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Decisione

52.2012.149

Risarcimento danni provocati alla fauna ittica

25 febbraio 2014Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i responsabili e/o corresponsabili dell'inquinamento in questione per il

risarcimento dei danni provocati dalla condanna subìta, che egli ritiene essere

il frutto di un errore giudiziale. Determinante, lo si ribadisce, è che, come è

stato stabilito a titolo definitivo in sede penale, l'inquinamento del riale è

stato causato direttamente dal comportamento attivo dell'insorgente (segnatamente

dall'improvvida modalità di smaltimento dei residui gassosi per la quale ha

optato), ciò che è sufficiente per addebitargli la responsabilità esclusiva dell'accaduto, potendosi escludere di primo acchito una responsabilità quali

perturbatori per comportamento e/o per situazione degli operai che hanno

eseguito i suoi ordini, rispettivamente del titolare dell'impianto sportivo in

questione.

4.Il ricorrente contesta anche il calcolo dell'importo che gli è stato

richiesto dal Consiglio di Stato a titolo di risarcimento. Di modo che occorre

vagliarne la correttezza.

4.1. A questo proposito va in primo luogo chiarito che l'applicazione a fattispecie come quella qui in esame delle

direttive federali contenute nella pubblicazione dell'Ufficio

federale dell'ambiente "Berechnung der Schäden

bei Fischsterben in Fliessgewässer, Schriftenreihe n. 44, Bundesamt für Umweltschutz,

Bern 1985" è stata esplicitamente confermata dal Tribunale federale

ancora in tempi recenti (cfr.

STF 1C_512/2012 del 25 settembre 2013 riguardante l'inquinamento di una tratta

di un corso d'acqua di 7,4 km con una mortalità totale su 4,6 km). Posto come la determinazione di un danno derivante

dall'inquinamento di un fiume è difficilmente determinabile, la prassi ammette

dunque l'utilizzo di criteri di calcolo schematici fondati su elementi

consacrati dall'esperienza e di facile applicazione e comprensione. Trattasi sostanzialmente

di principi che non devono essere necessariamente

applicati alla lettera dall'autorità

cantonale, alla quale è quindi riservata una certa

latitudine di giudizio (cfr. giurisprudenza citata, consid. 4.2.1.).

In secondo luogo, il fatto che nel caso di

specie la valutazione sia stata eseguita da alcuni funzionari cantonali,

anziché da periti esterni all'amministrazione (ciò che

ha peraltro consentito di contenere in

maniera importante le relative spese, a carico dell'insor-gente) non

appare in sé censurabile e, in ogni caso, non permette ancora di considerarla lesiva del diritto.

4.2.

4.2.1. Ferme queste premesse, per quanto concerne le

modalità di calcolo concretamente applicate, va

rilevato che gli esperti cantonali - dopo aver stabilito in 2800 m la lunghezza rispettivamente in 20 m la larghezza media del tratto devastato, in 5.6 ha la superficie totale intoccata (dati, questi, incontestati ed incontestabili) - hanno ritenuto

un grado di danneggiamento del 100% che,

contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, risulta indubbio, a

fronte dell'inevitabile morte per asfissia da ammoniaca di tutta la fauna

ittica lungo quella porzione del fiume.

4.2.2. Rifusione di fr. 46'852 quali costi di

ripopolamento

I funzionari cantonali hanno valutato in 514 kg la biomassa distrutta (B), fondandosi tanto sui pesci morti raccolti e individuati - ma

considerando comunque una sottostima del 40%, per tenere debitamente conto di

quelli nascosti negli anfratti del fondale, sotto le sponde o non raggiungibili

nelle pozze profonde - quanto sui rilevamenti con pesca elettrica più recenti

(media 98 kg/ha). Contrariamente a quanto ritenuto dall'insorgente, trattasi di

un dato ponderato (e, quindi, a lui favorevole). In base ai più recenti rilevamenti

relativi al tratto del fiume __________ toccato dall'evento, essi avrebbero infatti potuto prendere in

considerazione una biomassa distrutta di addirittura 548.80 kg (ovvero 98 kg x 5.6 ha), facendo tranquillamente astrazione dalla precitata sottostima del

40%, contestata in questa sede dall'insorgente.

Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto da quest'ultimo, il fatto che il

rendimento annuo di tutto il fiume (lungo 56 km) estrapolabile dalla statistica di pesca cantonale sia di soli 120 kg annui è ininfluente ai fini del presente

giudizio per almeno due motivi. Innanzitutto, perché si tratta di un dato generale

che non si riferisce specificatamente al tratto in esame e, secondariamente, perché

non è per nulla inusuale che alcune parti di un fiume siano più pescose

rispetto ad altre.

Gli esperti cantonali hanno poi correttamente

quantificato in 16'218.10 esemplari il numero di estivali da immettere

Considerandi

annualmente al fine di ristabilire la situazione preesistente. Difatti tale

risultato - tenuto conto del quantitativo di biomassa distrutta come pure di

una situazione di crescita lenta e pressione di pesca elevata (quale è quella

del tratto di fiume in questione) - è frutto della mera applicazione della

formula (514 kg/100 kg) x 3'165 estivali/anno come riportato alla tabella a

pag. 16 delle direttive. Il valore unitario dei pesci da introdurre è stato

determinato in fr. 0.64 in considerazione dei costi di produzione (fr. 0.33 a esemplare) ai quali sono stati aggiunti i costi logistici e di immissione. Il fatto che la

produzione di estivali presso la piscicoltura cantonale di __________ si basa

in una certa misura sul volontariato, ha consentito di contenere tale importo

rispetto, ad es., al valore unitario di fr. 0.80 a estivale applicato nel __________. Esso non presta, quindi, il fianco a nessuna critica.

