Lexipedia

Decisione

52.2011.84

Revoca di un permesso di dimora CE/AELS

18 novembre 2013Italiano26 min

con la cittadina elvetica __________ (1961). Per questo motivo, egli è stato posto

Source ti.ch

AIUTO

RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto:

52.2011.84

Data decisione, Autorità:

18.11.2013, TRAM

Titolo:

Revoca di un permesso di dimora CE/AELS

PERMESSO CE O AELS

PERMESSO DI DIMORA

PROPORZIONALITÀ

REVOCA

art. 62 let. b LFSTR

art. 62 let. c LFSTR

art. 62 let. e LFSTR

Incarto n.

52.2011.84

Lugano

18 novembre

2013

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo

Cassina, vicepresidente,

Giovan

Maria Tattarletti, Stefano

Bernasconi

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 22 febbraio 2011 di

RI 1

patrocinato dall' PA 1

contro

la risoluzione 2 febbraio 2011 (n. 815) del

Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la decisione 28 ottobre 2010 del Dipartimento delle istituzioni,

Sezione della popolazione, in materia di revoca di un permesso di dimora

CE/AELS;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. Il 4

dicembre 1981, il cittadino italiano RI 1 (1962) si è sposato a __________ (SO)

con la cittadina elvetica __________ (1961). Per questo motivo, egli è stato posto

al beneficio di un permesso di dimora. Dalla loro unione sono nati __________

(1982) e __________ (1986).

All'inizio del 1983, l’interessato si è

trasferito in Italia, per poi rientrare in Svizzera il 10 gennaio 1997, dove è

rimasto fino al 20 ottobre 1998.

b. Giunto nuovamente nel nostro Paese il 4

marzo 2000, il ricorrente ha ottenuto nel Canton Zurigo un permesso di dimora annuale

nell'ambito del ricongiungimento famigliare.

Il 15 giugno 2001, l'allora Sezione dei permessi e dell'immigrazione (ora: della popolazione) del Dipartimento

delle istituzioni ha respinto la sua domanda volta a ottenere un permesso di dimora

in Ticino, in quanto non viveva più insieme alla moglie. Separatosi legalmente nel

settembre 2002 dalla consorte, nel dicembre successivo si è trasferito nuovamente

in Ticino, dove il 6 agosto 2004 ha infine ottenuto un permesso di dimora

CE/AELS per svolgere un'attività lucrativa quale dipendente, in seguito rinnovato,

l'ultima volta fino al 2 febbraio 2013.

Rimasto dal 1° settembre 2004 senza attività

lucrativa, egli ha ottenuto in seguito le indennità di disoccupazione; dal

settembre 2005 beneficia di prestazioni assistenziali.

c. Oltre a essere a carico dell'aiuto

sociale, durante il suo soggiorno in Svizzera RI 1 ha pure interessato, e a più

riprese, le nostra autorità giudiziarie penali. Per questo motivo è stato ammonito

in due occasioni (11 luglio 2006 e 28 febbraio 2007) con l'avvertenza che in

caso di recidiva o di comportamento scorretto, sarebbe stata presa in esame la

possibilità di adottare adeguate misure amministrative nei suoi confronti. A

seguito del suo comportamento, l'autorità dipartimentale gli ha inoltre già

negato due volte il rilascio di un'autorizzazione di domicilio (11 agosto 2005

e 13 giugno 2008).

B. a. Il 28

giugno 2010, RI 1 è stato condannato dalla Corte delle assise correzionali di

Lugano alla pena detentiva di 13 mesi per infrazione aggravata e contravvenzione alla legge federale sugli

stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS

812.121).

b. Preso atto di quest'ultima condanna, il 28

ottobre 2010 la Sezione della popolazione gli ha revocato il permesso di dimora

CE/AELS, fissandogli un termine con scadenza il 26 novembre successivo per

lasciare il territorio svizzero. L'autorità dipartimentale ha rilevato che il

ricorrente, nonostante fosse già stato ammonito, aveva interessato nuovamente le

nostre autorità giudiziarie penali.

