52.2011.83
Revoca di un permesso, rispettivamente, di dimora e di domicilio CE/AELS
21 settembre 2011Italiano21 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2011.83
Data decisione, Autorità:
21.09.2011, TRAM
Titolo:
Revoca di un permesso, rispettivamente, di dimora e di domicilio CE/AELS
DIMORA E RESIDENZA
DOMICILIO
PERMESSO CE O AELS
REVOCA
art. 1 ALC
art. 4 ALC
art. 6 ALC
art. 12 ALC
art. 3 ALC ALL1
art. 6 ALC ALL1
art. 24 cpv. 6 ALC ALL1
art. 8 CEDU
art. 61 cpv. 1 let. a LFSTR
art. 61 cpv. 2 LFSTR
art. 62 let. e LFSTR
art. 16 OLCP
art. 23 OLCP
Incarto n.
52.2011.83
Lugano
21 settembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Matteo
Cassina, Giovan Maria Tattarletti
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 22 febbraio 2011 di
RI 1
agente per sé e per la figlia RI 2
entrambe rappr. dal RA 1
contro
la risoluzione 2 febbraio 2011 (n. 810) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 30 agosto 2010 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione della popolazione, in materia di revoca di un permesso di dimora
CE/AELS, rispettivamente, di domicilio CE/AELS;
viste le risposte:
- 22 marzo 2011 della
Sezione della popolazione;
- 23 marzo 2011 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Il 2
settembre 2004, la cittadina italiana RI 1 (1975) si è sposata a Zurigo con il
connazionale L__________ (1968), titolare di un'autorizzazione di domicilio CE/AELS,
ottenendo un permesso di dimora CE/AELS valido fino al 14 marzo 2009. Dalla
loro unione è nata, il __________ 2005, la figlia RI 2, alla quale è stato
rilasciato un permesso di domicilio CE/AELS. Trasferitasi nel Canton Ticino
nell'aprile 2006, la famiglia __________ è dovuta ricorrere all'assistenza
pubblica, accumulando un debito che, nel maggio 2009, ammontava a fr. 140'352.60.
b. Il 14 maggio 2009, l'allora Sezione dei permessi e dell'immigrazione (ora: della popolazione) del Dipartimento
delle istituzioni ha respinto a domanda di RI 1 volta a ottenere il rilascio di
un'autorizzazione di domicilio CE/AELS a causa della sua precaria situazione
finanziaria, rinnovandole comunque il permesso di dimora CE/AELS fino al 14
marzo 2014.
c. Con sentenza 4 marzo 2010, il Pretore __________
ha sciolto per divorzio il matrimonio dei coniugi __________, affidando RI 2
alla madre.
B. a. Il 20
maggio 2010, RI 1 ha informato l'Ufficio (ora: Servizio) regionale degli stranieri
di __________ di non avere alcuna fonte di reddito da lavoro e che il sostentamento
per sé e per la figlia era dato dall'assegno familiare integrativo, dal contributo
alimentare a favore di RI 2 e dalle prestazioni assistenziali. Ha inoltre dichiarato
di essere alla ricerca di un posto di lavoro.
Invitata dall'autorità dipartimentale a
dimostrare di disporre di sufficienti mezzi finanziari, il 26 luglio successivo
l'interessata ha dichiarato che non era in grado di dare seguito alla richiesta
e ha chiesto una proroga a tale scopo fino alla fine dell'anno.
Il 5 agosto 2010, il dipartimento ha accolto la domanda di proroga, ponendole
tuttavia la condizione di rinunciare immediata-
mente alle prestazioni assistenziali. Il 24 del medesimo mese essa ha dichiarato
di non poterne fare a meno, in quanto la sua unica fonte di entrate era rappresentata
solo dal contributo alimentare versato alla figlia. Ha pure affermato di essere
alla ricerca di un posto di lavoro.
b. Il 30 agosto 2010, la Sezione della popolazione
del Dipartimento delle istituzioni ha revocato il permesso di dimora CE/AELS di
RI 1 e, di riflesso, quello di domicilio CE/AELS di sua figlia RI 2, fissando
loro un termine con scadenza il 26 ottobre successivo per lasciare il
territorio elvetico. Dopo avere ricordato che RI 1 aveva ottenuto un permesso
di soggiorno a seguito del matrimonio, l'autorità dipartimentale ha tenuto
conto che non esercitava alcuna attività lucrativa, non disponeva di mezzi finanziari
sufficienti per il proprio sostentamento ed era a carico dell'assistenza pubblica,
motivo per cui essa non poteva pretendere di conservare la sua autorizzazione
di soggiorno. La decisione è stata resa sulla base dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera
circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), dell'art.
