Lexipedia

Decisione

52.2012.11

Conferma della demarcazione di una linea di sicurezza

10 dicembre 2012Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Con scritto 17 dicembre 2009 il

municipio di CO 1 ha segnalato al Dipartimento del territorio che in occasione

delle manovre di preselezione dei veicoli che da via C__________, in direzione

di P__________, accedono al RI 1 attraverso via B__________, gli automobilisti

incolonnati avevano tendenza a superare sul lato destro l'automezzo in attesa,

invadendo il marciapiede e creando pericoli per i pedoni. L'autorità comunale ha

quindi proposto di posare una barriera di protezione o un altro ostacolo

adatto.

b. Dopo aver in un primo tempo negato la necessità di provvedimenti, il 15

marzo 2010 l'Area del supporto e del coordinamento del Dipartimento del

territorio (ASCo) ha deciso di collocare il cartello n. 2.44 dell'ordinanza

sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979 (OSStr; RS 741.21) "divieto

di sorpasso" lungo il tratto stradale a partire dal percorso rotatorio

obbligato per N__________ sino all'intersezione con via V__________ (in prossimità

dell'istituto scolastico) e di autorizzare il tracciamento davanti all'intersezione

con via B__________ della linea mediana quale linea di sicurezza (demarcazione

OSStr n. 6.01) in sostituzione di quella di direzione (demarcazione OSStr n.

6.03).

B. a. A seguito della demarcazione della linea di sicurezza, il 4 agosto

2010 il RI 1 ha domandato all'autorità cantonale di ripristinare la facoltà di

svolta a sinistra in corrispondenza dell'accesso alla sua struttura. L'11

agosto 2010 la ASCo ha spiegato che l'intervento contestato si giustificava sia

a tutela dei pedoni, per il motivo spiegato in precedenza, sia per il rischio di

incidenti occasionato ai veicoli a due ruote che sorpassano la colonna ferma.

L'8 settembre 2010 anche il municipio ha confermato al patrocinatore del

ricorrente la sua posizione, sottolineando di ritenere che la misura

permettesse di migliorare, senza un grande sacrificio per gli automobilisti, la

sicurezza delle manovre di accesso al RI 1.

b. Il 26 ottobre 2010 la ASCo ha confermato al RI 1 il suo rifiuto di eliminare

la linea di sicurezza in questione, indicando la facoltà di aggravarsi davanti

al Consiglio di Stato. Essa ha quindi asserito

che il provvedimento era stato adottato per (pag. 2):

- proteggere i pedoni dai sorpassi

eseguiti sul lato sinistro utilizzando il marciapiede;

- snellire la circolazione lungo

un'arteria di grande e intenso traffico di transito nelle due direzioni;

- evitare i pericoli connessi con i

sorpassi delle colonne praticati dai veicoli a due ruote lungo la corrente

opposta, ossia la direttrice __________ (manovre che, pur essendo inibite da

appropriata segnaletica, sono praticate con intensità preoccupante anche e

nonostante i controlli di Polizia).

C. Il 12 novembre 2010 il RI 1 ha adito il Consiglio di Stato domandandogli di ordinare alla ASCo di sopprimere la linea di sicurezza tracciata

sulla strada cantonale davanti all'intersezione con via B__________. Esso ha

contestato la legalità, l'interesse pubblico e la proporzionalità della misura.

D. Con decisione 29 novembre 2011, qui impugnata, il Governo ha

respinto il ricorso ritenendo giustificato il provvedimento unicamente in

relazione alla messa in sicurezza dei pedoni, scartando invece le ulteriori

argomentazioni addotte dalla ASCo.

E. Con ricorso 4 gennaio 2012 il RI 1 insorge davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, domandando nuovamente la soppressione della linea di

sicurezza contestata, per i motivi già sollevati davanti al Governo.

F. Il ricorso è avversato dal comune di CO 1 e dalla ASCo con argomentazioni

che, ove necessario, saranno riprese in seguito. Anche il Consiglio di Stato

resiste al ricorso, senza formulare osservazioni. Con l'ulteriore scambio di

allegati la ricorrente e la ASCo hanno mantenuto le rispettive posizioni.

G. Il 16 ottobre 2012 il Tribunale ha visitato i luoghi e tenuto un'udienza,

delle cui risultanze si riferirà in seguito, nella misura del necessario.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.

