Lexipedia

Decisione

52.2012.222

Prescrizioni locali concernenti il traffico. Introduzione del segnale "peso massimo" su alcune strade comunali

8 ottobre 2012Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I gravami, tempestivi (art. 46 cpv. 1 LPamm per il rinvio dato dall'art. 10

cpv. 3 LALCStr), sono pertanto ricevibili in ordine e possono essere decisi con

un'unica pronunzia (art. 51 LPamm) sulla scorta degli atti, senza procedere ad

accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi emerge

con chiarezza dalla numerosa documentazione fotografica e planimetrica

contenuta nell'incarto.

2. Il

patriziato di RI 1 ha rilevato in via preliminare che la

strada P__________ - S__________ è di sua proprietà e che quindi il

comune, rispettivamente l'ASCo, non

potevano introdurre la controversa segnaletica su quell'impianto viario. Il

ricorrente ha ragione solo in minima parte.

Intanto

le strade sono due. La S__________ è composta dalle part. __________, __________ e __________ di esclusiva

proprietà del comune di __________, per cui in relazione a questa arteria l'appunto

del patriziato si avvera privo di fondamento. La strada P__________, posta in una porzione più settentrionale del comprensorio comunale, attraversa invece il vasto mapp. 11 del ricorrente. Ciò non toglie che

tale passaggio sia considerato pubblico (vedi art. 2 cpv. 2 legge sulle strade

del 23 marzo 1983; Lstr; RL 7.2.1.2) e che l'ASCo ha in ogni modo la competenza

di adottare i provvedimenti di segnaletica necessari per la sicurezza della

circolazione sulle strade e sulle piazze di

proprietà privata aperte al traffico (cfr. art. 23 cpv. 1 lett. f regolamento

della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione

stradale del 2 marzo 1999; RLALCStr; RL

7.4.2.1.1). A norma della citata prescrizione regolamentare, l'autorità cantonale

avrebbe dovuto tuttavia raccogliere preventivamente il parere del proprietario,

passo che nel caso di specie non risulta sia stato effettuato. Alla violazione

del diritto di essere sentito commessa a danno del patriziato è stato tuttavia posto

rimedio grazie ai ricorsi che la corporazione ha inoltrato davanti al Consiglio

di Stato prima ed a questo Tribunale poi. Dottrina (Blaise Knapp, Précis de droit

administratif, Basel 1991, n. 665; André

Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I,

pag. 379) e giurisprudenza (DTF 138 II 77 consid. 4, 137 I 195

consid. 2.2 e 2.3.2, 135 I 279 consid. 2.3. e 2.6.1) considerano in effetti

sanata la violazione del diritto di essere udito quando l'insorgente - come

nell'evenienza concreta - ha avuto la possibilità di accedere a tutti i dati

salienti posti a fondamento della decisione litigiosa e di pronunciarsi

liberamente in merito davanti ad un'autorità di ricorso dotata dello stesso

potere di esame in fatto ed in diritto dell'autorità decidente, senza subire pregiudizio

alcuno dalla concessione successiva della facoltà di esprimersi. La sanatoria

si realizza anche nel caso in cui la disattenzione del diritto di essere

sentito sia consistita nella mancata audizione dell'interessato prima dell'emanazione

di una decisione che lo concerne (cfr. STF 1C_356/2012 del 27 agosto 2012).

Ne segue

che nel caso in esame non si concretizza alcuna offesa

ai diritti di difesa del patriziato atta a giustificare l'annullamento in

ordine della risoluzione impugnata.

3. 3.1.

Giusta l'art. 3 cpv. 2 primo periodo della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr;

RS 741.01) i cantoni possono vietare, limitare o disciplinare la circolazione

su determinate strade. I capoversi 3 e 4 dell'art. 3 LCStr prescrivono entro

quali limiti i cantoni possono adottare tali prescrizioni e quali sono i mezzi

d'impugnativa contro le loro decisioni. L'art. 3 cpv. 3 LCStr prescrive che la

circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi sulle strade non aperte al

grande transito può essere vietata o limitata completamente o temporaneamente.

Il capoverso seguente precisa poi che altre limitazioni o prescrizioni

funzionali possono essere emanate in quanto lo esigano la protezione degli

abitanti o di altri ugualmente toccati dall'inquinamento fonico od atmosferico,

la sicurezza, l'alleviamento o la disciplina del traffico, la protezione della

strada od altre condizioni locali. Per tali motivi, soprattutto nei quartieri d'abitazione

può essere limitato il traffico e regolato specialmente il posteggio (art. 3

cpv. 4 LCStr).

Dalla

sistematica di tale regolamentazione si evince che i divieti e le limitazioni

della circolazione che i cantoni sono liberi di promulgare per le strade non

aperte al grande transito in virtù dell'art. 3 cpv. 3 LCStr devono essere

tenuti distinti dalle prescrizioni intese a disciplinare il traffico giusta l'art.

3 cpv. 4 LCStr, che possono essere adottate solo alle condizioni stabilite

dalla legge (DTF 100 IV 63; RDAT II-1999 n. 60).

Nella

fattispecie è indubbio che i provvedimenti varati dal municipio di CO 1 tramite

l'ASCo non rientrano nel novero di quelli previsti all'art. 3 cpv. 3 LCStr, ma

rappresentano una limitazione funzionale in quanto dettata da condizioni

Considerandi

locali, ovvero dalla necessità di limitare il traffico pesante su alcune strade

che per portata e caratteristiche non sono in grado di reggere il transito regolare

di veicoli oltrepassanti una determinata soglia di tonnellaggio. Una simile misura, volta con ogni evidenza a garantire la sicurezza

di persone e cose, può essere adottata soltanto alle condizioni più restrittive

sancite dall'art. 3 cpv. 4 LCStr (JdT 2003 pag. 436). Di principio, la

prescrizione deve essere dunque rispettosa dei diritti costituzionali dei

cittadini e degli interessi della collettività. I segnali e le demarcazioni non

devono essere prescritti e collocati senza necessità (art. 101 cpv. 3 OSStr). D'altra

parte, se è necessario ordinare una regolamentazione locale del traffico,

bisogna scegliere la misura che per il raggiungimento dello scopo prefisso

cagioni il minimo di restrizioni (principio della proporzionalità; art. 107

cpv. 5 OSStr).

3.2

Le prescrizioni locali del traffico

impugnate dai ricorrenti si riferiscono alla posa del segnale 2.16 "peso

massimo" 3.5 t in corrispondenza degli accessi alle strade R__________ (via che porta anche al

mapp. __________ di S__________), S__________ (impianto che una volta

oltrepassata l'omonima località raggiunge la parte meridionale della part. __________

del patriziato di RI 1) e P__________ (carrozzabile predisposta interamente

sull'immensa proprietà della corporazione). La collocazione di questa

segnaletica è stata decisa per ragioni di mera sicurezza, atteso che diversi tratti

delle strade R__________ e S__________ presentano dei cedimenti verso valle (cfr.

perizia 17 ottobre 2011 dell'ing. __________, pag. 5 e 13) e la via P__________

appare in generale molto dissestata e in un pessimo stato di manutenzione,

con grosse buche generate dall'acqua piovana di scorrimento, erosione delle

sponde e cedimenti del manto stradale in diversi punti (vedi perizia citata,

pag. 21 e la documentazione fotografica allegata ad ogni scheda descrittiva a

comprova dello stato in cui versano tutti gli impianti esaminati). L'interesse pubblico che sorregge l'istituzione di tale

regolamentazione è pertanto indubbio. Quale misura volta a garantire la

sicurezza, non v'è chi non veda come essa giovi alla generalità dei potenziali

utenti delle strade gravate e risponda ad un bisogno importante, chiaramente

avvertito dalla collettività (RDAT I-2000 n. 14).

3.3

La decisione di posare la controversa

segnaletica si rivela di principio corretta anche dal profilo della necessità e

dell'adeguatezza. A prescindere dal fatto che l'assenza di un'appropriata prescrizione

di peso massimo ex art. 20 cpv. 1 OSStr può ingaggiare la responsabilità civile

del proprietario della strada in caso di infortuni dovuti al cedimento dell'impianto

(suI tema cfr. André Bussy/ Baptiste

Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3. ed., Lausanne 1996,

n. 4 ad art. 20 OSR e n. 4.12 ad art. 1 LCR), le tavole processuali,

segnatamente il referto peritale agli atti, dimostrano ampiamente il bisogno di

vietare il traffico pesante oltre 3.5 t sulle vie di cui trattasi onde evitare un

pericoloso sovraccarico delle stesse suscettibile di provocare crolli pregiudizievoli.

Resta da verificare se in applicazione del

principio della proporzionalità in senso stretto non è comunque possibile

mitigare la portata dei querelati segnali di prescrizione, come auspicato dal

ricorrente __________ e, in sede di risposta, dalla stessa autorità cantonale,

che propone di aggiungere alla segnaletica adottata una tavola complementare

con la dicitura "Eccezioni con permesso del Municipio". Una simile

soluzione, che in pratica conferisce all'esecutivo di __________ la facoltà di

concedere deroghe in circostanze particolari come previsto dall'art. 25 RLALCStr, può essere

avallata dal Tribunale. Essa permette infatti di raggiungere lo scopo divisato dai

segnali avversati tutelando nel contempo i legittimi interessi di coloro che per

esercitare attività agricole e/o forestali sulle loro proprietà devono forzatamente

percorrere le strade interessate dalla limitazione con veicoli a motore di peso

superiore alle 3.5 t.

4.

4.1. Giusta

l'art. 28 cpv. 1 LPamm, il Consiglio di Stato può applicare alle proprie

decisioni una tassa di giustizia variante da fr. 50.- a fr. 10'000.- nei

procedimenti amministrativi di carattere non pecuniario, rispettivamente a fr. 20'000.-

nei procedimenti amministrativi di natura pecuniaria.

La tassa deve rispettare il principio della

copertura dei costi e quello dell'equivalenza (Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano

1997, n. 2 ad art. 28). Essa è posta a carico della parte soccombente, ovvero

del soggetto processuale che ha avanzato in sede ricorsuale una domanda parzialmente

o totalmente infondata, oppure che ha, in tutto o in parte, ingiustamente

resistito ad un'impugnativa. La commisurazione della tassa è censurabile da

parte dell'autorità di ricorso soltanto nella misura in cui viola il diritto,

segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 61 LPamm).

4.2

In concreto, l'autorità

di ricorso di prime cure ha applicato alla propria decisione una tassa di

giustizia di fr. 800.-, che ha posto a carico dei soccombenti in ragione di fr.

200.

- ciascuno. L'importo fissato dal Governo

appare equo e commisurato per difetto al dispendio lavorativo occasionato dall'evasione

dei quattro gravami sottopostigli. Di certo non scaturisce da un abuso

del potere d'apprezzamento che deve essere riconosciuto al Consiglio di Stato nella

quantificazione di questo emolumento.

A torto dunque il patriziato

si duole della modica tassa di giustizia addebitatagli. Su questo punto il suo

gravame si rivela del tutto infondato.

5.

Sulla

scorta di quanto precede i ricorsi vanno parzialmente accolti, riformando sia la

decisione impugnata che quella dell’ASCo nel senso esposto al considerando 3.3.

e riducendo di conseguenza gli oneri processuali addossati agli insorgenti in

primo grado di giudizio.

La tassa di giustizia di questa sede è posta

a carico dei ricorrenti proporzionalmente al loro grado di soccombenza, mentre

il comune ne va esente essendo intervenuto in lite per motivi derivanti dalle

sue funzioni (art. 28 LPamm; RDAT I-1993 n. 19).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. I ricorsi

sono parzialmente accolti.

Di

conseguenza:

1.1. la decisione 23 maggio 2012 (n. 2778) del Consiglio di Stato

e la risoluzione 19 dicembre 2011 (n. 961/11/057) dell'Area del supporto e del

coordinamento del Dipartimento del territorio sono riformate nel senso che l'introduzione

del segnale "peso massimo" 3.5 t sulle strade R__________, S__________ e P__________

del comune di __________ sarà accompagnata da una tavola complementare con la dicitura "Eccezioni con permesso del Municipio";

1.2. la tassa di giustizia esposta a carico del patriziato di RI

1 e di S__________ nella decisione 23 maggio 2012 (n. 2778) del Consiglio di

Stato è ridotta a fr. 100.- per ognuno dei due ricorrenti.

2. La tassa

di giustizia di fr. 600.- è posta a carico dei ricorrenti in ragione di ½ ciascuno.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster