52.2012.139
Licenza edilizia per la formazione di un posteggio. Distanze dai corsi d'acqua
18 luglio 2013Italiano24 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
52.2012.139
Data decisione, Autorità:
18.07.2013, TRAM
Titolo:
Licenza edilizia per la formazione di un posteggio. Distanze dai corsi d'acqua
DISTANZA DALL'AREA PUBBLICA
art. 36a LPAC
art. 41a OPA
art. 41c OPA
art. 34 RLE
Incarto n.
52.2012.139
Lugano
18 luglio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Giovan
Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente
segretaria:
Sarah Socchi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 4 aprile 2012 di
RI 1
patrocinato da:PA 1
contro
la decisione 13 marzo 2012 del Consiglio di Stato
(n. 1455), che re-spinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 4 gennaio 2012 con cui il
municipio di Minusio gli ha negato il permesso per la formazione di una
piattaforma-posteggio al mapp. 1828 di quel comune;
ritenuto, in
fatto
A. a. RI 1, qui ricorrente, è proprietario del mapp.
1828 di Minusio, situato in località Cadogno, in zona residenziale semi-intensiva (R4). Sul fondo, avente una superficie di
mq 147, insiste una casa d'abitazione monofamiliare ad uso primario (mq 46). La particella comprende anche una parte (mq 8)
del riale d'Aprile (incanalato) che scorre sul lato ovest.
b. L'11 ottobre
2011, RI 1 ha inoltrato al municipio, in forma di notifica, una domanda di
costruzione per la formazione di una piattaforma-posteggio (scoperta),
addossata al lato ovest della casa. Dall'annessa relazione tecnica, si evince
che il progetto comporta anzitutto la demolizione della tettoia, situata poco
sotto il livello della strada, che attualmente copre uno spazio adibito a
legnaia-deposito.
c. La
domanda non ha suscitato formali opposizioni da parte di privati. CO 1 (confinante)
e CO 2 (non confinante) hanno tuttavia inoltrato delle osservazioni, chiedendo
sostanzialmente al municipio di valutare il progetto anche dal profilo della
sicurezza del traffico.
Preoccupazioni
in merito alla sicurezza sono state formulate anche dalla polizia comunale di
Muralto-Minusio, tenuto conto del fatto che via Cadogno è una strada di
transito (in entrambi i sen-si di marcia) integrata in un percorso casa-scuola
e che l'angolo della casa toglierebbe, al momento dell'uscita dal posteggio, la
necessaria visuale sui pedoni e sulle vetture in arrivo.
A sua
volta, chiamato dal municipio ad esprimere il proprio avviso sulla domanda, in data 30 novembre 2011 l'Ufficio dei corsi d'acqua si è opposto alla stessa, confermando una propria precedente
presa di posizione, in quanto il previsto posteggio risulta nello spazio di
pertinenza del corso d'acqua.
Preso atto del vincolante avviso negativo cantonale, il 4 gennaio 2012 il
municipio ha pertanto negato il permesso richiesto.
B. Con giudizio
13 marzo 2012, il Consiglio di Stato ha confermato il diniego della licenza, respingendo l'impugnativa 17 gennaio 2012
inoltrata dall'istante in licenza.
Rilevato che secondo i Servizi generali del
Dipartimento del territorio non sussiste una situazione eccezionale tale da
giustificare la concessione di una deroga e constatato che la piattaforma è
prevista parzialmente sopra il corso d'acqua e per il resto a soli 90 cm dalla sponda del riale, il Governo ha ritenuto che l'intervento progettato si pone (…) in
manifesto ed insanabile contrasto con la distanza minima di 5 m dal corso d'acqua prescritta dall'art. 34 RLE. Abbondanzialmente, l'Esecutivo cantonale ha inoltre
affermato di condividere le preoccupazioni espresse in te-ma di sicurezza
stradale. Il Governo ha infine escluso la sussistenza dei presupposti affinché il
permesso postulato potesse essere rilasciato in virtù di una parità di trattamento
nell'illegalità.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo con ricorso 4 aprile 2012, chiedendo il suo annullamento ed il
rilascio della licenza edilizia.
