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Decisione

52.2012.168

Pubblico concorso per l'aggiudicazione della commessa relativa alla prestazione di servizi di facility management (servizi per l'utenza) occorrenti ad un nuovo centro culturale. "Quotientenmethode". V

10 luglio 2012Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 21

ottobre 2011 il municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dal

concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo

2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare

le prestazioni di Facility Management occorrenti al nuovo Centro Culturale __________

di __________ (FU n. __________ pag. __________).

Gli atti di gara annunciavano che la

commessa era suddivisa in tre moduli (servizi per l'utenza; servizio di

sorveglianza della centrale; servizi di pulizia) e che le offerte sarebbero

state valutate sulla scorta di criteri di costo e di qualità, così suddivisi:

- referenze della

ditta 15%

- qualifica delle

persone e delle competenze 15%

- analisi del

mandato 30%

- concetto di

inizializzazione e implementazione dei servizi 30%

- luogo di

prestazioni di lavoro 10%

fermo restando che la valutazione finale

sarebbe stata operata dividendo l'importo offerto per i punti, debitamente

ponderati, ottenuti nei predetti criteri di qualità. Il "documento di gara

d'appal-to" precisava tutte le attività richieste in seno ad ogni modulo e

le ore previste per l'adempimento dei compiti ivi contemplati, i criteri di

idoneità richiesti e la documentazione da presentare per dimostrarne il

soddisfacimento. Indicati gli atti da produrre nel contesto dell'analisi del

mandato (una relazione di massimo tre pagine formato A4) e del concetto di inizializzazione e implementazione dei servizi (un esposto di due pagine A4 al massimo), il committente ha anticipato

che i criteri di qualità sarebbero stati valutati applicando la seguente scala

delle note:

nota 1 senza risposta (manca

il documento)

nota 2 senza valore, non preso

in considerazione (manca il riferimento al servizio appaltato)

nota 3 insufficiente, non

raggiunge gli obiettivi

nota 4 sufficiente, raggiunge

gli obiettivi minimi richiesti

nota 5 valido, il contenuto

risponde alle aspettative e fornisce indicazioni superiori alla media delle altre

offerte

nota 6 molto valido, con

valore superiore a quanto auspicato e decisamente sopra la media delle altre

offerte

aggiungendo che la singola nota per criterio,

escluso il prezzo, viene moltiplicata per il peso relativo del criterio e

che la valutazione finale si ottiene dividendo l'importo offerto per i punti

ottenuti negli altri criteri. L'offerta che ottiene il miglior rapporto è da

ritenere la migliore poiché presenta il miglior rapporto tra prezzo e prestazioni,

come letteralmente previsto dall'art. 38 delle direttive del CIAP.

Alla cifra 13 del bando e 04.03.05 del

capitolato era peraltro segnalato chiaramente che

contro gli stessi era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro

10 giorni dalla messa a disposizione degli atti di concorso. Nessuno li ha

tuttavia impugnati.

B. Per

il modulo 1 concernente i servizi all'utenza sono pervenute al committente sei offerte,

per importi compresi tra fr. 1'894'911.- e fr. 2'229'881.-.

Esperite le necessarie valutazioni in

applicazione delle modalità preannunciate nelle prescrizioni di gara, il 4

aprile 2012 il municipio di CO 2 ha risolto di assegnare

la commessa alla CO 1 (in seguito: CO 1), giunta prima

in graduatoria con un rapporto costi/punteggio qualità pari a fr. 4'401.-.

C. Contro la

predetta decisione formalizzata il 6 aprile seguente la RI 1 (in seguito: RI 1), seconda classificata con fr. 4'595.- per punto qualità, è insorta

davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento

previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame.

L'insorgente ha rinfacciato innanzi tutto al

committente di aver applicato un sistema di valutazione delle offerte

(punteggio assegnato in ogni criterio di aggiudicazione) non corrispondente a

quello annunciato nelle prescrizioni di gara.

La RI 1 ha poi rimproverato alla committenza di aver valutato arbitrariamente le sue referenze,

senza tener adeguatamente conto della collaborazione già in atto con la città

di __________, segnatamente con il Dicastero attività culturali e il suo promotore

__________ (attività teatrale). A suo parere, con le referenze addotte avrebbe

dovuto conseguire almeno 70 punti. Identico punteggio le doveva essere

attribuito per la qualifica delle persone coinvolte nel progetto, le

quali sono da tempo conosciute ed apprezzate dal committente, al contrario di

quelle presentate solo sulla carta dall'aggiudicataria. Parimenti insostenibile

sarebbe il punteggio (108) assegnatole per il concetto di inizializzazione e

implementazione dei servizi, dato che l'insorgente ha già superato con successo

questa fase grazie alle prestazioni sin qui fornite al Dicastero attività

culturali e ha dimostrato di saper realizzare strutture ex novo allorquando ha istituito

il servizio di ricezione della clientela privata della __________. In tale criterio

di aggiudicazione avrebbe dunque dovuto ottenere almeno 140 punti.

D. a. In sede

di risposta il municipio di CO 2 si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa,

spiegando nel dettaglio in base a quali elementi ha attribuito le note contestate

dalla ricorrente.

Il committente ha quindi sostenuto che le

referenze addotte non meritavano una nota superiore al 4, poiché il volume, la

periodicità e la durata delle prestazioni notificate non sono comparabili a

quelle ben più complesse ed estese richieste per il __________. In particolare,

il servizio svolto per __________ è del tutto marginale ed è affidato a

personale avventizio, in gran parte costituito da studentesse. L'esperienza con

__________ si è conclusa nel 2008 e l'entità del mandato, in termini finanziari,

è stata assai contenuta.

Quo alle

qualifiche delle persone, la stazione appaltante ha confermato la bontà della

nota assegnata, atteso che l'organico della ricorrente è formato soprattutto da

giovani agli studi con alle spalle un bagaglio di esperienza modesto e limitato

ad eventi puntuali. L'impegno necessario per soddisfare le esigenze del modulo

1 della commessa (40'000 ore annue di lavoro) è di tutt'altro livello.

Per quanto attiene invece all'inizializzazione

e implementazione del mandato, il municipio ha confermato la nota attribuita

(4) osservando che taluni servizi previsti dal modulo esulano da quanto sin qui

fornito dalla ricorrente e che le esperienze acquisite con altri clienti non

dimostrano ancora la preparazione del personale di RI 1 ad operare in una

realtà complessa e diversificata come il __________. L'aggiudicataria possiede

per contro un'accade-mia formativa interna in grado di garantire un'inizializzazione

completa e corretta rispetto agli obbiettivi del mandato.

b. L'aggiudicataria non ha formulato

proposte di giudizio, limitandosi a prendere atto dell'aggiudicazione disposta

a suo favore dalla stazione appaltante.

E. Dopo aver

visionato l'incarto, con la replica la ricorrente ha ulteriormente esposto le

ragioni che l'hanno indotta ad impugnare la delibera.

L'insorgente ha annotato in particolare che la CO 1 ha disatteso le prescrizioni di gara laddove ha presentato relazioni prolisse in tema di

analisi del mandato e di concetto di inizializzazione e

implementazione dei servizi ed ha proposto informazioni complementari non

richieste sul formulario dei costi. Questi allegati, contrariamente al prezzo,

hanno influito pesantemente sulla valutazione delle offerte, falsando l'esito

della gara.

La ricorrente ha poi ribadito che le sue tre

referenze, apprezzate con un 4 di sufficienza (nota equivalente a 60

punti secondo le regole concorsuali), meritavano una valutazione ben più consistente.

Tutte sono state sminuite senza tener adeguatamente conto delle loro

peculiarità, comprovanti peraltro la qualità dei servizi prestati da RI 1 e la sua

capacità di affrontare all'occor-renza una mole di lavoro ben più ampia con

persone dotate di competenze adeguate.