La decisione è stata resa sulla base della

legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20),

dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24

ottobre 2007 (OASA; RS 142.201), nonché degli art. 5 dell'Allegato I all'accordo

tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS

0.142.112.681), 23 e 24 dell'ordinanza sull'introduzione della libera

circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203).

C. Con

giudizio 2 febbraio 2011, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione

dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Dopo avere rilevato che l'interessato non

poteva più essere considerato quale lavoratore ai sensi dell'ALC in quanto non

esercitava più un'attività lucrativa da diversi anni, il Governo ha ritenuto

che vi fossero gli estremi per revocargli il permesso di dimora CE/AELS, sia in

virtù dei motivi addotti dal Dipartimento sia per il fatto che era da tempo a carico

dell'assistenza pubblica. Ha inoltre considerato la decisione impugnata

conforme al principio della proporzionalità. L'Esecutivo cantonale ha pure respinto

la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa il soccombente si è aggravato davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Il ricorrente ha sostenuto innanzitutto di

essere un lavoratore ai sensi dell'ALC e di poter pertanto invocare

l'applicazione di tale accordo in quanto svolge un'attività lucrativa come

aiuto cucina finanziata dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento

(USSI), ragione per la quale egli non può essere allontanato per il fatto di essere

a carico dell'assistenza sociale. Ha contestato di essere una minaccia per l'ordine

pubblico elvetico, precisando che i suoi reati sono stati commessi quando era tossicodipendente

e non per motivi di lucro, come dimostrano le condanne a suo carico, che considera

tutto sommato miti. Ha ritenuto in ogni caso che la decisione di revoca fosse contraria

al principio della proporzionalità. Anche in questa sede, ha chiesto di essere

posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

E. All'accoglimento del gravame si sono opposti sia la Sezione della

popolazione che il Consiglio di Stato, quest'ultimo con argomenti di cui si

dirà eventualmente nell’ambito dei considerandi di diritto.

F. Pendente

causa, l'insorgente ha trasmesso al Tribunale diversa documentazione volta a

dimostrare che non è più consumatore di stupefacenti. Egli ha pure versato agli

atti un contratto d'inserimento professionale e sociale sottoscritto il 2

maggio 2011 con l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI), che

prolunga di sei mesi quello scaduto il 30 aprile precedente.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della

presente vertenza è data dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla

legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998

(LALPS; RL 1.2.2.1). Va comunque

rilevato sin dall'inizio che l'autorizzazione di soggiorno di cui beneficiava l’insorgente, valida fino al 2 febbraio 2013, è nel frattempo scaduta. In siffatte circostanze, qualora il

presente gravame fosse volto ad ottenere in ultima battuta l'annullamento della

decisione di revoca di un permesso ormai decaduto, esso apparirebbe privo di

oggetto. Il giudizio impugnato non concerne tuttavia solo la revoca, ma si

riferisce implicitamente anche al rifiuto di rinnovare a RI 1 il permesso di

dimora di cui era titolare. Ne discende che egli ha ancora un interesse pratico

e attuale ad impugnare la decisione dell'autorità inferiore. Il gravame in oggetto,

tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una

persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto

ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

2.1.

L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone si

rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della

Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere

a delle attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati

contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano

alle disposizioni di diritto interno.

L'art. 5 Allegato I ALC dispone che i

diritti conferiti dall'Accordo in parola possono essere limitati soltanto da

misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità.

Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva CEE 64/221 del 25

febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad

essa relativa (art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC), le deroghe alla libera

circolazione garantita dall'ALC vanno interpretate in modo restrittivo. Al di

là della turbativa insita in ogni violazione della legge, il ricorso di

un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico presuppone il sussistere

di una minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave di un interesse

fondamentale per la società. In applicazione dell'art. 5 Allegato I ALC, una

condanna penale va di conseguenza considerata come motivo per limitare i

diritti conferiti dall'Accordo solo se dalle circostanze che l'hanno determinata

emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine

pubblico (DTF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 3.4.1; 129 II 215

consid. 7.4 con rinvii alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione

europea). A dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in

passato può comunque adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo

dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della minaccia, non occorre

prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in

futuro; d'altra parte, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve

esigere che il rischio di recidiva sia praticamente nullo (DTF 137 II 233

consid. 4.3.2; 136 II 5 consid. 4.2; STF 2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid.

3.1).

2.2

In quanto cittadino comunitario

(italiano) e titolare di un documento di legittimazione valido, RI 1, può

prevalersi in linea di principio del menzionato accordo bilaterale per

esercitare un'attività lucrativa, ricercare un lavoro o, a determinate condizioni,

per risiedere senza attività lucrativa (cfr. art. 2 paragrafo 1 e 2 Allegato I

ALC; STF 131 II 339, consid. 2).

Sennonché, bisogna considerare che il campo

di applicazione personale e temporale dell'ALC non dipende dal momento in cui

il cittadino comunitario è giunto in Svizzera, ma unicamente dall'esistenza di

un diritto di soggiorno garantito dall'accordo in parola al momento

determinante, ossia quando il diritto litigioso viene esercitato (STF 134 II 10

, consid. 2; 130 II 1, consid. 3.4).

2.3

Come detto in precedenza,

l'autorizzazione di soggiorno di cui

beneficiava l’insorgente per svolgere un'attività lucrativa quale

dipendente in Svizzera, valida fino al 2 febbraio 2013, è nel frattempo scaduta. Bisogna pertanto esaminare se RI 1 possa

essere considerato ancora “lavoratore” ai sensi dell’ALC e ottenere il rinnovo

del permesso sotto questo profilo.

La Corte di giustizia delle Comunità

europee ha precisato che dev'essere considerato tale il soggetto che esegue per

un certo tempo, a favore di un'altra persona e sotto la direzione di questa,

prestazioni in contropartita delle quali percepisce una rimunerazione. La Corte

ha aggiunto che, una volta cessato il rapporto di lavoro, l'interessato perde,

in linea di principio, la qualità di lavoratore, fermo tuttavia restando che,

da un lato, questa qualifica può produrre degli effetti dopo la cessazione del

rapporto di lavoro e che, dall'altro, una persona all'effettiva ricerca di un

impiego deve pure essere qualificata come un lavoratore (sentenze CGCE del 12

maggio 1998 nella causa Martinez Sala/Freistaat Bayern, C-85/96 Racc. 1998

I-2691, punto 32; 3 luglio 1986 Lawrie-Blum/Land Baden-Württemberg, 66/85,

Racc. 1986 2121, punto 17). La Corte di giustizia delle Comunità europee ha considerato

a più riprese che l'effetto utile dell'art. 39 del Trattato CE (ex art. 48)

esige che venga concesso all'interessato un termine ragionevole in grado di

consentirgli di prendere conoscenza, sul territorio dello Stato in cui si

trova, delle offerte di lavoro corrispondenti alle sue qualifiche professionali

e di adottare, se del caso, le misure necessarie al fine di essere assunto

(sentenza CGCE del 26 febbraio 1991 Antonissen, C-292/89, Racc. 1991 I-745,

punto 16; sentenza CGCE del 23 gennaio 1997 Tetik/Land Berlin, C-171/95, Racc.

1997.

I-329, punto 27; sentenza CGCE del 20 febbraio 1997 Commissione delle

Comunità europee/ Regno del Belgio, C-344/95, Racc. 1997 I-1035, punto 16).

Essa ha pure rilevato che, mancando una disposizione comunitaria volta a

disciplinare la durata del soggiorno dei cittadini comunitari in cerca di

occupazione, gli Stati membri hanno il diritto di fissare un termine

ragionevole a tal fine. Un lasso di tempo di 6 mesi è stato considerato

adeguato nel caso di un cittadino comunitario che mai aveva lavorato in

precedenza nello Stato ospitante (sentenza CGCE del 26 febbraio 1991

Antonissen, C-292/89, Racc. 1991 I-745, punto 21); per contro la Corte ha

reputato insufficiente un termine di tre mesi (sentenza CGCE del 20 febbraio

1997.

Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio, C-344/95, Racc. 1997

I-1035, punto 18). Essa ha comunque pure rilevato che il diritto di soggiorno

per cercare lavoro non può essere fatto valere per vari anni da una persona che

non ha alcuna prospettiva di lavoro (cfr. sentenza CGCE del 26 maggio 1993 Tsiotras/Landeshauptstadt

Stuttgart, C-171/91, Racc. 1993 I−2925, punto 14).

Tornando al caso in esame, bisogna tenere

conto che a partire dal settembre 2004 RI 1 è rimasto senza lavoro e che da

allora non ha più svolto un’attività lucrativa regolare.

Non permette di sovvertire quanto precede il

fatto che dal 18 ottobre 2010, poco prima quindi della decisione dipartimentale

di revoca del suo permesso, è stato impiegato come aiuto cucina presso

l'azienda agricola __________ a __________. L'attività da lui svolta, prevista

fino al 30 aprile 2011 e in seguito prorogata fino 31 ottobre 2011 (v.

contratto prodotto in questa sede), rientra infatti nell'ambito delle misure di

inserimento sociale e professionale decise dallo Stato, cui hanno diritto i

beneficiari di prestazioni assistenziali giusta l'art. 31a cpv. 1 della legge

sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 (RL 6.4.11.1). Tale programma è

organizzato dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento per le persone

in età attiva, ma non collocabili. Scopo di tale periodo di lavoro è la

riattivazione e la preparazione ad un eventuale stage di riabilitazione al

lavoro (doc. C). Lo dimostra peraltro il fatto che l'incentivo di fr. 200.-

mensili, che l'azienda in parola ha versato all'interessato, sono interamente

rimborsati dall'USSI, il quale eroga a RI 1 le prestazioni assistenziali ordinarie.

Come ha indicato il Consiglio di Stato (ad E.2, pag. 6), se l'interessato non

avesse richiesto l'aiuto sociale, non avrebbe nemmeno potuto iniziare tale programma.

In siffatte circostanze e contrariamente a

quanto assume l’insorgente, egli non può (più) essere considerato quale

"lavoratore" ai sensi dell'ALC e della giurisprudenza comunitaria.

2.4

Visto inoltre il tempo trascorso da

quando non è più attivo professionalmente, l’interessato non può invocare l'ALC

neanche per la ricerca di un impiego (cfr. sentenza CGCE del 26 maggio

1993.

Tsiotras/Landeshauptstadt Stuttgart, C-171/91, Racc. 1993 I−2925,

punto 14). Oltre a ciò, il ricorrente non può beneficiare

dello statuto di persona non esercitante un'attività lucrativa, non disponendo

di sufficienti mezzi finanziari per il suo mantenimento (art. 6 ALC, 24

Allegato I ALC e 16 OLCP).

2.5

Ne discende che nel caso concreto il

ricorrente non può (più) prevalersi di un diritto sgorgante dall'ALC per poter

risiedere in Svizzera.

Alla presente vertenza è quindi applicabile

il diritto interno (cfr. art. 12 ALC e 2 cpv. 2 LStr).

3.

Giusta l'art. 62 LStr, il

permesso di dimora può essere revocato (o non rinnovato) - tra l'altro - se lo

straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata (lett. b)

oppure se ha violato in modo rilevante o

ripetutamente o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera

o all’estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna

della Svizzera (c).

Per giurisprudenza, una pena detentiva - sospesa o da espiare

- è di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno (DTF 135 II 377

consid. 4.2 pag. 379 segg.; STF 2C_515/2009 del 27 gennaio 2010 consid. 2.1).

Una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici è per contro data, in

caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità

(art. 80 cpv. 1 lett. a OASA). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine

pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera

dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una violazione

della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA).

4.

