Lexipedia

Decisione

52.2012.12

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 ottobre 2012Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i requisiti minimi di formazione dei docenti (cpv. 2).

Dal canto suo, l'art. 31 dell'Ordinanza sulla maturità professionale federale

del 24 giugno 2009 (OMPr; RS 412.103.1) stabilisce che per la qualifica dei

docenti dei cicli di formazione per la maturità professionale federale si

applicano i requisiti minimi di cui agli articoli 40, 42, 43, 46, 48 e 49 dell'Ordinanza

sulla formazione professionale del 19 novembre 2003 (OFPr; RS 412.101). In

particolare, l'art. 46 cpv. 1 OFPr dispone che i docenti attivi nella

formazione scolastica di base e nella preparazione alla maturità professionale

devono disporre di un'abilitazione all'insegnamento per il grado secondario II

con le seguenti qualifiche:

a. formazione pedagogica-professionale a livello universitario;

b. formazione disciplinare convalidata da un diploma di grado terziario;

c. esperienza aziendale di sei mesi.

3.2. Nel 2005, la CFMP, autorità preposta all'esercizio dell'alta

sorveglianza sulla maturità professionale, onde porre in applicazione le

suddette disposizioni legali, ha emanato il Promemoria X concernente le

"Qualifiche dei docenti delle scuole di maturità professionale", nell'ambito

del quale i Cantoni e le autorità responsabili sono stati invitati ad

intraprendere al più presto i passi necessari per i docenti che non soddisfacevano

ancora i requisiti stabiliti dalla legislazione federale in materia di

formazione professionale (LFPr e relativa ordinanza). Un'elevata qualifica

dei docenti, conforme alle disposizioni legali - si legge nel promemoria - rappresenta

una importante premessa per rafforzare l'interesse per la maturità

professionale (MP) e promuovere la fiducia che i partner ripongono in questa formazione.

Al fine di consolidare la considerazione e la posizione della maturità

professionale nel sistema svizzero di formazione professionale, il citato promemoria

ha dunque stabilito chiari e vincolanti requisiti che i docenti devono soddisfare

per poter insegnare nelle materie previste dai programmi delle scuole medie

professionali (SMP). In buona sostanza, un docente di maturità professionale

deve disporre delle seguenti qualifiche ("Qualifica di base"; promemoria,

punto 2.2):

·

una qualifica

scientifica (qualifica specifica) tramite una formazione a livello di

scuola universitaria (università, SPF oppure SUP), qualora la materia sia

presente nell'offerta della scuola universitaria; il titolo in questa o in

queste materie viene conseguito con una licenza/un diploma o un diploma di

master;

·

una qualifica

d'insegnamento che comprende i seguenti elementi:

- qualifica pedagogica di grado adeguato presso

un'alta scuola pedagogica (ASP) oppure un'abilitazione all'insegnamento per il

grado secondario 2 - Höheres Lehramt (HLM) - fintanto che esisterà tale istituzione;

- qualifica didattica di grado adeguato presso

un'ASP, un HLA oppure presso l'ISPFP/IUFFP;

·

come per tutti i

docenti di scuole professionali, oltre a questa qualifica di base viene richiesta

un'introduzione alla pedagogia per la formazione professionale. Gli

articoli 46 capoverso 1 lettera c e 48 OFPr contengono disposizioni concrete a

tal proposito. Siccome l'interdisciplinarità è una caratteristica importante

della maturità professionale, l'introduzione alla pedagogia per la formazione

professionale deve affrontare in modo approfondito anche questo tema con una corrispondente

istruzione metodico-didattica.

Tali

requisiti si basano sull'art. 46 LFPr e devono essere adempiuti cumulativamente.

In nessun caso è infatti possibile rinunciare

ad una delle citate qualifiche di base (cfr. promemoria, pag. 2).

Considerandi

Ci sono materie d'insegnamento integrative per le quali non viene offerta

nessuna formazione specifica. Si tratta, tra l'altro, delle scienze sociali e

delle scienze naturali. Fino alla realizzazione, da parte delle scuole

universitarie, di una formazione di indirizzo generale specifica per i docenti

nelle materie scienze sociali, scienze naturali, arte applicata, cultura, arte

nonché informazione e comunicazione, sono autorizzate ad insegnare presso una

scuola di maturità professionale le persone che dispongono di un'abilitazione

all'insegnamento in un ciclo di studio (se offerto) oppure in due materie.

Inoltre devono essere comprovate la formazione continua in ambito scientifico,

così come la formazione e la formazione continua in ambito pedagogico (cfr. promemoria,

punto 2.4).

Ciò posto, occorre ora verificare se il ricorrente dispone delle necessarie

qualifiche per svolgere attività di insegnamento nei percorsi di maturità

professionale.

3.3

In considerazione di quanto espresso al considerando precedente, appare evidente

che il ricorrente non possa impartire lezioni

di fisica e matematica nei corsi di maturità professionale. Essendo tali

materie presenti nell'offerta delle scuole universitarie, per poterle insegnare,

occorre disporre di una qualifica scientifica specifica che attualmente l'insorgente,

e per sua stessa ammissione, non possiede.

Il fatto di averle apprese, quale supporto, nell'ambito della sua formazione

universitaria, ancora non significa disporre automaticamente delle necessarie nozioni

e competenze disciplinari per poterle insegnare. La laurea in ingegneria forestale

conseguita all'ETH di __________ non dispensa l'insorgente dal possedere anche

una qualifica specifica, indispensabile per poter accedere all'insegnamento nei

percorsi di maturità. Il ricorrente non può evidentemente avvalersi del diploma

rilasciato dall'IUFFP. Questo titolo lo abilita senz'altro all'insegnamento

della matematica nelle scuole professionali, tuttavia al di fuori dei cicli di

maturità. Per poter offrire dei corsi nei cicli di maturità professionale occorre,

come detto, essere titolari di una licenza, di una diploma o di un diploma di master

nella materia pertinente (art. 46 cpv. 1 LFPr). Ne segue che neppure il diploma

conseguito all'IUFFP nel 2007 può sostituire il titolo specifico mancante,

richiesto obbligatoriamente dalla legislazione federale. Si ribadisce che i requisiti

di cui all'art. 46 cpv. 1 LFPr devono essere adempiuti cumulativamente. In

nessun caso è possibile infatti rinunciare ad anche una sola delle qualifiche richieste.

La circostanza per cui attualmente vi siano ancora docenti che, pur non

disponendo delle necessarie qualifiche specifiche scientifiche, insegnano

matematica e fisica (o altre materie) nei corsi di maturità professionale (cfr.

risposta della Sezione amministrativa/DFP del DECS, pag. 6), non consente a RI

1.

di invocare con successo una parità di trattamento nell'illegalità. Dottrina

e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che una precedente violazione della

legge non attribuisce in principio un diritto allo stesso trattamento non

conforme alla legge. Nessuno può prevalersi del fatto che la legge sia stata

altre volte violata per chiedere che sia pure violata a suo vantaggio,

rispettivamente che continui ad esserlo. Ammettere il contrario sarebbe un

invito all'autorità - che nel caso di specie ha peraltro manifestato chiaramente

la volontà di abbandonare tale prassi non conforme al diritto - a perseverare

nell'errore (Adelio Scolari,

Diritto amministrativo, Parte generale, 2. edizione,

Cadenazzo 2002, n. 443 con rinvii; DTF 127 I 1 consid. 3a; 122 II 446 consid.

4a).

La decisione del Consiglio di Stato, laddove conferma la mancata attribuzione

di ore di lezione nelle materie matematica e fisica, resiste alle critiche del

ricorrente.

RI 1 soddisfa

per contro pienamente i requisiti necessari per insegnare scienze naturali nei

percorsi di maturità professionale. Come rettamente osservato dalle autorità

inferiori, in assenza di una corrispettiva formazione specifica scientifica a

livello universitario o di grado terziario, il titolo di studio conseguito

all'ETH di __________ è infatti sufficiente (cfr. promemoria pagg. 2-3). Ciò posto, e nella misura in cui la

mancata assegnazione di

ore in quest'ultima materia presso

la SSMT di __________ non è

da ricondurre, con ogni evidenza, all'assenza di titoli

scientifici, la scelta, perfettamente legittima, di attribuirle ad un docente

con un profilo professionale più affine al settore della sanità rispetto a

quello che caratterizza il ricorrente, non è sindacabile in questa sede.

Ne segue che la decisione querelata, anche da questo punto di vista, non presta

il fianco a critiche e merita piena tutela.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

5.

La tassa

di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 28

LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster