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Decisione

52.2012.2

Chiave di riparto e le singole quote a carico dei comuni per una linea urbana di trasporto pubblico d'importanza cantonale

27 settembre 2013Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Dando seguito all'obiettivo relativo al potenziamento dell'offerta

di trasporto pubblico urbano d'importanza cantonale postulato dal Piano

regionale dei trasporti del __________, adottato dal Consiglio di Stato nel __________,

con decreto legislativo del 12 marzo __________

il Gran Consiglio ha approvato l'incremento dell'offerta concernente la

linea urbana d'importanza cantonale __________ __________ e ha stanziato i

necessari crediti.

B. Con scritto 2 luglio 2010 la Commissione regionale dei trasporti del __________ (CO 5) ha segnalato ai comuni interessati dalla linea, segnatamente CO

2, CO 3, CO 4, CO 1 e RI 1, la necessità di

adeguare la chiave di riparto per il finanziamento dei costi non coperti e ha

trasmesso loro una proposta di modifica.

C. Poiché suddetta proposta - come anche tutte le successive varianti

di chiave di riparto elaborate dalla CO 5 - non trovavano l'adesione unanime dei cinque comuni, con scritto

11 ottobre 2011 la CO 5 ha chiesto al Consiglio di Stato di statuire su

tale questione.

D. Con decisione 29 novembre 2011 (n. 6600) il Consiglio di Stato ha

stabilito le singole aliquote a carico dei comuni, fissando la chiave di

riparto in base ai seguenti parametri:

- criterio

dell'offerta di trasporto in base ai vantaggi ed alle prestazioni offerte: numero

annuale di corse per ogni fermata;

- criterio

della popolazione residente: numero di abitanti situati nel raggio di influenza

di 200 m dalle fermate;

- criterio della forza finanziaria: indice di

forza finanziaria dei comuni (IFF), aggiornato al più recente valore

disponibile (IFF 2011/12).

E. Avverso tale decisione i comuni di RI 1 e di CO 4 si sono aggravati

davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento: il

comune di CO 4 contesta la chiave di riparto stabilita dal Governo nella misura

in cui essa ometterebbe di considerare, contrariamente a quanto prevede espressamente

la legge, l'intera popolazione residente nei comuni; inoltre, secondo il comune, tale parametro andrebbe valutato

adottando la medesima formula matematica utilizzata per la suddivisione

dei costi della Comunità tariffale integrale e per la chiave di riparto della linea

urbana __________ ed escludendo dal computo la popolazione delle frazioni aggregate dopo l'entrata in funzione della linea __________. Anche il comune di RI 1

contesta la chiave di riparto adottata dal Governo ma per altri motivi,

segnatamente in quanto essa sarebbe priva di un fattore di ponderazione

relativo all'elevato numero di fermate presenti sul suo territorio, fermate

destinate peraltro in gran parte all'utenza di infrastrutture pubbliche regionali.

F. Il Consiglio di Stato, per il tramite della Divisione dello sviluppo

territoriale e della mobilità, postula l'integrale reiezione dei gravami con

motivazioni che verranno, se del caso, riprese nei considerandi che seguono. In

merito alle osservazioni dei comuni di CO 2, CO 3, CO 1 e della CO 5 si dirà,

se necessario, nei considerandi di diritto. Il comune di CO 4 e quello di RI 1

postulano la reiezione vicendevole dei rispettivi ricorsi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data dall'art. 60 cpv. 2 della legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1). La legittimazione attiva

dei ricorrenti, destinatari del provvedimento impugnato, è certa (art. 43 LPamm).

Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine e

può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1

LPamm).

1.2. L'art. 51 LPamm prevede che,

quando siano proposti davanti alla stessa

autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l'autorità

può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola

decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell'istruzione o della

decisione delle altre. In concreto, ritenuto

che i ricorsi sono diretti contro la medesima decisione e che il fondamento

di fatto è il medesimo, per economia processuale le procedure ricorsuali sono

congiunte in un unico giudizio.

Considerandi

2.

Secondo

l'art. 29 cpv. 1 della legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994 (LTP;

RL 7.4.1.1) il Cantone contribuisce al finanziamento dell'offerta di trasporto

pubblico per le linee d'importanza cantonale e richiede la partecipazione dei

comuni. I comuni serviti dalle linee urbane

d'importanza cantonale e dalle linee che servono i posteggi di

corrispondenza per utenti provenienti prevalentemente dall'esterno (park and

ride) partecipano al finanziamento del costo non coperto delle spese di

gestione nella misura del 50% (art. 29 cpv. 3

e art. 30 cpv. 1 lett. b LTP). Secondo l'art. 32 cpv. 1 LTP, i comuni

stabiliscono consensualmente le rispettive quote di partecipazione. In caso di

mancato accordo o di inerzia, la ripartizione è stabilita dal Consiglio di Stato,

nell'ambito dell'offerta di trasporto, in base ai vantaggi, alle prestazioni

offerte, alla popolazione residente ed alla forza finanziaria (art. 32 cpv. 2

LTP).

3.

Come

esposto in narrativa, il Governo ha stabilito le singole aliquote a carico dei

comuni, fissando la chiave di riparto per il finanziamento dei costi non

coperti della linea __________ in base, fra l'altro, al criterio della

popolazione residente, criterio che è però stato circoscritto al numero di

abitanti situati nel raggio di influenza di 200 m dalle fermate. Il comune di CO

4.

contesta tale limitazione, in quanto palesemente in contrasto con il chiaro tenore

dell'art. 32 cpv. 2 LTP, che imporrebbe di considerare l'intera popolazione

residente.

3.1

La legge s'interpreta in primo luogo

secondo il suo tenore letterale. Tuttavia, se il testo non è

assolutamente chiaro, se sono possibili più interpretazioni, allora bisogna

indagare sulla sua reale portata, considerando tutti gli elementi

interpretativi, ossia i materiali legislativi, lo scopo della norma, il fine

che essa persegue o l'interesse tutelato o, ancora, le relazioni che

intercorrono tra quest'ultima e altre disposizioni legali e il contesto

legislativo in cui essa si inserisce (DTF 131 II 697 consid. 4.1, 117 Ia 328

consid. 3a). Se il testo di legge è chiaro, l'autorità chiamata ad applicare il

diritto può distanziarsi dal medesimo soltanto se sussistono motivi fondati per

ritenere che la sua formulazione non rispecchia completamente il vero senso della

norma (DTF 131 II 217 consid. 2.3). Simili motivi possono risultare dai materiali

legislativi, dallo scopo della norma, come

pure dalla relazione tra quest'ultima e altre disposizioni (ibidem).

3.2

Il testo dell'art. 32 cpv. 2 LTP è chiaro: esso prevede una ripartizione

dei costi da parte del Governo "(…) in base ai vantaggi, alle

prestazioni offerte, alla popolazione residente ed alla forza finanziaria".

La scelta della nozione di "popolazione residente" permette di

poter affermare che non sussistono dubbi che essa si riferisca, genericamente,

alla popolazione residente nei comuni serviti da linee di importanza cantonale,

siano esse regionali, urbane o destinate a servire i posteggi di corrispondenza

per utenti provenienti prevalentemente dall'esterno (cfr. art. 29 LTP); nulla

lascia ritenere che la stessa possa venir circoscritta a bacini di utenza più o

meno determinata e non vi sono elementi per ritenere che il legislatore avesse

inteso disporre altrimenti. In particolare, dai materiali legislativi, e in

special modo dal Messaggio concernente l'adozione della legge sui trasporti

pubblici del 28 settembre 1993 (n. 4162; in: RVGC anno parlamentare 1994 pag.

578.

segg.), emerge chiaramente la volontà di concedere ai comuni un vastissimo

margine di apprezzamento nella determinazione delle modalità di ripartizione

dei costi, tramite convenzioni, in quanto posti nella posizione migliore per valutare

tutti gli aspetti particolari inerenti al calcolo, scegliere i criteri da

adottare e ponderare i rispettivi vantaggi (pag. 647 seg.). Il Consiglio di Stato

è invece chiamato a intervenire solo a titolo sussidiario, in caso di mancato

accordo, secondo i criteri generali e, per

quanto possibile, neutri, elencati appunto nella norma. Non vi sono

dunque ragioni per discostarsi dal chiaro testo di legge e neppure elementi per ritenere che il legislatore

avesse inteso conferire al Consiglio di Stato un margine di interpretazione in

merito alla nozione di "popolazione residente". Notasi che

anche gli asseriti effetti indesiderati scaturenti dall'applicazione di tale

criterio, messi in rilievo dalla Divisione dello sviluppo territoriale e della

mobilità in sede di risposta, non permettono di concludere diversamente: come

detto, secondo la volontà del legislatore, la facoltà di concordare liberamente

le modalità di ripartizione dei costi a

seconda dei rispettivi vantaggi, stabilendo se del caso specifici bacini

di utenza, spetta ai comuni nell'ambito delle facoltà concesse dall'art. 32

cpv. 1 LTP e non al Consiglio di Stato che, limitando il criterio alla

popolazione residente a quella inclusa entro un raggio di 200 m dalle fermate,

è incorso in una violazione del diritto. Per il che, su questo punto, il ricorso

del comune di CO 4 merita di venir accolto.

4.

Le

tesi del comune di CO 4 non possono invece venir seguite allorquando chiede

l'esclusione dal computo della popolazione residente della popolazione delle

frazioni aggregate dopo l'entrata in funzione della linea __________ e

l'applicazione della medesima formula matematica utilizzata per la suddivisione

dei costi della Comunità tariffale integrale. Per quanto attiene alla prima richiesta, valgono, mutatis muntandis, le

considerazioni esposte al considerando che precede: a differenza di quanto

avviene nella fattispecie prevista al cpv. 1, il cpv. 2 dell'art. 32 LTP, enunciando

il criterio della popolazione residente, non ha concesso margine d'apprezzamento

che permetta di limitare la nozione a determinati bacini di utenza o alla popolazione

di determinati comparti territoriali dei comuni interessati, come ad esempio quella

dei nuclei originari. Per quanto concerne invece la seconda richiesta, meritano di venir condivise le

osservazioni formulate dalla Divisione dello sviluppo territoriale e

della mobilità in sede di risposta, secondo cui, poiché la formula matematica

utilizzata per la suddivisione dei costi

della Comunità tariffale integrale considera l'intero servizio di

trasporto pubblico regionale sul territorio cantonale e, di riflesso, l'intera

popolazione ticinese, una sua applicazione va esclusa nella fattispecie, che ha

come oggetto una singola linea di trasporto rappresentante solo un parte dell'offerta

globale. Per il che le ulteriori censure del comune vanno respinte.

5.

Nel suo ricorso il comune di

RI 1 contesta invece la decisione sotto un altro profilo e rimprovera al

Consiglio di Stato di non aver considerato, nell'ambito dei criteri dei

vantaggi e delle prestazioni offerte, il fattore della sovrapposizione delle

fermate in un raggio di influenza di 200 m, assegnando a ogni fermata un

punteggio di ponderazione: senza tale elemento il comune, che presenta sul suo territorio un numero elevato di

fermate molto ravvicinate, varie delle quali destinate all'utenza di

infrastrutture regionali, risulterebbe ingiustamente penalizzato. La decisione

del Governo che considera, nell'ambito dei criteri dei vantaggi e delle prestazioni offerte, esclusivamente il numero

annuale di corse per ogni fermata, risulterebbe dunque iniqua e quindi

arbitraria.

5.1

In proposito va anzitutto osservato

che, come esposto in narrativa, il Consiglio di Stato, nel determinare

la chiave di riparto contestata, ha operato una valutazione che pondera il

fattore del numero annuale di corse per ogni fermata con il fattore della popolazione

residente nel raggio di influenza di 200 m dalle fermate.

Anche il Governo ha quindi ritenuto corretto recepire il fattore relativo

all'importanza delle varie fermate della linea __________ in proporzione alla

popolazione da esse direttamente servita. La volontà di introdurre nel calcolo

un elemento di ponderazione è stata peraltro ribadita dalla Divisione dello

sviluppo territoriale e della mobilità, che in sede di risposta pone in rilievo

come con la contestata chiave di riparto venga attribuito un "valore di

utilità" alle varie fermate. Di conseguenza, nel principio, il Governo ha condiviso la necessità di introdurre nel calcolo un

ulteriore fattore di ponderazione. Sennonché tale fattore è stato fatto

rientrare erroneamente, per tutti i motivi

esposti al considerando 3., nel criterio della popolazione residente,

che è stata arbitrariamente circoscritta a quella situata in un raggio di 200 m

dalla fermata, e non in quello dei vantaggi o delle prestazioni offerte.

5.2

Ora, facendo astrazione da tale

conclusione, la decisione del Governo sembrerebbe resistere alle

critiche del comune: infatti, come rettamente osserva la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità in sede di risposta, una maggiore densità

delle fermate si traduce, indipendentemente dalla distanza esistente tra una e

l'altra, in un migliore accesso al trasporto pubblico e quindi in un

indiscutibile vantaggio per la popolazione residente nelle vicinanze; ridurre

il valore delle fermate in funzione del fattore di sovrapposizione proposto dal

comune significherebbe ridurre in modo ingiustificato il peso di un

incontestabile vantaggio. Tuttavia, visto l'esito del ricorso del comune di CO

4.

e richiamato quanto esposto sopra al considerando 5.1., la questione può

rimanere indecisa e andrà risolta nell'ambito della nuova decisione che il

Governo sarà chiamato ad emanare.

6.

Nel complesso si giustifica

quindi l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al

Consiglio di Stato per una nuova decisione ai sensi dei considerandi che

precedono (art. 65 cpv. 2 LPamm).

7.

Il Tribunale non preleva una tassa di giustizia (art. 28 LPamm).

Dato l'esito del ricorso del comune di RI 1, si giustifica l'assegnazione di

ripetibili ridotte in proporzione al grado di successo (art. 31 LPamm), dovute

dallo Stato.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. 1.1. Il ricorso 30 dicembre 2011 del comune di RI 1 è eva-

so

ai sensi del considerando 5.

1.2. Il

ricorso 16 gennaio 2012 del comune di CO 4 è accolto

§.

Di conseguenza:

- la decisione 29 novembre 2011(n. 6600) del Consiglio

di

Stato è annullata;

- gli

atti sono retrocessi al Consiglio di Stato per nuova

decisione,

ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano la tassa di giustizia e le spese. Lo Stato verserà

al comune di RI 1 fr. 800.- a titolo di ripetibili.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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