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Decisione

52.2012.172

Licenza edilizia per piano di quartiere facoltativo

11 dicembre 2012Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. CO 1, qui

resistente, è proprietario di un vasto terreno in pendio (part. 692; 8'541 mq)

situato nel comune di Tenero-Contra, in località Pasturone, a monte della

strada comunale, assegnato dal vigente piano regolatore alla zona residenziale estensiva

R2.

b. Il 28 ottobre 2010, il resistente ha chiesto al municipio il rilascio della

licenza per piano di quartiere per costruire 4 blocchi (A, B, C e D)

residenziali. Il blocco superiore (A) era costituito da 2 stabili (di

complessivi 12 appartamenti), collegati da un corpo centrale più basso, adibito

a locali tecnici e deposito; ciascuno dei 2 stabili era formato da due volumi di

tre piani, congiunti da un corpo arretrato destinato a scale e lift. Un

ulteriore stabile (blocco B, di 6 appartamenti) era previsto nella parte centrale

del fondo, unitamente a 3 case unifamiliari (blocco C). Il blocco inferiore (D)

era formato da un ulteriore complesso di 8 appartamenti, suddivisi tra un volume

centrale e due volumi laterali più piccoli, collegati tra di loro da due corpi destinati

a vano scale. Secondo il progetto, il complesso era servito da 57 posteggi, 30

coperti (integrati nei blocchi A e D) e 27 esterni.

c. Il 24 febbraio 2011, il municipio ha rilasciato a CO 1 il permesso richiesto

per il piano di quartiere, respingendo le opposizioni interposte da alcuni

vicini, tra cuiRI 1, qui ricorrente, comproprietario del fondo (part. 689) a

monte di quello dedotto in edificazione.

d. Con giudizio 5 luglio 2011 (n. 3737), il Consiglio di Stato ha parzialmente

accolto l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso il suddetto

provvedimento, che ha confermato (a) con la precisazione che il PQ

presentato vale anche quale licenza edilizia per la realizzazione integrale del

progetto a condizione che venga realizzato in una sola volta, così come esposto

ai considerandi 7. e 3.1 e (b) alla condizione di ridurre di un intero

piano (il terzo) il blocco A. Il Governo ha in particolare ritenuto che quest'ultima

condizione s'imponesse poiché il blocco (A) in questione non rispettava l'altezza

massima (m 9.00) prevista per la zona di situazione e non poteva beneficiare

dell'abbuono (m 2.00) previsto dall'art. 15 cpv. 3 delle norme di attuazione

del piano regolatore (NAPR); bonus che, ha precisato, potrebbe essere concesso solo

quando l'indice di sfruttamento non può essere convenientemente sfruttato,

ciò che in concreto non era stato dimostrato.

B. a. Con

domanda 18 agosto 2011, CO 1 ha chiesto al municipio il permesso per una variante

al piano di quartiere precedentemente approvato. Secondo la relazione annessa,

il piano prevede una maggior intensificazione sul sedime, con l'edificazione

di uno stabile di 6 appartamenti al posto delle tre case unifamiliari (blocco

C) e il mantenimento dei 12 appartamenti (3 piani) nello stabile A, mentre

tutto il resto rimane invariato. Il blocco C, analogamente all'altro (B,

invariato) situato nella parte centrale del terreno, è composto da uno stabile

di 6 appartamenti, ripartiti tra due volumi di tre piani (un volume più

piccolo, con 3 appartamenti da 2.5 locali, l'altro più grande, con appartamenti

da 5 locali), collegati tra di loro da un corpo destinato a scale e lift.

Con la domanda il resistente ha tra l'altro chiesto una deroga di m 2.00 sull'altezza

(m 11.00) del blocco A ai sensi dell'art. 15 cpv. 3 NAPR con motivazioni di cui

si dirà nel seguito.

b. Nel termine di pubblicazione, alla domanda si è tra l'altro nuovamente

opposto RI 1, contestando in particolare l'eccessivo volume e l'altezza del

blocco A.

Raccolto l'avviso dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (n.

77159), integrato dal parere favorevole dell'Ufficio della natura e del

paesaggio (UNP), con decisione 7 dicembre 2011 il municipio ha rilasciato al

resistente il permesso richiesto, respingendo tutte le opposizioni. L'esecutivo

comunale ha rilevato come l'inserimento paesaggistico del complesso nel

paesaggio fosse stato preavvisato favorevolmente dall'autorità cantonale e come

la variante in questione rispettasse le condizioni per la concessione del bonus

sull'altezza determinate dal Consiglio di Stato nella sua risoluzione del 5 luglio

2011.

