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Decisione

52.2012.109

Ammonimento in materia di diritto degli stranieri

16 dicembre 2014Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 2 marzo 2007, il cittadino

italiano RI 1 (1964) - già al beneficio di permessi per confinanti dal 30

dicembre 1999 e di uno temporaneo UE/AELS dal 6 febbraio 2006 - ha ottenuto un

permesso di dimora UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa nel nostro Paese.

Con sentenza 11 agosto 2010 la Pretura penale - in parziale riforma del decreto d'accusa 2 giugno 2009 (DA __________) - lo

ha condannato alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere di fr. 60.-

ciascuna (corrispondenti a fr. 2'700.-), sospesa condizionalmente con un

periodo di prova di 3 anni, e alla multa di fr. 700.-, per incitazione

all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale (fatti commessi da gennaio 2008 a marzo 2009).

Tale giudizio è stato confermato, in ultima istanza, dal Tribunale

federale con sentenza 28 giugno 2011 (STF 6B_201/2011).

B. Preso atto di questa condanna

penale, il 19 agosto 2011 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle

istituzioni ha ammonito RI 1, avvertendolo che in caso di recidiva o di comportamento

scorretto sarebbe stata presa in esame la possibilità di emettere nei suoi

confronti una decisione di revoca del permesso di dimora. La risoluzione è

stata resa sulla base dell'art. 96 cpv. 2 della legge federale sugli stranieri

del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20).

C. Con giudizio 29 febbraio 2012, il

Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo

l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha considerato il provvedimento

impugnato legittimo e conforme al principio della proporzionalità.

D. Contro la predetta pronunzia

governativa il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo chiedendone l'annullamento.

Secondo il ricorrente, ritenuto che l'entità della sanzione penale

inflittagli non è atta a comportare la revoca del suo permesso UE/AELS, non vi sarebbero

quindi nemmeno le premesse per ammonirlo.

E. All'accoglimento del gravame si

oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato, senza formulare

particolari osservazioni al riguardo.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo è data dall'art. 10

lett. a della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di

persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame,

tempestivo ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative

del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181) e presentato da una persona senz'altro

legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può

essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

La presente causa trae origine

dalla decisione con la quale il Dipartimento ha ammonito RI 1, avvertendolo che

in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata esaminata la

possibilità di revocargli il permesso di dimora. La stessa è stata pronunciata

in applicazione dell'art. 96 cpv. 2 LStr, secondo cui se un provvedimento si

giustifica ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può

essere rivolto un ammonimento con la comminazione di tale provvedimento.

Ritenuto che l'art. 96 LStr non ha portata propria e che per

poter garantire un'applicazione di tale norma conforme al principio della

proporzionalità, occorre verificare innanzitutto quali disposizioni possano

entrare in linea di conto nella presente fattispecie (STF 2C_1008/2011 del 17

marzo 2012 consid. 3.2).

3.

3.1. L'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera

circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), si

rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità

europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle

attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti

(art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni

di diritto interno.

Ora, l'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC prevede, quale regola

generale, che i diritti conferiti dalle disposizioni dell'Accordo in parola

possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine

pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità. La direttiva 64/221/CEE,

nonché la prassi elaborata in materia dalla Corte di giustizia delle Comunità

europee (CGCE) antecedentemente alla data della firma dell'accordo

contribuiscono poi a definire la portata di questa disposizione (cfr. art. 16

cpv. 2 ALC e art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC). Secondo la giurisprudenza della

CGCE, le deroghe alla libera circolazione devono essere comunque interpretate

in modo restrittivo. In questo senso, il ricorso da parte di un'autorità

nazionale alla nozione di ordine pubblico per restringere questa libertà

presuppone una minaccia effettiva e abbastanza grave a uno degli interessi

fondamentali della società (DTF 130 II 176 consid. 3.4.1; 129 II 215 consid.

7.

; sentenze CGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30-77, Bouchereau, Racc.

1977, 1999, n. 33-35, e del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96, Calfa, Racc.

1999, I-11, n. 23 e 25).

3.2

Dal canto suo, in diritto interno, l'art. 62 lett. c LStr

prevede che l'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di

domicilio, se lo straniero

ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine

e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per

la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Per giurisprudenza, una pena detentiva -

sospesa o da espiare - è di lunga durata se è stata pronunciata per più di un

anno, a prescindere dal fatto che sia stata sospesa in tutto o in parte oppure

che la stessa vada o sia stata effettivamente espiata (DTF 135 II 377 consid.

4.2

pag. 379 segg.; STF 2C_845/2012 del 13 febbraio 2013 consid. 3.1). Una

violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici è per contro data in caso di

mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (art.

80.

cpv. 1 lett. a OASA). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici

a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello

straniero in questione porti con notevole probabilità a una loro violazione

(art. 80 cpv. 2 OASA).

3.3

L'art. 2 cpv. 2 LStr dispone che la legge federale sugli

stranieri si applica ai cittadini comunitari soltanto se il menzionato accordo

bilaterale non contiene disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni

più favorevoli.

Ritenuto che l'ALC è silente in merito alla possibilità di ammonire

un cittadino sottoposto alla regolamentazione dell'Accordo bilaterale in

parola, il Tribunale federale ha già sancito che l'art. 2 cpv. 2 LStr non

costituisce un impedimento all'applicazione dell'art. 96 cpv. 2 LStr anche nei

loro confronti (cfr. STF 2C_902/2011 del 14 maggio 2012 consid. 3).

Ne discende che la presente vertenza va esaminata sotto l'ottica dell'accordo

bilaterale in parola.

4.

4.1. In concreto, l'insorgente

ritiene di essere stato ammonito a torto dal Dipartimento. Sostiene che un simile

provvedimento nei confronti di un cittadino comunitario presuppone l'esistenza

di una minaccia attuale, effettiva ed abbastanza grave per l'ordine pubblico, giusta

l'art. 5 dell'Allegato I all'ALC, ciò che però non sarebbe il caso nella

presente fattispecie, essendo egli stato condannato soltanto ad una pena

pecuniaria di 45 aliquote giornaliere di fr. 60.- ciascuna, sospesa

condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, e ad una multa di fr. 700.-.

Ritiene inoltre che addirittura non siano nemmeno adempiute le condizioni per

la revoca del suo permesso sulla base del diritto interno.

4.2

L'ammonimento, giusta l'art. 96 cpv. 2 LStr, è una misura

volta ad rendere attento il cittadino straniero in merito al fatto che il suo

diritto a risiedere in Svizzera è a rischio e che pertanto, alfine di evitare

la perdita di una simile prerogativa, è necessario che quest'ultimo modifichi

il proprio comportamento. Come indicato dal Tribunale federale, l'adozione di

un provvedimento fondato sull'art. 96 cpv. 2 LStr presuppone tuttavia che le

condizioni per non rinnovare o per revocare l'autorizzazione di soggiorno siano

date, ma che, per ragioni esclusivamente

riconducibili al rispetto del principio di proporzionalità, l'autorità preposta

vi rinunci a favore di un avvertimento formale di questo genere (cfr. STF 2C_280/2014 del 22 agosto 2014 consid. 3 con vari rinvii).

La misura in parola si ripercuote comunque in maniera importante sulla

situazione giuridica della persona a cui è rivolta, nel senso che avrà un

sicuro peso nell'ambito della ponderazione degli interessi in gioco nel caso in

cui alla medesima dovesse in futuro venire prospettato un provvedimento più

incisivo nei suoi confronti, come per l'appunto la revoca o il mancato rinnovo

del permesso di dimora o di domicilio (cfr. anche Benjamin Schindler, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg.],

Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, n. 19 segg. ad

art. 96 AuG). Essa non incide tuttavia sul suo diritto attuale di entrare,

soggiornare, rimanere, o accedere ad un'attività economica nel nostro Paese, e

non impedisce pertanto all'autorità di esaminare nuovamente, a tempo debito, la

regolamentazione del soggiorno dell'interessato sulla base delle condizioni

previste dall'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC e dalla giurisprudenza in

materia.

4.3

Tornando al caso in esame bisogna considerare che RI 1

ha ottenuto un permesso di dimora UE/AELS il marzo 2007 e che l'11 agosto 2010 è

stato condannato dalla Pretura penale alla pena pecuniaria di 45 aliquote

giornaliere di fr. 60.- ciascuna (corrispondenti a fr. 2'700.-), sospesa condizionalmente

con un periodo di prova di 3 anni, e alla multa di fr. 700.-, per incitazione

all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale (art. 116 cpv. 1 lett. a

LStr) per avere, nel periodo da gennaio 2008 fino al 20 marzo 2009, favorito il

soggiorno illegale di almeno sette cittadine straniere che si trovavano in

Svizzera per esercitare, senza autorizzazione, un'attività lucrativa.

Secondo gli accertamenti di polizia, RI 1 aveva consegnato alle

ragazze le chiavi delle camere __________ a __________ e redatto le relative notifiche

di polizia, sapendo o dovendo presumere che, in realtà, le medesime non si trovavano

nel nostro Paese in qualità di turiste, ma esercitavano attività lucrativa

abusiva in qualità di prostitute, raggiungendo l'adiacente esercizio pubblico __________

al fine di adescare i clienti, per poi accompagnarli nelle rispettive camere

presso la citata residenza. Come ha considerato la Corte di appello e di

revisione penale (sentenza 10.02.11, consid. 4.4. e 5.3.), il ricorrente "è

stato condannato quale autore principale del reato, avendo egli adempiuto i presupposti

oggettivi e soggettivi dell'infrazione, ancorché con un comportamento omissivo,

comunque punibile data la sua posizione di garante". È stato accertato

che "la responsabilità della conduzione dell'esercizio pubblico

incombeva interamente a RI 1 (verifica dello stato di igiene, consegna delle

chiavi alle ospiti, loro registrazione sui libretti di notifica alla polizia,

contatti con l'Ufficio cantonale che controlla i pernottamenti)".

L'insorgente si è quindi reso colpevole di un'azione

delittuosa che tocca un settore del nostro ordine pubblico - quale è

quello relativo alla regolarizzazione dell'entrata e del soggiorno delle

persone straniere in Svizzera - che ha assunto negli ultimi anni maggiore

importanza, prova ne sia che con l'entrata in vigore, avvenuta il 1° gennaio

2008, della legge federale sugli stranieri le pene in caso di incitazione/favoreggiamento

all'entrata o al soggiorno illegali nel nostro Paese sono state inasprite. Inoltre

la sua azione delittuosa, che come detto ha riguardato almeno sette cittadine

straniere soggiornanti illegalmente in Svizzera dedite alla prostituzione, si è

protratta per oltre un anno ed è cessata soltanto a seguito dell'intervento

degli inquirenti.

Per quanto il reato commesso dal ricorrente appaia di una

certa gravità e non sia troppo lontano nel tempo, resta comunque il fatto che, allo

stadio attuale delle cose, non si può comunque ancora ritenere che egli

rappresenti una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la società, ai

sensi dell'art. 5 dell'Allegato I all'ALC. Bisogna infatti considerare che la

pena alla quale è stato condannato è unicamente di natura pecuniaria. L'interessato

non è quindi nemmeno stato oggetto di una pena privativa della libertà di lunga

durata, da cui l'art. 62 lett. b LStr fa dipendere la revoca di un permesso di

dimora. Si deve poi aggiungere che prima di questa condanna RI 1, il quale a

quel tempo già viveva in Svizzera da alcuni anni e che durante il suo soggiorno

aveva sempre lavorato e non aveva mai fatto capo all'aiuto sociale, era incensurato

e che il magistrato penale che lo ha sanzionato ha formulato un pronostico

favorevole nei suoi confronti, sospendendo condizionalmente la pena pecuniaria.

Del resto, la stessa autorità dipartimentale ha espressamente indicato nella

propria decisione che l'entità della sanzione penale inflitta all'interessato

non giustificava una revoca del suo permesso di dimora UE/AELS. In simili

circostanze quest'ultima non aveva di conseguenza nemmeno il diritto di

ammonirlo, in quanto, come sopra esposto (consid. 4.2), ciò avrebbe potuto

avere luogo soltanto nel caso in cui, una volta accertata l'esistenza delle

condizioni per revocargli l'autorizzazione di soggiorno, fossero subentrate

considerazioni legate al rispetto del principio della proporzionalità ad impedire

la pronuncia di una simile misura.

5.

5.1. Stando così le cose, il

ricorso va dunque accolto con conseguente annullamento del giudizio impugnato,

nonché del provvedimento dipartimentale da esse tutelato.

5.2

Visto l'esito non si prelevano né tasse, né spese (art. 28 LPamm). Lo

Stato rifonderà al ricorrente, patrocinato da un avvocato, un indennità a

titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 31 LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza sono annullate:

1.1

la

risoluzione 29 febbraio 2012 (n. 1093) del Consiglio di Stato;

1.2

la decisione 19 agosto 2011 con cui il

Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, ha ammonito RI 1.

2.

Non si prelevano

né tasse, né spese. La somma di fr. 500.- versata dal ricorrente a titolo di

anticipo gli viene restituita.

3.

Lo Stato del

Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di ripetibili per

entrambe le sedi.

4.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge

sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il segretario