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Decisione

52.2012.116

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 maggio 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

52.2012.116

Data decisione, Autorità:

07.05.2012, TRAM

Titolo:

Esclusione dal concorso. Per un errore redazionale, nella versione tedesca del capitolato è stato inserito un indirizzo di rimessa delle offerte diverso da quello contemplato in tutti gli altri documenti concorsuali. Offerta giunta tardivamente nelle mani della committenza. Buona fede negata

ESCLUSIONE

art. 42 let. a RLCPUBB

Incarto n.

52.2012.116

Lugano

7 maggio 2012

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Paola Passucci, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 19 marzo 2012 della

RI 1

contro

la decisione 15 marzo 2012 dell'CO 1, che ha escluso

in quanto giunta tardivamente l'offerta presentata dall'insorgente nell'ambito

del concorso indetto per lo smaltimento e la valorizzazione dei fanghi idrossidi

prodotti dall'__________ di __________;

vista la risposta 5 aprile

2012 dell'CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il 13

gennaio 2012 l'CO 1 (in seguito: CO 1) ha indetto un pubblico concorso, retto dal

concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo

2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare

lo smaltimento e la valorizzazione dei fanghi idrossidi prodotti dall'__________

di __________ (FU n. __________ pag. __________);

che il

bando faceva obbligo ai concorrenti di inoltrare le loro offerte all'CO 1, C.P. __________, CH-__________ G__________, entro le ore 11.00 di giovedì 8 marzo 2012;

che tale

prescrizione era ribadita nel riassunto in francese del bando e nel capitolato

di appalto (pos. 236.100);

che l'ente

banditore ha messo a disposizione dei committenti di lingua tedesca un

capitolato in questo idioma, con l'avvertenza - debitamente evidenziata a pag.

2 - che "Diese deutsche Version der Ausschreibung gilt nur als

Information. Die italienische Version ist gesetzlich relevant"; identico

avviso era contenuto nel bando di concorso apparso sul FU (cifra 12);

che per

un errore redazionale, nel capitolato tedesco è stato inserito un indirizzo di

rimessa delle offerte diverso da quello contemplato in tutti gli altri

documenti concorsuali ("CO 1, via __________, CH-__________ B__________ ",

in luogo del recapito di G__________);

che il 17

gennaio 2012 la RI 1 di __________ (in seguito: RI 1) ha scritto all'CO 1, chiedendo

la documentazione di gara; il 23 gennaio 2012 l'ente banditore ha trasmesso alla richiedente 4 copie del capitolato d'appalto, di cui due in tedesco;

che il 6 marzo 2012 la RI 1 ha spedito la propria offerta all'indirizzo di B__________ dell'CO 1 indicato nel capitolato

in lingua tedesca; il giorno seguente la posta ha ritornato il plico al

mittente con la menzione "traslocato, termine di rispedizione scaduto";

che

chiarito l'equivoco, alle ore 12.40 dell'8 marzo 2012 la RI 1 ha spedito nuovamente la propria offerta tramite invio espresso; il pacco, indirizzato alla sede

dell'CO 1 di G__________, è giunto negli uffici del committente alle ore 08.00

del 9 marzo 2012;

che il 15

marzo 2012 l'CO 1 ha comunicato alla RI 1 di aver escluso la sua offerta

conformemente all'art. 42 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse

pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre

2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6) in quanto pervenuta dopo il termine di

scadenza della gara;

che

Considerandi

avverso la predetta decisione la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento con conseguente riammissione nel concorso;

in sostanza, la ricorrente adduce di aver presentato la sua offerta nei termini

stabiliti, inviandola in buona fede all'indirizzo precisato nella versione

tedesca del capitolato di appalto;

che in

sede di risposta il committente si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa,

rilevando che l'indirizzo di G__________ dell'CO 1 quale luogo di recapito

delle offerte è stato rettamente indicato in tutti gli atti gara, ad eccezione

del capitolato in tedesco, che tuttavia - come chiaramente evidenziato sul

documento stesso - non ha alcuna rilevanza giuridica essendo stato redatto a

mero scopo informativo;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1

CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone

Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre

1994/15 marzo 2001 del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 7.1.4.1.4);

che in

quanto partecipante al concorso, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare

la decisione con cui l'CO 1 ha estromesso la sua offerta dalla gara (art. 15

cpv. 1bis lett. d CIAP e 43 legge di procedura per le cause amministrative del

19.

aprile 1966; LPamm, RL 3.3.1.1);

che il ricorso, tempestivo (art. 15 cpv. 2

CIAP), è pertanto ricevibile in ordine e può essere

evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad atti istruttori

(art. 18 cpv. 1 LPamm); il carteggio concernente il concorso prodotto dal

committente e l'ulteriore documentazione esibita dalla ricorrente bastano per

statuire sull'impugnativa con cognizione di causa;

che secondo

l'art. 3 CIAP, le autorità competenti di ogni cantone promulgano le disposizioni

di esecuzione, che devono essere conformi al Concordato;

che in

tema di esclusione delle offerte, l'art. 42 RLCPubb/CIAP prevede tra l'altro

(lett. a) che vanno scartate quelle giunte in busta aperta o dopo il termine di

scadenza della gara;

che l'estromissione

dal concorso delle offerte giunte tardivamente nelle mani della committenza è

una delle tante regole imperative contenute nell'ordinamento sulle commesse

pubbliche; la sua disattenzione lederebbe in modo inammissibile il principio

della parità di trattamento tra concorrenti (Peter

Galli/ André Moser/ Elisabeth

Lang/Evelyne Clerc, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, vol. I,

2.

ed., Zurigo 2007, n. 307 segg.);

che nel

caso di specie non v'è dubbio che l'offerta della RI 1 spedita al recapito di G__________

è stata impostata dopo il termine di scadenza del concorso fissato alle ore

11.00

di giovedì 8 marzo 2012 ed è quindi giunta

ampiamente in ritardo negli uffici dell'CO 1;

che a

giusto titolo dunque l'offerta della ricorrente è stata scartata in

applicazione dell'art. 42 lett. a RLCPubb/CIAP;

che l'insorgente

non può avvalersi dell'affidamento che afferma in sostanza di aver riposto nell'indirizzo

errato di B__________ contenuto nel capitolato d'appalto redatto in tedesco;

che a prescindere dal fatto che l'indirizzo corretto

dell'CO 1, quello di G__________, era ripetutamente citato nel bando (cifra 1,

10, 11 e 14) ed era perfettamente a conoscenza della ricorrente, la quale vi ha

fatto capo per iscriversi alla gara ed ottenere i relativi documenti, decisiva ai

fini del giudizio risulta la chiara avvertenza contenuta nel bando e negli atti

in tedesco circa la validità giuridica attribuita al testo della sola versione

originale in lingua italiana del capitolato d'appalto;

che accanto a tale informazione, nel bando e

nel capitolato in tedesco era peraltro segnalato che quest'ultimo aveva valenza

prettamente informativa;

che tali avvisi non potevano sfuggire alla RI

1.

se avesse consultato gli atti concorsuali con la diligenza imposta dalle

circostanze; parimenti, l'insorgente poteva facilmente accorgersi dello sbaglio

insinuatosi nella versione tedesca del capitolato dando prova di un minimo di

attenzione (cfr. DTF 127 II 198 consid. 2c in tema di errata indicazione di un

rimedio giuridico);

che in simili evenienze la ricorrente non

può invocare con successo il principio della buona fede per rimediare all'esclusione

dal concorso provocata dall'inoltro tardivo della sua offerta alla sede effettiva

del committente;

che, d'altra parte, l'offerta è un atto

soggetto a ricezione e deve pertanto pervenire alla committenza prima della

scadenza della gara; dal profilo legale si avvera pertanto determinante il momento

in cui l'offerta arriva alla stazione appaltante, non quando viene spedita;

che sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il gravame va senz'altro respinto

siccome infondato;

che la

tassa di giustizia (art. 28 LPamm), commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa

ed ai valori in discussione, è posta a carico della ricorrente secondo

soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 800.- è posta a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei

limiti ed alle condizioni enunciate dall'art. 83 lett. f LTF.

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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