23 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del
22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), e della legge federale sugli stranieri del
16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20).
C. Con
giudizio 2 febbraio 2011 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che vi
fossero gli estremi per revocare il permesso all'interessata e, di riflesso, a
sua figlia, in virtù dei motivi addotti dalla Sezione della popolazione, considerando
inoltre la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1, agente per sé e in rappresentanza della
figlia RI 2, si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone
l'annullamento.
La ricorrente sostiene che la mancanza di
mezzi finanziari sufficienti per il suo sostentamento e il fatto di ricorrere
all'aiuto sociale non costituiscono un motivo valido per allontanarla dalla
Svizzera. Evidenzia inoltre di essere da poco tempo in assistenza e per un
importo modesto ed afferma di essere alla ricerca di un lavoro. Considera la
decisione impugnata in ogni caso contraria al principio della proporzionalità,
ritenendo in particolare che un loro allontanamento dalla Svizzera comprometterà
il rapporto tra RI 2 e il padre.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che il dipartimento, quest'ultimo
con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a della legge di
applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8
giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art.
46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile
1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da persone senz'altro legittimate a
ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Considerandi
2.
2.1. L'accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore il 1° giugno 2002 e
direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli
Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di
entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire la
prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme
che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.
In concreto, in quanto cittadine italiane e titolari di un documento di
legittimazione valido, RI 1 e sua figlia RI 2 possono prevalersi in linea di
principio del menzionato accordo bilaterale.
2.2
La legge federale sugli stranieri del
16.
dicembre 2005 (LStr; RS 142.20) si applica invece ai cittadini
comunitari soltanto se il menzionato accordo bilaterale non contiene
disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli (cfr.
art. 12 ALC; 2 cpv. 2 LStr).
2.3
Dato che l'accordo in parola non può
legittimare misure più incisive di quelle previste dal diritto svizzero (cfr.
art. 2 ALC nonché art. 2 cpv. 2 LStr), occorre, di principio, verificare se la decisione di revoca si
giustifichi tanto dal profilo del diritto interno che nell'ottica del trattato
bilaterale.
3.
3.1. Il 24
settembre 2004, RI 1 aveva ottenuto un permesso di dimora CE/AELS in Svizzera a
titolo derivato nell'ambito della normativa in materia di ricongiungimento
familiare (art. 7 lett. d ALC; 3 cpv. 1 e 2 lett. a dell'Allegato I all'ALC) a
seguito del matrimonio con il suo connazionale L__________ (1968), titolare di
un'autorizzazione di domicilio CE/AELS. Sennonché, con sentenza 4 marzo 2010,
il loro matrimonio è stato sciolto per divorzio. Ne discende che essa non
adempie più le condizioni previste all'art. 23 OLCP che le avevano permesso di
risiedere nel nostro Paese a titolo di ricongiungimento familiare e non può pertanto
più invocare l'applicazione del menzionato accordo bilaterale da questo
profilo. Occorre pertanto esaminare se essa possa invocare l'ALC sotto altro
titolo.
3.2
Secondo la Corte di giustizia
delle Comunità europee (CGCE) dev'essere considerato quale
"lavoratore" il soggetto che esegue per un certo tempo, a favore di
un'altra persona e sotto la direzione di questa, prestazioni in contropartita
delle quali percepisce una rimunerazione. La Corte ha aggiunto che, una volta
cessato il rapporto di lavoro, l'interessato perde, in
linea di principio, la qualità di lavoratore, fermo tuttavia restando che, da
un lato, questa qualifica può produrre degli effetti dopo la cessazione del
rapporto di lavoro e che, dall'altro, una persona all'effettiva ricerca di un
impiego deve pure essere qualificata come un lavoratore (sentenze CGCE del 12
maggio 1998 nella causa Martinez Sala/Freistaat Bayern, C-85/96 Racc. 1998
I-2691, punto 32; 3 luglio 1986 Lawrie-Blum/Land Baden-Württemberg, 66/85,
Racc. 1986 2121, punto 17). La CGCE ha considerato a più riprese che l'effetto
utile dell'art. 39 del Trattato CE (ex art. 48) esige che venga concesso all'interessato
un termine ragionevole in grado di consentirgli di prendere conoscenza, sul
territorio dello Stato in cui si trova, delle offerte di lavoro corrispondenti
alle sue qualifiche professionali e di adottare, se del caso, le misure
necessarie al fine di essere assunto (sentenza CGCE del 26 febbraio 1991
Antonissen, C-292/89, Racc. 1991 I-745, punto 16; sentenza CGCE del 23 gennaio
1997.
Tetik/Land Berlin, C-171/95, Racc. 1997 I-329, punto 27; sentenza CGCE del
20.
febbraio 1997 Commissione delle Comunità europee/ Regno del Belgio,
C-344/95, Racc. 1997 I-1035, punto 16). Essa ha pure rilevato che, mancando una
disposizione comunitaria volta a disciplinare la durata del soggiorno dei
cittadini comunitari in cerca di occupazione, gli Stati membri hanno il diritto
di fissare un termine ragionevole a tal fine. Un lasso di tempo di 6 mesi è
stato considerato adeguato nel caso di un cittadino comunitario che mai aveva
lavorato in precedenza nello Stato ospitante (sentenza CGCE del 26 febbraio
1991.
Antonissen, C-292/89, Racc. 1991 I-745, punto 21); per contro la Corte ha
reputato insufficiente un termine di tre mesi (sentenza CGCE del 20 febbraio
1997.
Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio, C-344/95, Racc. 1997
I-1035, punto 18). Essa ha comunque rilevato pure che il diritto di soggiorno
per cercare lavoro non può essere fatto valere per vari anni da una persona che
non ha alcuna prospettiva di lavoro (cfr. sentenza CGCE del 26 maggio 1993
Tsiotras/Landeshauptstadt Stuttgart, C-171/91, Racc. 1993 I−2925, punto
14).
Da quando si è trasferita in Ticino nella
primavera del 2006 proveniente da Zurigo, RI 1 non ha mai svolto un'attività
lucrativa. Nemmeno dopo il suo divorzio, pronunciato nel marzo 2010, è stata in
grado di procacciarsi un lavoro. In siffatte circostanze, l'insorgente non può quindi
essere considerata quale "lavoratrice" ai sensi dell'ALC e della
giurisprudenza comunitaria e non può pertanto invocare tale accordo neanche
nell'ambito della ricerca di un impiego.
3.3
Anche ai cittadini di una parte
contraente che non svolgono un'attività economica è garantito il diritto di
soggiornare nel territorio dell'altra parte. A condizione, però, che dimostrino
di disporre, per sé e per i membri della propria famiglia, di mezzi finanziari
sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno
e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi (art. 6 ALC e 24 cpv. 1
dell'Allegato I all'ALC).
Secondo l'art. 16 cpv. 1 OLCP, i mezzi finanziari di cui dispongono un cittadino
dell'UE o dell'AELS e i suoi familiari sono considerati sufficienti se
superiori alle prestazioni d'assistenza concesse a un richiedente svizzero e se
del caso ai suoi familiari, tenuto conto della loro situazione personale
conformemente alle direttive CSIAS sull'impostazione e sul calcolo dell'aiuto
sociale. Il diritto di soggiorno di queste persone si
estingue pertanto quando non dispongono di mezzi finanziari sufficienti e/o
sollecitano un contributo dall'assistenza pubblica. Il permesso corrispondente
può quindi essere revocato e tali persone allontanate dalla Svizzera (v. Istruzioni
dell'Ufficio federale della migrazione concernenti l'introduzione graduale
della libera circolazione delle persone, n. II.12.2.3.2, stato all'1.5.2011).
RI 1 è a carico dell'assistenza pubblica ormai
dal maggio 2006. Considerato che è priva di sufficienti mezzi finanziari per il
suo sostentamento, essa non può pertanto prevalersi del menzionato accordo
bilaterale per risiedere in Svizzera quale persona senza attività lucrativa
giusta gli art. 6 ALC, 24 dell'Allegato I all'ALC e 16 OLCP.
