miglior offerente, tenendo conto
dei seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
Premio globale rischio danni della natura 50%
Premio globale rischio incendio 30%
Gestione dei sinistri in lingua italiana e con servizio
sinistri
proprio della compagnia con sede locale in Ticino 20%
Il capitolato d'appalto precisava tutti i
parametri che sarebbero stati utilizzati per la valutazione di ogni singolo
criterio di aggiudicazione. In particolare, specificava che il premio globale
rischio danni della natura ed il premio globale rischio incendio sarebbero
stati valutati in funzione della formula
Importo del premio minore offerto
--------------------------------------------------------------
= Rx
Importo del premio della compagnia offerente
Punteggio assegnato
alla compagnia concorrente = Rx2 x 50 (rischio danni natura)
= Rx2 x 30 (rischio incendio)
con l'appunto che in caso di parità di
punteggio la scelta della compagnia sarebbe avvenuta a discrezione del
committente.
Nel modulo d'offerta (allegato 2) predisposto
da quest'ultimo i concorrenti non dovevano tuttavia indicare il premio
globale, bensì il tasso di premio.
Nel bando era peraltro segnalato chiaramente
che contro gli atti di concorso era dato ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo entro 10 giorni dalla loro messa a disposizione. Nessuno li ha
tuttavia impugnati.
B. Nel termine
prestabilito (6 ottobre 2011) sono pervenute al committente sette offerte, con
tassi di premio compresi tra 0.41662 %o e 0.46 %o per il rischio
danni della natura, rispettivamente tra 0.00 %o e 0.02 %o per il rischio
incendio.
Scartate due offerte e valutate quelle
restanti con modalità che saranno esposte in appresso, il 7 dicembre 2011 il
Consiglio di Stato ha risolto di deliberare la commessa alla CO 1 (in seguito: CO
1), giunta prima in graduatoria con 100 punti.
C. Contro la
predetta decisione la RI 1 (in seguito: RI 1), seconda classificata con 88.8782
punti, è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento
previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame.
La
ricorrente ha rimproverato innanzi tutto alla committenza di aver emanato una decisione
carente nella motivazione.
Nel
merito, ha criticato il metodo di valutazione applicato dal committente che, distanziandosi
dalle regole fissate nel capitolato, ha riunito i primi due criteri di aggiudicazione
per poi assegnare una nota unica all'aspetto economico delle offerte. D'altra
parte, la stazione appaltante ha disatteso il criterio di aggiudicazione
riferito al premio globale per il rischio incendio nella misura in cui ha
deliberato all'CO 1 la stipulazione della polizza per un importo di fr. 956'855.-
comprensivo della tassa cantonale per la lotta contro gli incendi, contributo a
carico delle compagnie assicurative che nessun altro concorrente ha addebitato
al Cantone.
L'insorgente
ha inoltre annotato che il tasso di premio per il rischio danni della natura è
fissato dal Consiglio federale e attualmente ammonta allo 0.46 %o, con la possibilità
di operare una riduzione secondo la cosiddetta "Kappung der Versicherungssumme" istituita nel 2000 dall'Ufficio
federale delle assicurazioni private (UFAP). L'CO 1 ha tuttavia interpretato in maniera scorretta le direttive emanate in materia, esonerando dal
premio una somma assicurativa inammissibile di ben fr. 184'719'398.- che
per finire le ha permesso di ridurre artificiosamente il tasso offerto portandolo
allo 0.41662 %o. In passato, siffatto approccio
aveva consentito all'CO 1 di aggiudicarsi la stessa commessa suscitando
tuttavia l'intervento dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati
finanziari (FINMA), che per finire aveva imposto un adeguamento del premio a
danno dello Stato. Il committente non avrebbe quindi dovuto tollerare questo
nuovo utilizzo abusivo della "Kappung", che ha penalizzato l'offerta
della ricorrente ponendola al secondo posto della graduatoria con un premio
solo apparentemente meno vantaggioso di quello offerto dall'aggiudicataria.
Per concludere,
l'insorgente ha contestato il punteggio massimo attribuito all'CO 1 nel
criterio "gestione dei sinistri". La violazione della "Kappung" posta in essere dalla deliberataria e la sua
minor organizzazione e dotazione in Ticino per rapporto alla RI 1, avrebbero
imposto l'assegnazione di una nota inferiore.
D. In sede di
risposta la committenza e la deliberataria si sono opposte all'accoglimento
dell'impugnativa, ribattendo partitamente alle critiche formulate dalla
ricorrente.
a. Il committente
ha negato per cominciare di aver emanato una decisione insufficientemente motivata.
La risoluzione impugnata è completa e fa chiaramente riferimento al rapporto di
valutazione, a disposizione di tutti i concorrenti. Nulla impediva alla ricorrente
di consultarlo per conoscere i dettagli mancanti prima dell'inoltro del gravame.
In punto alle valutazioni esperite, la
stazione appaltante ha rilevato come l'RI 1 abbia utilizzato un tasso di premio
uguale a 0 per il rischio incendio, impedendo l'applicazione della formula
matematica preannunciata nel capitolato e, di riflesso, l'assegna-zione di un
punteggio nel criterio di aggiudicazione 2. Per rimediare a questo inconveniente
si è pertanto deciso di sommare i due tassi (danni natura + incendio) e di
ponderarli all'80%.
Quanto alla "Kappung", la
committenza ha ricordato di aver chiesto delucidazioni sulla metodologia
applicata a tutte le compagnie che ne hanno fatto uso. Ne è risultata un'interpretazione
del concetto divergente, che ha indotto il Consiglio di Stato ad assegnare la
commessa al miglior offerente senza approfondire la questione, particolarmente
ostica considerata la complessità della materia assicurativa.
b. Dal canto suo, l'aggiudicataria ha annotato
innanzi tutto che la procura versata agli atti non è valida, essendo stata
sottoscritta in nome della succursale di __________ e non della sede principale
di __________, partecipante al concorso e qui ricorrente.
Ricordato che la gara è assoggetta al CIAP
(e non alla legge sulle commesse pubbliche del 20
febbraio 2001 come supposto dall'insorgente), l'CO 1 ha poi avversato la tesi ricorsuale secondo cui la risoluzione di delibera è lacunosa a livello di
motivazione. A mente della resistente, il committente non ha neppure violato i
criteri di aggiudicazione determinati nel bando, favorendo addirittura l'RI 1 laddove
ha preso in considerazione la sua offerta nonostante vanificasse l'applicazione
della formula matematica di valutazione del "premio rischio incendio".
In seguito, la deliberataria ha specificato
che il tasso di premio da indicare nell'offerta non comprende la tassa
cantonale per la lotta contro gli incendi, tributo pubblico obbligatorio che al
pari della tassa di bollo federale va invece aggiunto al premio netto espresso
in fr.
In tema di tariffa per le polizze
assicurative afferenti ai danni della natura per contratti rilevanti, l'CO 1 ha evidenziato come il tasso minimo attualmente applicabile (0.46 %o) sia stato fissato dall'UFAP in una decisione del 2 novembre 2006,
mentre il principio della "Kappung" sia stato ripreso e spiegato nell'allegato
Considerandi
II dell'edizione 30 novembre 2007 (in vigore dal 1° gennaio 2008) del "Poolvertrag"
in essere tra le compagnie formanti lo "Schweizer Elementarschaden-Pool".
Secondo questo documento, la cosiddetta "Kappung" permette di
estrapolare dal calcolo del premio la somma di assicurazione eccedente fr. 100'000'000.-
riferita a beni siti in un comprensorio raggruppante immobili che distano tra
di loro al massimo 100 m l'uno dall'altro. Regola, questa, che l'CO 1 ha impiegato in modo del tutto corretto, in esito ad un esame accurato della lista degli stabili che
poteva essere effettuato da ogni concorrente.
Contestate le accuse rivoltele dalla
ricorrente in relazione agli strascichi del concorso svoltosi nel 2006 per la
stipulazione della stessa polizza oggetto dell'odierno contendere, per finire l'CO
1.
ha sottolineato di essere attiva in Ticino dal 1864 e di poter garantire un'organizzazione
aziendale e un servizio sinistri ineccepibile, che ben giustifica il punteggio
massimo conferitole nel criterio di aggiudicazione 3.
E. Con la replica e la duplica le parti si sono riconfermate nelle loro
rispettive posizioni, puntualizzandole con argomentazioni di cui
si dirà - per quanto necessario - nei considerandi seguenti.
Considerato, in
diritto
1.
1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1
CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone
Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre
1994/15 marzo 2001 del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL
7.1.4.1
).
1.2
In
quanto partecipante al concorso, la ricorrente è senz'altro
legittimata a contestare l'aggiudicazione della
commessa ad un altro concorrente (art. 15 cpv. 1bis
lett. e CIAP e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile
1966; LPamm, RL 3.3.1.1). Ricorrente è la RI 1 di __________, la stessa compagnia
che ha partecipato al concorso. Vi è quindi perfetta coincidenza d'identità tra
concorrente e insorgente. Quest'ultima ha rilasciato una regolare procura all'avvocato
che la rappresenta in causa (Benoît
Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, pag. 159 segg.; Bruno Cocchi/Francesco Trezzini/Giorgio
A. Bernasconi, Commentario al Codice di diritto
processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 253-254).
L'atto è infatti inequivocabile dal profilo
contenutistico ed è stato sottoscritto da due dirigenti della compagnia che
dispongono di firma collettiva a due (vedi estratto RC agli atti). Il fatto che
in calce alla procura figuri il timbro della succursale di __________ (rectius:
della __________) non ne intacca la validità, ove solo si consideri che
mandante risulta essere indubbiamente la sede principale di __________ della RI
1.
e che il documento è stato firmato da due dipendenti della società dotati dei
necessari poteri ai sensi dell'art. 718a della legge federale di complemento
del Codice civile svizzero (libro quinto: diritto delle obbligazioni) del 30
marzo 1911 (CO; RS 220). Nella fattispecie non sono dunque ravvisabili i vizi
di rappresentanza denunciati dall'CO 1.
1.3
Il ricorso, tempestivo (art. 15 cpv. 2
CIAP), è pertanto ricevibile in ordine e può essere
evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad atti istruttori (art.
18.
cpv. 1 LPamm). Il carteggio concernente il concorso prodotto dal committente
e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano
per statuire sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa.
2.
2.1. La
natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto
dalla normativa procedurale cantonale. Giusta l'art. 26 LPamm, ogni decisione
deve essere motivata per iscritto ed intimata alle parti con l'indicazione dei
mezzi e del termine di ricorso. L'obbligo di motivazione è volto ad assicurare
la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la comprensione
del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del
loro diritto di difesa ed a permettere all'istanza di ricorso di pronunciarsi
sulla legittimità dell'atto impugnato (DTF 123 I 31 consid. 2c; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 26).
Il CIAP, contrariamente alla legge sulle
commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1), non prescrive che
la decisione di aggiudicazione deve indicare succintamente i motivi che hanno
condotto all'esclusione di determinati offerenti o offerte, i criteri di
aggiudicazione adottati e i rimedi di diritto, con l'avvertenza che il ricorso
non ha, per principio, effetto sospensivo (vedi art. 33 cpv. 2 LCPubb). L'art.
56.
cpv. 2 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche
e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006
(RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6) indica tuttavia che la notifica delle decisioni di
selezione o di aggiudicazione da parte del committente deve contenere le
seguenti indicazioni:
a) nome e indirizzo
del o degli aggiudicatari o selezionati;
b) tipo di
procedura impiegata;
c) oggetto e entità
della commessa;
d) motivi
essenziali dell'esclusione dall'aggiudicazione;
e) termini di
ricorso e tribunale competente.
Ferma restando l'esigenza di soddisfare i
requisiti minimi richiesti dalle predette norme che disciplinano
specificatamente le commesse pubbliche, le decisioni di esclusione e
aggiudicazione devono essere in ogni modo convenientemente motivate. Per risultare
adeguata, la motivazione deve fornire una spiegazione ragionevole in ordine
alle valutazioni operate dalla committenza. La motivazione può anche essere
succinta e fare riferimento ad altri atti, ma i destinatari della decisione devono
essere posti nella condizione di esercitare compiutamente il loro diritto di ricorso.
