52.2012.230
Ricongiungimento famigliare
22 settembre 2012Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2012.230
Data decisione, Autorità:
22.09.2012, TRAM
Titolo:
Ricongiungimento famigliare
RICONGIUNGIMENTO FAMIGLIARE
art. 8 CEDU
art. 13 COST
art. 44 LFSTR
Incarto n.
52.2012.230
Lugano
22 settembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Matteo
Cassina, Giovan Maria Tattarletti
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 giugno 2012 di
RI 1
rappr. dal RA 1
contro
la risoluzione 23 maggio 2012 (n. 2767) del
Consiglio di Stato, che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata
dall'insorgente avverso la decisione con cui il 5 dicembre 2011 la Sezione
della popolazione del Dipartimento delle istituzioni le ha negato il rinnovo
del suo permesso di dimora e di quello di suo figlio __________ (1999), respingendo
nel contempo la sua domanda di ricongiungimento familiare in favore dei figli
__________ (1998) e __________ (2001) __________;
viste le risposte:
- 27 giugno 2012 della
Sezione della popolazione;
- 3 luglio 2012 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Il 13
dicembre 2008, la cittadina brasiliana RI 1 (1975) si è sposata a __________
con il cittadino elvetico __________ (1979), con il quale il __________
precedente ha avuto la figlia __________, che possiede la nazionalità svizzera.
Il 4 settembre 2009, essa è rientrata nel
nostro Paese ottenendo un permesso di dimora annuale, in seguito rinnovato fino
al 3 settembre 2011, per vivere insieme al marito. Identica autorizzazione di
soggiorno è stata rilasciata anche al figlio __________ (__________1999), avuto
con il connazionale __________.
b. Il 13 dicembre 2010, RI 1 è stata
raggiunta dagli altri suoi due figli, anch'essi avuti con __________: __________
(__________1998) e __________ (__________2001) __________. Il 19 gennaio 2011,
la madre ha chiesto il rilascio di un permesso di dimora in loro favore,
affinché potessero vivere con lei e il fratello in Svizzera.
B. a. Con
decisione supercautelare 30 agosto 2011, il Pretore di __________, dopo aver
preso atto che i coniugi __________ vivevano separati dal 16 luglio precedente,
ha affidato __________ alla custodia del padre e concesso un ampio diritto di
visita alla madre.
Interrogati il 13 ottobre 2011 dalla Polizia
cantonale in merito alla loro situazione matrimoniale, i coniugi __________
hanno entrambi dichiarato di voler divorziare.
b. Preso atto di tali
riscontri, il 5 dicembre 2011 la Sezione della popolazione del Dipartimento
delle istituzioni ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora ad RI
1 e, di riflesso, al figlio __________, respingendo
nel contempo la domanda di ricongiungimento familiare in favore dei figli
__________ __________ e __________ __________. Ha inoltre fissato loro un termine con scadenza il 31 gennaio 2012
per lasciare il territorio svizzero. L'autorità ha rilevato che lo scopo per
cui l'autorizzazione di soggiorno era stata concessa ad RI 1 era venuto a mancare in seguito alla cessazione della
vita in comune con il marito. La decisione è stata resa sulla base degli art.
3, 42, 50 cpv. 1 lett. a, 62 lett. d, 64 della legge federale sugli stranieri
del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20) e 77 dell'ordinanza sull'ammissione, il
soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).
Nel gennaio 2012, RI 1 è dovuta ricorrere
all'aiuto sociale. Con decreto supercautelare 22 febbraio 2012, il Pretore ha
affidato __________ alla madre.
C. Con giudizio 23 maggio 2012, il Consiglio di Stato ha parzialmente
accolto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la predetta decisione della
Sezione della popolazione e l'ha annullata nella misura in cui concerneva RI 1
e __________, poiché la prima ha un diritto a risiedere nel nostro Paese a
seguito della cittadinanza della figlia e la sua situazione di indigenza era a
quel momento tutto sommato ancora contenuta.
L'Esecutivo cantonale ha per contro
confermato la risoluzione dipartimentale nei confronti di __________ __________
e __________ __________ in quanto essi non adempivano i presupposti per ricongiungersi
con la madre, segnatamente perché privi della necessaria autorizzazione
ufficiale del padre naturale che li autorizzasse a risiedere definitivamente
presso la madre. Ha inoltre accertato una violazione della procedura per
l'ottenimento del permesso di soggiorno, ritenuto che tale autorizzazione doveva
essere richiesta prima dell'entrata in Svizzera dei figli.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento, nella misura in cui concerne
__________ __________ e ____________________.
La ricorrente invoca l'applicazione
dell'art. 8 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), dolendosi della violazione
del principio della proporzionalità. Sostiene che il padre naturale ha
autorizzato i suoi figli a ricongiungersi con lei in Svizzera, mentre il
ricorso all'aiuto sociale è solo temporaneo. La decisione impugnata non farebbe
pertanto altro che separare inutilmente la famiglia.
