Lexipedia

Decisione

52.2011.71

Incentivo all'assunzione di disoccupati

28 novembre 2012Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. La RI 1

è una società a garanzia limitata iscritta a registro di commercio dall'11

maggio 2010. Il 16 novembre 2010, essa ha presentato all'Ufficio delle misure

attive della Sezione del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia

(in seguito: UMA) una domanda volta a ottenere l'incentivo

all'assunzione di D__________, unico dipendente della

società, il cui impiego sarebbe iniziato il 1° dicembre successivo in qualità

di promotore finanziario del progetto __________ con uno stipendio di fr.

10'500.- al mese.

b. Il 3 dicembre 2010, l'UMA ha respinto la domanda sulla base dell'art. 6 cpv. 2 lett. c del regolamento della legge sul

rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 4 febbraio 1998 (R-rilocc;

RL 10.1.4.1.1), secondo cui non può essere considerato nuovo posto di lavoro

quello occupato da persone che determinano o possono influenzare

risolutivamente le decisioni dell'azienda.

B. Con

giudizio 19 gennaio 2011, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione dell'UMA,

respingendo l'impugnativa contro di essa presentata dalla RI 1.

L'Esecutivo cantonale ha ribadito i motivi

addotti dall'autorità dipartimentale nella decisione impugnata, tenendo conto che

con il ragguardevole stipendio garantitogli e con l'importante carica ricoperta,

D__________, unico dipendente della società, avrebbe avuto un ruolo rilevante

in seno alla medesima, tale da influenzare in modo determinante le decisioni

dell'azienda.

C. Contro la

predetta pronunzia governativa, la RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale

cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando l'incentivo

all'assunzione di D__________ per la durata di 24 mesi.

La ricorrente sostiene in sostanza che il

dipendente in parola non ha alcun tipo di potere decisionale o di influenza

sulle decisioni dell'azienda, che spettano all'unico socio (__________) e al

gerente (__________). Invoca inoltre la parità di trattamento con un caso

analogo, nel quale un'altra società ha ottenuto l'incentivo richiesto.

D. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che il dipartimento,

quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

E. In sede di

replica e di duplica, le parti hanno ribadito le proprie contrapposte posizioni.

F. Pendente il

ricorso, l'insorgente ha versato agli atti la sentenza 16 agosto 2001 (n. 38.__________)

con cui il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accolto il

ricorso della RI 1 contro la decisione su opposizione emanata dall'UMA concernente

la richiesta per l'ottenimento dell'assegno per il periodo d'introduzione (API)

in favore di D__________.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 30 cpv. 4 della

legge cantonale sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del

13 ottobre 1997 (L-rilocc; RL 10.1.4.1). Il gravame in oggetto, tempestivo

giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative

del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona (giuridica)

senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in

ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18

cpv. 1 LPamm). Non è necessario acquisire agli atti l'incarto n. __________ dell'UMA

concernente una società che ha beneficiato dell'incentivo all'assunzione, che

la ricorrente chiede di richiamare per dimostrare l'esistenza di una

disparità di trattamento per rapporto al suo capo, in quanto tale mezzo di prova non apporterebbe a questo Tribunale

ulteriori elementi determinanti per il giudizio che è chiamato a rendere.

Considerandi

2.

2.1. La

legge cantonale sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati ha

quale scopo di prevenire e combattere la disoccupazione, di favorire il reinserimento

dei disoccupati, di alleviarne le difficoltà economiche e di promuovere il rilancio

dell'occupazione (art. 1 L-rilocc).

Tra le principali misure volte a rilanciare

l'impiego vi è l'incentivo all'assunzione. Sotto questo aspetto, l'art. 3

L-rilocc dispone che lo Stato incentiva la creazione di nuovi posti di lavoro e

che a tal fine può concedere un aiuto finanziario alle aziende (cpv. 1). L'aiuto

finanziario corrisponde al 100% degli oneri sociali (AVS/AI/IPG/AD/LPP

obbligatoria) a carico del datore di lavoro, relativi alle persone assunte conformemente

al cpv. 1, per la durata effettiva del rapporto di lavoro ma al massimo per 24

mesi (cpv. 2). L'aiuto finanziario può essere concesso esclusivamente se il

tasso di disoccupazione medio dell'anno civile precedente l'assunzione è

superiore o uguale al tasso di disoccupazione di riferimento fissato dal

Consiglio di Stato in funzione della situazione del mercato del lavoro,

ritenuto un tasso massimo del 4% (cpv. 3). L'aiuto finanziario non può essere

riconosciuto alle aziende che nei dodici mesi precedenti

la richiesta hanno operato licenziamenti o soppresso posti di lavoro per motivi

economici; oppure che non rispettano i contratti collettivi cui sono assoggettate

e i contratti normali di lavoro. Le eccezioni sono disciplinate dal regolamento

(cpv. 4).

2.2

Il Consiglio di Stato ha disciplinato

le modalità d'applicazione della norma in questione mediante l'adozione dell'art.

6.

R-rilocc. Secondo il capoverso 1 di tale disposizione, viene considerato

nuovo posto di lavoro ogni unità supplementare rispetto

all'effettivo del personale dell'azienda richiedente nell'anno civile precedente

l'assunzione. L'effettivo dell'azienda viene stabilito sulla base delle copie

consegnate alla cassa di compensazione AVS delle dichiarazioni dei salari

sottoposti a contributi AVS/AI/IPG/AD e della distinta del personale con l'indicazione

del grado di occupazione (lett. a);

ogni posto di lavoro creato da nuove aziende

(lett. b).

Giusta l'art. 6 cpv. 2 R-rilocc, non possono

essere considerati nuovi posti di lavoro: quelli risultanti da

ristrutturazioni, fusioni o acquisto di aziende (lett. a); quelli risultanti da

assunzioni temporanee o stagionali (lett. b); quelli occupati da persone,

coniugi compresi, che determinano o possono influenzare risolutivamente le

decisioni dell'azienda (lett. c); quelli occupati da lavoratori confinanti (lett.

d).

3.

3.1. Come

accennato in narrativa, l'UMA ha respinto la domanda della RI 1 volta a

ottenere il sussidio all'assunzione di D__________, con uno stipendio di fr.

10'500.- lordi mensili, in qualità di promotore finanziario del progetto __________,

in sostanza perché con l'importante carica ricoperta e il suo ragguardevole

stipendio garantito, l'interessato, unico dipendente, avrebbe avuto un ruolo

rilevante in seno dell'azienda, tale da poterne influenzare in modo determinante

le decisioni.

L'insorgente contesta per contro tale

conclusione, sostenendo che le risoluzioni aziendali spettano esclusivamente

alla __________ in qualità di socio e a __________ in qualità di gerente della

società. Precisa che la legge non subordina la concessione del sussidio alla

presenza di più dipendenti presso il datore di lavoro e che per quanto attiene

al progetto __________, l'assunzione di D__________ sarebbe comunque la prima

di un ciclo di circa 250 persone.

3.2

La RI 1 è una società avente quale

scopo le transazioni finanziarie di compravendita mobiliare e immobiliare ed è

attiva nell'ambito fiduciario in genere.

Il fatto che D__________ non sia socio o

gerente della società, non fruisca di un diritto di firma o non figuri a

registro di commercio, non è decisivo. Anche un impiegato può determinare - o

quanto meno influenzare - risolutivamente le decisioni dell'azienda: in questo

caso occorre esaminare, sulla base della struttura aziendale interna, di quali

poteri decisionali egli disponga con-

cretamente (cfr. principi giurisprudenziali

in DTF 120 V 521 e STF 8C_279/2010 del 18 giugno 2010 consid. 2 concernenti le

indennità per insolvenza nell'ambito della LADI, senz'altro applicabili nella

presente fattispecie).

Ora, la ricorrente afferma che D__________ svolgerà,

nell'ambito del progetto __________, la mansione di promotore finanziario con

la gestione e l'organizzazione del team, delle pubbliche relazioni, della strategia

aziendale e del marketing mix. Egli dovrà essere formato nella conoscenza del

progetto __________ in tutti i suoi aspetti tecnici e di realizzazione,

prendere contatto con tutti i collaboratori esterni del progetto, prendere

visione direttamente del lavoro da svolgere nelle sedi dei vari comitati olimpici

internazionali coinvolti e partecipare alle conferenze stampa future, in

rappresentanza degli investitori, quale uditore. Dovrà inoltre aggiornare

costantemente il pacchetto clienti investitori di tutte le novità del progetto __________,

come pure di eventuali varianti di progetto o di tempi tecnici relativi. Risulta

dunque che l'interessato godrà di una certa autonomia in seno alla società, la

cui posizione si avvicina a quella del titolare di un'azienda. In effetti, la

ricorrente stessa afferma che i compiti di cui si occupa l'interessato sono

talmente molteplici e decisamente impegnativi, da giustificare anche

l'ammontare del suo stipendio, che va ricondotto alle responsabilità

affidategli nella realizzazione del progetto.

Ritenuto che D__________ è stato assunto

quale promotore finanziario, è l'unico dipendente della società con un

ragguardevole stipendio e ricopre un'importante carica, bisogna pertanto

concludere che egli gode di un ruolo rilevante in seno alla medesima, tale da quanto

meno influenzare - se non addirittura determinare - risolutivamente le

decisioni dell'azienda. Tale conclusione viene ulteriormente rafforzata dal

fatto che egli vanta una lunga esperienza nel campo bancario (ventennale) ed è

professionalmente qualificato come procuratore con diritto di firma collettiva

a due (curriculum vitae 18 dicembre 2009, agli atti)

In siffatte circostanze, a ragione quindi

l'autorità dipartimentale ha respinto la domanda della RI 1 volta a ottenere il

sussidio per l'assunzione di D__________.

4.

La

ricorrente invoca inoltre la parità di trattamento con un caso analogo, nel

quale una società ha ottenuto l'incentivo richiesto.

Su questo aspetto, giova ricordare che il

principio di legalità prevale di regola su quello dell'uguaglianza e la parità

di trattamento nell'illegalità può essere invocata con successo soltanto in

casi del tutto particolari (Max

Imboden/René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N.

71.

Bi seg.).

Quindi, il semplice fatto che in un altro

caso sia stato a torto dato l'incentivo litigioso, di per sé non basterebbe

ancora a ritenere fondate le pretese della ricorrente. Comunque sia, il caso

cui l'insorgente si riferisce, perfettamente noto a questo Tribunale (inc. n.

52.

__________) come pure al patrocinatore della ricorrente, poggia su una

fattispecie diversa e non paragonabile a quella qui in esame, motivo per cui

non si può ritenere che nemmeno il principio della parità di trattamento sia

stato violato nella presente fattispecie.

5.

In esito

alle considerazione che precedono, il ricorso dev'essere pertanto respinto. La

tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.-, sono a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster