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Decisione

52.2011.97

Commesse pubbliche - criterio di aggiudicazione formazione apprendisti.Quale numero totale di apprendisti fa stato la somma degli apprendisti occupati per anno scolastico negli ultimi 5 anni.Se concor

11 maggio 2011Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal

principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle commesse

pubbliche (art. 1 lett. a LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti in

funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere

indicati già in sede di pubblicazione del bando, allo scopo di predeterminare,

secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il committente si

impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera.

Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene invero limitata, se non

esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo

parametri elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una determinata

scelta (DTF 125 II 86 consid. 7c pag. 100 segg.).

Sempre nel quadro della preventiva definizione dei criteri

di aggiudicazione, il committente deve di principio indicare almeno

sommariamente anche il metodo che intende applicare per valutare concretamente

le offerte. Diversamente, lasciando al committente la più ampia libertà di

scegliere il metodo di valutazione dei singoli criteri di aggiudicazione soltanto

dopo l'apertura delle offerte, può essere disatteso il principio di

trasparenza, che l'obbligo di predeterminare questi parametri assieme ai

fattori di ponderazione intende invece salvaguardare (STA 52.2008.152 dell'11

luglio 2008). Il committente non deve tuttavia necessariamente prestabilire

complesse griglie di valutazione. Esso può anche limitarsi a definire

preventivamente soltanto una scala delle note, congruente per tutti i criteri

di aggiudicazione, che indichi sommariamente, anche mediante semplici

predicati, come intende valutare le offerte sulla base delle informazioni

concretamente richieste dal bando e fornitegli dai concorrenti. Dovrà poi,

nella motivazione del provvedimento di delibera, fornire una giustificazione

adeguata e sostenibile della nota che ha attribuito ai singoli concorrenti per

ogni criterio d'aggiudicazione, dopo averne comparato in modo rispettoso della

parità di trattamento gli aspetti, che secondo il bando si è impegnato a

valutare (STA 52.2009.8 del 18 giugno 2009).

2.2. In

concreto, il committente ha preannunciato in modo dettagliato il metodo che

avrebbe utilizzato per valutare ogni singolo criterio di aggiudicazione,

compreso quello riferito alla “formazione apprendisti” (vedi pos. 224 criterio

D). A questo proposito, ha chiaramente segnalato agli interessati che tale

criterio sarebbe stato valutato secondo l’apposita tabella elaborata dai

competenti servizi cantonali, con l’assegnazione di una nota variante da 1 a 6 a seconda del numero di apprendisti impiegati negli ultimi cinque anni rapportato al numero di

dipendenti, soggiungendo che ai fini della determinazione dei punteggi si

sarebbero dovuti ritenere apprendisti unicamente i giovani (o adulti) con

regolare contratto di tirocinio approvato dalla Divisione della formazione

professionale del Cantone Ticino (pos. 224.100 e 224.200 CPN 102). Il

committente ha quindi rispettato appieno l'obbligo sancito dagli art. 32 cpv. 1

LCPubb e 53 cpv. 1 RLCPubb/CIAP. Sotto questo aspetto la decisione impugnata

non presta il fianco a critiche, tanto più che nessun concorrente ha impugnato

le regole della gara, che sono quindi divenute vincolanti tanto per i partecipanti

al concorso, quanto per la committenza.

Resta

tuttavia da esaminare l'operato della stazione appaltante sotto il profilo

delle valutazioni concretamente esperite e delle motivazioni addotte per

giustificare la nota attribuita all’insorgente, quest’ultimo non avendo per

contro sollevato obiezione alcuna per dimostrare che il punteggio assegnato al

deliberatario in relazione a tutti i criteri di aggiudicazione sarebbe

ingiustificato.

3.3.1. La tabella di valutazione del criterio d'aggiudicazione

relativo alla formazione di apprendisti, elaborata dal centro di consulenza

LCPubb e richiamata dalla documentazione di gara (CPN 102 pos. 224.100),

prevede un punteggio variabile a seconda del rapporto fra il numero di dipendenti

ed il numero di apprendisti. Il punteggio minimo (1.00) è dato alle ditte con

oltre 75 dipendenti. Il punteggio massimo (6.00) è invece assegnato alle ditte

che hanno pochi dipendenti, ma in proporzione un numero elevato di apprendisti.

