52.2012.116
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7 maggio 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2012.116
Data decisione, Autorità:
07.05.2012, TRAM
Titolo:
Esclusione dal concorso. Per un errore redazionale, nella versione tedesca del capitolato è stato inserito un indirizzo di rimessa delle offerte diverso da quello contemplato in tutti gli altri documenti concorsuali. Offerta giunta tardivamente nelle mani della committenza. Buona fede negata
ESCLUSIONE
art. 42 let. a RLCPUBB
Incarto n.
52.2012.116
Lugano
7 maggio 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Paola Passucci, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 19 marzo 2012 della
RI 1
contro
la decisione 15 marzo 2012 dell'CO 1, che ha escluso
in quanto giunta tardivamente l'offerta presentata dall'insorgente nell'ambito
del concorso indetto per lo smaltimento e la valorizzazione dei fanghi idrossidi
prodotti dall'__________ di __________;
vista la risposta 5 aprile
2012 dell'CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 13
gennaio 2012 l'CO 1 (in seguito: CO 1) ha indetto un pubblico concorso, retto dal
concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo
2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare
lo smaltimento e la valorizzazione dei fanghi idrossidi prodotti dall'__________
di __________ (FU n. __________ pag. __________);
che il
bando faceva obbligo ai concorrenti di inoltrare le loro offerte all'CO 1, C.P. __________, CH-__________ G__________, entro le ore 11.00 di giovedì 8 marzo 2012;
che tale
prescrizione era ribadita nel riassunto in francese del bando e nel capitolato
di appalto (pos. 236.100);
che l'ente
banditore ha messo a disposizione dei committenti di lingua tedesca un
capitolato in questo idioma, con l'avvertenza - debitamente evidenziata a pag.
2 - che "Diese deutsche Version der Ausschreibung gilt nur als
Information. Die italienische Version ist gesetzlich relevant"; identico
avviso era contenuto nel bando di concorso apparso sul FU (cifra 12);
che per
un errore redazionale, nel capitolato tedesco è stato inserito un indirizzo di
rimessa delle offerte diverso da quello contemplato in tutti gli altri
documenti concorsuali ("CO 1, via __________, CH-__________ B__________ ",
in luogo del recapito di G__________);
che il 17
gennaio 2012 la RI 1 di __________ (in seguito: RI 1) ha scritto all'CO 1, chiedendo
la documentazione di gara; il 23 gennaio 2012 l'ente banditore ha trasmesso alla richiedente 4 copie del capitolato d'appalto, di cui due in tedesco;
che il 6 marzo 2012 la RI 1 ha spedito la propria offerta all'indirizzo di B__________ dell'CO 1 indicato nel capitolato
in lingua tedesca; il giorno seguente la posta ha ritornato il plico al
mittente con la menzione "traslocato, termine di rispedizione scaduto";
che
chiarito l'equivoco, alle ore 12.40 dell'8 marzo 2012 la RI 1 ha spedito nuovamente la propria offerta tramite invio espresso; il pacco, indirizzato alla sede
dell'CO 1 di G__________, è giunto negli uffici del committente alle ore 08.00
del 9 marzo 2012;
che il 15
marzo 2012 l'CO 1 ha comunicato alla RI 1 di aver escluso la sua offerta
conformemente all'art. 42 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse
pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre
2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6) in quanto pervenuta dopo il termine di
scadenza della gara;
che
Considerandi
avverso la predetta decisione la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento con conseguente riammissione nel concorso;
in sostanza, la ricorrente adduce di aver presentato la sua offerta nei termini
stabiliti, inviandola in buona fede all'indirizzo precisato nella versione
tedesca del capitolato di appalto;
che in
sede di risposta il committente si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa,
rilevando che l'indirizzo di G__________ dell'CO 1 quale luogo di recapito
delle offerte è stato rettamente indicato in tutti gli atti gara, ad eccezione
del capitolato in tedesco, che tuttavia - come chiaramente evidenziato sul
documento stesso - non ha alcuna rilevanza giuridica essendo stato redatto a
mero scopo informativo;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1
CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone
Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre
1994/15 marzo 2001 del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 7.1.4.1.4);
che in
quanto partecipante al concorso, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare
la decisione con cui l'CO 1 ha estromesso la sua offerta dalla gara (art. 15
cpv. 1bis lett. d CIAP e 43 legge di procedura per le cause amministrative del
19.