L'insorgente sostiene per contro che la
mancanza di mezzi finanziari sufficienti non costituisce un valido motivo per
allontanarla dalla Svizzera. Essa afferma che la direttiva 64/221/CEE e il
regolamento 1251/70 sono state abrogate in seguito all'entrata in vigore della
nuova direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che
garantisce il diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (doc.
B; GU L 229 del 29 giugno 2004, pag. 35). Tale direttiva, soggiunge la
ricorrente, sarebbe applicabile in Italia anche ai cittadini svizzeri, e per
motivi di reciprocità essa deve trovare applicazione nel caso di specie. Secondo
l'art. 16 di tale direttiva, i beneficiari di un permesso di soggiorno non
dovrebbero essere allontanati, fintanto che non diventano un onere eccessivo
per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante. Sennonché la
dipendenza prolungata dall'assistenza pubblica non giustifica una misura di allontanamento
o di respingimento soltanto quando si tratta di lavoratori dipendenti ai sensi
dell'articolo 5 paragrafo 1 dell'Allegato I all'ALC. Per le persone che non
svolgono più un'attività o che sono in cerca di un impiego, il fatto di disporre
di mezzi finanziari sufficienti è ancora una condizione per il rilascio del permesso
giusta le disposizioni dell'ALC: il loro diritto di soggiorno si estingue
pertanto se sollecitano un contributo dell'assistenza pubblica (Istruzioni dell'UFM,
testé menzionate, n. II. 12.1.1 e 12.2.3.2, stato all'1.5.2011).
3.4
RI 1 potrebbe in linea di principio
prevalersi del diritto conferito a titolo derivato dall'art. 3 dell'Allegato I
all'ALC, che disciplina il ricongiungimento familiare, per poter soggiornare
presso sua figlia RI 2 (2005), ritenuto che quest'ultima ha diritto di risiedere
in Svizzera sulla base dell'art. 24 cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC a seguito del
legame con il padre L__________, cittadino comunitario domiciliato in Svizzera.
Sennonché esse non possono conservare il loro permesso di soggiorno CE/AELS
sulla base di tali disposizioni in quanto, come visto, non dispongono entrambe
di mezzi finanziari sufficienti per il loro sostentamento, ritenuto che il padre
di RI 2 non è nemmeno in grado di versarle gli alimenti, che sono anticipati
dallo Stato (DTF 135 II 265, consid. 3.3; cfr. anche STF 2C_624/2010, consid.
2).
4.
Occorre
ora esaminare la situazione dal profilo del diritto interno.
4.1
Giusta l'art. 33 LStr, il permesso di
dimora viene rilasciato per un determinato scopo di soggiorno, ritenuto che può
essere vincolato ad ulteriori condizioni (cpv. 2). Tale autorizzazione è di
durata limitata e può essere prorogata se non vi sono motivi di revoca secondo
l'art. 62 LStr (cpv. 3).
Dopo lo scioglimento del matrimonio o della
comunità familiare, il diritto del coniuge al rilascio o alla proroga del
permesso di dimora sussiste se l'unione coniugale è durata almeno tre anni e
l'integrazione è avvenuta con successo (art. 50 cpv. 1 lett. a LStr) oppure se
gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in
Svizzera (art. 50 cpv. 1 lett. b LStr).
RI 1 ha vissuto in unione coniugale con il
marito per oltre tre anni. La prima condizione per invocare l'applicazione
dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr è quindi adempiuta. Ci si può per contro chiedere
se essa si sia integrata con successo nel nostro Paese, ritenuto che non ha mai
svolto alcuna attività lucrativa e si trova da tempo a carico dell'assistenza
sociale. Tale questione non necessita tuttavia di essere approfondita, in
quanto essa adempie in ogni caso le premesse per la revoca del suo permesso di
dimora.
4.2
Giusta l'art. 51 cpv. 2 LStr, i diritti
di cui all'art. 50 LStr si estinguono - tra l'altro - se sussistono motivi di
revoca secondo l'art. 62 LStr. Secondo la lett. e di quest'ultima norma,
l'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e
le altre decisioni se lo straniero o una persona a suo carico dipende
dall'aiuto sociale.
Contrariamente a quanto sostiene
l'insorgente, non è necessario che lo straniero debba essere a carico dell'assistenza
in maniera continua e per un importo di almeno fr. 80'000.– per potergli revocare
il permesso di dimora. Tali condizioni sono previste unicamente per poter
procedere alla revoca di un permesso di domicilio (cfr. Istruzioni dell'UFM, n.
I.8.2.1.5.2, stato al 1° luglio 2009).
Ferma questa premessa e come indicato in
precedenza, è incontestato che RI 1 è a carico dell'assistenza pubblica dal
maggio 2006. Fino al maggio 2009, essa lo è stata insieme a tutta la sua
famiglia, periodo durante il quale sono state regolarmente versate loro
prestazioni assistenziali per un totale di fr. 140'352.60. A partire dalla
pronuncia del suo divorzio, avvenuto nel marzo 2010, l'insorgente percepisce personalmente un sussidio di circa fr. 1'428.– mensili. Al 1° gennaio
2011, il suo debito complessivo nei confronti dello Stato ammontava a fr.
17'100.90 (v. estratti conto richiamati dal Consiglio di Stato).
Ritenuto che dipende dall'aiuto sociale, la
ricorrente adempie pertanto le condizioni per la revoca del suo permesso di
dimora giusta l'art. 62 lett. e LStr.
Non le adempie per contro sua figlia RI 2,
in quanto titolare di un permesso di domicilio. Non risulta infatti che essa
sia personalmente a carico dell'assistenza pubblica in maniera durevole e
considerevole giusta l'art. 63 cpv. 1 lett. c LStr, in particolare per un
importo di almeno fr. 80'000.–. Non essendovi pertanto motivi di revoca della
sua autorizzazione di domicilio sulla base del diritto interno, che come visto
è più favorevole rispetto all'ALC, essa deve poter conservare in linea di
principio il suo permesso (cfr. STF 2C_830/2010 del 10 giugno 2011, consid. 4).
5.
5.1.
Occorre ora vagliare il caso dal profilo dell'art. 8 della convenzione del 4 novembre
1950.
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU;
RS 0.101) che garantisce, analogamente all'art. 13 cpv. 1 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), il
rispetto della vita privata e familiare (DTF 130 II 281 consid. 3.1.; 126 II
377.
consid. 7).
Lo straniero può, a seconda delle circostanze,
prevalersi dell'art. 8 CEDU per opporsi all'eventuale separazione della
famiglia e ottenere oppure conservare un permesso di soggiorno. Affinché tale
norma sia applicabile, occorre che tra lo straniero che domanda un permesso di
dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere
in Svizzera (cittadino svizzero o straniero titolare di un permesso di
domicilio oppure di dimora, in quest'ultimo caso soltanto se ha la certezza di
vedersi rinnovato il permesso di soggiorno, DTF 111 Ib 163 consid. 1a) esista
una relazione stretta, intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 127 II 60
consid. 1d/aa; 122 II 1 consid. 1e, 289 consid. 1c).
Sapere se un permesso di soggiorno vada
rilasciato in base all'art. 8 CEDU, va vagliato effettuando una ponderazione di
tutti gli interessi pubblici e privati in gioco. In particolare, è nell'ambito
di questo esame che dev'essere accuratamente appurato se vi è il rischio che le
persone interessate, rimanendo in Svizzera, chiedano prestazioni assistenziali
(DTF 122 II 1 consid. 2 e rinvii).
5.2
RI 1 non può invocare l'art. 8 CEDU
riguardo alla sua relazione con L__________, in quanto è divorziata dal medesimo.
Essa non può conservare il permesso sulla
base di tale disposizione nemmeno invocando a titolo derivato il legame di sua
figlia con L__________. Quest'ultimo dispone infatti di un semplice diritto di
visita su RI 2 e, come detto dianzi, non è nemmeno in grado di versarle gli
alimenti, che vengono anticipati dall'assistenza sociale. A prescindere dalla
questione di sapere se tra padre e figlia esista una relazione stretta ed
effettivamente vissuta, vi sono in ogni caso dei motivi di interesse pubblico
che si oppongono al mantenimento del permesso di soggiorno, dal profilo dell'art.