C. Con

giudizio 3 aprile 2012, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso

interposto dall'insorgente avverso il suddetto provvedimento che ha confermato

(a) con la precisazione che il PQ presentato vale anche quale licenza

edilizia per la realizzazione integrale del progetto a condizione che venga

realizzato in una sola volta, così come esposto ai considerandi 5.3. e (b)

alla condizione di eliminare 7 posteggi coperti.

Respinte le censure di ordine formale relative alla procedura seguita per il

rilascio del permesso e all'obbligo di motivazione, il Governo ha poi precisato

il quadro delle leggi ritenute applicabili in virtù dell'art. 107 della legge

sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1). Spiegati i

motivi che l'hanno indotto ad imporre la suddetta precisazione (a), ha

poi illustrato il contenuto dell'art. 15 NAPR. Considerato che sono previsti

solo 24 posteggi coperti, il Governo ha in seguito imposto di eliminare 7 dei

31 stalli esterni, in modo che la metà dei parcheggi totali fossero interrati

ai sensi dell'art. 15 cpv. 4 NAPR. Riallacciandosi ai motivi addotti dall'istante

in licenza, il Governo ha poi ritenuto soddisfatte le condizioni per la concessione

del supplemento d'altezza (art. 15 cpv. 3 NAPR) al blocco A. Il piano di

quartiere progettato, ha concluso, non sarebbe deturpante ai sensi del decreto

legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16

gennaio 1940 (DLBN; BU 1940, 82).

D. Con ricorso

30 aprile 2012, il soccombente impugna ora il predetto giudicato dinnanzi al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla

licenza per il piano di quartiere.

RI 1 sottolinea in particolare l'impatto del blocco A, alto fino a m 11.00 ed esteso

su un fronte di m 83.00, che pregiudichererebbe la vista e l'insolazione sul

suo fondo, distante soli m 3.00. L'impossibilità di usufruire di un indice di

sfruttamento maggiorato ai sensi dell'art. 15 cpv. 3 NAPR non sarebbe affatto

dimostrata; altre soluzioni sarebbero ipotizzabili, quale ad esempio l'aggiunta

di un ulteriore stabile al blocco D. Ipotesi, quest'ultima, con la quale l'istante in licenza e l'istanza

inferiore non si sarebbero neppure confrontati, che inciderebbe oltretutto meno

negativamente sul paesaggio. La domanda difetterebbe peraltro di un modello attendibile

per valutarne l'inserimento armonioso.

E. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono il municipio, che si riconferma nella

propria decisione, e l'istante in licenza con argomenti che, per quanto

necessario, verranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge

edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione

attiva del ricorrente, vicino opponente, personalmente e direttamente toccato

dal provvedimento impugnato (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative

del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1 e 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo

(art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere evaso sulla base degli atti, integrati dall'incarto

prodotto dall'autorità dipartimentale relativo al primo progetto di cui alla domanda

28 ottobre 2010. Non occorre assumere particolari prove ai fini del presente

giudizio (art. 18 cpv. 1 LPamm). Ad eventuali carenze istruttorie potrà semmai

essere posto rimedio rinviando gli atti all'istanza inferiore affinché, assunte

le informazioni mancanti, si pronunci nuovamente (art. 65 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

Di

principio, contro una variante ad un progetto approvato possono essere proposte

solo le opposizioni che concernono le parti d'opera direttamente interessate

dalla modifica. Non ci si può opporre agli aspetti della domanda di costruzione

che vengono lasciati immutati (cfr. Adelio

Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 16 LE, n. 902).

Nel caso concreto, il progetto qui controverso non è assimilabile ad una variante

del piano di quartiere precedentemente autorizzato, ma ad una nuova domanda

che sovverte sensibilmente quest'ultimo sia dal profilo qualitativo sia dal

profilo quantitativo (cfr. al riguardo: RDAT I-1995 n. 24 consid. 3; Scolari, op. cit., n. 895), e deve

essere valutata in quanto tale. Le modifiche progettate al blocco A e la

completa ridefinizione del blocco C (da tre case unifamiliari ad un complesso d'appartamenti,

cfr. supra consid. Ba) mutano infatti in misura sostanziale gli elementi

che concorrono a definirne l'identità, in particolare le dimensioni e l'aspetto

esterno e, di riflesso, la valutazione sul suo inserimento a livello paesaggistico-architettonico.

3.

3.1. Secondo

l'art. 15 cpv. 1 NAPR, il piano di quartiere deve essere un progetto

formalmente unitario per l'utilizzazione edilizia di singoli comparti della

zona edificabile del comune con lo scopo di promuovere insediamenti architettonicamente

armoniosi e funzionalmente ben organizzati. Dal profilo qualitativo il piano di

quartiere deve sottostare ai seguenti criteri di valutazione:

- inserimento armonico nel contesto urbano e nel paesaggio;

- disposizione razionale degli accessi veicolari, dei posteggi e alla

minimizzazione delle superfici veicolari esterne;

- formazione di posteggi per visitatori, di piazze di carico e scarico

per i servizi (traslochi, rifornimenti, ecc), di un posto di raccolta dei

rifiuti e ev. altri servizi collettivi;

- minimizzazione delle immissioni foniche;

- ottimizzazione dei costi energetici dei complessi edilizi e dei

costi di infrastrutturazione del comparto (raccolta rifiuti, accessi ai

trasporti pubblici, ecc.);

- presentazione di un programma d'attuazione del piano laddove è

prevista una realizzazione a tappe.

Il cpv. 2 dell'art. 15 NAPR, distingue tra

piano di quartiere (PQ) obbligatorio e facoltativo (cfr. titolo a margine): esso

è obbligatorio per l'edificazione di tutte o di parte delle superfici previste

dal piano delle zone (primo periodo). Per le superfici superiori a mq 8'000

nelle zone artigianali-industriali, rispettivamente a mq 5'000 nelle

altre zone, i rispettivi proprietari possono ottenere l'applicazione delle

prescrizioni valide per il piano di quartiere nel rispetto delle vigenti

normative (secondo periodo). All'interno delle zone residenziali, su

superfici aventi un'estensione superiore a 5'000 mq è dunque possibile (possono)

ottenere una licenza per piano di quartiere facoltativo. Enunciando dei

requisiti minimi di qualità paesaggistica, architettonica ed urbanistica,

questa disposizione rientra nella trentina di normative che, malgrado l'abrogazione

dell'istituto del PQ facoltativo, sono ancora in vigore ma dovranno essere

uniformate al nuovo diritto entro il 31 dicembre 2013 [cfr. art. 118

regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011; RLst;

RL 7.1.1.1.1; cfr. messaggio 1. aprile 2009 n. 6192 del Consiglio di Stato

relativo alla modifica dell'art. 56 e nuovo art. 56bis (piano di quartiere)

della LALPT del 23 maggio 1990, pag. 6 (ripreso dal messaggio 9 dicembre 2009

n. 6309 sul disegno di Legge sullo sviluppo territoriale, pag. 123 seg.)

assieme all'elenco di cui al relativo rapporto 24 settembre 2009 n. 6192R della

commissione speciale per la pianificazione del territorio, pag. 6].

3.2

A livello paesaggistico-architettonico, la norma impone in particolare un inserimento

armonico nel contesto urbano e nel paesaggio. Essa configura una cosiddetta

clausola estetica positiva. Il vincolo non si limita a vietare una deturpazione

del paesaggio o anche solo una menomazione apprezzabile dei valori

paesaggistici (cd. clausola estetica negativa; Verunstaltungsverbot), ma

esige che l'edificazione si inserisca convenientemente nel quadro ambientale, rapportandosi ad esso in modo da non alterarne gli

equilibri in misura inammissibile (cd. clausola estetica positiva; Eingliederungsgebot;

cfr. STA 52.2010.147 del 24

agosto 2010, consid. 2.3 con rinvii, confermata da STF 1C.442/2010 e 1C.448/2010 del 16 settembre 2011 in RtiD I-2012 n. 11; Marco Borghi, Il

diritto per gli architetti, Zurigo-Basilea-Ginevra 2010, n. 274; Christoph Fritsche/Peter Bösch, Zürcher

Planungs- und Baurecht, Zurigo 2006, cap. 10.1.1.1; BJM 2006, 248 seg.).

3.3

La nozione di inserimento armonico nel contesto urbano e nel paesaggio

costituisce una nozione giuridica indeterminata (unbestimmter

Gesetzesbegriff), che come tale conferisce all'autorità decidente una certa

latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del suo contenuto normativo.

Latitudine di giudizio, che le istanze di ricorso sono tenute a rispettare,

intervenendo con riserbo, anche se dispongono di pieno potere di cognizione.

Ove si tratti di nozioni appartenenti al diritto comunale autonomo, le predette

istanze sono inoltre tenute a rispettare la libertà di decisione

costituzionalmente garantita dell'autorità comunale, limitandosi a censurare le

decisioni lesive del diritto in quanto insostenibili (cfr. DTF 96 I 369 consid.

4; STA 52.2009.256 del 7 gennaio 2010 consid. 2.2.; ZBl 107/2006, pag. 437

osservazioni di Arnold Marti in

calce a STF 1P.678/2004 del 21 giugno 2005; René

Wiederkehr/Paul Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Band

I, Berna 2012, n. 1418 segg. e 1439 segg.; Max

Imboden/René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea e

Stoccarda 1976, V. ed., n. 66 B I seg.; Adelio

Scolari, Diritto amministrativo parte generale, Cadenazzo 2002, n. 396

seg.).

Circoscritto alla violazione del diritto è anche il controllo, da parte delle

autorità di ricorso, dell'apprezzamento esercitato dal muni-cipio in sede di

applicazione di tali nozioni. Censurabili sono dunque soltanto le interpretazioni

sprovviste di ragioni oggettive, fondate su considerazioni estranee o

procedenti da valutazioni lesive del diritto segnatamente sotto il profilo dell'abuso

di pote-re. Ove la valutazione estetica appaia plausibile, l'autorità di

ri-corso non può censurarla sostituendo il suo apprezzamento a quello dell'istanza

decidente (cfr. STA 52.2010.147 citata, consid.

2.3

con rimandi e RtiD I-2012 n. 11, consid. 2.2.1; STF

1P.678/2004 del 21 giugno 2005 consid. 4, pubbl. in ZBl 107/2006 pag. 430

seg.).

3.4

Nel caso concreto, oggetto di

controversia è innanzi tutto l'inserimento nel paesaggio del piano di quartiere

in discussione. Aspetto, questo, che costituisce anche la premessa per la concessione

del bonus previsto dall'art. 15 cpv. 3 NAPR, di cui si dirà più avanti.

In sede di rilascio del permesso, respingendo le opposizioni, il municipio si è

limitato a rilevare che l'inserimento paesaggistico del progetto è stato

analizzato dall'Ufficio della natura e del paesaggio, il quale ha espresso

avviso favorevole rispettivamente che il progetto rispetta le norme del

PR, l'inserimento armonioso nel paesaggio del complesso residenziale è stato

valutato dall'autorità cantonale e ritenuto conforme alle normative vigenti (cfr.

decisione 7 dicembre 2011, ad punto 3 opposizioni). L'autorità comunale si

è in sostanza adagiata unicamente al preavviso favorevole (cfr. avviso

n. 77159 del 24 novembre 2011, pag. 5) che l'UNP aveva formulato in

applicazione del DLBN, considerando il fondo all'interno di un comparto

dichiarato paesaggio pittoresco e ritenendo il progetto non deturpante (cfr.

risposta 30 gennaio 2012 dell'Ufficio delle domande di costruzione). Così facendo

il municipio non ha dunque applicato la clausola estetica prevista dalle norme

comunali, e meglio dall'art. 15 cpv. 1 NAPR. Norma che oltretutto non si limita

a vietare una deturpazione del paesaggio ma esige che l'edificazione si

inserisca convenientemente nel quadro ambientale. Nella misura in cui non ha

applicato questa disposizione, non ha segnatamente fatto uso della latitudine

di giudizio né dell'apprezzamento da essa conferitogli, la decisione del

municipio viola il diritto, in quanto costitutiva di eccesso negativo di potere.

Già per questo motivo il giudizio impugnato non può pertanto essere confermato.

4.

4.1. In

base all'art. 15 cpv. 3 NAPR per i progetti che ossequiano cumulativamente i

principi del cpv. 1 e le condizioni del cpv. 2 sono concesse le seguenti

facilitazioni edificatorie:

- sullo sfruttamento quale supplemento all'indice di zona, un bonus

fino ad un massimo del 15%;

- se i bonus concessi non possono venir convenientemente

sfruttati il municipio può derogare sulle altezze di zona, su una superficie

che non superi il 50% del piano tipo fino a m 2.00 nelle zone abitative (..);

- le distanze fra edifici all'interno del comparto del piano di quartiere

possono essere definite liberamente solo nel caso di una valorizzazione degli

aspetti formali del progetto (..).

Questa norma mira a concedere delle

facilitazioni edificatorie per i piani di quartiere (obbligatori o facoltativi

ai sensi dell'art. 15 cpv. 2 NAPR) che si presentano come progetti unitari su

grandi superfici con lo scopo di promuovere insediamenti architettonicamente

armoniosi e funzionalmente ben organizzati e che soddisfano i requisiti posti

dall'art. 15 cpv. 1 NAPR, tra i quali figura quello dell'inserimento

armonico nel contesto urbano e nel paesaggio. Come si deduce dal chiaro

testo della norma, la deroga sulle altezze di zona è sussidiaria alla

possibilità di convenientemente sfruttare il supplemento dell'indice di

sfruttamento. Concetto, questo, di natura indeterminata che riserva all'autorità

decidente una certa latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del suo

contenuto normativo. La dimostrazione dell'impossibilità di convenientemente

sfruttare questo bonus costituisce comunque un fatto negativo. Alla prova di

un fatto negativo non possono essere poste esigenze eccessive (cfr. STA

52.2009

-491 dell'8 luglio 2010, consid. 3.3). L'istante deve in ogni modo almeno

rendere verosimile, mediante adeguata motivazione, che altre soluzioni ipotizzabili

non sono realizzabili.

4.2

Nel caso concreto, secondo il calcolo

allegato alla domanda, il piano di quartiere prevede una superficie utile lorda

(SUL) complessiva per tutti i blocchi (A, B, C e D) di 4'275.63 mq, che, tenuto

conto di una superficie edificabile di 7'893 mq, corrisponde ad un indice di

sfruttamento pari a 0.542. Stando a questi dati, il progetto esaurisce dunque

integralmente l'indice di sfruttamento massimo (0.5) previsto per la zona R2

(cfr. art. 44 cpv. 2 NAPR) e sfrutta per quasi 2/3 l'abbuono complessivo (0.50

x 15% = 0.075, pari a ca. 592 mq) concesso dall'art. 15 cpv. 3 NAPR.

Con la domanda di costruzione, l'istante in licenza ha chiesto al municipio una

deroga sull'altezza (m 11.00) dello stabile A, che supera (+ 2.00 m) quella massima (m 9.00) ammessa (cfr. art. 44 cpv. 3 NAPR). Secondo le motivazioni addotte

dall'istante in licenza, la deroga sarebbe in sostanza opportuna per raggiungere

un inserimento armonico nel contesto urbano e nel paesaggio del progetto,

tenendo conto della particolarità del luogo e della volontà di preservare aree

verdi, con riferimento alla relazione tra spazi vuoti e pieni. Un diniego della

deroga, ha giustificato, comporterebbe l'aggiunta di altri edifici, a scapito

degli spazi verdi e di quelli comuni; il progetto finirebbe per tendere più ad obbiettivi

di tipo quantitativo che qualitativo, indirizzandosi verso la classica

speculazione edilizia.

Rilasciando la licenza edilizia il municipio non si è soffermato su questi

aspetti, ma si è limitato a rilevare che le condizioni per il bonus sull'altezza

erano già state determinate in modo inequivocabile dal Governo nel suo

precedente giudizio e che il progetto in questione le rispettava.

L'Esecutivo cantonale ha dal canto suo avallato questa decisione, riallacciandosi

alle argomentazioni addotte dall'istante in licenza: alla scrivente istanza, ha argomentato,

appare più che plausibile il fatto che risulta impossibile edificare il mappale

in modo più intensivo tale da raggiungere l'indice massimo consentito dalla

facilitazione edificatoria, se si vuole ossequiare, allo stesso tempo, i

requisiti richiesti dal Piano regolatore per la concessione PQ, ovvero l'inserimento

armonioso nel contesto urbano e del paesaggio, tenuto altresì conto della

particolarità del sito qualificato come “paesaggio pittoresco”, preservando la

disposizione razionale degli accessi veicolari, dei posteggi e alla minimizzazione

delle superfici veicolari esterne.

Questa deduzione non può essere condivisa.

Anzitutto perché il municipio, rifacendosi unicamente alle motivazioni addotte

dal Consiglio di Stato con giudizio 5 luglio 2011 (cfr.

supra, consid. Ad), in realtà non si è confrontato affatto con i

requisiti posti dall'art. 15 cpv. 3 NAPR. Non ha stabilito se il progetto

adempie le condizioni esatte dall'art. 15 cpv. 1 NAPR (cfr. sulla clausola estetica

positiva, supra consid. 3). Né ha statuito sulla questione di sapere se

uno sfruttamento pari a quasi 2/3 dell'abbuono sull'indice di sfruttamento

ammesso dall'art. 15 cpv. 3 NAPR non possa essere già essere ritenuto conveniente

ai sensi di questa norma. Tanto meno è dato di comprendere per quale motivo

il bonus sull'i.s. non possa essere ulteriormente sfruttato. Né l'istante in

licenza, né le autorità inferiori si sono confrontate con altre soluzioni, come

ad esempio quella proposta dal ricorrente di integrare nel blocco D un ulteriore

stabile (o ampliando i due volumi laterali più piccoli, affiancati al corpo

centrale) e realizzando un'autorimessa interrata al posto del posteggio esterno.

Considerato che il progetto, stando ai dati forniti dallo stesso istante in

licenza, rispetta abbondantemente (ca. +10%; cfr. relazione annessa alla

domanda di costruzione, quinta pagina in fondo) l'area verde minima (40%)

esatta dalle NAPR (cfr. art. 10 cpv. 1 e art. 15 cpv. 4 NAPR), non si vede come

questa soluzione possa pregiudicare gli spazi verdi. Tanto meno è dato di

comprendere perché questa soluzione non possa essere preferibile a quella di

edificare nella parte più esposta (a monte) del fondo - su un fronte di un

ottantina di metri, interrotto solo dal corpo centrale più basso (largo ca. m

8.

) - due blocchi residenziali alti fino a m 11.00.

Anche da questo profilo, il provvedimento impugnato è pertanto lesivo del

diritto e non può essere confermato.

5.

Le

violazioni riscontrate ai precedenti considerandi (consid. 3.4 e 4.2) impongono

un rinvio degli atti al municipio affinché, raccolte le informazioni mancanti e

un nuovo avviso dall'autorità cantonale, si pronunci nuovamente sulla domanda in

questione, motivando la sua decisione. In sede di avviso, l'autorità cantonale

dovrà dal canto suo esprimersi sul principio dell'inserimento ordinato ed

armonioso previsto dalla Lst (cfr. art. 94 cpv. 2 e 99 Lst) e dal regolamento

della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL

7.1.1.1

; cfr. art. 107 cpv. 2), entrati in vigore il 1° gennaio 2012 (BU

2011, pag. 525 segg. e pag. 621 segg.), che hanno abrogato il DLBN e il relativo

regolamento d'applicazione. Norme, queste ultime, già in vigore al momento in

cui il Consiglio di Stato ha emanato la decisione impugnata, che per principio avrebbero

dovuto essere applicate dall'autorità di ricorso (cfr. RDAT II-1994 n. 22

consid. 3). La disposizione di cui all'art. 107 Lst concerne in effetti unicamente

le procedure in corso, ovvero quelle pianificatore avviate secondo l'or abrogata

legge cantonale di applicazione della legge federale

sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365).

Né dal suo testo né dai materiali legislativi (cfr. citato messaggio 9 dicembre

2009.

n. 6309) risulta che l'art. 107 Lst concerna anche l'applicazione del

DLBN, in sede di rilascio del permesso.

6.

6.1. Sulla

base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere accolto,

con conseguente annullamento delle decisioni del Governo e dell'esecutivo

comunale. Gli atti sono rinviati al municipio affinché, raccolte le informazioni

mancanti e un nuovo avviso dall'autorità cantonale, si pronunci nuovamente

sulla domanda, ai sensi dei precedenti considerandi (3.4, 4.2 e 5).

6.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico di CO

1.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il

ricorso è accolto.

§. Di

conseguenza, sono annullate:

1.1. la decisione

3 aprile 2012 del Consiglio di

Stato (n. 1913);

1.2. la risoluzione 7 dicembre 2011 con cui il

municipio di Tenero-Contra ha rilasciato a CO 1 il permesso per piano di quartiere;

§§. Gli

atti sono rinviati al municipio di Tenero-Contra affinché, raccolte le informazioni

mancanti e un nuovo avviso dall'autorità cantonale, si pronunci nuovamente

sulla domanda presentata da CO 1, ai sensi dei precedenti considerandi (3.4,

4.2 e 5).

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico di CO 1.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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