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Decisione

52.2012.131

Sostituzione di un membro di un ufficio patriziale destituito per aver commesso reati contrari alla dignità della carica

24 ottobre 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 29 dicembre 2011 il patriziato CO 2 ha convocato l'assemblea patriziale per il 4 marzo 2012 onde eleggere un membro dell'ufficio

patriziale. Il posto era rimasto vacante a seguito della destituzione ad opera

del Consiglio di Stato, il 15 febbraio 2011, dell'allora membro CO 1,

precedentemente condannato per il reato di __________.

B. Visto che

entro il termine utile era pervenuta una sola proposta che indicava quale unico

candidato lo stesso CO 1, l'ufficio patriziale, con risoluzione 21 febbraio 2012, ha dichiarato eletto tacitamente quest'ultimo e ha nel contempo revocato la convocazione

dell'assemblea patriziale.

C. RI 1,

cittadino patrizio, è insorto il 6 marzo 2012 dinanzi al Consiglio di Stato

avverso la menzionata risoluzione, della quale ha chiesto l'annullamento poiché

contraria alla buona fede e alla sicurezza del diritto. Infatti, CO 1 essendo

stato destituito dal Consiglio di Stato il 15 febbraio 2011, non potrebbe più

essere rieletto quale membro dell'ufficio patriziale per la durata della presente

legislatura (2009-2013).

Con risoluzione 28 marzo 2012 il Consiglio di Stato ha trasmesso per competenza

gli atti al Tribunale.

D. Con le

proprie osservazioni il patriziato si è limitato a ribadire lo svolgimento dei

fatti e ha confermato che l'interessato non ha ancora assunto ufficialmente la

carica. CO 1 si è invece rimesso al giudizio del Tribunale.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale è data dall'art. 35 cpv. 1 della legge sulle elezioni

patriziali del 10 novembre 2008 (LElPatr; RL 2.2.2.1) e la legittimazione del

ricorrente, cittadino patrizio, certa (art. 43 legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

1.2. Quanto alla tempestività del gravame si osserva quanto segue. A seguito

dell'inoltro di una sola candidatura per un unico posto vacante, l'ufficio

patriziale con la decisione impugnata ha dato atto dell'elezione tacita del

resistente e revocato la convocazione dell'assemblea patriziale prevista per il

4 marzo 2012. La natura di tale determinazione è duplice: da un lato viene portata

a conoscenza degli elettori l'elezione tacita, con il nominativo del candidato

proposto, e da un altro lato viene revocata la convocazione dell'assemblea,

divenuta superflua. Per il primo aspetto, dunque, il termine ricorsuale sarebbe

di quindici giorni, trattandosi del risultato di un'elezione, mentre la revoca

dell'assemblea rientrerebbe di per sé negli atti preparatori delle elezioni e

dovrebbe quindi essere dedotta in giudizio entro tre giorni (art. 35 cpv. 1

LElPatr). Quale atto conseguente alla proclamazione del risultato di un'elezione

tacita, si potrebbe invero ammettere anche per la revoca dell'assemblea il

medesimo termine ricorsuale di quindici giorni. Sia come che sia, il quesito

non merita ulteriori approfondimenti, ritenuto che il ricorrente si è attenuto

alle indicazioni dei rimedi giuridici contenuti nella decisione impugnata ed ha

inoltrato ricorso entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'ufficio

patriziale. Quand'anche tale indicazione fosse da ritenersi errata o

incompleta, al ricorrente non può derivarne pregiudizio alcuno e pertanto egli

ha per principio il diritto di prevalersi del difetto nei limiti delle regole

della buona fede. La protezione della buona fede è esclusa solo se l'inesattezza

dell'indicazione era conosciuta all'interessato o, comunque, facilmente

riconoscibile in ragione di elementi non solo oggettivi, ma anche soggettivi, e

usando la dovuta diligenza (DTF 127 II 198 consid. 2c, 123 II 231 consid. 8b

con rinvii; Marco Borghi/ Guido Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, Agno 1997, n. 5a ad art. 25).

Questa evenienza non si verifica in concreto, data la natura dell'elezione in

questione e la non immediata riconoscibilità del termine ricorsuale dalla sola

lettura del testo di legge, tanto più che il

ricorrente nemmeno era assistito da un legale. La tempestività del gravame è

quindi ammessa.

1.3. Il

gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti,

senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

2.1. La

presente vertenza è incentrata sul quesito di sapere se un membro dell'ufficio

patriziale, destituito ad opera del Consiglio di Stato secondo quanto stabilito

dall'art. 135 della legge organica patriziale del 28 aprile 1992 (LOP; RL

2.2.1

) per aver subito una condanna a seguito della commissione di un reato

intenzionale contrario alla dignità della carica, possa essere rieletto durante

il medesimo periodo di elezione. Quesito che il ricorrente ritiene debba essere

risolto negativamente, per motivi di buona fede e di sicurezza del diritto. A

ragione.

2.2

L'art. 82 cpv. LOP dichiara eleggibile alla carica di membro e di supplente dell'ufficio

patriziale ogni patrizio maggiorenne con diritto di voto in materia patriziale,

ossia a 18 anni compiuti e se considerato maggiorenne ai sensi della legge

(art. 52 cpv. 1 LOP). La legge non prevede altre condizioni, siano esse

positive o negative, di eleggibilità per i membri delle autorità patrizie, a

differenza ad esempio di quanto avviene per i membri del Consiglio di Stato: in

effetti, l'art. 67 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14

dicembre 1997 (Cost./TI; RL 1.1.1.1) dichiara espressamente ineleggibili i

cittadini condannati alla pena di reclusione o di detenzione per crimini o

delitti contrari alla dignità della carica. Di per sé, quindi, anche il

cittadino patrizio che ha subito una condanna penale per reati contrari alla

dignità della carica gode del diritto di elezione alla carica di membro di un

ufficio patriziale. Tuttavia, la presente

fattispecie è sostanzialmente differente rispetto al caso di elezione generale

o a quello di elezione a seguito di

dimissioni di un membro dell'ufficio patriziale, poiché il 15 febbraio 2011 nei

confronti di CO 1 è stata pronunciata la destituzione ai sensi dell'art. 135

LOP, cresciuta in giudicato. L'elezione qui oggetto di contestazione si è

quindi resa necessaria proprio per la sostituzione del membro destituito.

2.3

In

caso di destituzione a seguito della condanna di un membro dell'ufficio patriziale

per reati contrari alla dignità della carica, l'art. 135 cpv. 2 LOP prescrive

la sostituzione della persona colpita dal provvedimento secondo le norme delle

leggi elettorali. A sua volta, l'art. 34 cpv. 1 LElPatr dispone che se durante

il periodo di elezione un seggio diventa vacante per decesso, dimissioni o

altra causa, subentra il candidato che, nelle elezioni generali, ha ottenuto il

maggior numero di voti secondo l'elenco dei subentranti. In caso di vacanza

della carica di presidente o quando la lista dei subentranti è esaurita,

soggiunge il cpv. 2, si procede come nel caso di elezioni generali, nei termini

fissati dall'ufficio patriziale. Orbene, appare evidente e ovvio che un membro

destituito non possa essere sostituito da esso medesimo. Vana e di nessun

effetto sarebbe in caso contrario la sanzione della destituzione, che mira ad

impedire a coloro che si sono resi indegni del ruolo istituzionale ricoperto di

continuare ad espletare le pubbliche funzioni, perlomeno fino al termine del

periodo per il quale sono state elette, negando loro ulteriore affidamento.

Tale

conclusione è del resto supportata anche dai materiali legislativi concernenti

l'adozione della medesima norma per i membri degli esecutivi comunali, laddove

nel messaggio n. 2954 del Consiglio di Stato concernente la revisione della

legge organica comunale del 2 luglio 1985 viene fatto esplicito riferimento

all'effetto della destituzione per tutto il periodo di elezione (cfr. commento

ad art. 199 e 200).

2.4

Visto quanto precede, dunque, in concreto la candidatura di CO 1 non

poteva essere ritenuta valida in quanto colpito dal provvedimento della

destituzione, cresciuto in giudicato, durante il medesimo periodo di elezione

(2009-2013). Nulla muta il fatto che nel frattempo la condanna inflitta al candidato

per il reato di lesioni semplici non è più riportata nell'estratto dal

casellario giudiziale rilasciato a privati grazie al superamento del periodo di

prova. L'effetto della destituzione deve rimanere valido anche in questo caso

fino al termine del periodo di elezione. Va poi annotato come l'autorità

patriziale, in concreto, abbia atteso senza oggettiva giustificazione oltre un

anno dalla pronuncia della destituzione prima di convocare l'assemblea patriziale

per la sostituzione del resistente, tant'è che nel frattempo CO 1 ha potuto contare sulla cancellazione della condanna.

3.

Dalle

considerazioni esposte sopra discende che il ricorso deve essere accolto e la

risoluzione patriziale 21 febbraio 2012 di accertamento dell'elezione tacita di

CO 1 e di revoca dell'assemblea patriziale deve essere annullata. Il patriziato

dovrà quindi procedere nuovamente e senza ulteriori indugi nei suoi incombenti ai fini della sostituzione per

la durata del periodo di elezione del membro destituito, secondo le leggi

elettorali.

4.

Visto

l'esito, non si preleva tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e non si assegnano

ripetibili (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto e la risoluzione 21 febbraio

2012 dell'ufficio patriziale del patriziato CO 2 è annullata.

2. Non si

preleva tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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