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Decisione

52.2012.112

Licenza edilizia per uno stabile plurifamiliare

19 febbraio 2013Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I muri di sostegno e i terrapieni artificiali che li sorreggono possono essere

alti di regola fino a m 1.50 rispettivamente m 2.50 per terreni che presentano

una pendenza superiore al 20%. In assenza di una disposizione contraria, i muri

di sostegno possono sorgere anche a confine - segnatamente con l'area pubblica -

al pari dei muri di cinta (cfr. art. 8 cpv. 1 NAPR). Ai

muri di cinta sono infatti di regola assimilati i muri di sostegno eretti sul

confine, unitamente ai terrapieni artificiali che li sorreggono (cfr. STA 52.2011.230

del 3 aprile 2012, consid. 2.2.2; 52.2008.34 del 2 febbraio 2010 consid.

4.2.2). Nella misura in cui si affacciano sull'area pubblica, i muri di

sostegno non possono tuttavia superare l'altezza massima prevista per queste

opere (m 1.60) - riservato quanto dispone l'art. 8 cpv. 3 NAPR, a tutela della

sicurezza della circolazione stradale. Identica conclusione vale per i

terrapieni situati a monte dei muri di sostegno. Nella fascia determinata dalla

distanza degli edifici dal confine con la strada, i terrapieni non possono

pertanto superare l'altezza massima prescritta per i muri di cinta, misurata dal terreno naturale situato sulla verticale del punto superiore

preso in considerazione (cfr. STA 52.2011.230 citata,

consid. 2.3 con rinvii).

5.2. Nel caso concreto, il muro di sostegno a valle della costruzione che

sorregge il terrapieno artificiale a confine con la via Arbostra - in

corrispondenza dell'area d'ingresso - è alto fino a m 1.66 dall'area pubblica

[m 358.62 (ovvero m 356.32, quota progetto 0.00) + 2.30 (quota relativa

terrapieno, cfr. piano prospetto sud) - 356.96 (quota strada deducibile

dal piano sezione trasversale B2, doc. 9 prodotto dalla ricorrente

al Governo) = m 1.66] rispettivamente fino a ca. m 2.30-2.50 tenendo conto dell'ulteriore

cinta (parapetto) che lo sovrasta (h = ca. 0.80/0.90 m; cfr. citata sezione B2

e piano prospetto sud). Esso non rispetta dunque l'altezza massima (m

1.60) applicabile ai muri di sostegno che si affacciano sull'area pubblica.

Anche la cinta che lo sovrasta supera la quota massima prevista dall'art. 8

cpv. 1 NAPR.

Il difetto riscontrato non giustifica tuttavia il diniego del permesso. Alla

carenza può infatti essere posto rimedio, subordinando il permesso alla

condizione di eliminare quest'ultima cinta e di abbassare il muro in questione di

6 cm.

5.3. La controversa scala esterna (ca. m 1.00 x 4.50; cfr. pianta piano

terreno) interrata nel terrapieno a valle dell'edificio - sorretto dal muro

a confine con la via Arbostra di cui è appena detto - va considerata parte

integrante di questa opera di sistemazione. La scala, contrariamente a quanto

pretende la resistente, non richiama dunque il rispetto delle distanze dalle

strade; la stessa non è appoggiata sul terreno, né da questo

profilo determina ingombri particolari.

Dagli atti non è tuttavia chiaro se il terrapieno in questione, nella fascia

determinata dalla distanza degli edifici dalla strada comunale (m 3.00, cfr.

art. 10 cpv. 9 NAPR) rispetti l'altezza massima di m 1.50 (cfr. art. 7 cpv. 1

NAPR) oppure, nella misura in cui il terreno dovesse presentare una pendenza

superiore al 20%, ossequi la quota di m 1.60 dal terreno naturale

perpendicolarmente sottostante (cfr. supra, consid. 5.1 in fine).

Considerato che gli atti devono comunque essere rinviati al municipio (cfr. supra

e infra), quest'ultimo, assunti gli elementi di giudizio mancanti, si

pronuncerà nuovamente anche su questo punto.

6.Distanza da confine

Le distanze da confine non si applicano alle costruzioni interrate che non

sporgono più di m 1.50 dal terreno (cfr. art. 42 cpv. 1 RLE).

In concreto, l'autorimessa interrata non deve dunque rispettare alcuna distanza

dal limite con il terreno della resistente, oltre il quale vi è il suo accesso.

Accesso che, contrariamente a quanto incredibilmente afferma la resistente,

deve essere senz'altro considerato come tale (cfr. art. 59 NAPR; cfr. anche la

descrizione risultante dal registro fondiario) e non quale strada privata

che richiama le distanze applicabili a questa particolare categoria di

opere (cfr. art. 60 cpv. 3 NAPR).

Su questo punto, va dunque esente da critiche il giudizio del Governo.

7.Posteggi

7.1. Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 NAPR, per costruzioni, ricostruzioni e

riattazioni è obbligatoria la formazione di posteggi o autorimesse,

dimensionate secondo le norme VSS (..). La norma in questione impone di

realizzare un numero di posteggi adeguatamente commisurato al numero di

appartamenti rispettivamente alla superficie utile lorda (cfr. art. 61 cpv. 1

lett. a NAPR). Essa rinvia inoltre alle norme VSS (Associazione svizzera dei

professionisti della strada e dei trasporti) per quanto attiene al loro dimensionamento.

Tali norme, richiamate solo in modo generico, hanno essenzialmente valore di direttive

(cfr. STA 52.2005.334 del 7 dicembre 2005 consid. 2.1; RDAT I-1996 n. 25).

Più in generale, anche secondo l'art. 30 RLE, queste normative (al pari di

altre prescrizioni tecniche emanate dalle associazioni professionali indicate in

tale disposto) non assurgono a disposizioni di diritto pubblico ma fungono

comunque da raccomandazioni, ovvero da regole volte a codificare una prassi e ad orientare l'apprezzamento dell'autorità (cfr.

RDAT I-1995 no. 39, consid. 2.2; STA 52.2011.419 dell'11 novembre 2011, consid.

Considerandi

2.

; 52.1996.83 del 26 luglio 1999, consid. 2 con rinvii).

7.2

Nel caso concreto, il progetto prevede di realizzare nell'autorimessa

interrata 5 posteggi (2 per l'appartamento P3, di ca. m 2.90 x 5.50 nonché 3 per

i due appartamenti P1 e P2, di ca. m 2.30/2.40 x 5.50, cfr. piano pianta

piano terreno annesso alla domanda di costruzione, valori dedotti per

misurazione), perpendicolarmente al corridoio d'accesso. Quest'ultimo presenta

una larghezza di ca. m 3.00, che si riduce a ca. m 2.70 in corrispondenza del corpo scale e lift (cfr. piano citato).

Controversa è in particolare la conformità di queste superfici con le norme VSS

a cui rinvia l'art. 61 cpv. 1 NAPR. Determinante ai fini della valutazione è la

normativa VSS 640 291a ("parcheggio,

geometria") valida dal 1° febbraio 2006. Considerato che le NAPR non

la recepiscono in modo esplicito, ma si richiamano genericamente alle norme VSS,

la citata normativa non è vincolante, ma riflette comunque le regole dell'arte,

a cui occorre orientarsi. Nella misura in cui i relativi parametri non sono pienamente

rispettati, deve dunque essere valutato che siano comunque garantite la

sicurezza e l'uso appropriato degli impianti, secondo le finalità perseguite da

queste disposizioni (cfr. norma VSS citata, ad A n. 3).

Ferme queste premesse, in concreto è certo che i tre posteggi (appartamenti P1

e P2) oltre il corpo scale e lift, unitamente alla via di circolazione - ovvero

la superficie di circolazione che serve per accedere ai posteggi e per

manovrare (cfr. ad punto A, n. 4.6, pag. 3) - si scostano ampiamente dai parametri

fissati dalle citate norme VSS (cfr. ad D, n. 12, tabella 3) per stalli di

livello confort A. Per posteggi larghi solo m 2.35 è infatti richiesta una via

di circolazione di m 6.50, rispettivamente parcheggi larghi m 2.80 devono di

principio disporre di una superficie di accesso e di manovra minima di m 3.00. A maggior ragione si giustifica questa conclusione se si considera

che fra gli stalli vi sono dei pilastri o pareti che rendono difficili la

manovra. Da questo profilo, corretta è dunque la conclusione a cui è

pervenuto il Governo.

Ai difetti non è stato posto rimedio con la modifica (doc. G, pianta piano

terreno in scala 1:100) proposta dalla ricorrente in questa sede, se si

considera oltretutto che la larghezza (insufficiente) indicata per i posteggi

(m 2.56) e per la via di circolazione (m 3.00) non trova riscontro nel medesimo

piano (da cui si deduce, per misurazione, una larghezza di m 2.40 ca. per i

primi rispettivamente di ca. m 2.70 per la seconda). La variante proposta dall'insorgente

è oltretutto carente perché comporta un leggero spostamento a valle del corpo

scale e lift, che si ripercuote anche sui piani sovrastanti, senza che però la

stessa ne tenga conto.

Dagli atti non è invero possibile dedurre se siano eventualmente date altre

possibilità di emendare i difetti di cui si è detto, sopprimendo per esempio il

vano disponibile moto/bici e disponendo

i posteggi perpendicolarmente alla facciata nord (invece che ovest).

Considerato che gli atti devono comunque essere rinviati all'istanza inferiore

per gli accertamenti di cui si è detto in

precedenza, alla ricorrente resta riservata la facoltà di presentare un'ulteriore

modifica in tal senso, dimostrando in particolare che sia garantito lo spazio

di manovra e un uso appropriato di tutti i posteggi. Aspetti, questi, con cui

le autorità inferiori - segnatamente quella di prime cure - non si sono

confrontate.

8.

Pompe di calore

8.1

Secondo l'art. 11 della legge federale sulla protezione dell'ambiente del

7.

ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le

vibrazioni e le radiazioni sono limitate da misure applicate alla fonte

(limitazione delle emissioni; cpv. 1). Indipendentemente dal carico inquinante

esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate

nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio

e dalle possibilità economiche (cpv. 2).

Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli

effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti

(cpv. 3).

Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo, precisa l'art.

7.

cpv. 1 OIF, devono essere limitate secondo le disposizioni del-l'autorità

esecutiva (a) nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio

e sopportabile sotto il profilo economico, e (b) in modo che le immissioni

foniche prodotte da detto impianto non superino i valori di pianificazione (VP).

La costruzione di impianti fissi, dispone

dal canto suo l'art. 25 cpv. 1 LPAmb, è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non

superano, da sole, i VP nelle vicinanze. L'autorità che rilascia i permessi procede

ad una valutazione preventiva del rumore. Se ha motivo di ritenere che i valori limite d'esposizione al rumore di

detti impianti siano o potrebbero essere superati, determina o fa determinare

le immissioni foniche (art. 36 cpv. 1 OIF) in base a calcoli o misurazioni

(art. 38 OIF; STA 52.2008.255 del 22 agosto 2008 consid. 3.1).

Per quel che concerne la valutazione delle immissioni, l'OIF fissa negli

allegati 3 e seguenti i valori limite d'esposizione al rumore, in particolare,

i valori di pianificazione ed i valori limite d'immissione (VLI), a seconda del

tipo d'impianto ed in funzione del gra-do di sensibilità (GdS) assegnato alle

singole zone di utilizzazione.

I limiti di esposizione al rumore dell'industria e delle arti e mestieri sono

fissati dall'allegato 6 all'OIF, che per le zone destinate all'abitazione,

nelle quali non sono previste aziende moleste fissa un valore di pianificazione

(Lr) di 55 dB(A) per il giorno,

rispettivamente di 45 dB(A) per la notte.

8.2

Nel caso concreto, il progetto prevede di installare sul tetto tre

termopompe aria-acqua (con potenza termica nominale 22 kW), una per ogni

appartamento (cfr. formulario domanda di costruzione e pianta piano

tetto). La domanda di costruzione non è stata corredata da alcuna scheda sui

dati tecnici degli impianti, né sulle loro ripercussioni foniche. In sede di

avviso cantonale, invece di chiedere i dati mancanti, l'Ufficio per la

prevenzione dei rumori (UPR) si è in sostanza limitato ad imporre la loro ubicazione

e insonorizzazione in modo che i valori di pianificazione

diurni e notturni applicabili alle zone con GdS II [45dB(A)/55 dB(A)]

fossero rispettati. Al proposito - mediante verifiche a ritroso - ha stabilito

che la pompa di calore che verrà scelta dovrà avere una potenza sonora

massima di Lw = 56 dB(A), riservate ulteriori verifiche e adeguamenti dopo

l'installazione dell'impianto, in caso di lamentele da parte del vicinato.

In questa sede, lo stesso Ufficio ha precisato che se ogni singolo impianto

avrà una potenza sonora uguale o inferiore al valore di Lw = 56 dB(A) il valore

limite d'esposizione al rumore notturno (limite più restrittivo) fissato dall'OIF

per una zona con grado di sensibilità II sarà ampiamente rispettato Lr = 39.2

dB(A) su un limite di 45 dB(A) (..).

Questo modo di procedere, come rilevato dal Governo e più volte evidenziato da

questo Tribunale, non può essere tutelato. Nel quadro della procedura di

rilascio del permesso l'autorità è sempre chiamata a valutare preventivamente

il rumore riferito ad un determinato impianto. L'istante è anzitutto

tenuto a fornire all'autorità tutte le indicazioni necessarie al suo esame (cfr.

art. 46 LPAmb; art. 11 cpv. 3 RLE). Quest'ultima a richiederle, qualora

mancassero. Peraltro anche dallo stesso formulario della domanda di costruzione

risulta chiaramente che - segnatamente per le pompe di calore - l'istante in

licenza deve allegare la relativa scheda tecnica, con l'indicazione della

potenza o pressione sonora espressa in dB(A), nonché la previsione di

funzionamento nel periodo diurno e notturno (cfr. ad punto 17, n. 4 in fine).

Assodata la necessità di posare una determinata pompa di calore, l'autorità

deve valutare se essa rispetti i valori di pianificazione concretamente

applicabili e quali provvedimenti (ad esempio, silenziatori, cappe o altri

elementi fonoassorbenti) possano eventualmente essere imposti - per quella specifica

installazione - nell'ambito del principio di prevenzione (art. 11 cpv. 2 LPAmb),

per ridurre ulteriormente le emissioni (cfr. STA 52.2011.556 del 15 novembre

2012, consid. 6.2).

Per contro, prescindere da qualsiasi accertamento e determinare la potenza

sonora di un indefinito impianto in modo astratto affinché i valori di

pianificazione siano rispettati e raffrontarla ad un normale rumore di fondo

di una zona residenziale tranquilla - peraltro non meglio chiarito

[in questa sede l'UPR ha indicato un valore di Leq = 35 dB(A), in altri casi di

30-32 dB(A), cfr. STA 52.2011.330 del 22 giugno 2012, consid. 3.3] - significa

da un lato fare astrazione delle concrete necessità di un progetto, dall'altro eludere

il principio di prevenzione. Per principio, la legislazione ambientale non

vieta infatti di installare un nuovo impianto necessario, qualora i valori di

pianificazione siano rispettati (art. 25 cpv. 1 LPAmb). Per legge, le sue emissioni

devono tuttavia essere limitate nella misura massima possibile, indipendentemente

dal carico inquinante esistente (cfr. art. 11 cpv. 2 LPAmb), e ciò anche in

casi di emissioni di poca importanza (cfr. sog. Bagatellfällen). Poco

conta dunque che i valori d'immissione sarebbero comparabili a quelli di un

normale rumore di fondo. Né la LPAmb, né l'OIF fissano in modo generale e

astratto un simile valore soglia al di sotto del quale non è necessario imporre

ulteriori provvedimenti. Un simile parametro - peraltro non stabilito in modo

univoco neppure dall'UPR - è dunque inapplicabile (cfr. STA 52.2011.330 citata,

consid. 3.3). Determinante è invece se, conformemente al principio di

proporzionalità, possano essere adottate delle misure che permettono di

ottenere una riduzione importante delle emissioni, con un dispendio relativamente

basso (cfr. DTF 133 II 169, consid. 2.2. e 3.2).