8.
CEDU, riconducibili al fatto che le interessate sono a carico dell'assistenza
pubblica.
6.
A questo
punto si tratta di verificare la proporzionalità della misura pronunciata dall'autorità
dipartimentale.
RI 1 è entrata in Svizzera il 14 marzo 2004.
Il suo soggiorno nel nostro Paese va quindi considerato di media durata.
Bisogna anche considerare che in Italia, dove è nata e cresciuta e vivono
senz'altro ancora alcuni dei suoi familiari, essa vi ha vissuto fino all'età di
29.
anni, conseguendo peraltro la laurea in architettura (suo scritto 24 agosto
2010, agli atti). Ne discende che il rientro nel suo Paese è perfettamente esigibile.
Per quanto riguarda sua figlia RI 2, bisogna
considerare che essa è stata affidata alla madre, da cui dipende totalmente e
con la quale ha sempre convissuto. Inoltre essa è ancora piccola e dipendente
dalla madre, motivo per cui il problema di un suo eventuale sradicamento dalla
realtà elvetica non si pone e si può pertanto pretendere che la segua in
Italia. Va peraltro osservato che la sua autorizzazione di domicilio decadrà
automaticamente con l'annuncio della sua partenza per l'estero oppure, al più
tardi, dopo sei mesi di assenza dalla Svizzera (art. 24 cpv. 6 dell'Allegato I
all'ALC; 61 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LStr; STF 2C_830/2010 del 10 giugno 2011,
consid. 4).
Del resto, nulla impedisce loro di
risiedere nella fascia di confine. Come ha indicato il Consiglio di Stato, RI 1
potrebbe richiedere in questo caso il rilascio di un permesso per confinanti,
qualora reperisse un'attività lucrativa nel nostro Paese, ciò che permetterà a
lei e a sua figlia di mantenere strette relazioni con il nostro Cantone, non da
ultimo con L__________.
Ne discende che la decisione impugnata
rispetta il principio della proporzionalità anche dal profilo dell'art. 8 CEDU
e della convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF; RS
0.
), nella misura in cui sono applicabili nella presente fattispecie.
7.
Non è
necessario infine chinarsi sulla doglianza sollevata dall'insorgente relativa al
fatto che nel maggio 2010, al momento della modifica dei dati relativi allo
stato civile e all'indirizzo, il Servizio regionale degli stranieri di __________
le avrebbe assicurato il rinnovo del permesso per almeno un anno anche in
presenza di prestazioni assistenziali, ritenuto che in ogni caso sono passati
ormai oltre 12 mesi da tale comunicazione - peraltro priva di ogni supporto
probatorio - e l'interessata è sempre a carico dell'assistenza pubblica.
8.
8.1. La
Sezione della popolazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali
invocate, revocando il permesso di dimora CE/AELS a RI 1. La decisione
censurata non procede in particolare da un esercizio abusivo del potere di
apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in
ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la medesima
dev'essere confermata.
8.2
La decisione dipartimentale, e quella
governativa che la tutela, vanno per contro annullate nella misura in cui
concernono RI 2 per i motivi esposti al considerando 4.2.
9.
Stante
quanto precede, il ricorso va parzialmente accolto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza di RI 1, ma tengono comunque conto della sua difficile situazione
finanziaria (art. 28 LPamm).
A seguito del parziale accoglimento
dell'impugnativa, lo Stato del Cantone Ticino verserà all'insorgente, in quanto
assistita da un consulente giuridico, un'indennità ridotta a titolo di
ripetibili per entrambe le sedi (art. 31 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della risoluzione 2 febbraio 2011
(n. 810) del Consiglio di Stato sono riformati nel seguente modo:
"1. II
ricorso è parzialmente accolto e la decisione della Sezione
della popolazione (COM 52) è annullata nella misura in cui concerne RI 2 (2005).
Per il resto è confermata.
2. La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 250.– (duecentocinquanta), sono poste
a carico della ricorrente".
2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 200.–, sono
poste a carico di RI 1. Ritenuto che essa ha già anticipato fr. 500.–, la
differenza di fr. 300.– le verrà restituita.
3. Lo Stato
del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 600.– a titolo di ripetibili ridotte
per entrambe le sedi.
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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