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Decisione

52.2012.178

Ricorso contro il preventivo del committente reso noto in occasione dell'apertura delle offerte. Cambiamento di giurisprudenza. Sono considerate decisioni autonomamente impugnabili solo quelle puntual

8 maggio 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

52.2012.178

Data decisione, Autorità:

08.05.2012, TRAM

Titolo:

Ricorso contro il preventivo del committente reso noto in occasione dell'apertura delle offerte. Cambiamento di giurisprudenza. Sono considerate decisioni autonomamente impugnabili solo quelle puntualmente indicate nella legge

CONCORSO PUBBLICO

art. 15bis cpv. 1 CIAP

art. 37 LCPUBB

Incarto n.

52.2012.178

Lugano

8 maggio 2012

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Stefano Bernasconi, vicepresidente

assistito

dalla segretaria:

Paola Passucci, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 7 maggio 2012 della

RI 1,

patrocinata da: PA 1,

contro

il preventivo del committente reso noto in occasione

dell’apertura delle offerte nell’ambito del concorso indetto dal Consiglio di

Stato, tramite il Dipartimento delle finanze e dell’economia, per aggiudicare

le opere da costruzione in elementi prefabbricati di calcestruzzo e muratura

occorrenti alla Scuola media di __________;

letti ed esaminati gli atti;

richiamato l'art. 48 della legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1);

ritenuto, in

fatto

che il 14

marzo 2012 il Dipartimento delle

finanze e dell’econo-mia ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse

pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la

procedura libera, per aggiudicare le opere da costruzione in

elementi prefabbricati di calcestruzzo e muratura occorrenti alla Scuola media

di __________ (FU n. __________ pag. __________);

che il bando di

concorso (lett. d) e la documentazione di gara (pos. 224.110) stabilivano che

le opere sarebbero state aggiudicate al miglior offerente, tenendo conto dei

seguenti criteri e fattori di ponderazione:

1.

economicità-prezzo 50%

Considerandi

2.

attendibilità delle

offerte 20%

3.

qualità dell’imprenditore

15%

4.

termini 10%

5.

formazione apprendisti

5%

che il capitolato d'appalto precisava tutti i parametri

che sarebbero stati utilizzati per la valutazione di ogni singolo criterio di

aggiudicazione; in particolare, specificava che

il punteggio per l’attendi-bilità

del prezzo sarebbe

stato assegnato sulla scorta di un calcolo basato in parte sul preventivo del

committente;

che il preventivo, reso noto in occasione dell’apertura delle offerte,

avrebbe anche permesso di escludere dall’aggiudicazione le offerte superiori

alle cifre prospettate dalla stazione appaltante (pos. 259.110 capitolato);

che alla gara hanno partecipato quattro

ditte del ramo; le loro offerte sono state aperte in seduta pubblica alle ore

14.00

del 26 aprile 2012, come previsto nel bando;

che all’inizio della seduta è stata pure

aperta la busta contenente il preventivo del committente, ammontante a fr.

500'000.-;

che contro il preventivo massimo della

committenza la ditta RI 1 di __________ è insorta davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, postulando che previa concessione dell'effetto sospensivo

al gravame ne venga accertata l’illiceità, con conseguente annullamento

dell’intera procedura concorsuale;

che l'insorgente ritiene in sostanza che in

alcune posizioni determinanti il preventivo sia sottocosto e nel complesso si

avveri insostenibile;

che non sono state chieste osservazioni

alle controparti stante la manifesta inammissibilità dell’impugnativa (art. 48

LPamm);

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb;

che non ponendo questioni di principio né di

rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge

sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1.) il gravame

può essere evaso da un giudice unico;

che in

quanto partecipante al concorso, la è senz'altro legittimata a ricorrere (art.

43.

LPamm);

che entro

questi limiti, il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è

dunque ricevibile in ordine;

che

giusta l'art. 37 LCPubb, sono considerate decisioni impugnabili:

a) gli elementi

del bando;

b) l'esclusione

dell'offerente;

c) la decisione

sulla scelta dei partecipanti nell'ambito della procedura selettiva;

d) l'aggiudicazione,

l'interruzione o l'annullamento della procedura;

che

analoga disciplina è contemplata dal concordato intercantonale sugli appalti

pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3); in effetti,

l'art. 15 cpv. 1 bis CIAP configura alla stregua di

decisioni impugnabili unicamente gli elementi del bando, l'inserimento di un

offerente in una cosiddetta lista permanente, la scelta dei partecipanti

nell'ambito della procedura selettiva, l'esclusione dell'offerente, l'aggiudicazione,

la relativa revoca, nonché l'interruzione o l'annullamento della procedura;

che questa puntuale elencazione degli atti soggetti a ricorso contenuta

nella legge permette di individuare le tappe salienti che caratterizzano la

gara di appalto, dando nel contempo dei precisi punti di riferimento circa lo

svolgimento della procedura concorsuale sia

ai concorrenti che al committente; fissando chiaramente quali decisioni sono

impugnabili, si evitano continui e disordinati interventi ricorsuali suscettibili

di paralizzare ripetutamente il procedimento, da un lato, e si garantisce ai concorrenti

la facoltà di far valere le proprie contestazioni nel contesto di un unico gravame

rivolto contro la decisione cronologicamente più vicina alla violazione

eccepita, dall'altro (Vincent Carron/Jacques Fournier, La protection juridique dans

la passation des marchés publics, Fribourg 2002, pag. 56 segg.);

che con

l'apertura delle offerte e l'iscrizione a verbale dei relativi importi si rende

noto il nominativo di chi ha concorso e si conferma la ricezione delle offerte

inoltrate; si attesta inoltre che l'importo offerto corrisponde a quello

effettivamente proposto, scongiurando manipolazioni o negoziazioni ex post

(Carron/ Fournier, op. cit., pag.

7.

segg.);

che

in caso di deposito di un preventivo di riferimento, la sua pubblicazione al momento

dell’apertura delle offerte impedisce ai concorrenti di eccepire che il documento

è stato allestito a posteriori per giustificare un determinato risultato (RtiD II-2011 n. 20);

che, in

sostanza, il verbale di apertura delle offerte certifica quanto avviene durante

tale operazione, contraddistinta dall'apertura vera e propria delle buste

contenenti le offerte e, all’oc-correnza, del preventivo, dalla lettura degli

importi offerti, rispettivamente prospettati, e da una prima verifica sommaria

degli atti pervenuti; il rapporto ha valore probatorio e garantisce il rispetto

del principio della trasparenza, il quale a sua volta assicura ai concorrenti

un'adeguata protezione giuridica (Martin

Beyeler, Ziele und Instrumente des Vergaberechts, Zürich-Basel-Genf

2008, n. 23 segg.);

che tuttavia i verbali di apertura delle

offerte non sono impugnabili (STA 52.2011.246 del 7 giugno 2011);

che nonostante

il tenore della pos. 259.110 del capitolato non lo è neppure il contenuto del preventivo

massimo della stazione appaltante, reso noto durante l’apertura delle offerte e

quindi estraneo al concetto di elemento del bando di

cui all’art. 37 lett. a LCPubb;

che lo statuto

di decisione impugnabile è conferito dalla legge, non dal capitolato di appalto

o da altri atti emananti dal committente;

che il ricorso proposto dalla RI 1 va quindi

dichiarato irricevibile per difetto di una decisione impugnabile secondo il

vigente ordinamento delle commesse pubbliche;

che resta

inteso che l'insorgente potrà riproporre le sue censure non appena il Consiglio

di Stato avrà aggiudicato la commessa o emanato altre decisioni parimenti

soggette a ricorso;

che l'emanazione

del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere

effetto sospensivo all'impugnativa;

che la tassa di giustizia è posta a carico

della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. La tassa

di giustizia di fr. 500.- è posta a carico della ricorrente.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;

LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f

LTF.

4. Intimazione

a:

Il giudice delegato La

segretaria

del Tribunale cantonale amministrativo

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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