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Decisione

52.2012.180

Assegnazione delle ripetibili nella procedura di ricorso

12 luglio 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

52.2012.180

Data decisione, Autorità:

12.07.2012, TRAM

Titolo:

Assegnazione delle ripetibili nella procedura di ricorso

RIPETIBILI

art. 31 LPAMM

Incarto n.

52.2012.180

Lugano

12 luglio

2012

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Raffaello Balerna, presidente

assistito

dal segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 7 maggio 2012 del

RI 1

patrocinato da: PA 1

contro

la decisione 17 aprile 2012 (n. 2134) del Consiglio

di Stato che ha respinto, per quanto ricevibile, il ricorso della Comunione CO

1, limitatamente al punto 2 del dispositivo relativo al riconoscimento delle

ripetibili;

viste le risposte:

- 11 maggio 2012 della Comunione CO 1;

- 11 maggio 2012 della

Divisione delle costruzioni;

- 23 maggio 2012 del

Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che, con decisione del 13 ottobre 2011, il

municipio di Monte Carasso ha approvato il progetto

stradale per la sistemazione della strada Nòvo/strada RT1, IIa

fase, per la tratta dall'incrocio con la carà di Sai (superficie della carà

di Sai non compresa) fino al mapp. 242 di Monte Carasso;

che, il 7 dicembre 2011, la Comunione CO 1 ha impugnato la predetta decisione dinanzi al Consiglio di Stato, domandandogli

di annullarla;

che all'accoglimento del ricorso si è opposto il RI 1, facendosi assistere da

una patrocinatrice;

che, con risoluzione 17 aprile 2012, il Consiglio di Stato ha respinto,

nella misura in cui era ricevibile, l'impugnativa della Comunione citata;

conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento di fr. 500.- di

tassa di giustizia; per contro, il Governo non ha assegnato ripetibili;

che, con gravame 7 maggio 2012, il RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale

Considerandi

amministrativo contro il menzionato giudicato governativo, chiedendo che gli

vengano assegnate le ripetibili nel procedimento di ricorso dinanzi al

Consiglio di Stato, in quanto assistito da un legale;

che la Comunione CO 1 postula la reiezione del gravame, con argomentazioni che,

se necessario, saranno discusse in seguito;

che il Consiglio di Stato si rimette al giudizio del Tribunale, mentre la Divisione delle costruzioni non ha preso posizione;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività

del ricorso sono date dall'art. 35 cpv. 2 della legge sulle strade del 23 marzo 1983, modificata e riordinata il 12

aprile 2006 (Lstr; RL 7.2.1.2), nella sua formulazione in vigore dal 27 gennaio

2009.

(cfr. BU 2009 34);

che la legittimazione attiva del comune è

certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile

1966; LPamm; RL 3.3.1.1; applicabile grazie al combinato dei disposti 31 cpv. 1

e 25 Lstr);

che l'impugnativa è dunque ricevibile in

ordine e può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18

cpv. 1 LPamm);

che, secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del

10.

maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1), il Tribunale cantonale amministrativo può

decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono

questioni di principio o che non sono di rilevante importanza, evenienza che si

realizza in concreto;

che oggetto della presente vertenza è unicamente la questione relativa

all'assegnazione di ripetibili in favore del comune qui ricorrente;

che, a tenore dell'art. 31 LPamm, il Consiglio di Stato e il Tribunale

cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso, condannano la parte

soccombente al pagamento di una indennità (ripetibili) alla controparte;

che le ripetibili consistono nella partecipazione all'onorario del

patrocinatore e alle spese sopportate da questi nell'interesse del cliente

(art. 10 regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre

2007; RtarRip; RL 3.1.1.7.1);

che soccombente è la parte che ha proposto un ricorso infondato o ha resistito

a torto a un ricorso fondato (Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 31);

che in concreto, dunque, soccombente davanti al Consiglio di Stato era la Comunione CO 1, il cui ricorso è stato disatteso; trattasi pertanto di stabilire se la citata

Comunione sia tenuta a versare delle ripetibili alla controparte, ossia al

comune, che si è fatto assistere da un legale nella procedura di ricorso di

prima istanza;

che, contrariamente a quanto asserito dalla

predetta, il RI 1 aveva la qualità di parte nella menzionata procedura (cfr.,

sul concetto, RDAT II-1997 n. 12 consid. 2.3; Borghi/ Corti, op.

cit., n. 1 ad art. 15), non tanto perché la

decisione impugnata era stata emessa da un suo organo, quanto piuttosto perché il

comune era l'ente proponente del controverso progetto stradale;

che, tuttavia, il Governo non spiega - né nella risoluzione impugnata ma

nemmeno nella risposta di causa - perché non ha assegnato le ripetibili alla

parte vincente, patrocinata, che ne ha fatto richiesta: non è quindi dato di

capire se questa soluzione sia il frutto di una scelta precisa o, per finire, di

una semplice dimenticanza;

che il giudicato contestato è lesivo dell'obbligo di motivazione delle

decisioni, sancito all'art. 26 cpv. LPamm, e, più in generale, del diritto di

essere sentito della parte, garantito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione

federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101);

che il ricorso dev'essere, di conseguenza, accolto, quantomeno parzialmente,

già per questo fatto e gli atti devono essere retrocessi al Consiglio di Stato affinché

emetta una nuova decisione motivata sul riconoscimento (o meno) delle

ripetibili a favore del comune e, se del caso, sul loro ammontare (art. 65 cpv.

2.

LPamm);

che la Comunione CO 1, che ha resistito al ricorso in questa sede, soccombendo, è tenuta a pagare la

tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e a rifondere al comune, assistito da un

legale, le ripetibili (art. 31 LPamm);

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza:

1.1. il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è annullato nella

misura in cui concerne le ripetibili;

1.2. gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato, affinché ren- da

una nuova decisione motivata sulle ripetibili.

2. La tassa

di giustizia di fr. 300.- è posta a carico della Comunione CO 1, la quale rifonderà

inoltre pari importo al comune per ripetibili.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 segg.

della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Il segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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