aprile 1966; LPamm, RL 3.3.1.1);
che il ricorso, tempestivo (art. 15 cpv. 2
CIAP), è pertanto ricevibile in ordine e può essere
evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad atti istruttori
(art. 18 cpv. 1 LPamm); il carteggio concernente il concorso prodotto dal
committente e l'ulteriore documentazione esibita dalla ricorrente bastano per
statuire sull'impugnativa con cognizione di causa;
che secondo
l'art. 3 CIAP, le autorità competenti di ogni cantone promulgano le disposizioni
di esecuzione, che devono essere conformi al Concordato;
che in
tema di esclusione delle offerte, l'art. 42 RLCPubb/CIAP prevede tra l'altro
(lett. a) che vanno scartate quelle giunte in busta aperta o dopo il termine di
scadenza della gara;
che l'estromissione
dal concorso delle offerte giunte tardivamente nelle mani della committenza è
una delle tante regole imperative contenute nell'ordinamento sulle commesse
pubbliche; la sua disattenzione lederebbe in modo inammissibile il principio
della parità di trattamento tra concorrenti (Peter
Galli/ André Moser/ Elisabeth
Lang/Evelyne Clerc, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, vol. I,
2.
ed., Zurigo 2007, n. 307 segg.);
che nel
caso di specie non v'è dubbio che l'offerta della RI 1 spedita al recapito di G__________
è stata impostata dopo il termine di scadenza del concorso fissato alle ore
11.00
di giovedì 8 marzo 2012 ed è quindi giunta
ampiamente in ritardo negli uffici dell'CO 1;
che a
giusto titolo dunque l'offerta della ricorrente è stata scartata in
applicazione dell'art. 42 lett. a RLCPubb/CIAP;
che l'insorgente
non può avvalersi dell'affidamento che afferma in sostanza di aver riposto nell'indirizzo
errato di B__________ contenuto nel capitolato d'appalto redatto in tedesco;
che a prescindere dal fatto che l'indirizzo corretto
dell'CO 1, quello di G__________, era ripetutamente citato nel bando (cifra 1,
10, 11 e 14) ed era perfettamente a conoscenza della ricorrente, la quale vi ha
fatto capo per iscriversi alla gara ed ottenere i relativi documenti, decisiva ai
fini del giudizio risulta la chiara avvertenza contenuta nel bando e negli atti
in tedesco circa la validità giuridica attribuita al testo della sola versione
originale in lingua italiana del capitolato d'appalto;
che accanto a tale informazione, nel bando e
nel capitolato in tedesco era peraltro segnalato che quest'ultimo aveva valenza
prettamente informativa;
che tali avvisi non potevano sfuggire alla RI
1.
se avesse consultato gli atti concorsuali con la diligenza imposta dalle
circostanze; parimenti, l'insorgente poteva facilmente accorgersi dello sbaglio
insinuatosi nella versione tedesca del capitolato dando prova di un minimo di
attenzione (cfr. DTF 127 II 198 consid. 2c in tema di errata indicazione di un
rimedio giuridico);
che in simili evenienze la ricorrente non
può invocare con successo il principio della buona fede per rimediare all'esclusione
dal concorso provocata dall'inoltro tardivo della sua offerta alla sede effettiva
del committente;
che, d'altra parte, l'offerta è un atto
soggetto a ricezione e deve pertanto pervenire alla committenza prima della
scadenza della gara; dal profilo legale si avvera pertanto determinante il momento
in cui l'offerta arriva alla stazione appaltante, non quando viene spedita;
che sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il gravame va senz'altro respinto
siccome infondato;
che la
tassa di giustizia (art. 28 LPamm), commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa
ed ai valori in discussione, è posta a carico della ricorrente secondo
soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia di fr. 800.- è posta a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei
limiti ed alle condizioni enunciate dall'art. 83 lett. f LTF.
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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