52.2011.97
Commesse pubbliche - criterio di aggiudicazione formazione apprendisti.Quale numero totale di apprendisti fa stato la somma degli apprendisti occupati per anno scolastico negli ultimi 5 anni.Se concor
11 maggio 2011Italiano14 min
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Numero d'incarto:
52.2011.97
Data decisione, Autorità:
11.05.2011, TRAM
Titolo:
Commesse pubbliche - criterio di aggiudicazione formazione apprendisti.Quale numero totale di apprendisti fa stato la somma degli apprendisti occupati per anno scolastico negli ultimi 5 anni.Se concorrente è un consorzio la nota finale è data dalla media delle note ottenute dalle singole consorziate
AGGIUDICAZIONE
art. 32 cpv. 1 LCPUBB
art. 10 cpv. 2 let. k RLCPUBB
art. 53 cpv. 1 RLCPUBB
Incarto n.
52.2011.97
Lugano
11 maggio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Paola Passucci, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 1° marzo 2011 del
Consorzio RI 1
contro
la decisione 23 febbraio 2011 del municipio di CO 2,
che ha deliberato al Consorzio CO 1 le opere da impresario forestale inerenti
l’esecuzione degli interventi selvicolturali a cura del bosco protettivo
dell’abitato di __________;
viste le risposte:
- 4 marzo 2011 del Dipartimento
del territorio, Ufficio dei lavori sussidiati e degli
appalti (ULSA);
- 11 marzo 2011 del Consorzio
CO 1;
- 18 marzo 2011 del municipio
di CO 2;
preso atto della replica 24
marzo 2011 del ricorrente e delle dupliche:
- 5 aprile 2011 del
Consorzio CO 1;
- 12 aprile 2011 del
municipio di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 25
novembre 2010 il municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla
legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato
secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da impresario forestale
inerenti il bosco di protezione __________ (FU n. __________ pag. __________).
Il bando di concorso stabiliva che i lavori sarebbero stati aggiudicati al
miglior offerente, tenendo conto dei seguenti criteri e fattori di
ponderazione:
1.
Prezzo 50%
2.
Attendibilità dei prezzi
unitari offerti 25%
3.
Referenze dell’impresa 20%
4.
Formazione apprendisti
5%
Il capitolato d’appalto precisava tutti i
parametri che sarebbero stati utilizzati per la valutazione di ogni singolo
criterio di aggiudicazione. Per la valutazione del criterio relativo alla
formazione degli apprendisti, le prescrizioni di gara rinviavano alle tabelle elaborate
dal Centro di consulenza LCPubb.
Nel bando (cifra 10) e alla pos. 221.100 delle disposizioni
particolari CPN 102 era segnalato chiaramente che contro i documenti di
concorso era data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro
10 giorni dalla loro messa a disposizione. Nessuno ha tuttavia impugnato gli
atti di gara.
B.
Entro i termini prestabiliti sono pervenute al
committente quattro offerte, per importi complessivi compresi tra fr. 228'047.40
e fr. 247'123.85. Le offerte sono state demandate, per controllo e preavviso,
al progettista ing. __________ di __________.
Operate, laddove
necessario, le necessarie rettifiche alle offerte in gara ed esperite le
opportune verifiche tecniche, il consulente del committente ha proposto di aggiudicare
la commessa al Consorzio CO 1, giunto primo in graduatoria con 5.784 punti.
Preso atto di siffatto avviso, il 23 febbraio 2011 il municipio di CO 2 ha risolto di deliberare le opere da impresario forestale al Consorzio CO 1 per un importo rettificato
di fr. 247'069.35 (IVA compresa).
C. Contro la predetta decisione il Consorzio CO 1, secondo
classificato con 5.779 punti, è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, censurando la nota finale che gli è stata assegnata per il
criterio degli apprendisti (3.250). Il ricorrente sostiene in pratica che la
ditta T__________ di __________, parte al Consorzio, avrebbe alle sue
dipendenze un apprendista dal mese di agosto 2010 e che la scelta contenuta nei
documenti di appalto di prendere in considerazione gli anni 2009-2010 come periodo
ultimo per la formazione degli apprendisti contrasterebbe con la LCPubb.
D. Opponendosi all’accoglimento dell’impugnativa, in sede di risposta il
municipio di CO 2 ha avversato le tesi dell’insorgente. Ricordato il contenuto
tassativo ed assai chiaro della pos. 224.100 delle disposizioni regolanti il
concorso, il committente ha sottolineato che per quel che riguarda
specificatamente la formazione degli apprendisti, l’anno di formazione 2009-2010,
l’ultimo dei 5 computabili ai fini della valutazione, termina come di consueto
a metà giugno 2010. Il ricorrente, nella propria offerta, avrebbe pertando
dovuto indicare un numero totale di apprendisti uguale a zero e, se del caso,
allegare la documentazione comprovante il numero di richieste senza successo per
formare apprendisti negli ultimi 12 mesi, anziché correggere di proprio pugno,
sugli atti di gara, l’anno di formazione 2009-2010 sostituendolo con quello
riferito all’anno 2010-2011, indicando inoltre un (1) apprendista (vedi CPN
102, tabella allegata a pag. 42). L’ente banditore ha poi evidenziato che pur
avendo la possibilità di impugnare gli atti di gara il ricorrente non ha fatto
capo a questa opportunità e che, tra l’altro, la sua offerta avrebbe potuto
anche essere esclusa in quanto non compilata nel rispetto delle condizioni concorsuali.
L’Ufficio dei
lavori sussidiati e degli appalti si è rimesso alle osservazioni del municipio
di CO 2, mentre il Consorzio CO 1 ha affermato di attenersi alle disposizioni contenute
nella risoluzione di delibera del 23 febbraio 2011.
E.
Con la replica il ricorrente ha nuovamente
criticato il metodo applicato dal committente per valutare il criterio della
“formazione apprendisti”, ribadendo che in base alle prescrizioni di gara il periodo
di certificazione degli apprendisti avrebbe dovuto riguardare gli ultimi 5 anni
precedenti la data dell’inoltro dell’offerta, il 12 gennaio 2011. A mente dell’insorgente, in nessun punto delle precitate prescrizioni risulterebbe che il
periodo di formazione ultimo 2009/2010 sia riferito al mese di giugno 2010. Con
il riconoscimento dell’impiego di un apprendista alla consorziata T__________, il
ricorrente doveva quindi ottenere una nota superiore e, di riflesso, un
punteggio in graduatoria tale da permettergli di conseguire la commessa.
F.
Con la duplica la stazione appaltante ha
ribadito il proprio punto di vista, difendendo il modus operandi applicato per
valutare il critero della “formazione apprendisti”.
Il consorzio
deliberatario ha ribadito di rimettersi alle decisioni prese dal committente.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 cpv. 1
LCPubb.
In quanto
partecipante alla gara d’appalto, il ricorrente è senz’altro legittimato a contestare
l’aggiudicazione della commessa ad un altro concorrente (art. 37 lett. d LCPubb
e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm;
RL 3.3.1.1).
Il ricorso, tempestivo
(art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso
sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad atti istruttori (art.
18 cpv. 1 LPamm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente
e l’ulteriore documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano
per statuire sull’impugnativa con cognizione di causa. I fatti decisivi sono
noti.
1.2. Lo scritto 24 marzo 2011 (recte:
21 aprile 2011) dell'insorgente inoltrato dopo la ricezione della duplica del
municipio di CO 2 va stralciato dagli atti in quanto irrito. L'art. 49 cpv. 3 LPamm
non conferisce alcun diritto ad un ulteriore scambio di allegati, dopo la
notificazione della duplica.
2. 2.1. Giusta l'art. 32 cpv. 1
LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più
vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri quali il termine, la
qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela,
l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il
valore tecnico. I criteri di aggiudicazione, soggiunge l'articolo (cpv. 2),
devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza. Riallacciandosi
a questa norma di legge, l'art. 10 cpv. 2 lett. k del regolamento di
applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato
intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL
7.1.4.1.6) ribadisce che i documenti di gara devono contenere i criteri e/o
sottocriteri di aggiudicazione in ordine di importanza, con la relativa
ponderazione e la scala e/o il metodo di valutazione. L'esigenza di fissare preventivamente
Fatti
i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal
principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle commesse
pubbliche (art. 1 lett. a LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti in
funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere
indicati già in sede di pubblicazione del bando, allo scopo di predeterminare,
secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il committente si
impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera.
Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene invero limitata, se non
esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo
parametri elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una determinata
scelta (DTF 125 II 86 consid. 7c pag. 100 segg.).
Sempre nel quadro della preventiva definizione dei criteri
di aggiudicazione, il committente deve di principio indicare almeno
sommariamente anche il metodo che intende applicare per valutare concretamente
le offerte. Diversamente, lasciando al committente la più ampia libertà di
scegliere il metodo di valutazione dei singoli criteri di aggiudicazione soltanto
dopo l'apertura delle offerte, può essere disatteso il principio di
trasparenza, che l'obbligo di predeterminare questi parametri assieme ai
fattori di ponderazione intende invece salvaguardare (STA 52.2008.152 dell'11
luglio 2008). Il committente non deve tuttavia necessariamente prestabilire
complesse griglie di valutazione. Esso può anche limitarsi a definire
preventivamente soltanto una scala delle note, congruente per tutti i criteri
di aggiudicazione, che indichi sommariamente, anche mediante semplici
predicati, come intende valutare le offerte sulla base delle informazioni
concretamente richieste dal bando e fornitegli dai concorrenti. Dovrà poi,
nella motivazione del provvedimento di delibera, fornire una giustificazione
adeguata e sostenibile della nota che ha attribuito ai singoli concorrenti per
ogni criterio d'aggiudicazione, dopo averne comparato in modo rispettoso della
parità di trattamento gli aspetti, che secondo il bando si è impegnato a
valutare (STA 52.2009.8 del 18 giugno 2009).
2.2. In
concreto, il committente ha preannunciato in modo dettagliato il metodo che
avrebbe utilizzato per valutare ogni singolo criterio di aggiudicazione,
compreso quello riferito alla “formazione apprendisti” (vedi pos. 224 criterio
D). A questo proposito, ha chiaramente segnalato agli interessati che tale
criterio sarebbe stato valutato secondo l’apposita tabella elaborata dai
competenti servizi cantonali, con l’assegnazione di una nota variante da 1 a 6 a seconda del numero di apprendisti impiegati negli ultimi cinque anni rapportato al numero di
dipendenti, soggiungendo che ai fini della determinazione dei punteggi si
sarebbero dovuti ritenere apprendisti unicamente i giovani (o adulti) con
regolare contratto di tirocinio approvato dalla Divisione della formazione
professionale del Cantone Ticino (pos. 224.100 e 224.200 CPN 102). Il
committente ha quindi rispettato appieno l'obbligo sancito dagli art. 32 cpv. 1
LCPubb e 53 cpv. 1 RLCPubb/CIAP. Sotto questo aspetto la decisione impugnata
non presta il fianco a critiche, tanto più che nessun concorrente ha impugnato
le regole della gara, che sono quindi divenute vincolanti tanto per i partecipanti
al concorso, quanto per la committenza.
Resta
tuttavia da esaminare l'operato della stazione appaltante sotto il profilo
delle valutazioni concretamente esperite e delle motivazioni addotte per
giustificare la nota attribuita all’insorgente, quest’ultimo non avendo per
contro sollevato obiezione alcuna per dimostrare che il punteggio assegnato al
deliberatario in relazione a tutti i criteri di aggiudicazione sarebbe
ingiustificato.
3.3.1. La tabella di valutazione del criterio d'aggiudicazione
relativo alla formazione di apprendisti, elaborata dal centro di consulenza
LCPubb e richiamata dalla documentazione di gara (CPN 102 pos. 224.100),
prevede un punteggio variabile a seconda del rapporto fra il numero di dipendenti
ed il numero di apprendisti. Il punteggio minimo (1.00) è dato alle ditte con
oltre 75 dipendenti. Il punteggio massimo (6.00) è invece assegnato alle ditte
che hanno pochi dipendenti, ma in proporzione un numero elevato di apprendisti.
Alle ditte che non hanno apprendisti in formazione viene comunque assegnato il
seguente punteggio, differenziato a seconda del numero di dipendenti:
Dipendenti
1
4
8
13
21
36
51
75
3
7
12
20
35
50
75
Considerandi
>75
0.
apprendisti
3.00
2.75
2.50
2.25
2.0
1.75
1.25
1.00
Per non penalizzare i concorrenti, che non
riescono ad occupare per mancanza di interessati i posti di formazione per
apprendisti messi a disposizione, la tabella prevede di aumentare di un punto
il punteggio spettante alle ditte senza apprendisti
(A) 0 apprendisti, malgrado posti disponibili
4.00
3.75
3.50
3.25
3.00
2.75
2.5
2.25
Il beneficio spetta evidentemente soltanto
alle ditte che, pur adempiendo tutte le condizioni fissate dalla legge per
assumere apprendisti, non riescono ad occuparli per mancanza di interessati. In
tal senso va interpretata l'indicazione A: richiesta, senza successo, per
formare apprendisti negli ultimi 12 mesi, che contrassegna questa
particolare categoria di concorrenti prevista dalla tabella in oggetto.
Se concorrente è un consorzio, la nota
finale è data dalla media delle note ottenute dalle singole ditte consorziate.
3.2
Nel caso concreto, il ricorrente ha
dichiarato che la ditta T__________ di __________, membro del consorzio,
avrebbe avuto alle sue dipendenze un apprendista negli ultimi cinque anni. Nella
tabella apprendisti - che, come detto, ha provveduto a modificare abusivamente
sostituendo l’anno di formazione 2009-2010 con l’anno 2010-2011 (cfr. tabella allegata
a pag. 42 del CPN 102) - ha specificato il suo nominativo, accludendo
all’offerta pure il relativo contratto di tirocinio approvato dall’autorità
cantonale, che indica quale durata della formazione il periodo dal 16 agosto
2010.
al 15 agosto 2013. Inutilmente. La scheda informativa no. 060305 allestita
dal Centro di consulenza LCPubb, a cui il capitolato rinvia esplicitamente, come
pure la tabella apprendisti da compilare allegata alla documentazione di appalto
(pag. 42), prevedono chiaramente l’intervallo dal 2005-2006 al 2009-2010 quale
periodo di computo, senza possibilità di essere modificato altrimenti. Posto
che, per prassi consolidata, quale numero totale di apprendisti fa stato la
somma degli apprendisti occupati per anno scolastico negli ultimi cinque anni indipendentemente
dalla durata effettiva del rapporto d'impiego durante il singolo anno scolastico
(cfr. STA 52.2006.147 del 31 maggio 2006) e che l’anno di formazione 2009/2010
terminava il 18 giugno 2010 (vedi calendario scolastico per l’anno 2009/2010
consultabile sul sito www3.ti.ch/CAN/comunicati/28-11-2008-comunicato-stampa-29154116325.pdf;
cfr. anche art. 15 legge sulla scuola del 1° febbraio 1990; RL 5.1.1.1 e art. 7
legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996; RL 5.2.2.1), va da sé che
il ricorrente, per la ditta T__________ - in quel periodo (giugno 2009-giugno
2010) priva di apprendisti - avrebbe dovuto indicare, nell’apposito formulario,
un numero totale di apprendisti uguale a zero. Ne discende che all’offerta del
ricorrente, per il criterio relativo alla formazione degli apprendisti,
spettava la nota finale 2.75, data dalla media delle note ottenute dalle due
ditte consorziate (T__________ con 0 apprendisti per 7 dipendenti=nota 2.75, G__________
con 0 apprendisti per 4 dipendenti=nota 2.75). Il committente, rifacendosi al
rapporto di valutazione 26 gennaio 2011, ha invece assegnato alla consorziata T__________ la nota 3.75 sulla base del dato A equivalente alla richiesta senza
successo di formare apprendisti per l’anno 2009-2010. Tale valutazione, errata
giacché operata in assenza di qualsivoglia documentazione attestante la
richiesta per formare degli apprendisti e la relativa risposta (negativa) degli
uffici preposti, non ha comunque conseguenze sul punteggio finale. La
correzione da apportare non sovverte infatti la graduatoria allestita dal
committente: all'offerta del ricorrente, per i motivi suesposti, spettava dunque
la nota 2.75 (non già 3.250 come indicato nel rapporto di valutazione 26
gennaio 2011, fatto suo dal municipio di CO 2), che rapportata al fattore di
ponderazione prestabilito (5%), corrisponde a 0.1375 punti. La classifica
finale, debitamente corretta, è dunque la seguente:
ditta
Prezzo
ATTPR
ESP-DITTA
F. appr
Totale
Consorzio CO 1
2.792
1.500
1.200
0.292
5.784
Consorzio RI 1
2.916
1.500
1.200
0.1375
5.7535
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto. A
maggior ragione si giustifica questa conclusione se si considera che l’offerta
del ricorrente, per motivi di parità di trattamento tra concorrenti (cfr. art.
5.
lett. a LCPubb), avrebbe potuto anche essere esclusa in quanto non compilata
nel rispetto delle condizioni di gara.
La tassa di giustizia è posta a carico del
ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
viste le norme di legge citate,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei
limiti ed alle condizioni enunciate all’art. 83 lett. f LTF.
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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