52.2011.84
Revoca di un permesso di dimora CE/AELS
18 novembre 2013Italiano26 min
con la cittadina elvetica __________ (1961). Per questo motivo, egli è stato posto
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Numero d'incarto:
52.2011.84
Data decisione, Autorità:
18.11.2013, TRAM
Titolo:
Revoca di un permesso di dimora CE/AELS
PERMESSO CE O AELS
PERMESSO DI DIMORA
PROPORZIONALITÀ
REVOCA
art. 62 let. b LFSTR
art. 62 let. c LFSTR
art. 62 let. e LFSTR
Incarto n.
52.2011.84
Lugano
18 novembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo
Cassina, vicepresidente,
Giovan
Maria Tattarletti, Stefano
Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 22 febbraio 2011 di
RI 1
patrocinato dall' PA 1
contro
la risoluzione 2 febbraio 2011 (n. 815) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 28 ottobre 2010 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione della popolazione, in materia di revoca di un permesso di dimora
CE/AELS;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Il 4
dicembre 1981, il cittadino italiano RI 1 (1962) si è sposato a __________ (SO)
con la cittadina elvetica __________ (1961). Per questo motivo, egli è stato posto
al beneficio di un permesso di dimora. Dalla loro unione sono nati __________
(1982) e __________ (1986).
All'inizio del 1983, l’interessato si è
trasferito in Italia, per poi rientrare in Svizzera il 10 gennaio 1997, dove è
rimasto fino al 20 ottobre 1998.
b. Giunto nuovamente nel nostro Paese il 4
marzo 2000, il ricorrente ha ottenuto nel Canton Zurigo un permesso di dimora annuale
nell'ambito del ricongiungimento famigliare.
Il 15 giugno 2001, l'allora Sezione dei permessi e dell'immigrazione (ora: della popolazione) del Dipartimento
delle istituzioni ha respinto la sua domanda volta a ottenere un permesso di dimora
in Ticino, in quanto non viveva più insieme alla moglie. Separatosi legalmente nel
settembre 2002 dalla consorte, nel dicembre successivo si è trasferito nuovamente
in Ticino, dove il 6 agosto 2004 ha infine ottenuto un permesso di dimora
CE/AELS per svolgere un'attività lucrativa quale dipendente, in seguito rinnovato,
l'ultima volta fino al 2 febbraio 2013.
Rimasto dal 1° settembre 2004 senza attività
lucrativa, egli ha ottenuto in seguito le indennità di disoccupazione; dal
settembre 2005 beneficia di prestazioni assistenziali.
c. Oltre a essere a carico dell'aiuto
sociale, durante il suo soggiorno in Svizzera RI 1 ha pure interessato, e a più
riprese, le nostra autorità giudiziarie penali. Per questo motivo è stato ammonito
in due occasioni (11 luglio 2006 e 28 febbraio 2007) con l'avvertenza che in
caso di recidiva o di comportamento scorretto, sarebbe stata presa in esame la
possibilità di adottare adeguate misure amministrative nei suoi confronti. A
seguito del suo comportamento, l'autorità dipartimentale gli ha inoltre già
negato due volte il rilascio di un'autorizzazione di domicilio (11 agosto 2005
e 13 giugno 2008).
B. a. Il 28
giugno 2010, RI 1 è stato condannato dalla Corte delle assise correzionali di
Lugano alla pena detentiva di 13 mesi per infrazione aggravata e contravvenzione alla legge federale sugli
stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS
812.121).
b. Preso atto di quest'ultima condanna, il 28
ottobre 2010 la Sezione della popolazione gli ha revocato il permesso di dimora
CE/AELS, fissandogli un termine con scadenza il 26 novembre successivo per
lasciare il territorio svizzero. L'autorità dipartimentale ha rilevato che il
ricorrente, nonostante fosse già stato ammonito, aveva interessato nuovamente le
nostre autorità giudiziarie penali.