4.1. RI 1 ha

ottenuto il 4 dicembre 1981 un permesso di dimora in Svizzera a seguito del

matrimonio con una cittadina elvetica. All'inizio del 1983 si è trasferito in

Italia, per poi rientrare nel nostro Paese il 10 gennaio 1997, dove è rimasto fino

al 20 ottobre 1998. Da quando è rientrato in Svizzera nel marzo 2000, il ricorrente

ha interessato a diverse riprese le nostre autorità giudiziarie penali, subendo

le seguenti sanzioni:

Strafbefehl 17.6.02 pena

detentiva di 30 giorni, sospesa condizionalmente con un periodo Bezirksanwaltschaft di

prova di 2 anni, e multa di fr. 600.-, per guida in stato di ebrietà, furZurigo to

d'uso e guida senza licenza di condurre (7.5.02);

sentenza 2.10.02 pena

detentiva di 6 mesi per ripetuta infrazione alla LStup (aprile-fine

Corte assise settembre

2001) e ripetuta contravvenzione alla LStup (aprile-3.12.01);

correzionali liberato

condizionalmente il 19.4.03 e sottoposto a un periodo di prova

di

2.

anni;

Strafverfügung

21.11.03

multa di fr. 600.- per guida senza licenza di condurre (7.8.03);

Amstatthalteramt

Willisau

DA 22.5.06 multa di fr. 100.- per contravvenzione a LF

trasporto pubblico (24.1.06)

sentenza 16.1.07 pena

detentiva di 18 mesi, tenuto conto che ha agito in stato di scema-

Corte assise ta

imputabilità, per infrazione aggravata alla LStup (2003-20.7.06),

correzionali infrazione

alla LF sulle armi (27.6.06), contravvenzione alla LStup (gennaio

2004-20.7.06);

sentenza 19.11.07 ordinato

il ripristino dell'esecuzione del rimanente della pena detentiva

Corte assise di

2.

mesi di cui alla sentenza penale 2.10.02 nella misura di 15 giorni correzionali (da

espiare), da aggiungere alla pena detentiva di 18 mesi di cui alla sentenza

16.1.07;

liberato

condizionalmente il 3.1.08 e sottoposto a norme di condotta e ad un

periodo di prova.

sentenza 28.6.10 pena

detentiva di 13 mesi per infrazione aggravata alla LStup (fine

Corte assise luglio

2009-3.12.09) e contravvenzione alla LStup (luglio- settembre

correzionali 2009);

liberato

condizionalmente il 15.10.10 e sottoposto a norme di condotta e ad un

periodo di prova.

Va pure osservato che prima di rientrare in

Svizzera nel marzo 2000, egli aveva già a carico una condanna penale (cfr. il suo

scritto 24.3.2000 alla polizia degli stranieri di Zurigo) e che l'11 luglio

2006.

e 28 febbraio 2007, l'autorità dipartimentale lo aveva invano ammonito che

in caso di recidiva o di comportamento scorretto, sarebbe stata presa in esame

la possibilità di adottare adeguate misure amministrative nei suoi confronti.

4.2

Almeno dal 2001, la presenza del

ricorrente nel nostro Paese è quindi caratterizzata da diverse azioni

delittuose, segnatamente in materia di stupefacenti, alcune delle quali

protrattesi nel tempo e sfociate in pene detentive sempre più pesanti che non sono

nemmeno state sospese condizionalmente con un periodo di prova.

Bisogna anche considerare che RI 1 è

recidivo. Esaminando nel dettaglio i reati più gravi da egli commessi, risulta infatti

che a partire dal 2003, poco tempo dopo una sua precedente scarcerazione e

durante il periodo di prova, egli ha venduto un quantitativo complessivo di

340/395 gr di cocaina, ne ha detenuto e occultato complessivamente 50,89 gr

netti destinati alla vendita a terzi, e ne ha ceduto gratuitamente un totale di

190.

gr. Da notare che egli ha ripreso a spacciare mentre era ancora in regime

di semilibertà ed ha terminato la sua azione delittuosa il 20 luglio 2006 soltanto

a seguito dell'intervento degli inquirenti (sentenza Corte assise correzionali 16

gennaio 2007).

Come ha pertinentemente evidenziato il

Consiglio di Stato (ad H.1, pag. 9), sebbene vi fossero i presupposti per

pronunciare un suo allontanamento, nel febbraio 2007 l'autorità dipartimentale ha comunque voluto venire incontro all'interessato, ammonendolo per la

seconda volta. Invano, in quanto nel luglio 2009, quindi già solo dopo un anno

e mezzo circa dalla sua scarcerazione, egli ha ricominciato a delinquere,

vendendo in un lasso relativamente breve (5 mesi circa) 214 gr di cocaina.

Anche in questa occasione egli ha cessato la propria attività delittuosa

soltanto a seguito del suo arresto avvenuto il 3 dicembre 2009; il 28 giugno

2010.

è quindi stato condannato per infrazione aggravata alla LStup.

Facendo riferimento a queste condanne,

bisogna effettivamente ammettere che egli si è reso colpevole di azioni

delittuose di una certa gravità. I reati in materia di stupefacenti

non vanno sottovalutati, dal momento che toccano un settore particolarmente sensibile

dell'ordine pubblico. Rappresentano infatti un pericolo serio e concreto per un

interesse fondamentale della società, come la lotta al traffico di droga e al

diffondersi del suo consumo, nonché per un bene giuridico essenziale quale la

salute pubblica. La protezione della collettività di fronte allo sviluppo del

mercato della droga costituisce quindi un interesse pubblico preponderante che

giustifica di principio l'allontanamento dalla Svizzera degli stranieri

coinvolti in tali traffici, i quali devono pertanto attendersi provvedimenti di

questo tipo (DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433 consid. 2c; STF 2A.7/2004

del 2 agosto 2004, consid. 5.1). Ciò che è il caso nella presente fattispecie,

dal momento che il ricorrente è stato condannato per ben due volte nell'arco di

tre anni per un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere

tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone.

4.3

Con il suo

modus vivendi, che lo ha pure portato a contrarre diversi debiti (v. lista delle

esecuzioni aperte e gli attestati per carenza beni, prodotti del ricorrente),

l'insorgente ha quindi dimostrato di non volere o di non essere in grado di

adattarsi all'ordinamento vigente nel paese che lo ospita e di essere un

pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Ritenuto inoltre che non è incensurato

e che gli ultimi (gravi) reati da lui commessi non sono lontani nel tempo, non

si può nemmeno escludere una sua, ulteriore, recidiva.

Il fatto che il 15 ottobre 2010, dopo la sua

ultima condanna, egli sia stato liberato condizionalmente e sottoposto ad un

periodo di prova (v. decisione 5 ottobre 2010 di rettifica di sentenza del

GIAP) o che a partire dall'espiazione dell'ultima pena abbia tenuto un

comportamento corretto, non impedisce la revoca del permesso. Secondo la

prassi costante del Tribunale federale, l'atteggiamento tenuto durante la detenzione,

come del resto il fatto che una persona venga rilasciata condizionalmente, non

permette ancora di concludere che il soggetto in questione non costituisca più

un pericolo per la società (DTF 130 II 176 consid. 4.3.3; STF 2C_542/2009 del

15.

dicembre 2009 consid. 3.3 con rinvii). Il giudice penale considera in

effetti primariamente la situazione personale del condannato e le sue

possibilità di risocializzazione, mentre l'autorità amministrativa si prefigge

di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblici (DTF 129 II 215 consid. 3.2; STF

2C_475/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.2.2 e 2A.582/2006 del 26 febbraio

2007.

consid. 3.6). Va peraltro ribadito come le sue azioni delittuose

sfociate nelle sentenze penali del 16 gennaio 2007 e 28 giugno 2010 siano cessate

soltanto a seguito del suo arresto. Contrariamente a quanto assume il

ricorrente, considerato in particolare che il suo agire non è circoscritto

al solo consumo di stupefacenti, ma si estende pure al loro spaccio, lo stato

in cui egli si sarebbe a volte trovato a delinquere non diminuisce l'interesse

al suo allontanamento. Del resto, in occasione della sua

ultima condanna, non è nemmeno stato considerato che egli avesse agito

in stato di scemata imputabilità dovuto all'influsso di stupefacenti.

4.4

Alla luce di quanto precede, considerato

che è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata ai sensi dell'art.

62.

lett. b LStr (pena privativa della libertà superiore a un anno ai sensi

della giurisprudenza menzionata nel consid. 3) ed ha violato in modo rilevante e ripetutamente, nonché

esposto a pericolo, l’ordine pubblico elvetico giusta l'art.

62.

lett. c LStr, si deve pertanto ritenere che l'insorgente adempie i requisiti

per la revoca del suo permesso di dimora sulla base del diritto interno.

Rappresentando attualmente una minaccia

effettiva ed abbastanza grave per la società, il ricorrente adempirebbe pure i

requisiti legittimanti un provvedimento per motivi di ordine pubblico ai sensi

della giurisprudenza sgorgante dall'art. 5 Allegato I ALC testé menzionata,

qualora tale accordo fosse applicabile nella fattispecie.

Ma vi è di più.

5.

L'art. 62

lett. e LStr dispone che il permesso di dimora può essere revocato anche

nel caso in cui lo straniero o una persona a suo

carico dipende dall’aiuto sociale.

In concreto, considerato che RI 1 è carico

dell'assistenza pubblica ormai dal settembre 2005 ed ha accumulato un debito

nei confronti dello Stato, che nel febbraio 2011 ammontava complessivamente a

circa fr. 80'000.- (estratto conto prodotto dal ricorrente), bisogna

effettivamente ammettere che egli adempie pure le condizioni per la revoca (e

il rifiuto di rinnovo) del suo permesso di dimora previste all'art. 62 lett. e

LStr.

Visto inoltre che non può (più)

essere ritenuto lavoratore ai sensi dell'ALC, a torto il

ricorrente sostiene che, essendo cittadino comunitario salariato, il suo

permesso non può essergli rifiutato per essere a carico dell'aiuto sociale (vedi

art. 9 Allegato I ALC; Andreas

Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und

Fernhaltung, in Peter Uebersax/Peter Münch/ Thomas Geiser/Martin Arnold [a cura

di], Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/ Monaco, 2009, n. 8.41, pag. 229; Ulrich Wölker, in Hans von der Groeben/

Jochen Thiesing/Claus-Dieter Ehlersmann [a cura di], Kommentar zum EU-/

EG-Vertrag, 5a ed., Baden-Baden 1997, n. 102 e 103 ad art. 48 Trattato CE).

Va pure ricordato che, non disponendo di

sufficienti mezzi finanziari per il suo sostentamento, egli non potrebbe

prevalersi del menzionato accordo bilaterale nemmeno per ottenere un permesso

di dimora quale persona senza attività lucrativa giusta gli art. 6 ALC, 24

Allegato I ALC e 16 OLCP, senza poi dimenticare che vi sono motivi di ordine

pubblico che vi si opporrebbero.

6.

A questo

punto occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione

della popolazione (art. 96 LStr).

Dopo avere soggiornato in Svizzera tra il

1981.

e il 1998 per complessivi 4 anni, RI 1 è giunto nuovamente nel nostro

Paese il 4 marzo 2000, all'età di 37 anni.

La sua presenza va quindi indubbiamente considerata

di lunga durata. Ora, se da una parte questa circostanza ha un sicuro peso

nell'ambito della ponderazione degli interessi in presenza, dall'altra bisogna

tenere conto che, durante il suo soggiorno nel nostro Paese, ha commesso dei

reati talmente gravi da renderlo una persona indesiderata in Svizzera. Egli si

è infatti dimostrato incurante dei provvedimenti di ordine

amministrativo e penale disposti nei suoi confronti. Ritenuto

che, durante tutti questi anni, l'insorgente ha ampiamente dimostrato la sua

incapacità di adattarsi all'ordinamento giuridico del nostro Paese, da tempo

non svolge più un'attività lucrativa regolare, ha numerosi debiti (tra cui

attestati per carenza beni per oltre fr. 50'000.-) e dal settembre 2005 è a

carico dell'assistenza pubblica, non si può certo ritenere che egli sia integrato

in Svizzera.