L'insorgente rimprovera anzitutto al Consiglio
di Stato di non aver esaminato concretamente la sussistenza dei
presupposti per la concessione di una deroga, di aver permesso a CO 1 e a CO 2
di prendere posizione sul suo gravame ancorché non si fossero opposti al
progetto, di aver preso in considerazione un rapporto della polizia cantonale
negletto dalla decisione municipale impugnata e di aver escluso l'esistenza nel
co-mune di Minusio di una prassi tendente ad autorizzare edifici e posteggi irrispettosi della distanza minima dai
corsi d'acqua senza procedere ad un sopralluogo e senza tenere conto degli
esempi contrari portati. Secondo il ricorrente, nella fattispecie
sarebbero realizzati tutti i presupposti per concedere una deroga ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 del regolamento di applicazione
della legge edilizia del 9 dicembre
1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1). Al riguardo, evidenzia che la prevista
piattaforma è situata 5 m sopra il riale in discussione, il quale sarebbe
peraltro in secca per svariati mesi all'anno. Il manufatto verrebbe a trovarsi
proprio sopra la tettoia esistente, per cui la situazione attuale non verrebbe
peggiorata. Pur avendo pagato il contributo sostitutivo, non avrebbe alcuna
possibilità di parcheggio sulla pubblica via, poiché i pochi posteggi blu presenti
sarebbero costantemente occupati. Le finalità delle norme sulle distanze dai
corsi d'acqua non sarebbero d'altra parte compromesse in alcun modo. A quest'ultimo
proposito, l'insorgente ribadisce la necessità di procedere ad un sopralluogo,
che consentirebbe pure di constatare l'esistenza di situazioni analoghe nei
dintorni (mapp. 1802 e 2803). Ciò permetterebbe di giustificare eccezionalmente
un diritto alla parità di trattamento nell'illegalità.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
L'Ufficio
delle domande di costruzione riporta essenzialmente le osservazioni dell'Ufficio dei corsi d'acqua, il quale conferma il proprio
avviso negativo e nega di aver preavvisato favorevolmente manufatti in
deroga alle distanze minime su altri fondi.
Dal canto suo, il municipio richiama la propria
risposta 1° febbraio 2012 davanti al Governo, dando atto delle reali
difficoltà del proprietario a proporre una diversa progettazione, stante l'esiguità
del fondo, e del disagio a trovare un parcheggio dopo l'introduzione della zona
blu con eliminazione di alcuni stalli pubblici lungo via Cadogno.
CO 2 e CO 1, ai quali il gravame è stato trasmesso per eventuali osservazioni
in quanto destinatari della de-cisione governativa, si rimettono al giudizio
del Tribunale.
E. Con scritto 14 maggio
2013 questo Tribunale ha fissato alle parti un termine scadente il 29 maggio
2013 per presentare eventuali osservazioni in merito alle nuove disposizioni in
materia di protezione delle acque entrate in vigore nel corso del 2011.
In
data 21 maggio 2013, l'UDC ha comunicato che secondo l'Ufficio dei corsi d'acqua il nuovo diritto non
modifica la situazione, per cui vengono confermate le considerazioni espresse
in prece-denza.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è da-ta dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La
legittimazione attiva del ricorrente, già istante in licenza, è certa (art. 21
cpv. 2 LE). Il ricorso, tempesti-vo (art. 46 cpv. 1 legge di procedura per le
cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), è dunque
ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio
può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto
della controversia emerge con sufficiente chiarezza dalle carte processuali ed
in specie dalla documentazione fotografi-ca agli atti. Il sopralluogo sollecitato
dall'insorgente, non appare atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti
rilevanti per il giudizio.
1.3. Ancorché
richiesti (anche in questa sede) di presentare eventuali osservazioni, CO 2 e CO 1 non possono essere considerati parti nell'ambito
della presente procedura, non potendo essere loro riconosciuta la veste di
opponenti, dato che non risultano aver interposto formale opposizione. Le preoccupazioni
da loro spontaneamente esternate in tema di sicurezza nel termine di
pubblicazione coincidevano sostanzialmente con quelle formulate dalla polizia
comunale a richiesta del municipio. Nulla impediva a quest'ultimo, rispettiva-mente
al Governo, di tenerne conto ai fini del giudizio, posto che la procedura amministrativa è retta dal principio inquisitorio e da
quello dell'applicazione del diritto d'ufficio (art. 18 cpv. 1 LPamm; cfr. Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 18 n. 1). Del resto,
l'insorgente ha comunque avuto facoltà di esprimersi in merito alle
problematiche sollevate davanti al Tribunale, al cui giudizio i due interessati
si sono in questa sede essenzialmente rimessi.
2.2.1. Secondo l'art. 36a cpv. 1 della legge federale
sulla protezione delle acque del 24 gennaio
1991 (LPAc; RS 814.20), nella versione in vigore dal 1° gennaio 2011, previa
consultazione de-gli ambienti interessati, i Cantoni determinano lo spazio necessario
alle acque superficiali affinché siano garantite le funzioni naturali delle
acque (lett. a), la protezione contro le piene (lett. b) e l'utilizzazione
delle acque (lett. c). Il Consiglio federale, prosegue la norma (cpv.
2), disciplina i dettagli. Inoltre, i Cantoni provvedo-no affinché
lo spazio riservato alle acque sia preso in considera-zione nei piani direttori
e di utilizzazione e sia sistemato e sfruttato in modo estensivo (cpv. 3).
Il
mandato ai cantoni contenuto nell'art. 36a cpv. 1 LPAc ha carattere generale.
Spetta al diritto cantonale stabilire se il compito di determinare lo spazio riservato alle acque incombe al cantone stesso o ai
comuni oppure, ancora, se si tratti di un lavoro da espletare
congiuntamente (cfr. Hans W. Stutz,
Raumbedarf der Gewässer - die bundesrechtlichen Vorgaben für das Planungs- und
Baurecht, in: PBG 2011/4 pag. 9 e 16).
2.2.
Il Consiglio federale ha fatto uso della propria competenza, promulgando gli
art. 41a (spazio riservato ai corsi d'acqua),
41b (spazio riservato
alle acque stagnanti) e 41c (sistemazione e
sfruttamento estensivi dello spazio riservato alle acque) dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28
ottobre 1998 (OPAc; RS 814.201), in vigore dal 1° giugno 2011.
2.2.1. L'art. 41a OPAc concretizza lo spazio riservato ai corsi
d'acqua. Quest'ultimo, composto dall'alveo naturale e da una striscia di terreno lungo entrambe le rive, costituisce
una sorta di corridoio, dove l'alveo non deve necessariamente stare nel mezzo. Può essere determinato anche mediante
distanze fisse a sinistra e a destra del corso d'acqua (ad esempio, mediante
linee di costruzione nelle zone edificabili). Nella determinazione dello
spazio riservato alle acque, l'Autorità dispone dunque di un certo margine di
gioco, segnatamente per tenere conto delle circostanze di fatto (ad esempio:
edifici, strade, ecc.) esistenti nei dintorni del corso d'acqua (cfr. UFAM,
Erläuternder Bericht zur parlamentarischen Initiative Schutz und Nutzung der
Gewässer (07.492) - Änderung der Gewässerschutz-, Wasserbau-, Energie und Fischereiverordnung,
pag. 10; Hans W. Stutz, op. cit., pag. 8 e 17 seg.).
L'art. 41a OPAc distingue tra spazio riservato ai corsi d'acqua
all'interno delle zone protette (cpv. 1), quali biotopi d'importanza
nazionale, riserve naturali cantonali, ecc, e
spazio riservato ai
corsi d'acqua al di fuori di tale zone (cpv. 2). In sostanza, mentre nel primo
caso la larghezza dello spazio riservato alle acque corrisponde alla cosiddetta
Biodiversitätskurve (cfr. UFAM/UFAEG, Leitbild Fliessgewässer Schweiz,
2003, pag. 4; UFAEG, Wegleitung Hochwasserschutz an Fliessgewässern, 2001, pag.
19), nel secondo caso coincide sostanzialmente con la cosiddetta Raum-bedarfskurve
minimal, con una semplificazione per i piccoli corsi d'acqua aventi una
larghezza naturale dell'alveo inferiore a 2 m (cfr. UFAM, op. cit., pag. 11). In tal senso, nelle altre zone (cpv. 2), cioè in quelle non protette ai
sensi del cpv. 1, qual è quella qui in discussione, la larghezza dello
spazio riservato alle acque deve misurare almeno 11 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale inferiore a 2 metri (lett. a), rispettivamente almeno 2,5 volte la larghezza del fondo dell'alveo più 7 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale compresa tra 2 e 15 metri (lett. b).
Le indicazioni
sulla larghezza dello spazio riservato alle acque contenute nei cpv. 1 e 2 dell'art.
41a OPAc rappresentano la larghezza minima dello stesso, sotto la quale,
di principio, non si può andare (cfr. UFAM, op. cit., pag. 11).
Tale larghezza, prosegue la norma (cpv. 3), deve essere
aumentata qualora ciò sia necessario per garantire (a) la protezione contro
le piene, (b) lo spazio necessario per una rivitalizzazione, (c) gli
obiettivi di protezione degli oggetti menzionati nel cpv. 1 e altri interessi
preponderanti in materia di protezione della natura e del paesaggio, nonché
(d) l'utilizzazione delle acque.
Per contro, nelle zone densamente
edificate, la larghezza dello spazio riservato alle acque può essere adeguata alla situazione di edificazione, purché sia garantita la protezione contro le
piene (cpv. 4). In tali zone (ad esempio,
città o centri di villaggi), la determinazione dello spazio riservato alle
acque non è sensata o lo è soltanto tenendo conto della situazione di fatto;
anche qui, la protezione dalle piene deve comunque sempre essere garantita (cfr.
UFAM, op. cit., pag. 12).
Se non vi si
oppongono interessi preponderanti, è pure possibile rinunciare a fissare
lo spazio riservato alle acque se queste a) si trovano in foresta o in
zone che nel catasto della produzione agricola non sono classificate come
regioni di montagna o di pianura conformemente alla legislazione in materia di
agricoltura; b) sono messe in galleria; oppure c) sono artificiali (cpv.
5).
2.2.2.
Dal canto suo, l'art. 41c cpv. 1 prima proposizione OPAc prevede
che nello spazio riservato alle acque è consentito realizzare esclusivamente
impianti ad ubicazione vincolata e d'interesse pubblico, come percorsi
pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua fluente o ponti.
Tuttavia, prosegue la
norma (cpv. 1 seconda proposizione), nelle zone densamente edificate, l'autorità
può autorizzare deroghe per impianti conformi alla destinazione della
zona, purché non vi si oppongano interessi preponderanti. Sono segnatamente
considerate zone densamente edificate le città ed i centri dei villaggi (cfr. UFAM, op. cit., pag. 15). Costituisce inoltre un indizio
circa la sussistenza di una tale zona il
fatto che nei dintorni vi siano fondi
ampiamente sfruttati dal profilo edilizio, o che le costruzioni confinanti
occupino anch'esse lo spazio riservato alle acque, oppure, ancora, che il fondo
dedotto in edificazione costituisca uno degli ultimi spazi vuoti tra le
costruzioni del comprensorio (cosiddetta Baulücke; cfr. Christoph Fritzsche/
Peter Bösch/Thomas Wipf, Zürcher Planung- und Baurecht, Band 2, 5 ed.,
Zurigo 2011, pag. 791; Hans
W. Stutz, op. cit., pag. 18). Interessi
preponderanti sono in particolare considerati quelli della protezione contro le
piene e della protezione della natura e del paesaggio (cfr. UFAM,
op. cit., pag. 15).
