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Decisione

52.2011.73

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 aprile 2011Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I concorrenti hanno ottenuto i seguenti

punteggi:

__________ 5 punti per una garanzia della

durata di 12 mesi,

RI 1 5 punti per una garanzia della durata di 24 mesi (che

la committenza ha erroneamente considerato di soli 12 mesi),

CO 1 6 punti per una garanzia della

durata di 36 mesi.

In replica il ricorrente si duole della nota

ottenuta, rilevando che avendo promesso una garanzia di durata doppia per rapporto

a quella proposta dalla __________, le andrebbe riconosciuta almeno la nota

5.5, tanto più che la deliberataria, con una garanzia di 36 mesi, ha conseguito

la nota 6. L'appunto è fondato.

Pur tenuto conto della

latitudine di giudizio di cui fruisce il committente e del riserbo di cui

questo Tribunale deve dar prova nel sindacare le valutazioni esperite dal

committente stesso, la decisione dell'CO 2 di assegnare a RI 1 la nota 5 in relazione alla garanzia di 24 mesi offerta dal consorzio non può essere tutelata siccome chiaramente

lesiva del diritto.

Il ricorrente non ne può comunque trarre alcun giovamento. In

effetti, quand'anche gli venisse attribuita la nota 5.5 per le

prestazioni di garanzia, questa valutazione - una volta ponderata - gli

permetterebbe di raggiungere in graduatoria complessivi 5.165 punti,

insufficienti per scalzare l'aggiudicataria dal primo posto della classifica.

8. Il

consorzio RI 1 ha inoltre messo in discussione tutte le note che il committente

ha assegnato ai contendenti per la “validità dell'assistenza”, adducendo

in breve che CO 1 non dispone di strutture in __________ capaci di far fronte

alle esigenze manifestate dall'CO 2. A torto.

Nella sua offerta (descrizione progetto,

cifra 10) l'aggiudicataria ha infatti rilevato di disporre “di un centro di assistenza

tecnico nel __________, __________. Pertanto possono essere garantiti tempi di

reazione entro le 24 ore dalla segnalazione. Il centro è munito di personale

debitamente istruito e munito di materiale di ricambio. La soluzione CO 1

prevede anche l'assistenza online pertanto interventi sul lato software possono

essere fatti tutti in remoto….”. I dati forniti dalla deliberataria sono stati

Considerandi

verificati dalla committenza, la quale ha individuato nelle strutture della __________

__________ il centro di assistenza tecnica CO 1 __________.

8.1

In

materia di garanzia e tempistica fornitura pezzi di

ricambio e di organizzazione per l'assistenza in

__________ la stazione appaltante ha giustificato la nota 6 conferita alla CO

1.

con le seguenti annotazioni:

“Garantiti

10.

anni. Grazie al notevole numero di impianti in esercizio in __________ la

garanzia di ottenere del materiale di ricambio per i prossimi 10 anni, i tempi

di fornitura e la soluzione di possibili problemi è superiore rispetto alle

altre due concorrenti”.

E poi:

“Ditta

che opera in __________ con la __________ (1° livello), poi c'è il 2° livello

direttamente da costruttore (__________). Il grande vantaggio rispetto alla

ditte concorrenti è che CO 1 è già fornitrice delle apparecchiature di accesso

e emissione titoli di trasporto per ca. 14 impianti turistici (estivi e

invernali) in __________ e quindi può combinare gli interventi di manutenzione

o riparazione”.

8.2

Tutti i concorrenti - che in sede di

offerta hanno assicurato un intervento entro 24 ore

dalla chiamata in qualsiasi località del __________ nella quale sono in

funzione delle apparecchiature - hanno ottenuto la nota

5.

in ordine alla tempistica per gli interventi di manutenzione ordinaria e

straordinaria. Nell'offerta del ricorrente non vi è traccia dell'intervento

sul posto in 4 ore enfatizzato nel gravame.

Alla luce di questi elementi, non è dato di

vedere come si possa rimproverare al committente di

aver violato il diritto nella valutazione della “validità dell'assistenza” offerta

da RI 1 e da CO 1. Nulla lascia infatti supporre che l'ente banditore abbia esercitato

in maniera scorretta il potere discrezionale riservatogli dalla legge e dagli

atti di gara. Dal fascicolo di causa non emerge in particolare alcun indizio atto

a far ritenere che dal profilo del criterio 3 riferito alla “validità dell'assistenza”

le offerte qui in discussione non siano state apprezzate correttamente in base

ai criteri di aggiudicazione e ai metodi preannunciati.

9.

Sulla scorta di quanto precede il gravame deve essere respinto

siccome infondato.

L'emanazione

del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a

concedere effetto sospensivo all'impugna-tiva.

La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e le

ripetibili (art. 31 LPamm), commisurate per difetto al valore della commessa,

sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

viste le norme di legge citate,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico del ricorrente, con l'ulteriore

obbligo di rifondere ad ogni resistente (committente e aggiudicataria) fr. 4'000.-

a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei

limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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