La violazione dell'obbligo di motivazione
trae di principio seco l'annullamento della decisione impugnata
indipendentemente dalla fondatezza delle contestazioni di merito (DTF 125 I 113
consid. 3e). Eventuali carenze di motivazione possono comunque essere sanate davanti
all'istanza di ricorso. A tal fine occorre che il committente fornisca la
motivazione mancante e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere
posizione sugli argomenti addotti (RDAT II-2002 n. 43; STA 52.2006.125/129 del
12.
luglio 2006).
2.2
In concreto, nella decisione 7 dicembre
2011.
notificata a tutte le parti il Consiglio di Stato ha giustificato l'aggiudicazione
della commessa all'CO 1 richiamandosi in pratica al rapporto di valutazione
redatto il 18 novembre 2011 dalla Sezione delle risorse umane con la
collaborazione dell'Ufficio lavori sussidiati e appalti, così come alla
graduatoria esposta in calce a tale documento con l'indicazione del punteggio
complessivo conseguito da ogni concorrente.
Queste indicazioni hanno permesso alla RI 1
di capire alla perfezione i motivi e la portata della decisione censurata. Lo
prova il fatto che la stessa è stata impugnata compiutamente innanzi al
Tribunale cantonale amministrativo con il gravame che ci occupa. In simili
evenienze l'insorgente non può dolersi con successo di una violazione del
diritto di essere sentita o di altre disattenzioni che consentano di accogliere
la censura in tal senso sollevata nel suo ricorso.
D'altro
canto, nella memoria di risposta la stazione appaltante ha spiegato ulteriormente
le ragioni delle proprie scelte, confutando ogni argomentazione della ricorrente.
Preso atto di tali delucidazioni, in replica l'insorgente ha ulteriormente
contestato, in modo congruo e completo, la motivazione addotta dalla
committenza. Ne consegue che in casu non si concretizza alcuna offesa ai diritti
di difesa dell'RI 1 atta a giustificare l'annullamento in ordine della
decisione 7 dicembre 2011. Ogni eventuale lesione del suo diritto di essere
sentita è stata comunque e ampiamente sanata in questa sede.
3.
Notoriamente
le prescrizioni di gara costituiscono la legge stessa del concorso e vincolano
tanto i concorrenti quanto il committente, che deve rispettarle per non incorrere
in una violazione del diritto sotto il profilo della parità di trattamento e
del principio della trasparenza (art. 1 cpv. 3 lett. b e c CIAP).
3.1
Il bando ed il capitolato preannunciavano
univocamente che il contratto di assicurazione sarebbe stato aggiudicato
al miglior offerente, tenendo conto del premio globale rischio danni della
natura (50%), del premio globale rischio incendio (30%) e della gestione dei
sinistri in lingua italiana tramite un servizio proprio della compagnia con
sede in __________ (20%). Anche la formula matematica predisposta dal
committente per valutare gli aspetti economici delle offerte indicava
chiaramente che il parametro chiave per la stima dei due primi criteri di
aggiudicazione sarebbe stato il premio globale. Distanziandosi da questa
regola, nel modulo d'offerta la stazione appaltante ha tuttavia chiesto ai
concorrenti di menzionare il tasso di premio, ovvero un dato del tutto diverso
da quello prestabilito. Nessun concorrente ha tuttavia evidenziato questa
incongruenza impugnando il bando e i documenti concorsuali. Neppure la
ricorrente, che ora non può trarre alcun giovamento dal fatto che le offerte
siano state valutate in base al tasso di premio, piuttosto che sulla scorta del
premio globale (premio, che se inteso al netto, è comunque deducibile dalla
moltiplicazione della somma di assicurazione per il tasso di premio espresso in
%o).
In effetti la RI 1, al pari di tutte le altre compagnie, ha
partecipato al concorso senza sollevare alcuna obiezione, per cui ora non può
avversare con successo le prescrizioni di gara (RDAT I-2002 n. 24). Vi ostano
il principio della buona fede e della sicurezza giuridica, i quali impongono
peraltro ai concorrenti anche l'obbligo di segnalare tempestivamente al
committente errori manifesti o comunque facilmente riconoscibili compiuti
durante lo svolgimento della competizione, pena la preclusione ad avvalersene
al momento dell'aggiudicazione (DTF 130 I 241 consid. 4.3).
3.2
Secondo le prescrizioni di gara il premio globale
rischio incendio sarebbe stato valutato in base alla seguente formula matematica:
Importo del premio minore offerto
--------------------------------------------------------------
= Rx
Importo del premio della compagnia offerente
Punteggio assegnato
alla compagnia concorrente = Rx2 x 30
Per il rischio incendio, l'RI 1 ha offerto un tasso di premio dello 0 %o, che con ogni evidenza ha
reso del tutto inapplicabile la formula predisposta dal committente per la
valutazione di questo specifico criterio di aggiudicazione. Il tasso proposto
dalla ricorrente ha di fatto impedito la valutazione differenziata del premio
incendio di tutte le compagnie partecipanti alla gara. Nessuna regola
concorsuale vietava tuttavia ai concorrenti di offrire tassi uguali a zero. A
fronte di questa situazione, rivelatrice di un difetto d'impostazione del
capitolato ostante ad un'aggiudicazione conforme alla lex specialis del
concorso, il committente avrebbe dovuto interrompere la procedura. Per ovviare
all'inconveniente, la stazione appaltante ha invece preferito applicare
modalità di valutazione non previste, che in pratica si sono tradotte in una
congiunzione dei due criteri di aggiudicazione e in un conseguente adattamento
della formula preannunciata, con l'inse-rimento della somma dei due tassi richiesti (danni natura + incendio) e la loro ponderazione
all'80%. Benché per certi versi comprensibile, questa modalità di soluzione del
problema venutosi a creare non può in alcun modo essere accreditata nella misura
in cui si scosta dal tenore delle formule matematiche esposte in modo
vincolante alla cifra 3.3 del capitolato di appalto.
Nell'applicazione di formule matematiche
chiare ed inequivocabili non v'è spazio per l'interpretazione. Le formule
devono di principio essere applicate così come sono enunciate. Il fatto che per
eventi difficilmente prevedibili esse diventino di fatto inutilizzabili non
permette di scostarsene. Pretendere che vengano impiegate così come concepite non
costituisce un eccesso di formalismo. Il divieto di formalismo eccessivo è in
effetti violato soltanto quando la rigorosa applicazione di norme di procedura
non è giustificata da alcun interesse degno di protezione, diviene fine a sé
stessa e complica in misura insostenibile la realizzazione del diritto
materiale (DTF 121 I 177 consid. 2b, aa e rimandi; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, 2.
edizione, Cadenazzo 2002, n. 481 con rinvii). Ipotesi, queste, che non sono
ravvisabili nell'utilizzo di formule matematiche secondo il loro tenore
letterale (STA 52.2010.487 del 2 marzo 2011) e nella valutazione disgiunta di
ogni singolo criterio di aggiudicazione previsto dalle disposizioni
concorsuali.
Un'applicazione contraria al tenore della
formula è esclusa anche se è volta a correggerne errori di impostazione. Non ci
si può scostare dalle regole matematiche prestabilite nemmeno se l'adeguamento
permette di conseguire un risultato sostenibile, che permette di scongiurare il
fallimento della procedura di concorso. Il ricorso va quindi accolto già per
questo motivo, al quale va ad aggiungersi quello di cui si riferirà in
appresso.
3.3
Per fissare il tasso di premio inerente
al rischio danni della natura, di principio ammontante come minimo allo 0.46 %o, tre concorrenti hanno fatto capo alla cosiddetta "Kappung",
un istituto di stampo meramente assicurativo che permette alle compagnie appartenenti
allo "Schweizer Elementarschaden-Pool" di estrapolare dal calcolo del
premio la somma di assicurazione eccedente fr. 100'000'000.- riferita ad
immobili siti nello stesso luogo ("Standort"), segnatamente in un "zusammenhängende
Areal". Nell'allegato II del "Poolvertrag"
30.
novembre 2007 si spiega testualmente che "dem Versicherungsnehmer
dienende Standorte und dazugehörende Areale gelten nicht als ein Standort,
wenn sie:
·
innerbetrieblich nicht oder lediglich durch
Leitungen aller Art oder durch Gleisanlagen miteinander verbunden sind (Beispiele:
Kraftwerke, Bahnen) und somit eine eigentliche, grundsätzlich nur dem
Versicherungsnehmer dienende Infrastruktur wie Plätze, Zufahrten, usw. zwischen
den Standorten fehlt und
·
mehr als 100 m auseinander liegen".
A dispetto di questa formulazione che per gli
specialisti della materia dovrebbe avere una portata univoca e condurre ad un
risultato identico al momento della sua applicazione concreta, le tre compagnie
che si sono avvalse del principio della "Kappung" al fine di
abbassare il tasso di premio al di sotto della soglia dello 0.46 %o sono pervenute a soluzioni discordanti, figlie di un'inter-pretazione
altrettanto divergente della prescrizione, oltre che di un approccio analitico verosimilmente
differente del consistente (fr. 1'958'758'020.-) patrimonio immobiliare da
assicurare. Confrontata con tassi di premio danni della natura inferiori allo
0.46
%o
e del tutto diversi (CO 1 0,41662 %o; __________ 0,449 %o; RI 1 0,4500755 %o), la
committenza ha chiesto spiegazioni agli interessati, ma una volta ottenuti
chiarimenti circa i parametri di calcolo applicati dalle singole compagnie non
ha esperito alcun ulteriore accertamento per determinare chi aveva fatto capo
correttamente alla "Kappung" e, di riflesso, chi aveva proposto un
tasso di premio conforme alle norme vigenti. Questo, spiega l'ente pubblico
nella sua risposta, perché "non essendo in grado, data la specificità
della materia assicurativa, di valutare quale sia l'interpretazione corretta,
il Consiglio di Stato ha proceduto all'assegnazione della copertura
assicurativa al miglior offerente". Siffatta presa di posizione non può
essere condivisa. Spetta infatti al committente verificare che le offerte
pervenutegli siano in tutto e per tutto rispettose delle prescrizioni in
vigore. Se non dispone delle competenze necessarie, non ha che da interpellare
autorità che le hanno (in casu l'UFAP) o farsi assistere da consulenti esterni,
ai quali è talvolta opportuno ricorrere già nella delicata fase di allestimento
del capitolato.
Sta di fatto che il Consiglio di Stato ha
deliberato la commessa ad un'offerta che per sua stessa ammissione non è stato
in grado di valutare appieno per mancanza di persone sufficientemente cognite
della particolare materia governante l'oggetto del concorso. La controversa
aggiudicazione, resa in esito ad un accertamento insufficiente quo alla
validità delle offerte inoltrate, deve essere annullata anche per questa
ragione.
4.
Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando l'impugnata
risoluzione di aggiudicazione. Si rinuncia a rinviare gli atti al committente per
nuova decisione, poiché l'impostazione del capitolato, combinata con il premio
offerto dalla RI 1 per il rischio incendio, non permettono in ogni modo una
delibera conforme alle disposizioni del CIAP.
5.
L'emanazione
del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a
concedere effetto sospensivo all'impugnativa.
6.
La tassa
di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dal gravame ed ai valori in
discussione, è posta a carico della resistente CO 1, ritenuto che lo Stato ne
va esente, per la sua quota, onde evitare inutili partite di giro (art. 28
LPamm). Le ripetibili sono poste a carico dell'CO 1 e dello Stato secondo
soccombenza (art. 31 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza la decisione 7 dicembre 2011 (n.
6710) con la quale il Consiglio di Stato ha aggiudicato alla CO 1 il contratto
di assicurazione incendio e danni della natura di immobili di proprietà del
Cantone relativamente agli anni 2012-2014 è annullata.
2. La tassa
di giustizia di fr. 2'500.- è posta a carico della CO 1.
3. Le
ripetibili dovute alla ricorrente sono ripartite come segue:
fr. 3'000.-
a carico della CO 1;
fr. 3'000.-
a carico dello Stato.
4. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei
limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
5. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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