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Decisione

52.2012.139

Licenza edilizia per la formazione di un posteggio. Distanze dai corsi d'acqua

18 luglio 2013Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I cantoni determinano entro il 31 dicembre 2018 lo spazio riservato alle acque

(cpv. 1 delle disposizioni transitorie). Al di fuori delle zone protette, quest'ultimo

è stabilito conformemente all'art. 41a cpv. 2 e 3 OPAc. Nelle zone densamente edificate, la larghezza dello spazio

riservato alle acque può tuttavia essere adeguata alla situazione di

edificazione, purché sia garantita la protezione contro le piene (cpv. 4).

Secondo

l'art. 41 Lst, nelle zone edificabili, il piano

delle zone fissa le linee d'arretramento dai corsi d'acqua, da stabilire in

base alle direttive del Dipartimento, allo scopo di garantire la protezione

contro le piene e il mantenimento delle funzioni naturali delle acque (cpv. 1). Fuori dalle zone edificabili sono da delimitare linee d'arretramento

dove, in corrispondenza dei corsi d'acqua, vi siano vie di comunicazione,

condotte o altri impianti, esistenti o previsti (cpv. 2). All'interno

delle linee d'arretramento sono vietate costruzioni e modifiche al terreno (cpv.

3). Il comune può fissare ulteriori linee d'arretramento per stabilire uno

spazio con funzione ricreativa (cpv. 4).

Dal

canto suo, l'art. 50 RLst precisava che il piano delle zone fissa le linee d'arretramento

dai corsi e dagli specchi d'acqua, che delimitano lo spazio riservato alle

acque (cpv. 1). Per ogni corso d'acqua va considerata la situazione

esistente (cpv. 2). All'interno delle linee d'arretramento sono promossi

in particolare interventi di sistemazione e rinaturazione del corso d'acqua ad

opera del-l'ente pubblico (cpv. 3). Inoltre, secondo il cpv. 4, si può

rinunciare alla definizione di linee di arretramento alle condizioni fissate nell'ordinanza federale sulla protezione delle

acque del 28 ottobre 1998 (art. 41 lett. a cpv. 5). La Sezione elabora una linea guida sulle linee d'arretramento dai corsi e dagli specchi d'acqua

(cpv. 5). Nella versione in vigore dal 2 aprile 2013, l'art. 50 cpv. 1 RLst prevede che il piano delle zone fissa gli spazi riservati alle acque,

giusta l'art. 36a LPAc e art. 41a e 41b OPAc. I cpv. 2-4

sono stati abrogati, mentre il cpv. 5 stabilisce che la Sezione elabora linee guida sugli spazi riservati alle acque.

2.4.3.

In concreto, non risulta che il cantone e/o il comune di Minusio abbiano già proceduto

a delimitare lo spazio riservato alle acque

del riale d'Aprile. Nessuno del resto lo sostiene. Ne discende che

attualmente fa ancora stato la norma transitoria della

modifica dell'OPAc del 4 maggio 2011. Giusta quest'ultima, lungo i corsi d'acqua

con un alveo di larghezza inferiore a 12 m, qual è quello in discussione, le prescrizioni per gli impianti di cui all'art. 41c cpv. 1 e 2 sono applicabili

su ciascuno dei lati all'interno di una striscia larga 8 m in aggiunta alla larghezza dell'alveo esistente. Dato che il riale d'Aprile, in corrispondenza

del mappale dedotto in edificazione, presenza una larghezza di circa 2 m (cfr. piano annesso alla domanda), la fascia di protezione su ciascun lato ammonta

(transitoriamente) a circa 10 m (8 + 2). La controversa

opera è dunque prevista all'interno dello spazio riservato alle acque. Dato

che non configura un manufatto ad ubicazione vincolata e d'interesse pubblico, potrebbe

pertanto essere autorizzata soltanto se potesse beneficiare di un'autorizzazione

eccezionale (deroga) ai sensi dell'art. 41c cpv. 1 seconda proposizione

OPAc.

3. 3.1. Preso atto dell'avviso

negativo dell'Ufficio dei corsi d'acqua, secondo cui il previsto

posteggio risulta nello spazio di pertinenza

del corso d'acqua,

il municipio ha negato il permesso richiesto. Il provvedimento municipale è stato

confermato dal Consiglio di Stato, il quale, rilevato che per l'autorità

dipartimentale non sussiste una situazione eccezionale tale da giustificare la concessione di una deroga e

constatato che il manufatto litigioso copre parzialmente il corso d'acqua

e per il resto si situa a soli 90 cm dalla sponda del riale, ha ritenuto che l'intervento

progettato si pone (…) in manifesto ed insanabile contrasto con la distanza minima di 5 m dal corso d'acqua prescritta dall'art. 34 RLE.

Il

ricorrente censura la tesi dell'autorità cantonale. In particolare, rimprovera

al Consiglio di Stato di non aver esaminato concretamente la sussistenza dei

presupposti per la concessione di una deroga ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 RLE. Deroga

che, a suo avviso, andrebbe concessa nella fattispecie, posto che, essendo la

prevista piattaforma situata 5 m sopra il riale in discussione, poco più in

alto rispetto a dove è ubicata la tettoia esistente, la situazione attuale non

verrebbe peggiorata e le finalità delle norme sulle distanze dai corsi d'acqua

non sarebbero compromesse.

Considerandi

3.2

Né l'autorità dipartimentale, né il Governo si sono confrontati con le nuove

norme federali, benché fossero in vigore al momento in cui si sono espressi. Neppure

l'insorgente vi ha fatto cenno. A torto, tutti hanno fatto riferimento all'art.

34.

RLE - articolo che è nel frattempo stato

abrogato con effetto 2 aprile 2013 (cfr. BU 2013, 147) - richiamato dall'art.

7.

cpv. 1 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) di Minusio, che,

nella versione in vigore dal 1° gennaio 2007, sanciva al suo cpv. 1 che al fine di garantire la protezione

contro le piene e il mantenimento delle funzioni naturali delle

acque, per qualsiasi tipo di costruzioni e di modifiche allo stato del terreno

deve essere osservata una distanza dai corsi d'acqua da 5 a 15 m stabilita in base ai grafici di cui all'allegato 4 del medesimo regolamento, i quali, in

pratica, corrispondono alla Biodiversitätskurve, rispettivamente

alla Raumbedarfskurve minimal contenute nella citata direttiva

2001.

dell'UFAM sulla protezione contro le piene dei corsi d'acqua. Sennonché, come

illustrato, la novella legislativa federale impone anzitutto ai cantoni di definire

concretamente per ogni corso d'acqua lo spazio riservato alle acque

conformemente all'art. 41a cpv. 1-3 OPAc, adeguandolo se del caso

alla situazione di edificazione (art. 41a cpv.

4.

OPAc). Lavoro, questo, che deve prontamente essere messo in cantiere affinché

il termine fissato (31 dicembre 2018) sia

rispettato. Fintanto che ciò non avverrà, la fascia protetta su entrambi i lati

di ciascun corso d'acqua va calcolata

in conformità alle (più) restrittive indicazioni contemplate dal cpv. 2 delle disposizioni transitorie della modifica della OPAc del 4 maggio

2011.

Questo fa sì che numerosi edifici ed impianti vengono a collocarsi all'interno dello spazio riservato e, conseguentemente,

vedono le loro possibilità edificatorie limitate a quanto consentito dalla

protezione delle situazioni acquisite ai sensi dell'art. 41c cpv.

2.

OPAc, a meno che non siano dati i presupposti per un permesso in base all'art.

41c cpv. 1 OPAc (cfr. Fritzsche/Bösch/Wipf,

op. cit., pag. 793).

3.3

Nella fattispecie, visto che non si sono

confrontate con la nuova normativa federale, l'autorità cantonale e il

municipio hanno segnatamente omesso di valutare concretamente se e a quali

condizioni e/o con quali oneri possa essere rilasciata un'autorizzazione

eccezionale giusta l'art. 41c cpv. 1 seconda proposizione

OPAc. Da questo profilo, il parere espresso dall'Ufficio dei corsi d'acqua e

riportato nelle osservazioni 21 maggio 2013 dell'UDC, secondo cui il nuovo diritto non modifica in nulla la situazione,

non può essere seguito.

Il giudizio impugnato non può dunque essere

tutelato e gli atti vanno rinviati al Governo, affinché, completati se

del caso gli accertamenti e raccolto un nuovo avviso, nonché sentito il

ricorrente e il municipio, si pronunci nuovamente.

L'Esecutivo

cantonale dovrà in particolare valutare se il fondo in questione appartiene ad

una zona densamente edificata ai sensi dell'art. 41c cpv. 1 seconda

proposizione OPAc, ciò che a prima vista non

parrebbe escluso, rispettivamente se all'intervento ostano interessi pubblici

preponderanti, che in concreto non sembrerebbero ravvisabili né nella protezione

contro le piene, posto che in corrispondenza del fondo dedotto in edificazione il

riale è incanalato e presenta degli argini

piuttosto alti e che la progettata piattaforma

si situa prevalentemente a lato del corso d'acqua e ad un'altezza

considerevole dallo stesso, né nella protezione della natura e del paesaggio,

che sinora nessuno ha peraltro invocato. Quanto alla sicurezza della

circolazione stradale, aspetto, questo, evocato a titolo abbondanziale nel

giudizio impugnato, con riferimento al fatto che via Cadogno è integrata in un

percorso casa-scuola (Pedibus) e che l'angolo della casa toglierebbe, al momento

dell'uscita dal posteggio, la necessaria visuale sui pedoni e sulle vetture in

arrivo, la questione dovrà essere oggetto di attenta disamina, tenendo tuttavia

presente che, secondo il piano delle zone, via Cadogno è una strada di servizio

ad orientamento pedonale, su cui vige il limite di velocità di 30 km/h, e prendendo in considerazione eventuali misure (di esercizio o d'altro) suscettibili di escludere,

o perlomeno di diminuire entro limiti ragionevoli, i rischi paventati.

4.

4.1. Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto. Di conseguenza, il

giudizio impugnato è annullato e gli atti sono retrocessi al Consiglio

di Stato affinché, completati se del caso gli accertamenti e raccolto un nuovo

avviso, nonché sentito il ricorrente e il municipio, si pronunci di nuovo.

4.2

Dato l'esito,

non si preleva alcuna tassa di giustizia (art. 28 LPamm), considerato che il

comune è comparso per esigenze derivanti dalla sua funzione. Lo Stato è per

contro tenuto a versare al ricorrente, patrocinato da

un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm), ritenuto

che tale versamento non può essere imposto al comune, dato che quest'ultimo si

è rimesso al giudizio del Tribunale e che il diniego della licenza è

sostanzialmente riconducibile all'avviso negativo, vincolante per il comune,

rilasciato dall'Ufficio dei corsi d'acqua.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 13 marzo 2012 del Consiglio di Stato

(n. 1455) è annullata;

1.2. gli atti sono retrocessi al Governo affinché, completati

se del caso gli accertamenti e raccolto un nuovo avviso, nonché sentito il

ricorrente e il municipio, emani un nuovo giudizio.

2. Non si

preleva alcuna tassa di giustizia. Lo Stato verserà al ricorrente fr. 1'600.-

per ripetibili.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia

di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30

giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del

17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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