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Decisione

52.2012.216

Interesse attuale a contestare una decisione di inabitabilità

6 novembre 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

52.2012.216

Data decisione, Autorità:

06.11.2012, TRAM

Titolo:

Interesse attuale a contestare una decisione di inabitabilità

ABITABILITÀ

LEGITTIMAZIONE

art. 43 LPAM

art. 65 cpv. 2 LPAM

art. 15 RISA

Incarto n.

52.2012.216

Lugano

6 novembre

2012

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente,

Giovan

Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente

segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 4 giugno 2012 di

RI 1

RI 2

patrocinate da: PA 1,

contro

la decisione 15 maggio 2012 (n. 2673) del Consiglio

di Stato che stralcia dai ruoli, siccome priva d'oggetto, l'impugnativa delle

insorgenti avverso la decisione 20 marzo 2012 con cui il municipio di CO 1 ha

dichiarato inabitabile l'appartamento di loro proprietà al primo piano dello

stabile sul mapp. 1239 di quel comune;

viste le risposte:

- 11 giugno 2012

dell'Ufficio di sanità;

- 12 giugno 2012 del

municipio di CO 1;

- 20 giugno 2012 del

Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che RI 1 e RI 2, qui ricorrenti, sono proprietarie di un appartamento, dato

in locazione, al primo piano dello stabile sul mapp. 1239 di CO 1;

Considerandi

che il 20 marzo 2012 il municipio ha dichiarato il bene locato inabitabile a

tempo indeterminato sulla scorta del sopralluogo esperito il 9 marzo 2012 dal

tecnico comunale su richiesta dell'inquilino e all'insaputa delle proprietarie;

che, a seguito di un ulteriore rapporto del tecnico comunale, il 10 aprile 2012

il municipio ha emesso un certificato di abitabilità per l'appartamento;

che il 25 aprile le ricorrenti sono insorte davanti al Consiglio di Stato, chiedendo

l'annullamento della decisione d'inabitabilità del 20 marzo 2012, sostenendo

che non fossero date le condizioni per la sua pronuncia e contestando le

modalità con cui era avvenuto il sopralluogo;

che il Governo, dopo aver considerato che il municipio aveva di fatto revocato la

decisione 20 marzo 2012 attraverso l'emanazione di quella del 10 aprile

successivo, ha stralciato dai ruoli il ricorso, siccome privo d'oggetto;

che le ricorrenti insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendo in via principale che la decisione 20 marzo 2012 sia annullata, in

via subordinata che essa sia revocata da quella successiva del 10 aprile 2012 a partire dal giorno stesso della sua emissione;

che secondo le ricorrenti la decisione impugnata non sarebbe divenuta priva

d'interesse, poiché quella successiva non l'ha affatto revocata; l'appartamento

risulterebbe così essere stato inabitabile dal 20 marzo al 10 aprile 2012, ciò

che avrebbe delle ripercussioni sul contenzioso che le oppone all'ex inquilino,

il quale fonda le sue pretese proprio su quest'aspetto;

che le insorgenti ripropongono inoltre al Tribunale le censure di merito, volte

a contestare che fossero date le condizioni per dichiarare l'inabitabilità,

nonché quella formale relativa all'assunzione delle prove;

che il municipio e il Consiglio di Stato si oppongono all'accoglimento del

ricorso;

considerato, in diritto

che la materia del contendere è retta dall'art. 15 del regolamento

sull'igiene del suolo e dell'abitato del 14 ottobre 1958 (RISA; RL 6.2.2.1),

per cui la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art.

60.

cpv. 2 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile

1966.

(LPamm; RL 3.3.1.1);

che il ricorso è tempestivo (art. 10 cpv. 1,

13.

e 46 cpv. 1 LPamm);

che le ricorrenti, proprietarie dell'immobile dichiarato inabitabile, sono

inoltre legittimate a impugnare la decisione con cui il Governo ha stralciato la

loro impugnativa contro l'accertamento

operato dal municipio (43 LPamm);

che il Consiglio di Stato ha ritenuto che il ricorso fosse divenuto privo

d'oggetto, poiché la decisione 20 marzo 2012 era stata revocata di fatto da

quella del successivo 10 aprile, cresciuta in giudicato;

che tale tesi è insostenibile: con la nuova decisione il municipio non ha

affatto revocato quella precedente, limitandosi a costatare successivamente

l'abitabilità dell'appartamento;

che questa deduzione è avvalorata dal municipio stesso, che nella risposta

davanti a questo Tribunale ha spiegato di aver reso una nuova decisione sulla

base delle nuove costatazioni effettuate con il secondo sopralluogo senza

revocare la decisione di inabitabilità del 20 marzo 2012 che le ricorrenti contestano;

che le insorgenti proprietarie dell'appartamento avevano inoltre dimostrato l'attualità

del loro interesse, producendo la copia del precetto esecutivo fatto spiccare

nei loro confronti dall'inquilino in relazione a danni derivanti

dall'inabitabilità dell'appartamento; esse erano dunque legittimate a ricorrere

e la procedura davanti al Governo non era affatto divenuta priva d'interesse;

che, in parziale accoglimento dell'impugnativa, gli atti sono retrocessi al

Consiglio di Stato, affinché statuisca nel merito del ricorso (art. 65 cpv. 2

LPamm);

che il comune resistente può essere esentato, secondo prassi, dal pagamento

della tassa di giustizia (art. 28 LPamm), ma non dalla rifusione delle

ripetibili alle ricorrenti, patrocinate (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1.Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di

conseguenza:

1.1.

la decisione 15 maggio 2012 (n. 2673) del

Consiglio di Stato è annullata;

1.2.

gli atti sono retrocessi al Governo perché statuisca

nel merito del ricorso 25 aprile 2012 di RI 1 e RI 2.

2. Non si

prelevano la tassa di giustizia e le spese. Il comune rifonderà fr. 500.- alle

ricorrenti per ripetibili di questa sede.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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