La decisione è stata resa sulla base della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20),
dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24
ottobre 2007 (OASA; RS 142.201), nonché degli art. 5 dell'Allegato I all'accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS
0.142.112.681), 23 e 24 dell'ordinanza sull'introduzione della libera
circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203).
C. Con
giudizio 2 febbraio 2011, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Dopo avere rilevato che l'interessato non
poteva più essere considerato quale lavoratore ai sensi dell'ALC in quanto non
esercitava più un'attività lucrativa da diversi anni, il Governo ha ritenuto
che vi fossero gli estremi per revocargli il permesso di dimora CE/AELS, sia in
virtù dei motivi addotti dal Dipartimento sia per il fatto che era da tempo a carico
dell'assistenza pubblica. Ha inoltre considerato la decisione impugnata
conforme al principio della proporzionalità. L'Esecutivo cantonale ha pure respinto
la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa il soccombente si è aggravato davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente ha sostenuto innanzitutto di
essere un lavoratore ai sensi dell'ALC e di poter pertanto invocare
l'applicazione di tale accordo in quanto svolge un'attività lucrativa come
aiuto cucina finanziata dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento
(USSI), ragione per la quale egli non può essere allontanato per il fatto di essere
a carico dell'assistenza sociale. Ha contestato di essere una minaccia per l'ordine
pubblico elvetico, precisando che i suoi reati sono stati commessi quando era tossicodipendente
e non per motivi di lucro, come dimostrano le condanne a suo carico, che considera
tutto sommato miti. Ha ritenuto in ogni caso che la decisione di revoca fosse contraria
al principio della proporzionalità. Anche in questa sede, ha chiesto di essere
posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
E. All'accoglimento del gravame si sono opposti sia la Sezione della
popolazione che il Consiglio di Stato, quest'ultimo con argomenti di cui si
dirà eventualmente nell’ambito dei considerandi di diritto.
F. Pendente
causa, l'insorgente ha trasmesso al Tribunale diversa documentazione volta a
dimostrare che non è più consumatore di stupefacenti. Egli ha pure versato agli
atti un contratto d'inserimento professionale e sociale sottoscritto il 2
maggio 2011 con l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI), che
prolunga di sei mesi quello scaduto il 30 aprile precedente.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della
presente vertenza è data dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla
legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998
(LALPS; RL 1.2.2.1). Va comunque
rilevato sin dall'inizio che l'autorizzazione di soggiorno di cui beneficiava l’insorgente, valida fino al 2 febbraio 2013, è nel frattempo scaduta. In siffatte circostanze, qualora il
presente gravame fosse volto ad ottenere in ultima battuta l'annullamento della
decisione di revoca di un permesso ormai decaduto, esso apparirebbe privo di
oggetto. Il giudizio impugnato non concerne tuttavia solo la revoca, ma si
riferisce implicitamente anche al rifiuto di rinnovare a RI 1 il permesso di
dimora di cui era titolare. Ne discende che egli ha ancora un interesse pratico
e attuale ad impugnare la decisione dell'autorità inferiore. Il gravame in oggetto,
tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause
amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una
persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto
ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Considerandi
2.
2.1.
L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone si
rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della
Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere
a delle attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati
contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano
alle disposizioni di diritto interno.
L'art. 5 Allegato I ALC dispone che i
diritti conferiti dall'Accordo in parola possono essere limitati soltanto da
misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità.
Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva CEE 64/221 del 25
febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad
essa relativa (art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC), le deroghe alla libera
circolazione garantita dall'ALC vanno interpretate in modo restrittivo. Al di
là della turbativa insita in ogni violazione della legge, il ricorso di
un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico presuppone il sussistere
di una minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave di un interesse
fondamentale per la società. In applicazione dell'art. 5 Allegato I ALC, una
condanna penale va di conseguenza considerata come motivo per limitare i
diritti conferiti dall'Accordo solo se dalle circostanze che l'hanno determinata
emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine
pubblico (DTF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 3.4.1; 129 II 215
consid. 7.4 con rinvii alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione
europea). A dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in
passato può comunque adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo
dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della minaccia, non occorre
prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in
futuro; d'altra parte, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve
esigere che il rischio di recidiva sia praticamente nullo (DTF 137 II 233
consid. 4.3.2; 136 II 5 consid. 4.2; STF 2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid.
3.1).
2.2
In quanto cittadino comunitario
(italiano) e titolare di un documento di legittimazione valido, RI 1, può
prevalersi in linea di principio del menzionato accordo bilaterale per
esercitare un'attività lucrativa, ricercare un lavoro o, a determinate condizioni,
per risiedere senza attività lucrativa (cfr. art. 2 paragrafo 1 e 2 Allegato I
ALC; STF 131 II 339, consid. 2).
Sennonché, bisogna considerare che il campo
di applicazione personale e temporale dell'ALC non dipende dal momento in cui
il cittadino comunitario è giunto in Svizzera, ma unicamente dall'esistenza di
un diritto di soggiorno garantito dall'accordo in parola al momento
determinante, ossia quando il diritto litigioso viene esercitato (STF 134 II 10
, consid. 2; 130 II 1, consid. 3.4).
2.3
Come detto in precedenza,
l'autorizzazione di soggiorno di cui
beneficiava l’insorgente per svolgere un'attività lucrativa quale
dipendente in Svizzera, valida fino al 2 febbraio 2013, è nel frattempo scaduta. Bisogna pertanto esaminare se RI 1 possa
essere considerato ancora “lavoratore” ai sensi dell’ALC e ottenere il rinnovo
del permesso sotto questo profilo.
La Corte di giustizia delle Comunità
europee ha precisato che dev'essere considerato tale il soggetto che esegue per
un certo tempo, a favore di un'altra persona e sotto la direzione di questa,
prestazioni in contropartita delle quali percepisce una rimunerazione. La Corte
ha aggiunto che, una volta cessato il rapporto di lavoro, l'interessato perde,
in linea di principio, la qualità di lavoratore, fermo tuttavia restando che,
da un lato, questa qualifica può produrre degli effetti dopo la cessazione del
rapporto di lavoro e che, dall'altro, una persona all'effettiva ricerca di un
impiego deve pure essere qualificata come un lavoratore (sentenze CGCE del 12
maggio 1998 nella causa Martinez Sala/Freistaat Bayern, C-85/96 Racc. 1998
I-2691, punto 32; 3 luglio 1986 Lawrie-Blum/Land Baden-Württemberg, 66/85,
Racc. 1986 2121, punto 17). La Corte di giustizia delle Comunità europee ha considerato
a più riprese che l'effetto utile dell'art. 39 del Trattato CE (ex art. 48)
esige che venga concesso all'interessato un termine ragionevole in grado di
consentirgli di prendere conoscenza, sul territorio dello Stato in cui si
trova, delle offerte di lavoro corrispondenti alle sue qualifiche professionali
e di adottare, se del caso, le misure necessarie al fine di essere assunto
(sentenza CGCE del 26 febbraio 1991 Antonissen, C-292/89, Racc. 1991 I-745,
punto 16; sentenza CGCE del 23 gennaio 1997 Tetik/Land Berlin, C-171/95, Racc.
1997.
I-329, punto 27; sentenza CGCE del 20 febbraio 1997 Commissione delle
Comunità europee/ Regno del Belgio, C-344/95, Racc. 1997 I-1035, punto 16).
Essa ha pure rilevato che, mancando una disposizione comunitaria volta a
disciplinare la durata del soggiorno dei cittadini comunitari in cerca di
occupazione, gli Stati membri hanno il diritto di fissare un termine
ragionevole a tal fine. Un lasso di tempo di 6 mesi è stato considerato
adeguato nel caso di un cittadino comunitario che mai aveva lavorato in
precedenza nello Stato ospitante (sentenza CGCE del 26 febbraio 1991
Antonissen, C-292/89, Racc. 1991 I-745, punto 21); per contro la Corte ha
reputato insufficiente un termine di tre mesi (sentenza CGCE del 20 febbraio
1997.
Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio, C-344/95, Racc. 1997
I-1035, punto 18). Essa ha comunque pure rilevato che il diritto di soggiorno
per cercare lavoro non può essere fatto valere per vari anni da una persona che
non ha alcuna prospettiva di lavoro (cfr. sentenza CGCE del 26 maggio 1993 Tsiotras/Landeshauptstadt
Stuttgart, C-171/91, Racc. 1993 I−2925, punto 14).
Tornando al caso in esame, bisogna tenere
conto che a partire dal settembre 2004 RI 1 è rimasto senza lavoro e che da
allora non ha più svolto un’attività lucrativa regolare.
Non permette di sovvertire quanto precede il
fatto che dal 18 ottobre 2010, poco prima quindi della decisione dipartimentale
di revoca del suo permesso, è stato impiegato come aiuto cucina presso
l'azienda agricola __________ a __________. L'attività da lui svolta, prevista
fino al 30 aprile 2011 e in seguito prorogata fino 31 ottobre 2011 (v.
contratto prodotto in questa sede), rientra infatti nell'ambito delle misure di
inserimento sociale e professionale decise dallo Stato, cui hanno diritto i
beneficiari di prestazioni assistenziali giusta l'art. 31a cpv. 1 della legge
sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 (RL 6.4.11.1). Tale programma è
organizzato dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento per le persone
in età attiva, ma non collocabili. Scopo di tale periodo di lavoro è la
riattivazione e la preparazione ad un eventuale stage di riabilitazione al
lavoro (doc. C). Lo dimostra peraltro il fatto che l'incentivo di fr. 200.-
mensili, che l'azienda in parola ha versato all'interessato, sono interamente
rimborsati dall'USSI, il quale eroga a RI 1 le prestazioni assistenziali ordinarie.
Come ha indicato il Consiglio di Stato (ad E.2, pag. 6), se l'interessato non
avesse richiesto l'aiuto sociale, non avrebbe nemmeno potuto iniziare tale programma.
In siffatte circostanze e contrariamente a
quanto assume l’insorgente, egli non può (più) essere considerato quale
"lavoratore" ai sensi dell'ALC e della giurisprudenza comunitaria.
2.4
Visto inoltre il tempo trascorso da
quando non è più attivo professionalmente, l’interessato non può invocare l'ALC
neanche per la ricerca di un impiego (cfr. sentenza CGCE del 26 maggio
1993.
Tsiotras/Landeshauptstadt Stuttgart, C-171/91, Racc. 1993 I−2925,
punto 14). Oltre a ciò, il ricorrente non può beneficiare
dello statuto di persona non esercitante un'attività lucrativa, non disponendo
di sufficienti mezzi finanziari per il suo mantenimento (art. 6 ALC, 24
Allegato I ALC e 16 OLCP).
2.5
Ne discende che nel caso concreto il
ricorrente non può (più) prevalersi di un diritto sgorgante dall'ALC per poter
risiedere in Svizzera.
Alla presente vertenza è quindi applicabile
il diritto interno (cfr. art. 12 ALC e 2 cpv. 2 LStr).
3.
Giusta l'art. 62 LStr, il
permesso di dimora può essere revocato (o non rinnovato) - tra l'altro - se lo
straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata (lett. b)
oppure se ha violato in modo rilevante o
ripetutamente o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera
o all’estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna
della Svizzera (c).
Per giurisprudenza, una pena detentiva - sospesa o da espiare
- è di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno (DTF 135 II 377
consid. 4.2 pag. 379 segg.; STF 2C_515/2009 del 27 gennaio 2010 consid. 2.1).
Una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici è per contro data, in
caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità
(art. 80 cpv. 1 lett. a OASA). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine
pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera
dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una violazione
della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA).
4.