Lo stesso dicasi per la qualifica delle

persone coinvolte nel progetto, segnatamente delle cosiddette "persone

chiave". Per rapporto all'aggiudicataria, la ricorrente è stata più

esaustiva nella presentazione dei loro profili e delle loro esperienze lavorative,

di certo superiori a quelle della concorrenza. Un esame oggettivo delle offerte

avrebbe dovuto indurre il committente ad assegnare alla ricorrente una nota

almeno identica a quella (5) accordata alla CO 1.

Parimenti insostenibile

sarebbe la nota (4) conferitale per il concetto di inizializzazione e

implementazione dei servizi, ove solo si consideri

che RI 1 vanta un percorso di formazione per il suo personale dal 2001 e 10

anni di esperienza nel settore specifico dell'accoglienza oggetto del modulo 1

posto a concorso.

Per finire, l'insorgente ha rilevato che se

il metodo di valutazione dei criteri di aggiudicazione preannunciato nel

capitolato fosse stato applicato correttamente avrebbe ottenuto 410 punti e un

rapporto prezzo/qualità praticamente identico a quello della CO 1. Una modifica

anche solo minima delle singole note, così come auspicata nel gravame, le

permetterebbe di ottenere il primo posto in graduatoria e, di riflesso, la

commessa nel modulo 1.

F. a. Con la

duplica il committente si è riconfermato nella sua precedente presa di posizione,

puntualizzandola con argomentazioni di cui si dirà - per quanto necessario -

nei considerandi seguenti.

b. La deliberataria ha ribadito in sostanza di aver

presentato un'offerta conforme alle prescrizioni di gara.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1

CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone

Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre

1994/15 marzo 2001 del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL

7.1.4.1.4). In quanto partecipante al concorso, la ricorrente

è senz'altro legittimata a contestare la decisione con cui il municipio di CO 2 ha affidato la commessa, segnatamente il modulo 1 concernente i servizi all'utenza,

alla CO 1 (art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP e 43 legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm, RL 3.3.1.1).

Il ricorso, tempestivo (art. 15 cpv. 2

CIAP), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla

base delle tavole processuali, senza procedere ad atti istruttori (art. 18 cpv.

1 LPamm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal

committente e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti con le memorie

scritte bastano per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa. I fatti

decisivi sono noti.

Considerandi

2.

2.1.

Giusta l'art. 13 lett. f CIAP, le disposizioni cantonali di esecuzione devono

prevedere la pubblicazione di adeguati criteri di aggiudicazione che

garantiscano l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. Riallacciandosi

a questa norma di legge, l'art. 53 cpv. 1 RLCPubb/CIAP indica

quali possibili criteri di aggiudicazione il termine, la qualità, il prezzo,

l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della

prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico. L'art.

10.

cpv. 2 lett. k RLCPubb/CIAP prescrive invece che i documenti

di gara devono contenere i criteri e/o sottocriteri di aggiudicazione in ordine

di importanza, con la relativa ponderazione e la scala e/o il metodo di

valutazione.

L'esigenza di fissare

preventivamente i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende

soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la procedura di

aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 cpv. 3 lett. c CIAP). I criteri

di aggiudicazione, scelti in funzione della natura e delle caratteristiche

della commessa, devono essere indicati già in sede di pubblicazione del bando,

allo scopo di predeterminare, secondo tale principio, il quadro all'interno del

quale il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini

della delibera. Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene invero

limitata, se non esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte

pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori nell'ottica di

giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 86 consid. 7c pag. 100 segg.).

Sempre nel quadro della preventiva definizione dei criteri di

aggiudicazione, il committente deve di principio indicare almeno sommariamente

anche il metodo che intende applicare per valutare concretamente le offerte. Diversamente,

lasciando al committente la più ampia libertà di scegliere il metodo di valutazione

dei singoli criteri di aggiudicazione soltanto dopo l'apertura delle offerte,

può essere disatteso il principio di trasparenza, che l'obbligo di

predeterminare questi parametri assieme ai fattori di ponderazione intende

invece salvaguardare. Il committente non deve tuttavia

necessariamente prestabilire complesse griglie di valutazione. Esso può anche

limitarsi a definire preventivamente soltanto una scala delle note, congruente

per tutti i criteri d'aggiudicazione, che indichi sommariamente, anche mediante

semplici predicati, come intende valutare le offerte sulla base delle informazioni concretamente richieste dal bando e fornitegli dai concorrenti (STA 52.2010.287 del

21.

settembre 2010). Questa regola vale tanto per i concorsi a procedura

libera, quanto per le gare ad invito e si applica a tutti i criteri di

aggiudicazione (RDAT II-2003, n. 31; STA 52.2010.157

del 10 giugno 2010).