La norma stabilisce
inoltre (cpv. 2) che gli impianti realizzati in conformità con le vigenti
disposizioni e utilizzabili conformemente alla loro destinazione situati entro
lo spazio riservato alle acque sono per
principio protetti nella propria situazione di fatto. La manutenzione di tali opere è dunque
permessa. In che misura possa essere autorizzata anche una loro modifica o un
cambia-mento della loro destinazione, va determinato secondo gli art. 24 segg.
della legge federale sulla pianificazione del territorio, del
22 giugno 1979 (LPT; RS 700) e l'art. 37a della relativa ordinanza del
28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1) per le costruzioni situate fuori della zona edificabile,
rispettivamente in base alla specifica normativa cantonale (cfr. art. 23 LPT) per
quelle ubicate all'interno di tale zona [in
Ticino: art. 66 della legge sullo sviluppo territoriale
del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1) ed art. 86 del relativo regolamento del 20
dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1); cfr. UFAM,
op. cit., pag. 15].
2.3. Spetta ai cantoni determinare entro il 31 dicembre 2018 lo spazio riservato
alle acque conformemente agli art. 41a e 41b OPAc (cfr. OPAc,
cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011, in vigore dal 1° giugno 2011). Concretamente, ciò significa che va approntato un piano dello
spazio riservato alle acque, che dovrà poi essere considerato nel piano
direttore e nei piani regolatori (cfr. UFAM, op. cit., pag. 13). Finché ciò non avverrà, la norma transitoria stabilisce inoltre
(cpv. 2) che le prescrizioni per gli impianti di cui all'art. 41c cpv. 1 e 2
si applicano ad ogni lato lungo le acque in una fascia larga (a) 8 metri in aggiunta alla larghezza del fondo dell'alveo esistente,
per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo non supera i 12 metri di larghezza, (b) 20 metri, per i corsi d'acqua con un fondo dell'alveo di larghezza superiore ai 12 metri e (c) 20 metri, per le acque stagnanti con una superficie superiore a 0,5 ettari. La norma transitoria fissa dunque lo spazio all'interno del quale trovano
ap-plicazione i disposti di cui all'art. 41c cpv. 1 e 2 nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della novella
legislativa ed il mo-mento in cui, conformemente agli art. 41a e
41b OPAc, verrà determinato lo spazio riservato alle acque.
Diversamente dall'art. 41a
OPAc, per il quale decisiva è la lar-ghezza naturale dell'alveo, la norma
transitoria fa riferimento alla larghezza attuale, meno ampia in quanto molti
corsi d'acqua sono interrati o incanalati (cfr. UFAM, op. cit., pag. 11 e 30).
Ciò spiega perché di regola i dati numerici della norma transitoria
so-no più grandi rispetto a quanto contemplato dall'art. 41a OPAc. Un'altra
differenza è data dalla circostanza che secondo la norma transitoria va
determinata una striscia (di protezione) di una certa larghezza sia a sinistra che a destra del corso d'acqua,
mentre lo spazio riservato alle acque ai sensi dell'art. 41a OPAc è costituito
da un corridoio, dove il corso d'acqua non deve necessariamente trovarsi al
centro (cfr. UFAM, op. cit., pag. 30). Con la norma
transitoria in esame si è in sostanza voluto fare in modo che, dopo l'entrata
in vigore della nuova normativa e, perlomeno, fino ad avvenuta determinazione
da parte dei cantoni dello spazio riservato alle acque,
non fosse di principio più possibile
costruire nuovi impianti all'interno di tale spazio (cfr. UFAM,
op. cit., pag. 4).
2.4.
2.4.1. Per
prassi costante, le domande di costruzione sono giudicate di regola secondo il
diritto vigente al momento della decisione;
parimenti sono determinanti le norme applicabili al momento delle
constatazioni dell'autorità di ricorso quando quest'ultima dispone - come è il
caso del Consiglio di Stato - di un potere di libero esame del fatto e del
diritto (Adelio Scolari, Commentario,
Cadenazzo 1996, ad art. 2 LE, n. 705). Da parte sua, il Tribunale cantonale
amministrativo applica di principio il diritto vigente al momento della decisione
del Governo (RDAT I-1991 pag. 44 seg.), a meno che il diritto entrato
successivamente in vigore sia più favorevole all'istante in licenza (principio
della lex mitior). Il nuovo diritto è inoltre
applicabile allorquando motivi particolari, segnatamente di ordine
pubblico, ne impongano l'immediata applicazione, come è il caso nel settore
della protezione ambientale (DTF 135 II 384 consid. 2.3;
Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix
Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Ed., Zürich 2010, §6 n. 326
pag. 71). Nel caso concreto, le citate nuo-ve disposizioni federali in
materia di protezione delle acque sono dunque applicabili (STF 1C_505/2011 del
1° febbraio 2012 consid. 3.1.3; STA 52.2011.75 del 13 gennaio 2012 consid.
2.5.).
2.4.2.
Fatti
I cantoni determinano entro il 31 dicembre 2018 lo spazio riservato alle acque
(cpv. 1 delle disposizioni transitorie). Al di fuori delle zone protette, quest'ultimo
è stabilito conformemente all'art. 41a cpv. 2 e 3 OPAc. Nelle zone densamente edificate, la larghezza dello spazio
riservato alle acque può tuttavia essere adeguata alla situazione di
edificazione, purché sia garantita la protezione contro le piene (cpv. 4).
Secondo
l'art. 41 Lst, nelle zone edificabili, il piano
delle zone fissa le linee d'arretramento dai corsi d'acqua, da stabilire in
base alle direttive del Dipartimento, allo scopo di garantire la protezione
contro le piene e il mantenimento delle funzioni naturali delle acque (cpv. 1). Fuori dalle zone edificabili sono da delimitare linee d'arretramento
dove, in corrispondenza dei corsi d'acqua, vi siano vie di comunicazione,
condotte o altri impianti, esistenti o previsti (cpv. 2). All'interno
delle linee d'arretramento sono vietate costruzioni e modifiche al terreno (cpv.
3). Il comune può fissare ulteriori linee d'arretramento per stabilire uno
spazio con funzione ricreativa (cpv. 4).
Dal
canto suo, l'art. 50 RLst precisava che il piano delle zone fissa le linee d'arretramento
dai corsi e dagli specchi d'acqua, che delimitano lo spazio riservato alle
acque (cpv. 1). Per ogni corso d'acqua va considerata la situazione
esistente (cpv. 2). All'interno delle linee d'arretramento sono promossi
in particolare interventi di sistemazione e rinaturazione del corso d'acqua ad
opera del-l'ente pubblico (cpv. 3). Inoltre, secondo il cpv. 4, si può
rinunciare alla definizione di linee di arretramento alle condizioni fissate nell'ordinanza federale sulla protezione delle
acque del 28 ottobre 1998 (art. 41 lett. a cpv. 5). La Sezione elabora una linea guida sulle linee d'arretramento dai corsi e dagli specchi d'acqua
(cpv. 5). Nella versione in vigore dal 2 aprile 2013, l'art. 50 cpv. 1 RLst prevede che il piano delle zone fissa gli spazi riservati alle acque,
giusta l'art. 36a LPAc e art. 41a e 41b OPAc. I cpv. 2-4
sono stati abrogati, mentre il cpv. 5 stabilisce che la Sezione elabora linee guida sugli spazi riservati alle acque.
2.4.3.
In concreto, non risulta che il cantone e/o il comune di Minusio abbiano già proceduto
a delimitare lo spazio riservato alle acque
del riale d'Aprile. Nessuno del resto lo sostiene. Ne discende che
attualmente fa ancora stato la norma transitoria della
modifica dell'OPAc del 4 maggio 2011. Giusta quest'ultima, lungo i corsi d'acqua
con un alveo di larghezza inferiore a 12 m, qual è quello in discussione, le prescrizioni per gli impianti di cui all'art. 41c cpv. 1 e 2 sono applicabili
su ciascuno dei lati all'interno di una striscia larga 8 m in aggiunta alla larghezza dell'alveo esistente. Dato che il riale d'Aprile, in corrispondenza
del mappale dedotto in edificazione, presenza una larghezza di circa 2 m (cfr. piano annesso alla domanda), la fascia di protezione su ciascun lato ammonta
(transitoriamente) a circa 10 m (8 + 2). La controversa
opera è dunque prevista all'interno dello spazio riservato alle acque. Dato
che non configura un manufatto ad ubicazione vincolata e d'interesse pubblico, potrebbe
pertanto essere autorizzata soltanto se potesse beneficiare di un'autorizzazione
eccezionale (deroga) ai sensi dell'art. 41c cpv. 1 seconda proposizione
OPAc.