4.1. RI 1 ha
ottenuto il 4 dicembre 1981 un permesso di dimora in Svizzera a seguito del
matrimonio con una cittadina elvetica. All'inizio del 1983 si è trasferito in
Italia, per poi rientrare nel nostro Paese il 10 gennaio 1997, dove è rimasto fino
al 20 ottobre 1998. Da quando è rientrato in Svizzera nel marzo 2000, il ricorrente
ha interessato a diverse riprese le nostre autorità giudiziarie penali, subendo
le seguenti sanzioni:
Strafbefehl 17.6.02 pena
detentiva di 30 giorni, sospesa condizionalmente con un periodo Bezirksanwaltschaft di
prova di 2 anni, e multa di fr. 600.-, per guida in stato di ebrietà, furZurigo to
d'uso e guida senza licenza di condurre (7.5.02);
sentenza 2.10.02 pena
detentiva di 6 mesi per ripetuta infrazione alla LStup (aprile-fine
Corte assise settembre
2001) e ripetuta contravvenzione alla LStup (aprile-3.12.01);
correzionali liberato
condizionalmente il 19.4.03 e sottoposto a un periodo di prova
di
2.
anni;
Strafverfügung
21.11.03
multa di fr. 600.- per guida senza licenza di condurre (7.8.03);
Amstatthalteramt
Willisau
DA 22.5.06 multa di fr. 100.- per contravvenzione a LF
trasporto pubblico (24.1.06)
sentenza 16.1.07 pena
detentiva di 18 mesi, tenuto conto che ha agito in stato di scema-
Corte assise ta
imputabilità, per infrazione aggravata alla LStup (2003-20.7.06),
correzionali infrazione
alla LF sulle armi (27.6.06), contravvenzione alla LStup (gennaio
2004-20.7.06);
sentenza 19.11.07 ordinato
il ripristino dell'esecuzione del rimanente della pena detentiva
Corte assise di
2.
mesi di cui alla sentenza penale 2.10.02 nella misura di 15 giorni correzionali (da
espiare), da aggiungere alla pena detentiva di 18 mesi di cui alla sentenza
16.1.07;
liberato
condizionalmente il 3.1.08 e sottoposto a norme di condotta e ad un
periodo di prova.
sentenza 28.6.10 pena
detentiva di 13 mesi per infrazione aggravata alla LStup (fine
Corte assise luglio
2009-3.12.09) e contravvenzione alla LStup (luglio- settembre
correzionali 2009);
liberato
condizionalmente il 15.10.10 e sottoposto a norme di condotta e ad un
periodo di prova.
Va pure osservato che prima di rientrare in
Svizzera nel marzo 2000, egli aveva già a carico una condanna penale (cfr. il suo
scritto 24.3.2000 alla polizia degli stranieri di Zurigo) e che l'11 luglio
2006.
e 28 febbraio 2007, l'autorità dipartimentale lo aveva invano ammonito che
in caso di recidiva o di comportamento scorretto, sarebbe stata presa in esame
la possibilità di adottare adeguate misure amministrative nei suoi confronti.
4.2
Almeno dal 2001, la presenza del
ricorrente nel nostro Paese è quindi caratterizzata da diverse azioni
delittuose, segnatamente in materia di stupefacenti, alcune delle quali
protrattesi nel tempo e sfociate in pene detentive sempre più pesanti che non sono
nemmeno state sospese condizionalmente con un periodo di prova.
Bisogna anche considerare che RI 1 è
recidivo. Esaminando nel dettaglio i reati più gravi da egli commessi, risulta infatti
che a partire dal 2003, poco tempo dopo una sua precedente scarcerazione e
durante il periodo di prova, egli ha venduto un quantitativo complessivo di
340/395 gr di cocaina, ne ha detenuto e occultato complessivamente 50,89 gr
netti destinati alla vendita a terzi, e ne ha ceduto gratuitamente un totale di
190.
gr. Da notare che egli ha ripreso a spacciare mentre era ancora in regime
di semilibertà ed ha terminato la sua azione delittuosa il 20 luglio 2006 soltanto
a seguito dell'intervento degli inquirenti (sentenza Corte assise correzionali 16
gennaio 2007).
Come ha pertinentemente evidenziato il
Consiglio di Stato (ad H.1, pag. 9), sebbene vi fossero i presupposti per
pronunciare un suo allontanamento, nel febbraio 2007 l'autorità dipartimentale ha comunque voluto venire incontro all'interessato, ammonendolo per la
seconda volta. Invano, in quanto nel luglio 2009, quindi già solo dopo un anno
e mezzo circa dalla sua scarcerazione, egli ha ricominciato a delinquere,
vendendo in un lasso relativamente breve (5 mesi circa) 214 gr di cocaina.
Anche in questa occasione egli ha cessato la propria attività delittuosa
soltanto a seguito del suo arresto avvenuto il 3 dicembre 2009; il 28 giugno
2010.
è quindi stato condannato per infrazione aggravata alla LStup.
Facendo riferimento a queste condanne,
bisogna effettivamente ammettere che egli si è reso colpevole di azioni
delittuose di una certa gravità. I reati in materia di stupefacenti
non vanno sottovalutati, dal momento che toccano un settore particolarmente sensibile
dell'ordine pubblico. Rappresentano infatti un pericolo serio e concreto per un
interesse fondamentale della società, come la lotta al traffico di droga e al
diffondersi del suo consumo, nonché per un bene giuridico essenziale quale la
salute pubblica. La protezione della collettività di fronte allo sviluppo del
mercato della droga costituisce quindi un interesse pubblico preponderante che
giustifica di principio l'allontanamento dalla Svizzera degli stranieri
coinvolti in tali traffici, i quali devono pertanto attendersi provvedimenti di
questo tipo (DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433 consid. 2c; STF 2A.7/2004
del 2 agosto 2004, consid. 5.1). Ciò che è il caso nella presente fattispecie,
dal momento che il ricorrente è stato condannato per ben due volte nell'arco di
tre anni per un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere
tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone.
4.3
Con il suo
modus vivendi, che lo ha pure portato a contrarre diversi debiti (v. lista delle
esecuzioni aperte e gli attestati per carenza beni, prodotti del ricorrente),
l'insorgente ha quindi dimostrato di non volere o di non essere in grado di
adattarsi all'ordinamento vigente nel paese che lo ospita e di essere un
pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Ritenuto inoltre che non è incensurato
e che gli ultimi (gravi) reati da lui commessi non sono lontani nel tempo, non
si può nemmeno escludere una sua, ulteriore, recidiva.
Il fatto che il 15 ottobre 2010, dopo la sua
ultima condanna, egli sia stato liberato condizionalmente e sottoposto ad un
periodo di prova (v. decisione 5 ottobre 2010 di rettifica di sentenza del
GIAP) o che a partire dall'espiazione dell'ultima pena abbia tenuto un
comportamento corretto, non impedisce la revoca del permesso. Secondo la
prassi costante del Tribunale federale, l'atteggiamento tenuto durante la detenzione,
come del resto il fatto che una persona venga rilasciata condizionalmente, non
permette ancora di concludere che il soggetto in questione non costituisca più
un pericolo per la società (DTF 130 II 176 consid. 4.3.3; STF 2C_542/2009 del
15.
dicembre 2009 consid. 3.3 con rinvii). Il giudice penale considera in
effetti primariamente la situazione personale del condannato e le sue
possibilità di risocializzazione, mentre l'autorità amministrativa si prefigge
di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblici (DTF 129 II 215 consid. 3.2; STF
2C_475/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.2.2 e 2A.582/2006 del 26 febbraio
2007.
consid. 3.6). Va peraltro ribadito come le sue azioni delittuose
sfociate nelle sentenze penali del 16 gennaio 2007 e 28 giugno 2010 siano cessate
soltanto a seguito del suo arresto. Contrariamente a quanto assume il
ricorrente, considerato in particolare che il suo agire non è circoscritto
al solo consumo di stupefacenti, ma si estende pure al loro spaccio, lo stato
in cui egli si sarebbe a volte trovato a delinquere non diminuisce l'interesse
al suo allontanamento. Del resto, in occasione della sua
ultima condanna, non è nemmeno stato considerato che egli avesse agito
in stato di scemata imputabilità dovuto all'influsso di stupefacenti.
4.4
Alla luce di quanto precede, considerato
che è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata ai sensi dell'art.
62.
lett. b LStr (pena privativa della libertà superiore a un anno ai sensi
della giurisprudenza menzionata nel consid. 3) ed ha violato in modo rilevante e ripetutamente, nonché
esposto a pericolo, l’ordine pubblico elvetico giusta l'art.
62.
lett. c LStr, si deve pertanto ritenere che l'insorgente adempie i requisiti
per la revoca del suo permesso di dimora sulla base del diritto interno.
Rappresentando attualmente una minaccia
effettiva ed abbastanza grave per la società, il ricorrente adempirebbe pure i
requisiti legittimanti un provvedimento per motivi di ordine pubblico ai sensi
della giurisprudenza sgorgante dall'art. 5 Allegato I ALC testé menzionata,
qualora tale accordo fosse applicabile nella fattispecie.
Ma vi è di più.
5.
L'art. 62
lett. e LStr dispone che il permesso di dimora può essere revocato anche
nel caso in cui lo straniero o una persona a suo
carico dipende dall’aiuto sociale.
In concreto, considerato che RI 1 è carico
dell'assistenza pubblica ormai dal settembre 2005 ed ha accumulato un debito
nei confronti dello Stato, che nel febbraio 2011 ammontava complessivamente a
circa fr. 80'000.- (estratto conto prodotto dal ricorrente), bisogna
effettivamente ammettere che egli adempie pure le condizioni per la revoca (e
il rifiuto di rinnovo) del suo permesso di dimora previste all'art. 62 lett. e
LStr.
Visto inoltre che non può (più)
essere ritenuto lavoratore ai sensi dell'ALC, a torto il
ricorrente sostiene che, essendo cittadino comunitario salariato, il suo
permesso non può essergli rifiutato per essere a carico dell'aiuto sociale (vedi
art. 9 Allegato I ALC; Andreas
Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in Peter Uebersax/Peter Münch/ Thomas Geiser/Martin Arnold [a cura
di], Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/ Monaco, 2009, n. 8.41, pag. 229; Ulrich Wölker, in Hans von der Groeben/
Jochen Thiesing/Claus-Dieter Ehlersmann [a cura di], Kommentar zum EU-/
EG-Vertrag, 5a ed., Baden-Baden 1997, n. 102 e 103 ad art. 48 Trattato CE).
Va pure ricordato che, non disponendo di
sufficienti mezzi finanziari per il suo sostentamento, egli non potrebbe
prevalersi del menzionato accordo bilaterale nemmeno per ottenere un permesso
di dimora quale persona senza attività lucrativa giusta gli art. 6 ALC, 24
Allegato I ALC e 16 OLCP, senza poi dimenticare che vi sono motivi di ordine
pubblico che vi si opporrebbero.
6.
A questo
punto occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione
della popolazione (art. 96 LStr).
Dopo avere soggiornato in Svizzera tra il
1981.
e il 1998 per complessivi 4 anni, RI 1 è giunto nuovamente nel nostro
Paese il 4 marzo 2000, all'età di 37 anni.
La sua presenza va quindi indubbiamente considerata
di lunga durata. Ora, se da una parte questa circostanza ha un sicuro peso
nell'ambito della ponderazione degli interessi in presenza, dall'altra bisogna
tenere conto che, durante il suo soggiorno nel nostro Paese, ha commesso dei
reati talmente gravi da renderlo una persona indesiderata in Svizzera. Egli si
è infatti dimostrato incurante dei provvedimenti di ordine
amministrativo e penale disposti nei suoi confronti. Ritenuto
che, durante tutti questi anni, l'insorgente ha ampiamente dimostrato la sua
incapacità di adattarsi all'ordinamento giuridico del nostro Paese, da tempo
non svolge più un'attività lucrativa regolare, ha numerosi debiti (tra cui
attestati per carenza beni per oltre fr. 50'000.-) e dal settembre 2005 è a
carico dell'assistenza pubblica, non si può certo ritenere che egli sia integrato
in Svizzera.
Dal profilo del suo interesse privato a
continuare a soggiornare nel nostro Paese, va osservato in particolare che la
sua famiglia e suo fratello vivono in Svizzera. D'altra parte, però, egli vive
separato dalla moglie ormai dal 2002 e i suoi figli sono da tempo maggiorenni.
Bisogna anche tenere conto che il ricorrente
ha trascorso la sua infanzia e la scuola dell'obbligo in Italia, dove peraltro
è tornato a vivere fino al 2000 dopo il suo precedente soggiorno in Svizzera, e
non rende nemmeno minimamente verosimile di non avervi ancora dei parenti. Un
suo rientro nella vicina Penisola appare quindi tutto sommato esigibile.
Del resto, le difficoltà che dovrà affrontare una volta giunto in patria sono
aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte dei cittadini stranieri
costretti a rientrare nel proprio Paese d'origine dopo diversi anni trascorsi
all'estero. Di conseguenza, considerati la gravità dei reati
commessi e il pericolo che egli rappresenta attualmente per l'ordine pubblico, un'attenta
ponderazione di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionata
la decisione adottata dall'autorità inferiore. Ritenuto poi che afferma di
essersi da tempo estraniato dal mondo della droga (vedi risultati delle analisi
prodotti durante la procedura ricorsuale), non è dato di vedere come egli non
possa riprendere a svolgere un'attività lucrativa, segnatamente nell'ambito
della ristorazione. Attività, questa, che ha già esercitato nel nostro Paese (vedi
pure curriculum vitae 8 maggio 2001).
Inoltre non risulta dagli atti che il
ricorrente sia stato colpito da un divieto di entrata: di principio, un suo
soggiorno nel nostro Paese per far visita ai suoi famigliari non è quindi escluso
(DTF 120 Ib 6 consid. 4a; STF 2C_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 3.3).
7.
Va poi
osservato che RI 1 non può invocare la protezione dell'art. 8 della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre
1950.
(CEDU; RS 0.101), che garantisce il rispetto della vita famigliare,
ritenuto che è maggiorenne e non risulta che si trovi in un rapporto di dipendenza
né verso la moglie ed i figli maggiorenni, dai quali vive da tempo ormai separato,
né verso suo fratello, residente a Lugano e presso il quale alloggia
attualmente. Condizioni, queste, che devono essere necessariamente adempiute
per poter applicare tale disposto convenzionale.
Ma anche se potesse richiamarsi a questa
norma, non ne potrebbe trarre alcun giovamento avendo violato gravemente l'ordine
pubblico del nostro Paese. Ritenuto che la ponderazione degli interessi
richiesta nell'ambito dell'applicazione dell'art. 8 n. 2 CEDU è analoga a
quella prevista dall'art. 96 LStr (DTF 135 I 143 consid. 2.1; STF 2C_323/2012
del 6 settembre 2012, consid. 6.2), può quindi essere qui integralmente
richiamato quanto già rilevato in relazione al diritto interno.
8.
Revocando
il permesso di dimora al ricorrente, la Sezione della popolazione non ha
pertanto disatteso le disposizioni legali applicabili. Inoltre la decisione
censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che
la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione
dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la medesima dev'essere
confermata. Un ulteriore ammonimento non può più quindi trovare applicazione
nella presente fattispecie.
9.
Stante
quanto precede, il ricorso va dunque respinto. La domanda di assistenza
giudiziaria e di gratuito patrocinio va anch'essa respinta, già per il fatto
che il gravame appariva sin dall'inizio sprovvisto della possibilità di esito
favorevole (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul
patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG; RL 3.1.1.7; in vigore dal 1°
gennaio 2011). La tassa di giustizia e le spese seguono quindi la soccombenza e
tengono comunque conto della difficile situazione finanziaria del ricorrente
(art. 28 LPamm).
dichiara
e pronuncia:
1.
Il ricorso
è respinto.
2.
La domanda
di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.
3.
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 500.-, sono poste a carico del
ricorrente.
4.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
5.
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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