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Decisione

52.2012.136

Autorizzazione per la messa in esercizio di un Tomografo Assiale Computerizzato (TAC)

27 settembre 2013Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I cantoni possono in particolare apportare

delle restrizioni di polizia al diritto di esercitare liberamente un'attività

economica al fine di tutelare l'ordine pubblico, la salute, i buoni costumi e

la buona fede nei rapporti commerciali. Possono inoltre prevedere delle

limitazioni fondate su motivi di politica sociale, a condizione che queste

misure si limitino, conformemente al principio di proporzionalità, a quanto

necessario per realizzare gli scopi d'interesse pubblico perseguiti (DTF 125 I

276 consid. 3a e riferimenti). Sono invece

escluse restrizioni fondate su ragioni non conformi al principio della libertà

economica, che intervengono cioè nel gioco della libera concorrenza per favorire

certi rami di attività lucrativa e per dirigere l'attività economica secondo un

piano prestabilito (art. 94 cpv. 4 Cost.; DTF 128 I 9, consid. 3a, 125 I 431

consid. 4b e 121 I 129 consid. 3b).

6.3. Assoggettando la messa in esercizio di attrezzature a

tecnologia avanzata alla clausola del bisogno, il DLCB ha indubbiamente

introdotto una limitazione della libertà dei medici di esercitare la

professione dotandosi degli strumenti ritenuti più confacenti alle loro

Considerandi

necessità.

Tale restrizione è comunque fondata su una base legale chiara e sufficiente

(ovvero l'art. art. 3 cpv. 2 DLCB) ed è parimenti giustificata

da un interesse pubblico, segnatamente il contenimento dei costi della salute,

che è indubbiamente atta a conseguire. Essa è pure proporzionata allo scopo visto

che colpisce unicamente le attrezzature a tecnologia avanzata i cui costi sono

a carico della LAMal e rispetta il diritto fondamentale dei medici di

esercitare la professione, potendo essi chiedere, all'occorrenza, di utilizzare

simili nuove apparecchiature al di fuori del sistema assicurativo fondato sulla

LAMal. Infine si tratta di una limitazione che colpisce indistintamente tutti i

liberi professionisti, per cui non ha alcun effetto discriminatorio. Tornando

più concretamente al caso di specie, il mancato rilascio ai

ricorrenti dell'autorizzazione da essi richiesta non comporta un impedimento al

libero accesso ad un'attività economica, privata e al suo esercizio (art. 27

cpv. 2 Cost.) e quindi tale provvedimento non comporta delle restrizioni lesive

della loro libertà economica, né disattende il principio di uguaglianza.

Anche su questo punto le censure sollevate risultano quindi infondate.

7.

Sulla scorta di tutto quanto precede, il

ricorso deve quindi essere respinto.

La tassa di giustizia è posta a carico degli insorgenti, secondo soccombenza

(art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano

ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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