8.3

Confrontato con simili disattenzioni,

anziché annullare il permesso, il Governo deve di principio dare la possibilità

all'istante in licenza di fornire tutte le indicazioni mancanti, raccogliere il

preavviso dell'UPR e sentire le parti oppure rinviare gli atti all'istanza

inferiore affinché proceda in tal senso.

Considerato che nel caso concreto gli atti devono essere rinviati per i motivi

di cui si è detto in precedenza, l'autorità dipartimentale, assunti gli

elementi mancanti e sentite le parti, formulerà un nuovo avviso all'attenzione del

municipio che si pronuncerà nuovamente anche su questo punto.

9.

Ventilazione dell'autorimessa

In base all'art. 2 cpv. 1 lett. d dell'ordinanza contro l'inquinamento

atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt; RS 814.318.142.1) sono considerati

impianti stazionari gli impianti di ventilazione che convogliano i gas di

scarico dei veicoli e li immettono nell'ambiente come aria di scarico.

In concreto, come ribadisce l'istante in licenza, il progetto non prevede alcun

impianto di ventilazione forzata dell'autorimessa (cfr. al riguardo anche

risposta 3 aprile 2012 dell'Ufficio dell'aria, del clima e delle energie

rinnovabili); presuppone dunque un'areazione naturale, verosimilmente solo

attraverso l'apertura della porta durante l'entrata e l'uscita delle automobili.

In generale, un'appropriata evacuazione dei gas di scarico è necessaria affinché

agli utenti di un'autorimessa non possano derivare danni alla salute attraverso

gli scarichi degli autoveicoli. Al proposito in sede di avviso cantonale (pag.

5), l'autorità dipartimentale ha infatti rilevato che deve essere garantito

un ricambio dell'aria (naturale o meccanico) adeguato; concentrazione di

monossido di carbonio (CO) tollerata per al massimo 30 minuti: 100 ppm. Così

facendo l'autorità cantonale non si è tuttavia confrontata concretamente con il

progetto. Non ha indicato se essa è progettata secondo le regole dell'arte,

segnatamene se la ventilazione effettivamente prevista (naturale) risponda alle

esigenze di sicurezza e di igiene (cfr. art. 24 cpv. 2 LE, art. 30 cpv. 1 RLE,

cfr. al riguardo anche la direttiva 96-1 sugli impianti di ventilazione per

garages collettivi, emanata dall'associazione svizzera degli ingegneri termici

e climatici, SWKI/SICC/SITC) ed eventualmente quali provvedimenti debbano essere

ossequiati.

Su tale aspetto, come giustamente concluso dal Governo e censurato dalla resistente,

occorrono dunque maggiori approfondimenti e si giustifica un rinvio degli atti

all'autorità di prime cure. L'autorità dipartimentale, assunti gli elementi

mancanti e sentite

le parti, formulerà al riguardo un nuovo avviso all'attenzione del municipio

che si pronuncerà anche su questo punto.

10.

10.1.

Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere

parzialmente accolto, con conseguente annullamento della decisione impugnata e

di quella municipale. Gli atti sono rinviati al municipio affinché, esperiti

gli accertamenti mancanti (così come indicato ai consid. 3.2.2, 5.3 e 7.2) e

raccolto un nuovo avviso dall'autorità dipartimentale per gli aspetti di sua

competenza (ai sensi dei consid. 8.2, 8.3 e 9), sentite le parti, si pronunci

nuovamente. Nell'eventuale decisione di rilascio del permesso, l'autorità

comunale dovrà inoltre far proprie le condizioni espresse ai consid. 4.2 e

5.2

10.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico

delle parti, proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. Nella misura

in cui non sono compensate, la ricorrente verserà inoltre un adeguato importo

alla resistente a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 29

febbraio 2012 del Consiglio di Stato (n. 1084) e la risoluzione 16 giugno 2011 con cui il municipio ha

rilasciato alla RI 1 la licenza edilizia per costruire uno stabile d'appartamenti

(part. 1036) sono annullate;

1.2. gli atti sono rinviati

al municipio affinché proceda così come indicato al considerando 10.1.

2. La tassa

di giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico RI 1nella misura di fr. 1'000.- e

della RI 1 per la parte restante (fr. 2'000.-). Quest'ultima rifonderà inoltre

a CO 1 fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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