52.2012.222
Prescrizioni locali concernenti il traffico. Introduzione del segnale "peso massimo" su alcune strade comunali
8 ottobre 2012Italiano15 min
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Numero d'incarto:
52.2012.222
Data decisione, Autorità:
08.10.2012, TRAM
Titolo:
Prescrizioni locali concernenti il traffico. Introduzione del segnale "peso massimo" su alcune strade comunali
SEGNALETICA
art. 3 cpv. 4 LCSTR
art. 101 cpv. 3 OSSTR
art. 107 cpv. 5 OSSTR
Incarti n.
52.2012.218
52.2012.222
Lugano
8 ottobre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Matteo Cassina, Flavia Verzasconi
segretaria:
Paola Passucci, vicecancelliera
statuendo sui ricorsi
a.
b.
RI 1
5 giugno 2012 di
S__________, ,
contro
la decisione 23 maggio 2012 (n. 2778) del Consiglio
di Stato, che ha respinto le impugnative presentate dagli insorgenti avverso
le prescrizioni locali concernenti il traffico (introduzione del segnale "peso
massimo" su alcune strade del comune di __________) pubblicate dall'Area
del supporto e del coordinamento del Dipartimento del territorio sul FU;
viste le risposte:
- 26 giugno 2012 del
municipio di CO 1;
- 26 giugno 2012 e 3
luglio 2012 del Consiglio di Stato;
- 6 luglio 2012 del
Dipartimento del territorio, Area del supporto e del coordinamento;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel luglio
del 2011 il municipio di CO 1 ha incaricato lo Studio __________ di valutare
accuratamente la portata e le caratteristiche delle strade comunali R__________,
G__________, S__________, A__________ e P__________. Nel proprio referto
peritale del 17 ottobre 2011 l'ing. __________ è giunto alla conclusione che il
tratto stradale G__________ fosse adatto ad un traffico veicolare normale,
mentre le altre arterie prese in considerazione potessero sopportare unicamente
traffico leggero (R__________, S__________, P__________), rispettivamente
il solo transito di mezzi agricoli e fuoristrada (A__________). L'esperto
ha quindi proposto che su tali vie il peso dei veicoli autorizzati a
percorrerle venisse limitato a 3.5 t, rispettivamente a 16 t per la
carrozzabile G__________.
B. Preso atto
delle risultanze di questi accertamenti peritali, ad istanza del comune di __________
il 19 dicembre 2011 l'Area del supporto e del coordinamento (ASCo) ha deciso di
approvare la collocazione di segnali 2.16, "peso massimo" ex art. 20
cpv. 1 dell'ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979 (OSStr;
RS 741.21), in corrispondenza degli accessi alle strade comunali R__________,
G__________, S__________, A__________ e P__________. Sul FU n. __________
del __________ sono state dunque pubblicate le seguenti prescrizioni locali
concernenti il traffico:
COMUNE DI __________
Accesso alle strade comunali R__________, S__________, A__________ e P__________
segn. 2.16 "Peso massimo" 3.5 t
Accesso alla strada G__________
segn. 2.16 "Peso massimo" 16 t
C. In tempo
utile alcuni cittadini, il patriziato di RI 1 e l'Associa-zione __________ hanno
impugnato tali misure innanzi al
Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento siccome ostanti al corretto esercizio
delle attività agricole e forestali svolte nelle zone limitrofe alle strade
gravate.
D. Con
giudizio 23 maggio 2012 il Consiglio di Stato ha respinto le impugnative.
Narrati i fatti e revocata in dubbio la
legittimazione attiva dell'As-sociazione __________, il Governo ha evocato i
principi cardine che governano l'adozione e la posa delle prescrizioni locali
concernenti il traffico, giungendo per finire alla conclusione che quelle
avversate erano immuni da violazioni della legge. D'altra parte, ha soggiunto la
prima istanza di ricorso, all'autorità comunale è data facoltà di rilasciare
permessi in deroga a coloro che dimostrano la necessità di percorrere le strade
in discussione con veicoli di peso superiore al consentito.
E. Contro il predetto giudizio
governativo due membri del litisconsorzio facoltativo formatosi in prima
istanza, il patriziato di RI 1 e S__________, sono insorti davanti al Tribunale
cantonale amministrativo.
a. Con
gravame 4 giugno 2012 il patriziato di RI 1 ha contestato le decisioni prese, sottolineando che la strada P__________ - S__________ è di sua proprietà e
non appartiene alla rete viaria comunale. La corporazione ricorrente ha
peraltro affermato che intende continuare ad usare la strada con mezzi idonei
all'attività agricola e permettere lo scarico dei boschi anche con automezzi
superanti il peso massimo che si vuole introdurre.
Per finire, l'insorgente ha avversato la
tassa di giustizia posta a suo carico dal Consiglio di Stato.
b. Mediante ricorso 5 giugno 2012 S__________,
proprietario della part. __________ RFD di __________, ha parimenti avversato
la segnaletica in discussione adducendo che per raggiungere e lavorare il suo
fondo agricolo dispone di mezzi meccanici che oltrepassano le 3.5 t di peso, di
cui fa uso anche il comune allorquando svolge il servizio di manutenzione
invernale dei propri impianti viari. A mente del ricorrente, la strada R__________
che serve la sua proprietà non si trova in precarie condizioni di sicurezza
come indicato nella perizia __________, ma necessiterebbe tutt'al più di
qualche intervento di conservazione per colmare le buche che occasionalmente si
formano nella carreggiata.
In via subordinata, S__________ ha
sollecitato la concessione di una deroga a favore di chi opera nella zona
agricola.
F. All'accoglimento
dei gravami si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella propria
decisione senza formulare particolari osservazioni.
Ad
identica conclusione è pervenuto il municipio di CO 1, richiamandosi al contenuto
degli allegati presentati davanti alla precedente istanza.
L'ASCo ha invece suggerito di accogliere
parzialmente i ricorsi, nel senso di completare la segnaletica adottata
aggiungendovi una tavola complementare con la dicitura "Eccezioni con permesso
del Municipio".
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL
7.4.2.1).
La legittimazione attiva degli insorgenti,
destinatari del giudizio impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura per le
cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Fatti
I gravami, tempestivi (art. 46 cpv. 1 LPamm per il rinvio dato dall'art. 10
cpv. 3 LALCStr), sono pertanto ricevibili in ordine e possono essere decisi con
un'unica pronunzia (art. 51 LPamm) sulla scorta degli atti, senza procedere ad
accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi emerge
con chiarezza dalla numerosa documentazione fotografica e planimetrica
contenuta nell'incarto.
2. Il
patriziato di RI 1 ha rilevato in via preliminare che la
strada P__________ - S__________ è di sua proprietà e che quindi il
comune, rispettivamente l'ASCo, non
potevano introdurre la controversa segnaletica su quell'impianto viario. Il
ricorrente ha ragione solo in minima parte.
Intanto
le strade sono due. La S__________ è composta dalle part. __________, __________ e __________ di esclusiva
proprietà del comune di __________, per cui in relazione a questa arteria l'appunto
del patriziato si avvera privo di fondamento. La strada P__________, posta in una porzione più settentrionale del comprensorio comunale, attraversa invece il vasto mapp. 11 del ricorrente. Ciò non toglie che
tale passaggio sia considerato pubblico (vedi art. 2 cpv. 2 legge sulle strade
del 23 marzo 1983; Lstr; RL 7.2.1.2) e che l'ASCo ha in ogni modo la competenza
di adottare i provvedimenti di segnaletica necessari per la sicurezza della
circolazione sulle strade e sulle piazze di
proprietà privata aperte al traffico (cfr. art. 23 cpv. 1 lett. f regolamento
della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale del 2 marzo 1999; RLALCStr; RL
7.4.2.1.1). A norma della citata prescrizione regolamentare, l'autorità cantonale
avrebbe dovuto tuttavia raccogliere preventivamente il parere del proprietario,
passo che nel caso di specie non risulta sia stato effettuato. Alla violazione
del diritto di essere sentito commessa a danno del patriziato è stato tuttavia posto
rimedio grazie ai ricorsi che la corporazione ha inoltrato davanti al Consiglio
di Stato prima ed a questo Tribunale poi. Dottrina (Blaise Knapp, Précis de droit
administratif, Basel 1991, n. 665; André
Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I,
pag. 379) e giurisprudenza (DTF 138 II 77 consid. 4, 137 I 195
consid. 2.2 e 2.3.2, 135 I 279 consid. 2.3. e 2.6.1) considerano in effetti
sanata la violazione del diritto di essere udito quando l'insorgente - come
nell'evenienza concreta - ha avuto la possibilità di accedere a tutti i dati
salienti posti a fondamento della decisione litigiosa e di pronunciarsi
liberamente in merito davanti ad un'autorità di ricorso dotata dello stesso
potere di esame in fatto ed in diritto dell'autorità decidente, senza subire pregiudizio
alcuno dalla concessione successiva della facoltà di esprimersi. La sanatoria
si realizza anche nel caso in cui la disattenzione del diritto di essere
sentito sia consistita nella mancata audizione dell'interessato prima dell'emanazione
di una decisione che lo concerne (cfr. STF 1C_356/2012 del 27 agosto 2012).
Ne segue
che nel caso in esame non si concretizza alcuna offesa
ai diritti di difesa del patriziato atta a giustificare l'annullamento in
ordine della risoluzione impugnata.
3. 3.1.
Giusta l'art. 3 cpv. 2 primo periodo della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr;
RS 741.01) i cantoni possono vietare, limitare o disciplinare la circolazione
su determinate strade. I capoversi 3 e 4 dell'art. 3 LCStr prescrivono entro
quali limiti i cantoni possono adottare tali prescrizioni e quali sono i mezzi
d'impugnativa contro le loro decisioni. L'art. 3 cpv. 3 LCStr prescrive che la
circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi sulle strade non aperte al
grande transito può essere vietata o limitata completamente o temporaneamente.
Il capoverso seguente precisa poi che altre limitazioni o prescrizioni
funzionali possono essere emanate in quanto lo esigano la protezione degli
abitanti o di altri ugualmente toccati dall'inquinamento fonico od atmosferico,
la sicurezza, l'alleviamento o la disciplina del traffico, la protezione della
strada od altre condizioni locali. Per tali motivi, soprattutto nei quartieri d'abitazione
può essere limitato il traffico e regolato specialmente il posteggio (art. 3
cpv. 4 LCStr).
Dalla
sistematica di tale regolamentazione si evince che i divieti e le limitazioni
della circolazione che i cantoni sono liberi di promulgare per le strade non
aperte al grande transito in virtù dell'art. 3 cpv. 3 LCStr devono essere
tenuti distinti dalle prescrizioni intese a disciplinare il traffico giusta l'art.
3 cpv. 4 LCStr, che possono essere adottate solo alle condizioni stabilite
dalla legge (DTF 100 IV 63; RDAT II-1999 n. 60).
Nella
fattispecie è indubbio che i provvedimenti varati dal municipio di CO 1 tramite
l'ASCo non rientrano nel novero di quelli previsti all'art. 3 cpv. 3 LCStr, ma
rappresentano una limitazione funzionale in quanto dettata da condizioni
Considerandi
locali, ovvero dalla necessità di limitare il traffico pesante su alcune strade
che per portata e caratteristiche non sono in grado di reggere il transito regolare
di veicoli oltrepassanti una determinata soglia di tonnellaggio. Una simile misura, volta con ogni evidenza a garantire la sicurezza
di persone e cose, può essere adottata soltanto alle condizioni più restrittive
sancite dall'art. 3 cpv. 4 LCStr (JdT 2003 pag. 436). Di principio, la
prescrizione deve essere dunque rispettosa dei diritti costituzionali dei
cittadini e degli interessi della collettività. I segnali e le demarcazioni non
devono essere prescritti e collocati senza necessità (art. 101 cpv. 3 OSStr). D'altra
parte, se è necessario ordinare una regolamentazione locale del traffico,
bisogna scegliere la misura che per il raggiungimento dello scopo prefisso
cagioni il minimo di restrizioni (principio della proporzionalità; art. 107
cpv. 5 OSStr).
3.2
Le prescrizioni locali del traffico
impugnate dai ricorrenti si riferiscono alla posa del segnale 2.16 "peso
massimo" 3.5 t in corrispondenza degli accessi alle strade R__________ (via che porta anche al
mapp. __________ di S__________), S__________ (impianto che una volta
oltrepassata l'omonima località raggiunge la parte meridionale della part. __________
del patriziato di RI 1) e P__________ (carrozzabile predisposta interamente
sull'immensa proprietà della corporazione). La collocazione di questa
segnaletica è stata decisa per ragioni di mera sicurezza, atteso che diversi tratti
delle strade R__________ e S__________ presentano dei cedimenti verso valle (cfr.
perizia 17 ottobre 2011 dell'ing. __________, pag. 5 e 13) e la via P__________
appare in generale molto dissestata e in un pessimo stato di manutenzione,
con grosse buche generate dall'acqua piovana di scorrimento, erosione delle
sponde e cedimenti del manto stradale in diversi punti (vedi perizia citata,
pag. 21 e la documentazione fotografica allegata ad ogni scheda descrittiva a
comprova dello stato in cui versano tutti gli impianti esaminati). L'interesse pubblico che sorregge l'istituzione di tale
regolamentazione è pertanto indubbio. Quale misura volta a garantire la
sicurezza, non v'è chi non veda come essa giovi alla generalità dei potenziali
utenti delle strade gravate e risponda ad un bisogno importante, chiaramente
avvertito dalla collettività (RDAT I-2000 n. 14).
3.3
La decisione di posare la controversa
segnaletica si rivela di principio corretta anche dal profilo della necessità e
dell'adeguatezza. A prescindere dal fatto che l'assenza di un'appropriata prescrizione
di peso massimo ex art. 20 cpv. 1 OSStr può ingaggiare la responsabilità civile
del proprietario della strada in caso di infortuni dovuti al cedimento dell'impianto
(suI tema cfr. André Bussy/ Baptiste
Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3. ed., Lausanne 1996,
n. 4 ad art. 20 OSR e n. 4.12 ad art. 1 LCR), le tavole processuali,
segnatamente il referto peritale agli atti, dimostrano ampiamente il bisogno di
vietare il traffico pesante oltre 3.5 t sulle vie di cui trattasi onde evitare un
pericoloso sovraccarico delle stesse suscettibile di provocare crolli pregiudizievoli.
Resta da verificare se in applicazione del
principio della proporzionalità in senso stretto non è comunque possibile
mitigare la portata dei querelati segnali di prescrizione, come auspicato dal
ricorrente __________ e, in sede di risposta, dalla stessa autorità cantonale,
che propone di aggiungere alla segnaletica adottata una tavola complementare
con la dicitura "Eccezioni con permesso del Municipio". Una simile
soluzione, che in pratica conferisce all'esecutivo di __________ la facoltà di
concedere deroghe in circostanze particolari come previsto dall'art. 25 RLALCStr, può essere
avallata dal Tribunale. Essa permette infatti di raggiungere lo scopo divisato dai
segnali avversati tutelando nel contempo i legittimi interessi di coloro che per
esercitare attività agricole e/o forestali sulle loro proprietà devono forzatamente
percorrere le strade interessate dalla limitazione con veicoli a motore di peso
superiore alle 3.5 t.
4.
4.1. Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LPamm, il Consiglio di Stato può applicare alle proprie
decisioni una tassa di giustizia variante da fr. 50.- a fr. 10'000.- nei
procedimenti amministrativi di carattere non pecuniario, rispettivamente a fr. 20'000.-
nei procedimenti amministrativi di natura pecuniaria.
La tassa deve rispettare il principio della
copertura dei costi e quello dell'equivalenza (Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano
1997, n. 2 ad art. 28). Essa è posta a carico della parte soccombente, ovvero
del soggetto processuale che ha avanzato in sede ricorsuale una domanda parzialmente
o totalmente infondata, oppure che ha, in tutto o in parte, ingiustamente
resistito ad un'impugnativa. La commisurazione della tassa è censurabile da
parte dell'autorità di ricorso soltanto nella misura in cui viola il diritto,
segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 61 LPamm).
4.2
In concreto, l'autorità
di ricorso di prime cure ha applicato alla propria decisione una tassa di
giustizia di fr. 800.-, che ha posto a carico dei soccombenti in ragione di fr.
200.
- ciascuno. L'importo fissato dal Governo
appare equo e commisurato per difetto al dispendio lavorativo occasionato dall'evasione
dei quattro gravami sottopostigli. Di certo non scaturisce da un abuso
del potere d'apprezzamento che deve essere riconosciuto al Consiglio di Stato nella
quantificazione di questo emolumento.
A torto dunque il patriziato
si duole della modica tassa di giustizia addebitatagli. Su questo punto il suo
gravame si rivela del tutto infondato.
5.
Sulla
scorta di quanto precede i ricorsi vanno parzialmente accolti, riformando sia la
decisione impugnata che quella dell’ASCo nel senso esposto al considerando 3.3.
e riducendo di conseguenza gli oneri processuali addossati agli insorgenti in
primo grado di giudizio.
La tassa di giustizia di questa sede è posta
a carico dei ricorrenti proporzionalmente al loro grado di soccombenza, mentre
il comune ne va esente essendo intervenuto in lite per motivi derivanti dalle
sue funzioni (art. 28 LPamm; RDAT I-1993 n. 19).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. I ricorsi
sono parzialmente accolti.
Di
conseguenza:
1.1. la decisione 23 maggio 2012 (n. 2778) del Consiglio di Stato
e la risoluzione 19 dicembre 2011 (n. 961/11/057) dell'Area del supporto e del
coordinamento del Dipartimento del territorio sono riformate nel senso che l'introduzione
del segnale "peso massimo" 3.5 t sulle strade R__________, S__________ e P__________
del comune di __________ sarà accompagnata da una tavola complementare con la dicitura "Eccezioni con permesso del Municipio";
1.2. la tassa di giustizia esposta a carico del patriziato di RI
1 e di S__________ nella decisione 23 maggio 2012 (n. 2778) del Consiglio di
Stato è ridotta a fr. 100.- per ognuno dei due ricorrenti.
2. La tassa
di giustizia di fr. 600.- è posta a carico dei ricorrenti in ragione di ½ ciascuno.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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