Dal profilo del suo interesse privato a

continuare a soggiornare nel nostro Paese, va osservato in particolare che la

sua famiglia e suo fratello vivono in Svizzera. D'altra parte, però, egli vive

separato dalla moglie ormai dal 2002 e i suoi figli sono da tempo maggiorenni.

Bisogna anche tenere conto che il ricorrente

ha trascorso la sua infanzia e la scuola dell'obbligo in Italia, dove peraltro

è tornato a vivere fino al 2000 dopo il suo precedente soggiorno in Svizzera, e

non rende nemmeno minimamente verosimile di non avervi ancora dei parenti. Un

suo rientro nella vicina Penisola appare quindi tutto sommato esigibile.

Del resto, le difficoltà che dovrà affrontare una volta giunto in patria sono

aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte dei cittadini stranieri

costretti a rientrare nel proprio Paese d'origine dopo diversi anni trascorsi

all'estero. Di conseguenza, considerati la gravità dei reati

commessi e il pericolo che egli rappresenta attualmente per l'ordine pubblico, un'attenta

ponderazione di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionata

la decisione adottata dall'autorità inferiore. Ritenuto poi che afferma di

essersi da tempo estraniato dal mondo della droga (vedi risultati delle analisi

prodotti durante la procedura ricorsuale), non è dato di vedere come egli non

possa riprendere a svolgere un'attività lucrativa, segnatamente nell'ambito

della ristorazione. Attività, questa, che ha già esercitato nel nostro Paese (vedi

pure curriculum vitae 8 maggio 2001).

Inoltre non risulta dagli atti che il

ricorrente sia stato colpito da un divieto di entrata: di principio, un suo

soggiorno nel nostro Paese per far visita ai suoi famigliari non è quindi escluso

(DTF 120 Ib 6 consid. 4a; STF 2C_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 3.3).

7.

Va poi

osservato che RI 1 non può invocare la protezione dell'art. 8 della Convenzione

per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre

1950.

(CEDU; RS 0.101), che garantisce il rispetto della vita famigliare,

ritenuto che è maggiorenne e non risulta che si trovi in un rapporto di dipendenza

né verso la moglie ed i figli maggiorenni, dai quali vive da tempo ormai separato,

né verso suo fratello, residente a Lugano e presso il quale alloggia

attualmente. Condizioni, queste, che devono essere necessariamente adempiute

per poter applicare tale disposto convenzionale.

Ma anche se potesse richiamarsi a questa

norma, non ne potrebbe trarre alcun giovamento avendo violato gravemente l'ordine

pubblico del nostro Paese. Ritenuto che la ponderazione degli interessi

richiesta nell'ambito dell'applicazione dell'art. 8 n. 2 CEDU è analoga a

quella prevista dall'art. 96 LStr (DTF 135 I 143 consid. 2.1; STF 2C_323/2012

del 6 settembre 2012, consid. 6.2), può quindi essere qui integralmente

richiamato quanto già rilevato in relazione al diritto interno.

8.

Revocando

il permesso di dimora al ricorrente, la Sezione della popolazione non ha

pertanto disatteso le disposizioni legali applicabili. Inoltre la decisione

censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che

la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione

dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la medesima dev'essere

confermata. Un ulteriore ammonimento non può più quindi trovare applicazione

nella presente fattispecie.

9.

Stante

quanto precede, il ricorso va dunque respinto. La domanda di assistenza

giudiziaria e di gratuito patrocinio va anch'essa respinta, già per il fatto

che il gravame appariva sin dall'inizio sprovvisto della possibilità di esito

favorevole (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul

patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG; RL 3.1.1.7; in vigore dal 1°

gennaio 2011). La tassa di giustizia e le spese seguono quindi la soccombenza e

tengono comunque conto della difficile situazione finanziaria del ricorrente

(art. 28 LPamm).

dichiara

e pronuncia:

1.

Il ricorso

è respinto.

2.

La domanda

di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.

3.

La tassa di

giustizia e le spese, per complessivi fr. 500.-, sono poste a carico del

ricorrente.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5.

Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster