52.2012.178
Ricorso contro il preventivo del committente reso noto in occasione dell'apertura delle offerte. Cambiamento di giurisprudenza. Sono considerate decisioni autonomamente impugnabili solo quelle puntual
8 maggio 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2012.178
Data decisione, Autorità:
08.05.2012, TRAM
Titolo:
Ricorso contro il preventivo del committente reso noto in occasione dell'apertura delle offerte. Cambiamento di giurisprudenza. Sono considerate decisioni autonomamente impugnabili solo quelle puntualmente indicate nella legge
CONCORSO PUBBLICO
art. 15bis cpv. 1 CIAP
art. 37 LCPUBB
Incarto n.
52.2012.178
Lugano
8 maggio 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
Stefano Bernasconi, vicepresidente
assistito
dalla segretaria:
Paola Passucci, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 7 maggio 2012 della
RI 1,
patrocinata da: PA 1,
contro
il preventivo del committente reso noto in occasione
dell’apertura delle offerte nell’ambito del concorso indetto dal Consiglio di
Stato, tramite il Dipartimento delle finanze e dell’economia, per aggiudicare
le opere da costruzione in elementi prefabbricati di calcestruzzo e muratura
occorrenti alla Scuola media di __________;
letti ed esaminati gli atti;
richiamato l'art. 48 della legge di procedura per le cause
amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1);
ritenuto, in
fatto
che il 14
marzo 2012 il Dipartimento delle
finanze e dell’econo-mia ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse
pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la
procedura libera, per aggiudicare le opere da costruzione in
elementi prefabbricati di calcestruzzo e muratura occorrenti alla Scuola media
di __________ (FU n. __________ pag. __________);
che il bando di
concorso (lett. d) e la documentazione di gara (pos. 224.110) stabilivano che
le opere sarebbero state aggiudicate al miglior offerente, tenendo conto dei
seguenti criteri e fattori di ponderazione:
1.
economicità-prezzo 50%
Considerandi
2.
attendibilità delle
offerte 20%
3.
qualità dell’imprenditore
15%
4.
termini 10%
5.
formazione apprendisti
5%
che il capitolato d'appalto precisava tutti i parametri
che sarebbero stati utilizzati per la valutazione di ogni singolo criterio di
aggiudicazione; in particolare, specificava che
il punteggio per l’attendi-bilità
del prezzo sarebbe
stato assegnato sulla scorta di un calcolo basato in parte sul preventivo del
committente;
che il preventivo, reso noto in occasione dell’apertura delle offerte,
avrebbe anche permesso di escludere dall’aggiudicazione le offerte superiori
alle cifre prospettate dalla stazione appaltante (pos. 259.110 capitolato);
che alla gara hanno partecipato quattro
ditte del ramo; le loro offerte sono state aperte in seduta pubblica alle ore
14.00
del 26 aprile 2012, come previsto nel bando;
che all’inizio della seduta è stata pure
aperta la busta contenente il preventivo del committente, ammontante a fr.
500'000.-;
che contro il preventivo massimo della
committenza la ditta RI 1 di __________ è insorta davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, postulando che previa concessione dell'effetto sospensivo
al gravame ne venga accertata l’illiceità, con conseguente annullamento
dell’intera procedura concorsuale;
che l'insorgente ritiene in sostanza che in
alcune posizioni determinanti il preventivo sia sottocosto e nel complesso si
avveri insostenibile;
che non sono state chieste osservazioni
alle controparti stante la manifesta inammissibilità dell’impugnativa (art. 48
LPamm);
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb;
che non ponendo questioni di principio né di
rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge
sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1.) il gravame
può essere evaso da un giudice unico;
che in
quanto partecipante al concorso, la è senz'altro legittimata a ricorrere (art.
43.
LPamm);
che entro
questi limiti, il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è
dunque ricevibile in ordine;
che
giusta l'art. 37 LCPubb, sono considerate decisioni impugnabili:
a) gli elementi
del bando;
b) l'esclusione
dell'offerente;
c) la decisione
sulla scelta dei partecipanti nell'ambito della procedura selettiva;
d) l'aggiudicazione,
l'interruzione o l'annullamento della procedura;
che
analoga disciplina è contemplata dal concordato intercantonale sugli appalti
pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3); in effetti,
l'art. 15 cpv. 1 bis CIAP configura alla stregua di
decisioni impugnabili unicamente gli elementi del bando, l'inserimento di un
offerente in una cosiddetta lista permanente, la scelta dei partecipanti
nell'ambito della procedura selettiva, l'esclusione dell'offerente, l'aggiudicazione,
la relativa revoca, nonché l'interruzione o l'annullamento della procedura;
che questa puntuale elencazione degli atti soggetti a ricorso contenuta
nella legge permette di individuare le tappe salienti che caratterizzano la
gara di appalto, dando nel contempo dei precisi punti di riferimento circa lo
svolgimento della procedura concorsuale sia
ai concorrenti che al committente; fissando chiaramente quali decisioni sono
impugnabili, si evitano continui e disordinati interventi ricorsuali suscettibili
di paralizzare ripetutamente il procedimento, da un lato, e si garantisce ai concorrenti
la facoltà di far valere le proprie contestazioni nel contesto di un unico gravame
rivolto contro la decisione cronologicamente più vicina alla violazione
eccepita, dall'altro (Vincent Carron/Jacques Fournier, La protection juridique dans
la passation des marchés publics, Fribourg 2002, pag. 56 segg.);
che con
l'apertura delle offerte e l'iscrizione a verbale dei relativi importi si rende
noto il nominativo di chi ha concorso e si conferma la ricezione delle offerte
inoltrate; si attesta inoltre che l'importo offerto corrisponde a quello
effettivamente proposto, scongiurando manipolazioni o negoziazioni ex post
(Carron/ Fournier, op. cit., pag.
7.
segg.);
che
in caso di deposito di un preventivo di riferimento, la sua pubblicazione al momento
dell’apertura delle offerte impedisce ai concorrenti di eccepire che il documento
è stato allestito a posteriori per giustificare un determinato risultato (RtiD II-2011 n. 20);
che, in
sostanza, il verbale di apertura delle offerte certifica quanto avviene durante
tale operazione, contraddistinta dall'apertura vera e propria delle buste
contenenti le offerte e, all’oc-correnza, del preventivo, dalla lettura degli
importi offerti, rispettivamente prospettati, e da una prima verifica sommaria
degli atti pervenuti; il rapporto ha valore probatorio e garantisce il rispetto
del principio della trasparenza, il quale a sua volta assicura ai concorrenti
un'adeguata protezione giuridica (Martin
Beyeler, Ziele und Instrumente des Vergaberechts, Zürich-Basel-Genf
2008, n. 23 segg.);
che tuttavia i verbali di apertura delle
offerte non sono impugnabili (STA 52.2011.246 del 7 giugno 2011);
che nonostante
il tenore della pos. 259.110 del capitolato non lo è neppure il contenuto del preventivo
massimo della stazione appaltante, reso noto durante l’apertura delle offerte e
quindi estraneo al concetto di elemento del bando di
cui all’art. 37 lett. a LCPubb;
che lo statuto
di decisione impugnabile è conferito dalla legge, non dal capitolato di appalto
o da altri atti emananti dal committente;
che il ricorso proposto dalla RI 1 va quindi
dichiarato irricevibile per difetto di una decisione impugnabile secondo il
vigente ordinamento delle commesse pubbliche;
che resta
inteso che l'insorgente potrà riproporre le sue censure non appena il Consiglio
di Stato avrà aggiudicato la commessa o emanato altre decisioni parimenti
soggette a ricorso;
che l'emanazione
del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere
effetto sospensivo all'impugnativa;
che la tassa di giustizia è posta a carico
della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. La tassa
di giustizia di fr. 500.- è posta a carico della ricorrente.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla
sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;
LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f
LTF.
4. Intimazione
a:
Il giudice delegato La
segretaria
del Tribunale cantonale amministrativo
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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