2.2

Nel caso di specie, la documentazione

trasmessa a tutte le ditte concorrenti stabiliva chiaramente che la commessa

era suddivisa in tre moduli (servizi per l'utenza; servizio di sorveglianza

della centrale; servizi di pulizia) e che le offerte sarebbero state valutate

sulla scorta di criteri di costo e di qualità, fermo restando che la

valutazione finale sarebbe stata operata dividendo l'importo offerto per i

punti, debitamente ponderati, ottenuti nei criteri di qualità prefissati.

Specificava inoltre che i criteri di qualità sarebbero stati valutati

applicando una scala di note da 1 a 6, aggiungendo che la singola nota per

criterio, escluso il prezzo, viene moltiplicata per il peso relativo del

criterio e che la valutazione finale si ottiene dividendo l'importo

offerto per i punti ottenuti negli altri criteri.

Il metodo scelto dal committente per la

valutazione finale (cosiddetta Quotientenmethode) non è usualmente

applicato in Ticino. Esso non trova di certo base legale nell'art. 38 delle

direttive del CIAP citato nel "documento di gara di appalto",

trattandosi di una norma semplicemente inesistente, né nell'art. 32 della legge

sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) invocato

successivamente (vedi presa di posizione 11 giugno 2012 del Servizio giuridico

di __________), dato che il concorso è retto dal CIAP, il quale prescrive di

aggiudicare all'offerta economicamente più vantaggiosa (vedi art. 13 lett. f). La

formula è nondimeno suggestiva e teoricamente permette di deliberare all'offerta

che presenta il miglior rapporto prezzo/prestazione. In realtà, da una analisi

del rapporto di valutazione stilato nell'ambito del presente concorso emerge

che il rango ottenuto da ogni concorrente nella qualità è perfettamente

identico a quello finale conseguito dividendo il prezzo per la somma dei punti

conquistati nei criteri di aggiudicazione preannunciati. Il prezzo - fattore

chiave di ogni concorso - non ha dunque influito minimamente sulla classifica,

determinata invece in modo risolutivo dalla qualità in tutti i moduli, compreso

il numero 1 ove hanno gareggiato ben sei ditte. In questo lotto, la CO 1 si sarebbe aggiudicata la commessa anche con un prezzo di gran lunga superiore a quello

offerto (se fosse entrata in gara con un'offerta di fr. 1'984'608.- la

deliberataria avrebbe infatti vinto comunque con un rapporto prezzo/qualità di

fr. 4'594.-). A fronte di tali emergenze, ci si potrebbe invero chiedere se il

metodo in discussione rispetti pienamente il precetto dell'impiego parsimonioso

delle risorse finanziarie pubbliche sancito dall'art. 1 cpv. 3 lett. d CIAP e soprattutto

se ossequi l'art. 53 cpv. 3 RLCPubb/CIAP (disposto che nelle commesse non riguardanti

la fornitura di beni ampiamente standardizzati impone di indicare, oltre al

prezzo, elemento irrinunciabile, almeno un altro criterio di aggiudicazione).

Il quesito può tuttavia restare insoluto, poiché nessun concorrente ha impugnato le regole della gara, che sono quindi divenute

vincolanti tanto per i partecipanti al concorso, quanto per la committenza

(vedi pure art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP).

Detto questo, il Tribunale non può tuttavia

esimersi dal rilevare che il committente non ha applicato correttamente il

metodo di valutazione previsto, poiché una volta assegnate le note in ogni

singolo criterio di aggiudicazione (legato come visto alla sola qualità) non le

ha moltiplicate per il peso relativo del criterio seguendo

la regola enunciata nel "documento di gara di appalto", ma le ha trasformate

in un punteggio uniformemente frazionato tra 0 ed il massimo ritenuto conseguibile

con la nota 6. A titolo esemplificativo, laddove il peso del criterio era stato

fissato al 15% la stazione appaltante o chi per essa ha utilizzato i seguenti

punteggi:

nota 1 punti 0 (in luogo di

15, rispettivamente 0.15)

nota 2 punti 18 (in luogo di

30, rispettivamente 0.30)

nota 3 punti 36 (in luogo di

45, rispettivamente 0.45)

nota 4 punti 54 (in luogo di

60, rispettivamente 0.60)

nota 5 punti 72 (in luogo di

75, rispettivamente 0.75)

nota 6 punti 90 (in luogo di

0.

, 15% di 6)

La violazione

delle regole della gara è manifesta, ma in apparenza non ha pregiudicato i

concorrenti, né ha distorto l'esito del concorso. La disattenzione non

giustifica quindi l'annullamento della delibera. Resta inteso che se il ricorso

dovesse venir accolto per altri motivi e gli atti retrocessi al committente per

nuova decisione, le prescrizioni concorsuali dovranno essere applicate alla

lettera.

3.

3.1. Il

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la

violazione del diritto (art. 61 cpv. 1 LPamm). Costituisce in particolare

violazione del diritto l'errata o la mancata applicazione di una norma

stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento

giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere e la violazione di

una norma essenziale di procedura (art. 61 cpv. 2 LPamm).

Il

controllo dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è quindi

illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia

travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia

esercitato in spregio dei principi generali del diritto. L'autorità di ricorso

deve in particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello

della precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che

integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso

o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei

casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni

oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi

fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di

trattamento o all'adeguatezza (cfr. Ulrich

Häfelin/Georg Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. ed., Zurigo 2006,

n. 463; Marco Borghi/Guido Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

parte generale, 2. ed., Cadenazzo 2002, n. 407 segg.; DTF 104 Ia 206; RDAT

I-1994 n. 34).

3.2

Nell'ambito

dell'aggiudicazione di commesse pubbliche, i criteri d'aggiudicazione fissati

dal bando di concorso riservano spesso al committente un margine discrezionale

relativamente ampio ai fini della valutazione delle offerte. In questi casi, il

Tribunale cantonale amministrativo deve limitarsi a verificare che l'apprezzamento

sia contenuto nei termini prestabiliti e si fondi su considerazioni serie e

pertinenti. Particolare riserbo s'impone anche perché la valutazione presuppone

sovente delle conoscenze tecniche, si fonda sulla comparazione tra le varie

offerte inoltrate e comporta pure, inevitabilmente, una componente soggettiva

da parte del committente (cfr. STF 2P.285/1998 del 23 dicembre 1998, consid.

4b; STA 52.2004.221 del 16 luglio 2004; RDAT I-2002 n. 24, consid. 4.1). D'altra

parte, valutazioni di singoli criteri di aggiudicazione che risultano lesive

del diritto non traggono necessariamente seco l'annullamento della decisione

impugnata. L'annullamento si impone soltanto se la correzione da apportare

sovverte la graduatoria allestita dal committente (STA 52.2010.14 del 18 marzo

2010).

3.3

La

ricorrente ha contestato la maggioranza delle valutazioni esperite dal committente

nei cinque criteri di aggiudicazione previsti, domandando in pratica di aumentare

la nota 4 assegnatale per le referenze, la qualifica e competenze,

e il concetto di inizializzazione e

implementazione dei servizi.

3.3.1

In tema di referenze il

committente ha giustificato la nota 4 rilevando che il volume, la periodicità e

la durata delle prestazioni notificate non sono comparabili a quelle ben più

complesse ed estese richieste per il __________. In particolare, il servizio

svolto per __________ è del tutto marginale ed è affidato a personale avventizio,

in gran parte costituito da studentesse. L'esperienza con __________ - ha

soggiunto il municipio - si è conclusa nel 2008 e l'entità del mandato, in

termini finanziari, è stata assai contenuta.

Pur tenuto conto della

latitudine di giudizio di cui fruisce il committente e del riserbo di cui

questo Tribunale deve dar prova nel sindacare le valutazioni esperite dal

committente stesso, la decisione del municipio di assegnare a RI 1 la nota 4

per le referenze non può essere tutelata siccome insostenibile. Dalle

schede di valutazione concernenti ogni singolo concorrente prodotte dal comune

risulta infatti che i mandati addotti dalla ricorrente sono stati giudicati "pertinenti",

ancorché con un "volume decisamente ridotto rispetto al mandato __________".

Nella stessa scheda, le prestazioni di lavoro in Svizzera/Ticino, apprezzate in

base all'indirizzo degli oggetti dati come referenza (cfr. cifra 04.03.03 "documento

di gara d'appalto"), sono state commentate con l'annotazione "buona

durata dei mandati che testimonia il buon lavoro, buon feedback, abituati a

lavorare ad eventi". Ad eccezione del volume dei mandati, vi è quindi una

discrepanza significativa tra gli appunti dei valutatori e le spiegazioni

fornite dal municipio. Ma vi è di più. In materia di referenze questo Tribunale

ha sempre posto l'accento sul fatto che esse servono essenzialmente ad attestare

la capacità del concorrente di realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente

di fornire la prestazione oggetto della commessa (cfr. pro multis, STA

52.2009.421

del 4 gennaio 2010). Procurano quindi anzitutto informazioni sull'idoneità del concorrente. La giurisprudenza, scostandosi dalla dottrina, ammette

tuttavia la possibilità di utilizzarle come criteri d'aggiudicazione (AGVE

1999, 329 e rimandi). Di regola, le referenze sono costituite da lavori

analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del committente, in epoca

preferibilmente recente e per quanto possibile con il medesimo personale, soprattutto

dirigente (quadri, specialisti). La loro corretta valutazione presuppone quindi

una circostanziata verifica, da parte del committente, delle indicazioni

fornite dai concorrenti, esperita secondo criteri uniformi ed eventualmente

integrata dall'assunzione di informazioni supplementari, adeguatamente

protocollate (AGVE 2000, 291; LGVE 2002-II-9). Nel caso di specie non risulta

però che la committenza abbia esperito qualsivoglia accertamento sulle referenze

addotte dalle ditte in gara nel modulo 1. In particolare, nonostante l'aspetto eminentemente qualitativo che il municipio ha voluto conferire ai suoi criteri

di aggiudicazione, non è stato verificato in alcun modo se ed in che misura i

clienti delle due concorrenti sono soddisfatti delle prestazioni loro fornite (__________

a parte, che ha rilasciato una buona raccomandazione a beneficio di entrambe le

società in causa). Non è dato nemmeno di sapere se il personale occupato oltre

Gottardo nelle referenze 2 e 3 di CO 1 avrà un ruolo qualsiasi nel modulo 1 della

commessa __________, poiché se così non fosse il giudizio di valore espresso dal

committente sulle referenze addotte nel criterio di aggiudicazione 1 potrà

riferirsi unicamente al marchio e alla nomea della società, non alla capacità

dei suoi dipendenti (dirigenti locali in primis) di svolgere con successo i

compiti messi a concorso in Ticino.

Queste lacune impongono l'annullamento

della controversa delibera e la retrocessione della pratica alla stazione

appaltante affinché si pronunci nuovamente, dopo aver assunto le debite informazioni

e le prove che ancora dovessero necessitarle per l'emanazione di una decisione

adeguatamente motivata. In questo contesto il committente dovrà peraltro stabilire

prioritariamente, alla luce del principio della parità di trattamento tra

concorrenti, come considerare la referenza 2 presentata dalla CO 1, che per

motivi fin troppo evidenti non ha rispettato l'impostazione limitativa del

formulario d'offerta notificando quattro oggetti in luogo di uno solo.

3.3.2

La ricorrente sostiene che per la qualifica

delle persone coinvolte nel progetto e il profilo delle competenze avrebbe

dovuto ottenere una nota almeno pari a quella conseguita dalla CO 1. A riguardo, il municipio ha annotato che l'organico di RI 1 è formato soprattutto da giovani agli

studi con alle spalle un bagaglio di esperienza modesto e limitato ad eventi

puntuali, mentre l'impegno necessario per soddisfare le esigenze del modulo 1

della commessa (40'000 ore annue di lavoro) è di tutt'altro livello.

La spiegazione fornita dal committente

rispecchia quella contenuta nella scheda di valutazione dell'offerta della

ricorrente. Le regole di gara stabilivano tuttavia che la qualifica delle

persone coinvolte nel progetto e il profilo delle competenze sarebbero

stati apprezzati in base all'esperienza delle persone chiave (almeno una referenza

per persona chiave per ciascun modulo oggetto di commessa; vedi cifra 01.04 del "documento di gara d'appalto") non in base al curricolo

e alla pratica del personale in genere. Ne segue che le note assegnate nel

criterio di aggiudicazione 2 non possono essere confermate da questo Tribunale in

quanto lesive del diritto nella misura in cui sono state definite disattendendo

le modalità di valutazione integrate nelle prescrizioni del capitolato, che

come noto costituiscono la lex specialis del concorso. Donde

l'ulteriore necessità di rinviare la pratica al municipio di CO 2 affinché emani

una nuova decisione, previa rivalutazione della qualifica delle persone

coinvolte nel progetto e il profilo delle competenze di ambedue le offerenti

nel pieno rispetto delle disposizioni concorsuali.

3.3.3

L'insorgente

pretende una nota superiore al 4 per il concetto

di inizializzazione e implementazione dei servizi. Negli allegati di causa il municipio ha

confermato la bontà della nota attribuita, osservando che taluni servizi

previsti dal modulo 1 esulano da quanto sin qui fornito dalla ricorrente e che

le esperienze acquisite con altri clienti non dimostrano ancora la preparazione

del personale di RI 1 ad operare in una realtà complessa e diversificata come

il __________. Nella scheda di valutazione si accenna inoltre al fatto che la

ricorrente "propone test del personale prima di impiegarlo al __________".

Posto che il concetto

di inizializzazione e implementazione dei servizi è stato esaminato alla luce di una breve relazione di due pagine A4 perché

così prevedevano le regole del concorso, assegnando

alla RI 1 la nota 4 nel criterio di aggiudicazione 4, il committente non ha

sicuramente operato una valutazione indifendibile e come tale censurabile da

parte di questo tribunale. Per quanto discutibile possa apparire agli occhi

della ricorrente, essa rientra senz'altro nei limiti di un esercizio corretto

del potere di apprezzamento che il criterio di cui trattasi riservava alla stazione

appaltante. I motivi addotti dal municipio per giustificare le valutazioni censurate

appaiono in effetti fondati su riflessioni pertinenti ed oggettive, che reggono

di fronte alle critiche dell'insorgente. Inutilmente quest'ultima sottolinea

che questi ed altri criteri di aggiudicazione permettono valutazioni troppo

soggettive e difficilmente contrastabili. La RI 1 ha infatti partecipato al concorso senza sollevare obiezioni o riserve al riguardo e quindi non può più metterne

in discussione le prescrizioni, divenute ormai vincolanti. Lo esige il

principio della buona fede, il quale esclude la possibilità di contestare l'esito

di una gara scaturito dall'applicazione di regole accettate senza riserve (RDAT

I-2002 n. 24).

4.

La ricorrente

rimprovera alla CO 1 di aver presentato estese relazioni di 41, rispettivamente

30.

pagine, in tema di analisi del mandato e di concetto di

inizializzazione e implementazione dei servizi. Sottolinea inoltre che la

deliberataria ha fornito informazioni complementari non richieste sul

formulario dei costi.

