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Decisione

52.2011.603

Il ricorso è respinto in assenza di vizi del bando e dei documenti di concorso

23 febbraio 2012Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I criteri di

idoneità permettono al committente di stabilire il profilo che l'offerente deve

presentare in funzione delle caratteristiche della commessa e servono a

verificare preliminarmente le attitudini dei concorrenti ad eseguire le opere o

ad assumere l'incarico oggetto del concorso. Nella definizione dei criteri

d'idoneità il committente fruisce di una certa latitudine di giudizio, che è tenuto

ad esercitare in funzione delle particolarità della commessa oggetto della gara.

I criteri d'idoneità devono comunque essere fissati sulla base di parametri

oggettivi, apparire adeguatamente rapportati all'importanza della commessa e

rispettare i principi generali che governano la materia. Essi non devono in

particolare ostacolare un'efficace concorrenza (art. 1 lett. b LCPubb).

Nella misura in

cui si fonda sulla latitudine di giudizio che la legge riconosce al

committente, la scelta dei criteri d'idoneità operata dal committente può

essere censurata da parte dell'autorità di ricorso soltanto nella misura in cui

integra gli estremi di una violazione del diritto (art. 61 LPamm). Censurabili,

da questo profilo, sono quindi soltanto quei criteri che si fondano su

considerazioni estranee alla materia, che non permettono di esprimere un giudizio

ponderato sulle attitudini dei concorrenti, che ledono il principio della

parità di trattamento o che limitano senza ragionevole motivo la libera

concorrenza (DTF 119 Ib 452, 104 Ia 206; RDAT I-1995 n. 14; STA 52.2006.269 del

25 settembre 2006; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 61 LPamm; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

parte generale, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 413).

2.2. I criteri d'idoneità si

suddividono in criteri di carattere generale e criteri di carattere

particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che qualsiasi concorrente

deve soddisfare indipendentemente dalla natura della commessa o dal tipo di

procedura adottato. Rientrano in particolare in questa categoria i criteri

fissati dalla legge in merito al pagamento degli oneri sociali e delle imposte

(art. 5 lett. c LCPubb). Sono invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di

carattere particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate

dalla legge stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il

capitolato a dipendenza di sue specifiche esigenze.

2.3. Nel caso di specie, la ricorrente

rimprovera al municipio di CO 1 di non aver fissato alcun criterio di idoneità

di carattere particolare, limitandosi ad un generico richiamo all'art. 34

RLCPubb/CIAP e omettendo di stabilire le esigenze tecnico-economiche che i

concorrenti devono soddisfare per entrare in considerazione ai fini di un'aggiudicazione.

In realtà, oltre alle esigenze di cui all'art.

34 RLCPubb/CIAP, il committente - laddove ha sollecitato la produzione delle

dichiarazioni di cui all'art. 39 RLCPubb/CIAP, di un estratto del RC, di un

certificato dell'UEF e di indicazioni circa l'ubicazione della piazza di

deposito (cfr. pos. 252.100-151 capitolato) - ha indirettamente fissato una

serie di criteri di idoneità che sono però in gran parte di carattere generale.

Ciò non significa tuttavia che il concorso sia aperto a chiunque. Anzi. Il

divieto di subappalto sancito dall'ente banditore e l'oggetto stesso della

commessa, contraddistinta dallo smaltimento degli scarti vegetali consegnati

dal committente in un luogo di deposito dell'aggiudicatario ed il ritiro, da

parte di quest'ultimo e previa triturazione sul posto, del "verde"

presso il centro di raccolta ubicato presso l'ecocentro a __________, fanno sì

che alla gara possano partecipare solo ditte irreprensibili, iscritte a RC, dotate di mezzi di trasporto e risorse umane

propri, di macchinari di sminuzzamento, di un impianto di trattamento dei

rifiuti organici e, all'occorrenza, di una piazza di deposito intermedio

predisposta per accogliere questo genere di prodotti. Il tutto, evidentemente, ai

fini di uno smaltimento nel pieno rispetto della legge, come peraltro esatto in

modo esplicito dal committente nel formulario d'offerta integrato nel capitolato.

A fronte di

questa chiara delimitazione della competizione, non è dato di vedere quali altri

criteri di idoneità avrebbe dovuto predisporre la committenza oltre a quelli

deducibili dal complesso degli atti di cui si è detto sopra. Neppure la

ricorrente ha saputo sviluppare concretamente le sue contestazioni, indicando

per esempio quali "norme professionali in vigore"

(cfr. art. 11 cpv. 2 RLCPubb/CIAP) avrebbero imposto una differente organizzazione

Considerandi

della gara senza pregiudicare il principio della concorrenza. La necessità di

rispettare il PGR e tutte le disposizioni legali regolanti lo smaltimento degli

scarti vegetali (su questo tema vedi http://www.bafu.admin.ch/abfall/01472/01480/01737/

index.html?lang=it) è ovvia e come già detto è stata in ogni modo esplicitata negli

atti di gara.

Ciò che conta comunque è che nella rinuncia

del committente a limitare ulteriormente il già ristretto novero di potenziali partecipanti

al concorso mediante adeguati criteri di idoneità non è dato di ravvisare gli

estremi di una scelta insostenibile e quindi lesiva del diritto sotto il

profilo di un esercizio abusivo del potere discrezionale che deve essergli

riconosciuto in quest'ambito. La scelta può semmai essere criticata dal profilo

dell'opportunità. Non integra tuttavia gli estremi di una violazione del

diritto censurabile con successo davanti a questo Tribunale. A tutto beneficio

della ricorrente, che non disponendo ancora del centro di compostaggio

progettato in quel di __________ potrebbe subire conseguenze inaspettate da restrizioni

d'accesso al concorso come quelle invocate nel gravame. Le prescrizioni

concorsuali devono essere infatti soddisfatte al momento della scadenza del

termine per l'insinuazione delle offerte. Non basta che siano adempiute il

giorno dell'aggiudicazione o addirittura soltanto al momento dell'esecuzione

del contratto.

3.

3.1. Anche nella

scelta e nella definizione dei criteri d'aggiudicazione e dei relativi fattori

di ponderazione il committente fruisce di un'ampia latitudine di giudizio, che

è tenuto ad esercitare in funzione delle particolarità della commessa oggetto

della gara. I criteri d'aggiudicazione devono comunque essere fissati sulla

base di parametri valutabili in modo oggettivo e rispettare i principi generali

che governano la materia (promozione di un'effica-ce e libera concorrenza,

nonché dell'impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche; art. 1

lett. b e d LCPubb).

Nella misura in cui è espressione della

latitudine di giudizio che la legge riconosce al committente, la scelta dei

criteri d'aggiudicazione e dei metodi di valutazione da questi operata può

essere sindacata da parte dell'autorità di ricorso soltanto nei limiti della

violazione del diritto (art. 61 cpv. 1 LPamm). Lesivi del diritto possono risultare

dunque soltanto quei criteri e quei metodi di valutazione che disattendono i principi cardine dell'ordinamento

delle commesse pubbliche, che si fondano su considerazioni estranee alla

materia, che operano distinzioni ingiustificate e discriminatorie o che non

permettono in definitiva di esprimere un giudizio oggettivo e ponderato sulla

bontà dell'offerta. Il controllo dell'opportunità, come precisa la legge stessa

all'art. 38 cpv. 2 LCPubb, è escluso (STA 52.2008.226 del 2 novembre 2009).

3.2

In concreto, la ricorrente critica la

scelta di valutare il criterio "ubicazione della discarica

dell'appaltatore" sulla scorta della lontananza dell'impianto dal centro

di __________ (Piazza Municipio). Parimenti inaccettabile sarebbe la deduzione dalla

nota massima di 0.5 punti per ogni 2 km di distanza superiore al raggio di 8 km stabilito dal committente.

Oggetto

della commessa è, come ricordato al considerando precedente, lo smaltimento degli scarti vegetali provenienti

dalle economie domestiche e dalle aree di proprietà della città. Una

parte di questi scarti verrà consegnata direttamente dal committente al deliberatario sulla piazza di deposito che quest'ultimo

avrà indicato nella specifica posizione del modulo d'offerta. Dalla ubicazione più

o meno discosta della deponia dipenderà il numero di giornate che il committente dovrà dedicare alla raccolta degli scarti

vegetali sul territorio comunale. Ma non solo. Maggiore sarà la distanza della piazza

di deposito dal centro di __________, maggiori saranno i tempi di percorrenza e

i costi a carico del comune. I motivi addotti dal committente per giustificare

la scelta del criterio di aggiudicazione 2 e le sue modalità di valutazione

appaiono dunque fondati su riflessioni pertinenti ed oggettive, che reggono di

fronte alle critiche della ricorrente. A torto quest'ultima ritiene che la distanza di 8 km sarebbe oggettivamente troppo corta per rapporto

all'esigenza di insediare le aziende di smaltimento degli scarti vegetali nelle

zone industriali-commerciali. A prescindere dal fatto che l'insorgente esprime

doglianze ad esclusiva tutela dei suoi interessi, segnatamente in funzione

della futura collocazione delle proprie infrastrutture, e che la distanza in

discussione si riferisce ad una piazza di scarico, non ad un impianto di

trattamento degli scarti situato magari altrove, nulla indica che il parametro

prescelto dal committente sia arbitrario o discriminatorio poiché nessuno dispone

di strutture adeguate a 8 o meno km dal centro di __________. La distanza stabilita

appare per contro ragionevole e consentirà di valutare con pertinenza le

offerte che saranno inoltrate, ove solo si consideri che per finire permetterà

di attribuire una nota - differenziata, com'è giusto che sia - a tutte le

offerte inoltrate da concorrenti che posseggono un deposito nel considerevole raggio

di 30 km dal cuore della città. Dato che per finire risulta sorretta da un interesse

sufficiente e non pregiudica né la libertà economica della ricorrente, né il

principio di una concorrenza efficace perseguita dall'ordinamento sulle

commesse pubbliche (art. 1 lett. b LCPubb), la controversa prescrizione di gara

va senz'altro confermata.

4.

Sulla scorta

delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

L'emanazione del presente giudizio rende

superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

La tassa di giustizia è posta a carico

della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei

limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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