10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla

circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1995

(LALCStr; RL 7.4.2.1). La legittimazione attiva dell'insorgente, destinatario

della decisione impugnata, è certa (art. 43 legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1, applicabile in virtù

dell'art. 10 cpv. 3 LALCStr). Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è

dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati

dalle risultanze del sopralluogo (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

2.1. Giusta l'art. 3 cpv. 2 primo

periodo della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958

(LCStr; RS 741.01) i cantoni possono vietare, limitare o disciplinare la

circolazione su determinate strade. I capoversi 3 e 4 dell'art. 3 LCStr

stabiliscono entro quali limiti i cantoni possono adottare tali misure. L'art.

3.

cpv. 3 LCStr prescrive che la circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi

sulle strade non aperte al grande transito può essere vietata o limitata

completamente o temporaneamente. Il capoverso seguente precisa poi che altre

limitazioni o prescrizioni funzionali possono essere emanate in quanto lo

esigano la protezione degli abitanti o di altri ugualmente toccati

dall'inquinamento fonico o atmosferico, la sicurezza, l'alleviamento o la

disciplina del traffico, la protezione della strada o altre condizioni locali.

Per tali motivi, soprattutto nei quartieri d'abitazione può essere limitato il

traffico e regolato specialmente il posteggio (art. 3 cpv. 4). Dalla

sistematica di tale regolamentazione si evince che i divieti e le limitazioni

della circolazione che i cantoni sono liberi di promulgare per le strade non

aperte al grande transito in virtù dell'art. 3 cpv. 3 LCStr devono essere

tenuti distinti dalle prescrizioni intese a disciplinare il traffico giusta

l'art. 3 cpv. 4 LCStr, che possono essere adottate solo alle condizioni

stabilite dalla legge (DTF 100 IV 63; RDAT II-1999 n. 60). Secondo l'art. 107

cpv. 5 OSStr, infine, se su un determinato tratto è necessario ordinare una

regolamentazione locale del traffico, bisogna scegliere la misura che per il

raggiungimento dello scopo prefisso cagioni il minimo di restrizioni (principio

della proporzionalità).

2.2

Nel caso concreto, è indubbio che il

provvedimento adottato dalla ASCo non rientra nel novero di quelli elencati

dall'art. 3 cpv. 3 LCStr. Rappresenta, invece, una prescrizione funzionale in

quanto dettata da condizioni locali, ovvero la messa in sicurezza di un tratto

di marciapiede. Una simile misura può essere adottata soltanto alle condizioni

più restrittive sancite dall'art. 3 cpv. 4 LCStr. Di principio, la prescrizione

deve quindi essere rispettosa dei diritti costituzionali dei cittadini e degli

interessi della collettività.

3.

La misura impugnata consiste nel tracciamento di una linea di sicurezza

su via C__________ all'altezza dell'intersezione con via B__________. Secondo

l'art. 73 OSStr, le linee di sicurezza demarcano la metà della carreggiata o

delimitano le corsie; esse non devono essere più lunghe del necessario, tenuto

conto della visibilità e della velocità abituale dei veicoli (cpv. 1). Le linee

di direzione segnano la metà della carreggiata o delimitano le corsie (cpv. 2).

La demarcazione di una linea di sicurezza ha per effetto - tra l'altro - di

rendere illecita la manovra di svolta verso sinistra, essendo vietato

oltrepassare o passar sopra a questo tipo di linea (cpv. 6 lett. a), ciò che

nel caso concreto inibisce l'accesso diretto al RI 1 per chi proviene da __________.

Sul tratto di strada in questione, situato in località, vige il limite generale

della velocità di 50 Km/h.

4.

Il ricorrente contesta il provvedimento, che ritiene essere contrario

sia all'art. 73 OSStr, sia alla norma svizzera edita dall'associazione svizzera

dei professionisti della strada e dei trasporti (norma VSS) applicabile.

Infatti, sostiene, le linee di sicurezza costituirebbero l'eccezione rispetto a

quelle di direzione. La linea in esame, soggiunge, sarebbe estemporanea

all'interno di una chilometrica linea di direzione e, pertanto, priva di senso.

A torto, tuttavia.

4.1

Innanzitutto il tracciamento della linea in questione è conforme all'art.

73.

OSStr e alla norma VSS SN 640 850a, Demarcazioni e ambiti applicativi (versione

in vigore dal 1° febbraio 1995). La legge non lo vieta affatto, mentre la

normativa si limita a specificare che la linea di sicurezza per le strade a

funzione di traffico all'interno delle località riveste carattere eccezionale,

in rapporto a quella di direzione, che costituisce invece la regola. Ciò

significa che, quando necessario, non solo è possibile, ma si deve tracciare

una linea di sicurezza (cfr. art. 101 cpv. 3 OSStr). Nemmeno l'assenza di linee

di avvertimento rende illegale il provvedimento, in quanto esse sono

facoltative nelle località (art. 73 cpv. 5 OSStr). Nella misura in cui la linea

contestata supera la lunghezza minima di 20 m prevista dalla norma VSS sulle strade all'interno delle località, essa appare conforme al diritto.

4.2

Pure dato, nel caso concreto, l'interesse pubblico alla messa in sicurezza

del tratto di marciapiede in questione. Il tratto di strada in esame è infatti

soggetto a forte traffico (in media 28'000 veicoli al giorno) che dev'essere

rapportato alla struttura di cui trattasi, ossia almeno un centinaio di

giocatori al giorno oltre a quelli esterni (ca. 8000 all'anno), agli utenti del

ristorante, aperto anche a non soci del __________; il sedime ospita pure ca.

120.

posteggi esterni (cfr. verbale di sopralluogo). Pur considerando che non tutti

gli utenti provengono da __________ e che il numero di veicoli in transito va

ripartito su entrambe le direzioni di marcia, appare verosimile che lo

stazionamento di veicoli in attesa di accedere alla struttura sportiva si

presenti parecchie volte al giorno. Pertanto, l'eventualità della manovra

incriminata, segnalata e confermata dal municipio, appare tutt'altro che

remota. Poco importa se in occasione dei sopralluoghi da parte della ASCo e del

Tribunale non si è potuto osservarla. Il rischio non può essere minimizzato per

questo motivo. Ad ogni modo, in occasione del sopralluogo il Tribunale ha potuto

rendersi contro che il tratto di marciapiede in questione è effettivamente

utilizzato dai pedoni.

4.3

L'intervento risulta, infine, conforme al principio della proporzionalità,

sancito dall'art. 5 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione

Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che prescrive agli organi dello

Stato l'adozione di provvedimenti idonei e necessari (non devono cioè essere

possibili misure alternative altrettanto efficaci ma meno gravose per i

cittadini). Tra le restrizioni imposte ai cittadini e lo scopo di interesse

pubblico perseguito deve inoltre sussistere un rapporto ragionevole (proporzionalità

in senso stretto; Ulrich Häfelin/ Georg Müller/

Felix Uhlmann, Allgemeines

Verwaltungsrecht, VIa ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 586 segg.). Innanzitutto il provvedimento adottato è senz'altro idoneo, poiché

permette di evitare, vietandola, la sosta dei veicoli in attesa di svoltare

verso il RI 1 e, di riflesso, inibisce la manovra di invasione del marciapiede

da parte dell'automezzo successivo. A torto il ricorrente sembra metterne in

dubbio l'efficacia, siccome inserita in una lunga linea di direzione.

Innanzitutto la velocità ammessa in quel tratto non permette di avvalorare

questa tesi, prova ne è che all'interno della località - come visto - la legge

non impone nemmeno delle linee di avvertimento (art. 73 cpv. 5 OSStr). Rivolta

agli utenti di un RI 1 essa deve a maggior ragione darsi per conosciuta. La

miglior prova della sua efficacia è data proprio dalle rimostranze dei soci

stessi, che l'hanno subito contestata. Pure rispettato è il requisito della

necessità, siccome appaiono escluse le possibilità di creare una corsia di

preselezione o di porre un contenimento fisico per impedire l'invasione del marciapiede,

così come affermato dall'ASCo e costatato in sede di sopralluogo. Non lo

permette, infatti, lo spazio ridotto a disposizione. In particolare, per quanto

riguarda gli ostacoli fisici, non è possibile posare dei paletti (poiché si

contravverrebbe alla distanza minima di 30 cm dal bordo della carreggiata, in applicazione analogica dell'art. 103 cpv. 4 OSStr) né un cordolo rialzato, in

quanto ostacolerebbe l'accesso di un'abitazione. Da ultimo il Tribunale ritiene

che il sacrificio chiesto agli utenti del RI 1 provenienti da __________ di

percorrere qualche centinaia di metri supplementari usufruendo del percorso

rotatorio obbligato per accedere alla struttura sia senz'altro ragionevole e

giustificato in rapporto all'importante interesse pubblico perseguito.

Ininfluente, da ultimo, il fatto che in altri punti della carreggiata la

manovra di svolta a sinistra sia ammessa: ciò non dimostra affatto l'inutilità

del provvedimento adottato in una situazione del tutto particolare e in presenza

di una struttura con specificità che non sono rilevabili altrove.

5.

Per tutti i motivi che precedono il ricorso dev'essere respinto. La

tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell'insorgente, soccombente

(art. 28 LPamm). Non si assegnano ripetibili al comune, non patrocinato (art.

31.

LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'500.-, sono poste a carico del

ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster