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Decisione

52.2012.215

Multa per violazione del Regolamento per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

16 dicembre 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

52.2012.215

Data decisione, Autorità:

16.12.2013, TRAM

Titolo:

Multa per violazione del Regolamento per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

MULTA

LOC

Incarto n.

52.2012.215

Lugano

16 dicembre

2013

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Matteo Cassina, vicepresidente

assistito

dalla segretaria:

Paola Carcano Borga, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 4 giugno 2012 di

RI 1

contro

la decisione 23 maggio 2012 (n. 2790) del Consiglio

di Stato che ha respinto il gravame inoltrato dall'insorgente avverso la

risoluzione 19 aprile 2012 del municipio di

__________ con la quale le è stata inflitta una multa di fr. 100.- per

violazione del regolamento per il servizio di raccolta e di smaltimento dei

rifiuti;

ritenuto, in

fatto

che il 14 marzo 2012 il municipio di __________ ha

intimato a RI 1 un rapporto di contravvenzione nel quale le veniva rimproverato

di avere depositato l'8 marzo 2012, vale a dire il giorno successivo a quello

mensilmente prestabilito, della carta presso il centro di raccolta rifiuti

della frazione di __________;

che, dopo avere dato modo all'interessata di

esprimersi in proposito, con decisione del 19 aprile 2012 l'esecutivo comunale le ha

inflitto una multa di fr. 100.- per violazione del regolamento comunale per il

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (RSRSR);

che RI 1 è quindi insorta davanti al Consiglio di Stato contro questa risoluzione, chiedendone l'annullamento; riprendendo quanto

già sostenuto dinnanzi al municipio, essa ha in sostanza ribadito che la

multa inflittale sarebbe del tutto ingiustificata; da parecchi anni infatti il

cartello indicante il giorno di deposito carta presso il centro di raccolta è

stato rimosso e quasi tutti gli abitanti di __________ depositano senza alcun

rispetto per il giorno prestabilito la carta che, all'occorrenza, viene pure

ritirata dagli operai comunali;

che, con giudizio 23 maggio 2012, il Governo

cantonale ha respinto il gravame; dopo aver definito il quadro giuridico di riferimento

e ritenuta pacifica la violazione del regolamento e della relativa

ordinanza municipale d'applicazione, esso ha confermato la multa, negando la

buona fede e la disparità di trattamento fatte

valere dalla ricorrente e ritenendo la sanzione conforme alla legislazione in

vigore in materia e l'importo rispettoso del principio di proporzionalità;

che, avverso questa pronuncia governativa, RI 1 insorge ora davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, postulando il suo annullamento e che venga chiesto all'esecutivo comunale di esporre

nel centro di raccolta il cartello indicante il corretto smaltimento della carta; in sostanza essa

ripropone le medesime censure sollevate senza successo davanti al Governo;

che, chiamati ad esprimersi, il Consiglio di

Stato e il municipio hanno sollecitato il rigetto dell'impugnativa,

senza formulare particolari osservazioni;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art.

148 cpv. 3 legge organica comunale del 10 marzo 1987; LOC; RL 2.1.1.2) e la legittimazione dell'insorgente è certa (art.

43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile

1966; LPamm; RL 3.3.1.1);

che, nella misura in cui postula che venga chiesto all'esecutivo comunale di

esporre nel centro di raccolta il cartello indicante il corretto smaltimento della carta, la ricorrente formula una domanda

irricevibile poiché nuova (art. 63 cpv. 2 LPamm) e che esula pure dall'oggetto

della presente vertenza;

che, con questa riserva, il gravame - tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm) - è pertanto ricevibile in ordine;

che, non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi

Considerandi

dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006.

(LOG; RL 3.1.1.1), il ricorso può essere evaso da un giudice unico sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm);

che, giusta l'art. 145 LOC, primo capoverso, il municipio punisce con la multa

le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali, o alle

leggi la cui applicazione gli è affidata; il massimo della multa, soggiunge il

capoverso 2 della norma, è di fr. 10'000.-, riservate le leggi speciali;

che, la multa amministrativa è una sanzione penale che viene inflitta dall'autorità

amministrativa, di regola per le violazioni minori di diritto pubblico; essa rappresenta uno strumento coercitivo

conferito all'autorità per ottenere il rispetto della legge;

che conformemente al principio della legalità, la sanzione amministrativa esige

l'esistenza di una base legale; benché di principio sia richiesta una base

legale stabilita in una legge in senso formale, specialmente quando la sanzione

comporta una grave limitazione della libertà personale, la multa può essere stabilita anche in un'ordinanza o

regolamento, in ogni caso quando l'ammontare non sia particolarmente elevato;

che le sanzioni amministrative presuppongono

sempre la colpa; se ciò valga anche per le multe è tuttavia controverso;

che nella fissazione dell'importo dell'ammenda l'autorità municipale

gode di un'ampia latitudine di giudizio,

essa deve comunque rispettare il

principio di proporzionalità ed essere confacentemente commisurata alla gravità

dell'infrazione, rispettivamente

della colpa (STA 52.2013.269

del 3 luglio 2013, consid. 2.1 e rinvii dottrinali ivi citati);

che, come esposto dal Consiglio di Stato, il RSRSR

disciplina il deposito, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti del comune,

che organizza sul proprio territorio giurisdizionale

la gestione di diversi servizi per la

raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (art. 1 cpv. 1 e 3); l'attuazione del RSRSR

compete al municipio che emana un'ordinanza d'applicazione (art. 1 cpv.

4); presso gli Eco-punti situati nelle frazioni e sottofrazioni sono presenti

alcuni contenitori per la raccolta differenziata, tra cui quella della carta

(art. 13 cpv. 1); l'art. 5 dell'ordinanza municipale concernente la gestione di

rifiuti del 20 giugno 2011 stabilisce, per quanto concerne i rifiuti raccolti

separatamente (quali la carta) che "i giorni, gli orari ed i sistemi delle

diverse raccolte dei rifiuti, come pure le modalità di consegna e l'ubicazione

dei contenitori sono indicati nel calendario

ecologico distribuito annualmente a tutti i fuochi e/o in altre

comunicazioni del municipio nel corso dell'anno (…)"; da ultimo, le

contravvenzioni al RSRSR sono passibili giusta l'art. 36 RSRS di una multa a

norma dell'art. 145 LOC da fr. 100.- a fr. 10'000.-;

che la multa emessa dall'esecutivo comunale poggia dunque

su una chiara e valida base legale;

che la violazione oggetto della multa non è in alcun

modo contestata ed il suo importo appare rispettoso del principio di proporzionalità;

infatti, esso tiene rettamente conto dell'agire

dell'insorgente e si situa al minimo di quanto concesso dalla norma;

tale somma è pure in linea con il carattere repressivo dell'ammenda, volto ad

evitare il ripetersi, in futuro, di analoghe violazioni (cfr. giurisprudenza

precitata);

che le censure sollevate nel gravame dalla ricorrente devono in ogni caso

essere respinte per i motivi qui di seguito esposti;

che, innanzitutto, per costante

giurisprudenza nessuno (e, quindi, nemmeno l'insorgente) può prevalersi dell'ignoranza

della legge (in particolare, nel caso concreto, del RSRSR e della relativa ordinanza di applicazione; DTF 113 V 81, consid. 4 lett. c e rinvii giurisprudenziali ivi citati);

che, il calendario ecologico 2012 del comune di __________, a cui fa

riferimento l'art. 5 della precitata ordinanza, è stato distribuito a tutti i

fuochi del comune; esso indicava chiaramente le varie date di raccolta dei

rifiuti cartacei, tra cui anche quella di mercoledì 7 marzo 2012, e il divieto

assoluto di deposito degli stessi presso gli Eco-punti al di fuori del giorno

di raccolta;

che, per quest'aspetto, l'avvenuta rimozione

da parte dell'esecutivo comunale del cartello indicante il corretto

smaltimento della carta presso

il punto di raccolta di __________ non dispensava in alcun modo l'insorgente dal rispettare le disposizioni legali vigenti

in materia;

che, a giusto titolo, il Governo ha quindi ritenuto che

la ricorrente non potesse invocare tale

circostanza per appellarsi alla tutela della propria buona fede;

che, in secondo luogo, occorre ricordare che

il principio della

parità di trattamento non

prevale di regola su quello di legalità; nessuno può

prevalersi di una violazione della legge per esigere che sia disattesa anche a suo vantaggio; fanno eccezione i casi in cui l'autorità

si rifiuti di scostarsi da una prassi illegittima e non vengano pregiudicati

interessi pubblici o privati prevalenti (STA 52.2010.24 del 28 luglio 2010

consid. 5.1 e rinvii ivi citati);

che, nel caso concreto, dalla documentazione fotografica prodotta dalla ricorrente emerge effettivamente un

certo disordine per quanto attiene al deposito di rifiuti cartacei presso il

suddetto punto di raccolta, ciò che induce a credere che da parte delle

autorità comunali il problema non sia stato gestito con il dovuto rigore;

che ciò malgrado, appurata la materialità

dell'infrazione che è stata rimproverata a RI 1, quest'ultima non può

pretendere ora di essere prosciolta da qualsiasi responsabilità per semplici ragioni

di parità di trattamento nell'illegalità, posto come nella presente fattispecie

l'interesse pubblico all'attuazione del diritto oggettivo in un settore piuttosto

delicato per l'equilibrio ecologico quale è quello della raccolta e dello

smaltimento dei rifiuti solidi urbani appare senz'altro prevalente;

che, in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto

respinto con conseguente conferma della decisione governativa qui impugnata;

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

tassa di giustizia e le spese di fr. 300.- sono poste a carico della ricorrente.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;

LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

La segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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