Alle ditte che non hanno apprendisti in formazione viene comunque assegnato il

seguente punteggio, differenziato a seconda del numero di dipendenti:

Dipendenti

1

4

8

13

21

36

51

75

3

7

12

20

35

50

75

Considerandi

>75

0.

apprendisti

3.00

2.75

2.50

2.25

2.0

1.75

1.25

1.00

Per non penalizzare i concorrenti, che non

riescono ad occupare per mancanza di interessati i posti di formazione per

apprendisti messi a disposizione, la tabella prevede di aumentare di un punto

il punteggio spettante alle ditte senza apprendisti

(A) 0 apprendisti, malgrado posti disponibili

4.00

3.75

3.50

3.25

3.00

2.75

2.5

2.25

Il beneficio spetta evidentemente soltanto

alle ditte che, pur adempiendo tutte le condizioni fissate dalla legge per

assumere apprendisti, non riescono ad occuparli per mancanza di interessati. In

tal senso va interpretata l'indicazione A: richiesta, senza successo, per

formare apprendisti negli ultimi 12 mesi, che contrassegna questa

particolare categoria di concorrenti prevista dalla tabella in oggetto.

Se concorrente è un consorzio, la nota

finale è data dalla media delle note ottenute dalle singole ditte consorziate.

3.2

Nel caso concreto, il ricorrente ha

dichiarato che la ditta T__________ di __________, membro del consorzio,

avrebbe avuto alle sue dipendenze un apprendista negli ultimi cinque anni. Nella

tabella apprendisti - che, come detto, ha provveduto a modificare abusivamente

sostituendo l’anno di formazione 2009-2010 con l’anno 2010-2011 (cfr. tabella allegata

a pag. 42 del CPN 102) - ha specificato il suo nominativo, accludendo

all’offerta pure il relativo contratto di tirocinio approvato dall’autorità

cantonale, che indica quale durata della formazione il periodo dal 16 agosto

2010.

al 15 agosto 2013. Inutilmente. La scheda informativa no. 060305 allestita

dal Centro di consulenza LCPubb, a cui il capitolato rinvia esplicitamente, come

pure la tabella apprendisti da compilare allegata alla documentazione di appalto

(pag. 42), prevedono chiaramente l’intervallo dal 2005-2006 al 2009-2010 quale

periodo di computo, senza possibilità di essere modificato altrimenti. Posto

che, per prassi consolidata, quale numero totale di apprendisti fa stato la

somma degli apprendisti occupati per anno scolastico negli ultimi cinque anni indipendentemente

dalla durata effettiva del rapporto d'impiego durante il singolo anno scolastico

(cfr. STA 52.2006.147 del 31 maggio 2006) e che l’anno di formazione 2009/2010

terminava il 18 giugno 2010 (vedi calendario scolastico per l’anno 2009/2010

consultabile sul sito www3.ti.ch/CAN/comunicati/28-11-2008-comunicato-stampa-29154116325.pdf;

cfr. anche art. 15 legge sulla scuola del 1° febbraio 1990; RL 5.1.1.1 e art. 7

legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996; RL 5.2.2.1), va da sé che

il ricorrente, per la ditta T__________ - in quel periodo (giugno 2009-giugno

2010) priva di apprendisti - avrebbe dovuto indicare, nell’apposito formulario,

un numero totale di apprendisti uguale a zero. Ne discende che all’offerta del

ricorrente, per il criterio relativo alla formazione degli apprendisti,

spettava la nota finale 2.75, data dalla media delle note ottenute dalle due

ditte consorziate (T__________ con 0 apprendisti per 7 dipendenti=nota 2.75, G__________

con 0 apprendisti per 4 dipendenti=nota 2.75). Il committente, rifacendosi al

rapporto di valutazione 26 gennaio 2011, ha invece assegnato alla consorziata T__________ la nota 3.75 sulla base del dato A equivalente alla richiesta senza

successo di formare apprendisti per l’anno 2009-2010. Tale valutazione, errata

giacché operata in assenza di qualsivoglia documentazione attestante la

richiesta per formare degli apprendisti e la relativa risposta (negativa) degli

uffici preposti, non ha comunque conseguenze sul punteggio finale. La

correzione da apportare non sovverte infatti la graduatoria allestita dal

committente: all'offerta del ricorrente, per i motivi suesposti, spettava dunque

la nota 2.75 (non già 3.250 come indicato nel rapporto di valutazione 26

gennaio 2011, fatto suo dal municipio di CO 2), che rapportata al fattore di

ponderazione prestabilito (5%), corrisponde a 0.1375 punti. La classifica

finale, debitamente corretta, è dunque la seguente:

ditta

Prezzo

ATTPR

ESP-DITTA

F. appr

Totale

Consorzio CO 1

2.792

1.500

1.200

0.292

5.784

Consorzio RI 1

2.916

1.500

1.200

0.1375

5.7535

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto. A

maggior ragione si giustifica questa conclusione se si considera che l’offerta

del ricorrente, per motivi di parità di trattamento tra concorrenti (cfr. art.

5.

lett. a LCPubb), avrebbe potuto anche essere esclusa in quanto non compilata

nel rispetto delle condizioni di gara.

La tassa di giustizia è posta a carico del

ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

viste le norme di legge citate,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei

limiti ed alle condizioni enunciate all’art. 83 lett. f LTF.

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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