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Decisione

52.2011.602

Permesso di dimora

3 aprile 2012Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i cittadini svizzeri (a); i titolari di un permesso di domicilio (b); i

titolari di un permesso di dimora autorizzati a esercitare un'attività

lucrativa (c).

L'art. 22 LStr dispone che lo straniero può

essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa unicamente se

sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località,

nella professione e nel settore.

Secondo l'art. 23 LStr, il permesso di

soggiorno di breve durata o di dimora per esercitare un'attività lucrativa può

essere rilasciato solo a quadri, specialisti e altri lavoratori qualificati

(cpv. 1). All'atto del rilascio del permesso di dimora occorre inoltre

esaminare se la qualifica professionale, la capacità di adattamento professionale

e sociale, le conoscenze linguistiche e l'età dell'interessato ne lascino

presagire un'integrazione durevole nel mercato svizzero del lavoro e nel

contesto sociopolitico (cpv. 2).

In deroga ai capoversi 1 e 2, possono essere ammessi in Svizzera

(cpv. 3): investitori e imprenditori che mantengono posti di lavoro o ne creano

di nuovi (a); persone riconosciute in ambito

scientifico, culturale o sportivo (b); persone con conoscenze o attitudini

professionali specifiche, sempreché ne sia dimostrato il bisogno (c); persone

trasferite in Svizzera che fanno parte dei quadri di aziende attive sul piano internazionale

(d); persone la cui attività in Svizzera è indispensabile nel contesto di

relazioni d'affari internazionali importanti dal punto di vista economico (e).

Giusta l'art. 85 cpv. 2 OASA, prima del rilascio di un permesso di soggiorno di

breve durata o di un permesso di dimora con attività lucrativa, la decisione

preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro va

sottoposta all'Ufficio federale della migrazione (UFM) per approvazione.

Secondo le direttive dell'Ufficio federale della migrazione (n. 4.7.11.2, nella

versione del 30 settembre 2011), possono essere

consentite delle deroghe all'art. 23 cpv. 3 LStr a favore di calciatori

professionisti soltanto se la squadra gioca in una delle due leghe superiori (ad

es. la Super League e Challenge League, corrispondenti al primo e secondo

livello del campionato svizzero) e se essi vantano una solida esperienza

pluriennale della competizione a livello internazionale (almeno tre anni in una

lega superiore). Per quanto riguarda i giovani calciatori nella fascia di età

tra i 18 e i 21 anni che non possono ovviamente vantare la summenzionata

esperienza, il Tribunale amministrativo federale ha precisato che una deroga è

consentita se essi sono stati attivi negli ultimi tre anni, di cui almeno uno regolarmente

in un club professionistico nazionale ad alto livello (STAF C-4642/2007 del 7

dicembre 2007, consid. 5). Tale prassi giurisprudenziale, sviluppata sotto l'egida

dell'art. 8 dell'abrogata ordinanza sulla limitazione

degli stranieri del 6 ottobre 1986, risulta senz'altro applicabile anche nell'ambito

della vigente legge federale sugli stranieri. Del resto, nemmeno l'insorgente

contesta tale conclusione (ricorso ad 4).

2.2. La normativa

testé esposta non conferisce tuttavia un diritto al rilascio o

al rinnovo di un permesso di dimora per svolgere un'attività lucrativa in

Svizzera come calciatore professionista.

Nella presente fattispecie non esiste inoltre

alcun trattato multilaterale o bilaterale tra la Svizzera e la Nigeria, da cui potrebbe

scaturire un diritto in tal senso in favore del giocatore che la ricorrente

intende assumere.

Ne discende dunque che le autorità

amministrative competenti in materia di polizia degli stranieri fruiscono nell'applicazione

di questa disposizione di un ampio potere discrezionale, che sono tenute ad

esercitare nel rispetto dei principi generali del diritto, nonché tenendo conto

degli interessi pubblici in gioco, delle relazioni personali e del grado d'integrazione

dello straniero (art. 96 cpv. 1 LStr). Tale margine di apprezzamento può essere

censurato - perlomeno da parte di questo Tribunale - soltanto quando il suo

esercizio integra gli estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere e viola il

principio della proporzionalità (cfr. DTF 112 Ib 478).

3. 3.1. In

concreto, dagli atti risulta che K__________, titolare di un'autorizzazione di

Considerandi

soggiorno in Italia, è nato il __________ 1989 e che al momento della richiesta

del permesso sollecitato aveva quindi 21 anni. Negli anni scorsi, nella vicina

Penisola, egli è stato tesserato per le seguenti squadre (v. scheda analitica

della carriera e curriculum sportivo, prodotto con l'istanza):

·

nella stagione 2007/2008, per __________

(giovanili), tuttavia senza mai giocare in Serie A;

·

nella stagione 2008/2009, per la S__________,

allora militante nella Serie B (2 presenze per un totale di 62 minuti), e per il

P__________, attiva nella serie professionistica di Prima Divisione (6 presenze

per complessivi 47 minuti);

·

nella stagione 2009/2010, per il V__________,

nella serie professionistica (Lega Pro) di Prima Divisione (nessuna presenza

durante le 38 partite di campionato, ritenuto pure che a partire dall'agosto

2009.

egli è rimasto inattivo per oltre un anno a causa di un infortunio);

·

nella stagione 2010/2011, per il R__________, squadra

militante nella serie professionistica (Lega Pro) di Seconda Divisione (14

presenze durante le 38 partite di campionato, per 532 minuti su 3420).

Va osservato che in Italia, i campionati di

Prima e Seconda Divisione (già C1 e C2) corrispondono al terzo e quarto livello

del campionato nazionale professionistico di calcio.

3.2

Alla luce di quanto precede, risulta

con tutta evidenza che K__________ non adempie le condizioni per una deroga

prevista all'art. 23 cpv. 3 LStr, al fine di ottenere il rilascio di un permesso

di dimora per svolgere l'attività di calciatore professionista in Svizzera.

Tenuto conto dei

criteri sviluppati dalla giurisprudenza federale, non si può infatti ritenere

che in tutti questi anni l'interessato sia sempre stato attivo ed abbia giocato per almeno un anno e regolarmente

in un club professionistico nazionale ad alto livello. L'unica esperienza che egli può vantare in questo

senso nel corso degli ultimi tre anni precedenti la richiesta è infatti quella

presso la S__________, allora militante nella Serie B nella stagione 2008/2009,

dove ha tuttavia totalizzato soltanto 2 presenze in 42 partite per un totale di

62.

minuti.

In siffatte circostanze, non è nemmeno dato

di vedere come la ricorrente possa considerare la decisione governativa

impugnata carente di motivazione e quindi lesiva del suo diritto di essere

sentito, per non avere indicato quante partite un giocatore dovrebbe disputare

per poter ottenere la deroga prevista all'art. 23 cpv. 3 LStr.

4.

La

ricorrente invoca inoltre la parità di trattamento con altri casi, segnatamente

quello di un calciatore africano senza esperienza e militante in una squadra

ticinese, ove il dipartimento gli avrebbe rilasciato un identico permesso e

questo nonostante non adempisse le condizioni per la deroga di cui all'art. 23

cpv. 3 LStr. A prescindere dal fatto che ogni fattispecie va valutata e decisa

singolarmente, in base alle sue peculiarità, giova in ogni caso ricordare che

il principio di legalità dell'amministrazione prevale di regola su quello dell'uguaglianza

e che la parità di trattamento nell'illegalità può essere invocata con successo

soltanto in situazioni del tutto particolari, che qui non sono date, dal

momento che non risulta affatto che vi siano gli estremi per ravvisare la

presenza di una prassi costante contraria alla legge, segnatamente alla LStr,

che l'autorità cantonale non intende abbandonare, suscettibile di giustificare

una simile eccezione (cfr. Ulrich

Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a

ed., Zurigo 2006, n. 518 segg.; Max

Imboden/René A. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Basilea e Stoccarda 1976, 5a ed., n. 71 B i segg.). Per il resto poi l'insorgente

si appella ad altri non meglio precisati casi in maniera talmente generica da non

poter nemmeno essere presi in considerazione, in quanto sono privi di qualsiasi

consistenza.

5.

Si deve

pertanto concludere che, non rilasciando un permesso di dimora a K__________,

il dipartimento non ha violato le disposizioni invocate. La decisione censurata,

conforme alla giurisprudenza federale, non procede infatti da un esercizio

abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità in ordine

alla valutazione dell'adeguatezza di un simile provvedimento e non disattende

nemmeno il principio della proporzionalità, ritenuto pure che l'interessato è

titolare di un permesso di soggiorno in Italia.

6.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto respinto,

senza che sia necessario verificare se le condizioni di lavoro e il salario previsto di fr. 3'800.–

lordi mensili, che K__________ avrebbe dovuto percepire per svolgere l'attività

di calciatore professionista presso il FC RI 1, siano conformi a quelli in uso

nella professione.

Tasse e spese di

giustizia seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 113 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Il segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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