Alle cifre 03.01.03 e 03.01.04 del "documento

di gara d'appalto" era specificato che l'analisi del mandato non avrebbe

dovuto superare tre pagine in formato A4, mentre il concetto

di inizializzazione e implementazione dei servizi andava

stilato su due pagine A4. La CO 1 ha rispettato queste consegne, ma nella sua

offerta ha poi inserito anche due allegati supplementari sugli stessi argomenti,

il primo (analisi del mandato) di 41 pagine, il secondo (concetto di inizializzazione e implementazione dei servizi) di 30. Il sotterfugio non giustifica tuttavia l'esclusione dalla gara dell'offerta

vincente, poiché nessuna disposizione concorsuale comminava tale sanzione in

caso di presentazione di relazioni complementari caratterizzate da prolissità.

Anzi, le regole (vedi cifra 03 del "documento di gara d'appalto")

permettevano ai concorrenti di compiegare all'offerta atti aggiuntivi, con l'avvertenza

che gli stessi sarebbero stati valutati "solo se in relazione evidente e

pertinente con le richieste" sollecitate. La RI 1 non ha denunciato l'incoerenza delle predette disposizioni, restrittive da un lato e accomodanti dall'altro.

Di conseguenza, ora non può di certo pretendere che la deliberataria venga sanzionata

per aver sfruttato l'ambiguità delle prescrizioni d'appalto insinuando legittimamente

estese relazioni aggiuntive nel chiaro intento di migliorare l'aspetto

qualitativo della propria offerta onde ottenere note e punteggi positivi nei

due criteri di aggiudicazione più "pesanti" (30% ognuno).

Lo stesso dicasi per le informazioni

complementari sul formulario dei costi accluse a quest'ultimo. In presenza di

lacune o incertezze riguardanti i documenti di gara, spettava invero ai concorrenti

chiedere al committente se il prezzo andava esposto con o senza IVA, o

sollecitare chiarimenti sulle modalità di calcolo dei prezzi in funzione dei

servizi prestati di notte o nei giorni festivi (vedi art. 12 RLCPubb/CIAP).

Nessuno, per quanto è dato di sapere, si è fatto avanti. Tutti hanno però

redatto in modo completo e formalmente corretto il formulario dei costi. Il

sapere come abbia fatto il committente a raffrontarli senza prima domandare a

tutti i concorrenti determinate precisazioni (sul computo dell'IVA, ad esempio)

atte a garantire la parità di trattamento e una valutazione uniforme è

questione che in questo momento, dato l'esito del ricorso, non occorre

acclarare. Ai fini del presente giudizio basta infatti ricordare che giusta l'art.

40.

cpv. 4 RLCPubb/

CIAP il concorrente ha la facoltà di fornire

con allegato speciali indicazioni spiegative o integrative, purché non costituiscano

condizioni in deroga alle prescrizioni del capitolato d'appalto o del

capitolato d'oneri. Nella sua offerta la CO 1 non ha posto condizioni nel senso

vietato dalla predetta norma regolamentare, cosicché nulla imponeva che venisse

esclusa come implicitamente postulato dall'insorgente.

5.

Sulla scorta di quanto precede il ricorso va parzialmente accolto,

annullando l'avversata aggiudicazione e rinviando gli atti al com-mittente

affinché renda una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

6.

L'emanazione

del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a

concedere effetto sospensivo all'impugna-tiva.

7.

La tassa

di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa ed ai valori

in discussione, è suddivisa tra la ricorrente ed il committente in funzione

della loro reciproca soccombenza, atteso che l'aggiudicataria ne va esente non

avendo formalmente resistito all'impugnativa (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di

conseguenza:

1.1. la

decisione 4/6 aprile 2012 con cui il municipio di CO 2 ha aggiudicato alla ditta CO 1 di __________ il modulo 1 della commessa relativa alla prestazione

di servizi di Facility Management per il nuovo Centro Culturale __________ di __________

è annullata;

1.2. gli

atti sono rinviati al committente per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2. La tassa

di giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico della ricorrente e del committente

in ragione di ½ ciascuno.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei

limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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