3. 3.1. Preso atto dell'avviso
negativo dell'Ufficio dei corsi d'acqua, secondo cui il previsto
posteggio risulta nello spazio di pertinenza
del corso d'acqua,
il municipio ha negato il permesso richiesto. Il provvedimento municipale è stato
confermato dal Consiglio di Stato, il quale, rilevato che per l'autorità
dipartimentale non sussiste una situazione eccezionale tale da giustificare la concessione di una deroga e
constatato che il manufatto litigioso copre parzialmente il corso d'acqua
e per il resto si situa a soli 90 cm dalla sponda del riale, ha ritenuto che l'intervento
progettato si pone (…) in manifesto ed insanabile contrasto con la distanza minima di 5 m dal corso d'acqua prescritta dall'art. 34 RLE.
Il
ricorrente censura la tesi dell'autorità cantonale. In particolare, rimprovera
al Consiglio di Stato di non aver esaminato concretamente la sussistenza dei
presupposti per la concessione di una deroga ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 RLE. Deroga
che, a suo avviso, andrebbe concessa nella fattispecie, posto che, essendo la
prevista piattaforma situata 5 m sopra il riale in discussione, poco più in
alto rispetto a dove è ubicata la tettoia esistente, la situazione attuale non
verrebbe peggiorata e le finalità delle norme sulle distanze dai corsi d'acqua
non sarebbero compromesse.
Considerandi
3.2
Né l'autorità dipartimentale, né il Governo si sono confrontati con le nuove
norme federali, benché fossero in vigore al momento in cui si sono espressi. Neppure
l'insorgente vi ha fatto cenno. A torto, tutti hanno fatto riferimento all'art.
34.
RLE - articolo che è nel frattempo stato
abrogato con effetto 2 aprile 2013 (cfr. BU 2013, 147) - richiamato dall'art.
7.
cpv. 1 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) di Minusio, che,
nella versione in vigore dal 1° gennaio 2007, sanciva al suo cpv. 1 che al fine di garantire la protezione
contro le piene e il mantenimento delle funzioni naturali delle
acque, per qualsiasi tipo di costruzioni e di modifiche allo stato del terreno
deve essere osservata una distanza dai corsi d'acqua da 5 a 15 m stabilita in base ai grafici di cui all'allegato 4 del medesimo regolamento, i quali, in
pratica, corrispondono alla Biodiversitätskurve, rispettivamente
alla Raumbedarfskurve minimal contenute nella citata direttiva
2001.
dell'UFAM sulla protezione contro le piene dei corsi d'acqua. Sennonché, come
illustrato, la novella legislativa federale impone anzitutto ai cantoni di definire
concretamente per ogni corso d'acqua lo spazio riservato alle acque
conformemente all'art. 41a cpv. 1-3 OPAc, adeguandolo se del caso
alla situazione di edificazione (art. 41a cpv.
4.
OPAc). Lavoro, questo, che deve prontamente essere messo in cantiere affinché
il termine fissato (31 dicembre 2018) sia
rispettato. Fintanto che ciò non avverrà, la fascia protetta su entrambi i lati
di ciascun corso d'acqua va calcolata
in conformità alle (più) restrittive indicazioni contemplate dal cpv. 2 delle disposizioni transitorie della modifica della OPAc del 4 maggio
2011.
Questo fa sì che numerosi edifici ed impianti vengono a collocarsi all'interno dello spazio riservato e, conseguentemente,
vedono le loro possibilità edificatorie limitate a quanto consentito dalla
protezione delle situazioni acquisite ai sensi dell'art. 41c cpv.
2.
OPAc, a meno che non siano dati i presupposti per un permesso in base all'art.
41c cpv. 1 OPAc (cfr. Fritzsche/Bösch/Wipf,
op. cit., pag. 793).
3.3
Nella fattispecie, visto che non si sono
confrontate con la nuova normativa federale, l'autorità cantonale e il
municipio hanno segnatamente omesso di valutare concretamente se e a quali
condizioni e/o con quali oneri possa essere rilasciata un'autorizzazione
eccezionale giusta l'art. 41c cpv. 1 seconda proposizione
OPAc. Da questo profilo, il parere espresso dall'Ufficio dei corsi d'acqua e
riportato nelle osservazioni 21 maggio 2013 dell'UDC, secondo cui il nuovo diritto non modifica in nulla la situazione,
non può essere seguito.
Il giudizio impugnato non può dunque essere
tutelato e gli atti vanno rinviati al Governo, affinché, completati se
del caso gli accertamenti e raccolto un nuovo avviso, nonché sentito il
ricorrente e il municipio, si pronunci nuovamente.
L'Esecutivo
cantonale dovrà in particolare valutare se il fondo in questione appartiene ad
una zona densamente edificata ai sensi dell'art. 41c cpv. 1 seconda
proposizione OPAc, ciò che a prima vista non
parrebbe escluso, rispettivamente se all'intervento ostano interessi pubblici
preponderanti, che in concreto non sembrerebbero ravvisabili né nella protezione
contro le piene, posto che in corrispondenza del fondo dedotto in edificazione il
riale è incanalato e presenta degli argini
piuttosto alti e che la progettata piattaforma
si situa prevalentemente a lato del corso d'acqua e ad un'altezza
considerevole dallo stesso, né nella protezione della natura e del paesaggio,
che sinora nessuno ha peraltro invocato. Quanto alla sicurezza della
circolazione stradale, aspetto, questo, evocato a titolo abbondanziale nel
giudizio impugnato, con riferimento al fatto che via Cadogno è integrata in un
percorso casa-scuola (Pedibus) e che l'angolo della casa toglierebbe, al momento
dell'uscita dal posteggio, la necessaria visuale sui pedoni e sulle vetture in
arrivo, la questione dovrà essere oggetto di attenta disamina, tenendo tuttavia
presente che, secondo il piano delle zone, via Cadogno è una strada di servizio
ad orientamento pedonale, su cui vige il limite di velocità di 30 km/h, e prendendo in considerazione eventuali misure (di esercizio o d'altro) suscettibili di escludere,
o perlomeno di diminuire entro limiti ragionevoli, i rischi paventati.
4.
4.1. Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto. Di conseguenza, il
giudizio impugnato è annullato e gli atti sono retrocessi al Consiglio
di Stato affinché, completati se del caso gli accertamenti e raccolto un nuovo
avviso, nonché sentito il ricorrente e il municipio, si pronunci di nuovo.
4.2
Dato l'esito,
non si preleva alcuna tassa di giustizia (art. 28 LPamm), considerato che il
comune è comparso per esigenze derivanti dalla sua funzione. Lo Stato è per
contro tenuto a versare al ricorrente, patrocinato da
un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm), ritenuto
che tale versamento non può essere imposto al comune, dato che quest'ultimo si
è rimesso al giudizio del Tribunale e che il diniego della licenza è
sostanzialmente riconducibile all'avviso negativo, vincolante per il comune,
rilasciato dall'Ufficio dei corsi d'acqua.
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 13 marzo 2012 del Consiglio di Stato
(n. 1455) è annullata;
1.2. gli atti sono retrocessi al Governo affinché, completati
se del caso gli accertamenti e raccolto un nuovo avviso, nonché sentito il
ricorrente e il municipio, emani un nuovo giudizio.
2. Non si
preleva alcuna tassa di giustizia. Lo Stato verserà al ricorrente fr. 1'600.-
per ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30
giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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