Per quanto concerne poi la durata del periodo

di ricostituzione, appaiono invece doverose talune

puntualizzazioni. L'autorità cantonale ha rilevato che generalmente la durata degli effetti dannosi derivanti da

inquinamento applicata per corsi d'acqua come quello in oggetto è di 3.8

anni. Dato però che, nel caso di specie, la popolazione distrutta comprendeva

diversi individui di grossa taglia, la cui età era di oltre 6 anni, essa ha optato

per l'applicazione di un valore intermedio (segnatamente 4.5 anni). Sennonché,

pur tenuto conto della latitudine di giudizio di cui dispone in questo ambito l'autorità di prime cure, tale soluzione non si giustifica, posto

come la mera presenza di

taluni esemplari di pregio non costituisce un valido motivo

per innalzare da 3.8 a 4.5 anni il periodo generale di ripopolamento. A maggior ragione se si considera che quello di 3.8 anni

costituisce il valore più alto indicato dalla forchetta prevista dalle suddette

direttive federali (cfr. pag. 23) che, per i fiumi come quello qui in

questione, varia da 2.6 a, per l'appunto, 3.8 anni.

Stante quanto precede, il numero complessivo di estivali

necessari per portare a termine il ripopolamento del tratto di fiume in questione deve essere ridotto da 73'206

(ovvero da 16'268.10 estivali/annui per 4.5 anni) a 61'818.78

unità (16'268.10 estivali/annui per 3.8 anni).

Di modo che i costi complessivi di ripopolamento a carico dell'in-sorgente scendono

da fr. 46'852.- (ovvero 73'206 esemplari x fr. 0.64 cadauno) a fr. 39'564.- (ovvero 61'818.78 esemplari x fr.

0.64

cadauno).

4.2.3

Risarcimento di fr. 14'336.- quale danno derivante

dal mancato rendimento di pesca e dall'eliminazione di

una specie minacciata

I funzionari cantonali hanno accertato un mancato rendimento annuo della pesca

di 171.3 kg, pari ad 1/3 dei 514 kg di biomassa distrutta, secondo quanto

indicato a pag. 10-12 delle direttive federali in parola per i casi di corsi d'acqua

- quale quello di specie - ove la pressione di pesca è elevata. Tale calcolo

non presta, quindi, il fianco a nessuna critica. Per quanto attiene al valore

del pescato che è andato perso, essi hanno considerato un importo di fr. 20.-/kg. Quest'ultimo dato appare corretto. Esso è difatti in

linea con i prezzi di mercato vigenti per le trote selvatiche di fiume, il cui

prezzo è notoriamente più elevato di quello di fr. 12.-/kg indicato dall'insorgente.

Per i motivi già esposti al consid. 4.2.2, anche in questo caso va tuttavia considerata

una durata del pregiudizio

di 3.8 anziché 4.5 anni. Applicando questi parametri, il danno complessivo derivante dal mancato

rendimento della pesca a causa dell'inquinamento del

fiume è pari a fr. 13'018.80 (ovvero 171.3 kg x fr. 20.-/kg x 3.8 anni) ridotti a fr. 10'415.05, una volta decurtato il 20% (ovvero fr. 2'603.75) per le

mancate spese di cattura come indicato a pag. 23 delle direttive federali.

Gli esperti cantonali hanno infine quantificato in fr.

2'000.- il risarcimento del danno arrecato ad una

specie ittica (scazzone) che costituisce un'importante componente della rete

alimentare delle trote. Vero è che questo importo è stato fissato a titolo forfettario

dato che le direttive federali non forniscono indicazioni di calcolo per le

specie ittiche non interessate dalle catture dei pescatori. Altrettanto vero è

però che quest'ultima circostanza non permette ancora di escludere la

possibilità di chiedere un indennizzo anche in questi casi. Vista l'importanza

della predetta specie di accompagnamento nella regione della trota, come pure

la latitudine di giudizio di

cui gode l'autorità amministrativa al riguardo, anche

tale posta di danno appare giustificata al pari della sua quantificazione, che

risulta tutto sommato contenuta e frutto di una prudente valutazione della

situazione.

4.2.4

Riassumendo, RI 1 è quindi tenuto

alla rifusione di fr. 39'564.- quali costi di ripopolamento oltre a fr. 12'415.05

(fr. 10'415.05 + fr. 2'000) quale risarcimento per il danno derivante dal mancato rendimento di pesca e dall'eliminazione

di una specie minacciata per complessivi fr. 51'979.05 (fr. 39'564.- + fr. 12'415.05).

5.5.1

Sulla scorta delle considerazioni

che precedono il ricorso deve quindi essere

parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata ai sensi dei

considerandi.

5.2

Visto l'esito, la tassa di giustizia è posta a

carico del ricorrente, proporzionalmente al proprio

grado di soccombenza (art. 28 LPamm). Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente,

patrocinato in questa sede da un legale, un'indennità ridotta a titolo di

ripetibili (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di

conseguenza, la decisione 13 marzo 2012 (n. 1380) del Consiglio di Stato

è annullata e riformata come segue:

"1. Il signor RI 1, __________, è

tenuto a versare a favore della Repubblica e Cantone Ticino l'importo di fr.

51'979.05 quale rifusione dei costi di ripopolamento e risarcimento del

danno derivante dal mancato rendimento

di pesca e dall'eliminazione di una specie minacciata nell'ambito dell'inquinamento

ai sensi dei considerandi".

2. La tassa

di giustizia e le spese in fr. 1'500.- sono a carico di RI 1 a cui lo Stato del

Cantone Ticino rifonderà fr. 800.- a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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