E. All'accoglimento
del gravame si oppone il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, se
necessario, in seguito. Il dipartimento si rimette per contro al giudizio del
Tribunale.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a della legge di
applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8
giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta
l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile
1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a
ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Considerandi
2.
2.1. L'art.
44.
LStr dispone che può essere rilasciato un permesso di dimora al coniuge
straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno
straniero titolare del permesso di dimora, se: coabitano con lui (a), vi
è a disposizione un’abitazione conforme ai loro bisogni (b) e non dipendono
dall’aiuto sociale (c). Secondo l'art. 47 cpv. 1 LStr, il
diritto al ricongiungimento familiare dev’essere fatto valere entro cinque anni;
per i figli con più di 12 anni entro 12 mesi (cpv. 1). Per i familiari di uno
straniero, il termine decorre con il rilascio del permesso di dimora o di
domicilio oppure con l’insorgere del legame familiare (cpv. 3 lett. b).
2.2
In concreto, quando il 19 gennaio 2011 RI
1, titolare di un permesso di dimora dal 4 settembre 2009, ha depositato la domanda di ricongiungimento familiare,
____________________ (__________1998) e ____________________
(__________2001) __________ avevano, rispettivamente, 12 e 10 anni. Di conseguenza,
la sua domanda dev'essere considerata tempestiva.
Ora, a prescindere dalla questione di sapere
se le condizioni enunciate all'art. 44 LStr (coabitazione, abitazione
conforme ai loro bisogni, non dipendenza dall’aiuto sociale)
siano adempiute nella presente fattispecie, bisogna in ogni caso
considerare che la norma in parola, avendo carattere potestativo, non
conferisce alcun diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno (STF
2C_697/2009 del 3 febbraio 2010, consid. 2.2). Le autorità
amministrative competenti in materia di polizia degli stranieri fruiscono pertanto,
nell'applicazione di questa disposizione, di un ampio potere discrezionale
(cfr. art. 96 LStr).
3.
3.1. Dal
profilo del diritto internazionale, va rilevato che non esiste alcun trattato tra
la Svizzera e la Repubblica Federativa del Brasile, da cui potrebbe scaturire
un diritto in favore della ricorrente che permetta ai suoi figli di
ricongiungersi con lei in Svizzera.
Di conseguenza, occorre esaminare se l'insorgente
possa invocare l'art. 8 CEDU che garantisce, analogamente a quanto dispone l'art.
13.
cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18
aprile 1999 (Cost.; RS 101), il rispetto della vita privata e familiare (DTF
130.
II 281 consid. 3.1.; 126 II 377 consid. 7). Affinché tale disposizione sia
applicabile, occorre che il famigliare disponga di un diritto certo di
risiedere in Svizzera e che il legame tra gli interessati sia stretto, intatto
ed effettivamente vissuto (DTF 130 II 281, consid. 3.1). Ora, RI 1 non dispone
più di un diritto alla proroga del permesso di dimora e quindi di soggiornare
in Svizzera a seguito del suo matrimonio con il cittadino elvetico __________,
in quanto essi hanno cessato la loro vita in comune dopo meno di tre anni dalla
nozze (v. art. 42 cpv. 1 e 50 cpv. 1 lett. a LStr). La ricorrente dispone però
di tale diritto in quanto madre di __________
__________, ritenuto che quest'ultima detiene la nazionalità svizzera ed è
attualmente affidata alla madre (v. verbale di udienza 3 maggio 2012 della
Pretura di __________, agli atti). Per quanto riguarda la seconda condizione
posta dall'art. 8 CEDU, bisogna considerare che ____________________ e ____________________
vivono insieme alla madre almeno dal 13 dicembre 2010, motivo per cui si può
senz'altro ritenere che anche la loro relazione è intatta ed effettivamente
vissuta nel senso richiesto dalla giurisprudenza federale (STF 2C_343/2008 del
17.
ottobre 2008, consid. 2.2).
3.2
L'art. 8 CEDU non assicura tuttavia
alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro
Paese un suo familiare. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è infatti ammissibile
giusta l'art. 8 n. 2 CEDU, laddove è prevista dalla legge e costituisce una
misura che, in una società democratica, è giustificata - tra l'altro - dalla
politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla Svizzera - in particolare
dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal mantenimento di un
rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e straniera. La questione se un
permesso di soggiorno vada rilasciato in base all'art. 8 CEDU va vagliata
quindi effettuando una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati
in gioco (DTF 122 II 1 consid. 2 e rinvii).
Recentemente, il Tribunale federale,
chinandosi su un caso di ricongiungimento familiare a favore dei figli di uno
straniero titolare di un permesso di dimora e che fruisce del diritto alla sua proroga,
ha modificato e adattato la propria prassi tenendo conto dei recenti sviluppi a
livello sociale e giuridico. Nella DTF 137 I 284, l'alta Corte federale ha indicato che lo straniero può prevalersi degli art. 8 CEDU e 13 Cost.,
se adempie le seguenti condizioni cumulative:
·
coabitazione tra
genitore e figlio (v. art. 44 lett. a LStr);
·
abitazione conforme ai
loro bisogni (v. art. 44 lett. b LStr);
·
assenza di dipendenza
dall'aiuto sociale (art. 44 lett. c LStr);
·
ricongiungimento
familiare richiesto nel termine dell'art. 47 LStr;
·
presa in considerazione
dell’interesse superiore del fanciullo (art. 3 § 1 Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989; CDF; RS 0.107);
·
assenza di un abuso di
diritto;
·
assenza di un motivo di
revoca previsto all'art. 62 LStr.
Va da sé inoltre che il genitore che si
avvale del ricongiungimento familiare deve disporre, giusta il diritto civile,
dell'autorità parentale e/o della custodia sul figlio. Spetta alle autorità
competenti in materia di polizia degli stranieri assicurarsene (DTF 136 II 78
consid. 4.8, 125 II 585 consid. 2a). Una semplice dichiarazione del genitore
rimasto all'estero che autorizza suo figlio a raggiungere l'altro genitore in
Svizzera non è quindi, di principio, sufficiente.
4.
Tornando
al caso in esame, va rilevato che ____________________ e ____________________
sono entrati in Svizzera il 13 dicembre 2010 nell'ambito della normativa in
materia di turisti e che RI 1 ha depositato la domanda di ricongiungimento familiare
in loro favore il 19 gennaio 2011.
Per giustificare la richiesta, essa ha
prodotto lo scritto 7 dicembre 2010 con cui il "Poder Judiciario, Sao
Paulo, __________ " ha concesso alla ricorrente unicamente una custodia
provvisoria su ____________________ e ____________________, senza tuttavia
interpellare preventivamente il padre naturale dei medesimi, il quale si era
già opposto all'affidamento definitivo (v. scritto 15 gennaio 2011). Come ha
indicato nel proprio giudizio l'Esecutivo cantonale (consid. 8), RI 1 non è mai
stata in grado di dimostrare, nonostante fosse stata più volte sollecitata in
tal senso dall'autorità inferiore (6 e 16 maggio, 5 e 14 luglio 2011), di disporre
di un'autorizzazione giudiziale che permetta ai suoi due figli di risiedere definitivamente
presso di lei in Svizzera. In siffatte circostanze, non permette quindi di
giungere a diversa conclusione, siccome insufficienti a tale scopo, le
dichiarazioni rilasciate su un apposito formulario il 15 giugno 2011 da __________
e prodotte in questa sede, con cui quest'ultimo autorizza la prole a viaggiare fuori
dal Brasile (doc. E). Tanto più che tali documenti indicano espressamente che
non costituiscono un'autorizzazione in favore dei figli a trasferirsi permanentemente
all'estero.
Ne discende che su questo punto non è già adempiuta
una delle condizioni cumulative enunciate in precedenza per ammettere il
ricongiungimento familiare. Ma vi è di più.
A prescindere dalla questione di sapere se
l'abitazione di __________
(di 4 locali e mezzo e adibita per 3 persone) sia conforme ai bisogni della
famiglia della ricorrente che, con la venuta in Svizzera di ____________________
e ____________________, si compone di 5 persone, bisogna in ogni caso tenere
presente che RI 1 si trova attualmente a carico dell'assistenza pubblica e che
non vi è alcuna persona che garantisce il mantenimento dei suoi due figli nel
nostro Paese. Di conseguenza, neanche la condizione, indicata dal Tribunale federale
nella sopra menzionata sentenza, di non far capo all'aiuto sociale risulta adempiuta.
Bisogna anche considerare che i figli dell'insorgente
sono entrati in Svizzera nel gennaio 2011, senza visto, nell'ambito della normativa
per i turisti, per poi richiedere un permesso di dimora. In tal modo sono stati
disattesi gli art. 10 cpv. 2 LStr e 4 cpv. 3 dell'ordinanza concernente
l’entrata e il rilascio del visto, del 22 ottobre 2008 (OEV; RS 142.204). Giova
infatti ricordare che la procedura per l'ottenimento del permesso di dimora
necessario per poter risiedere in Svizzera nell'ambito del ricongiungimento
familiare doveva essere avviata prima dell'entrata nel nostro Paese (art. 15
cpv. 3 OEV). Con tale modo di agire, essi hanno pertanto messo le nostre autorità
davanti al fatto compiuto. Inoltre la loro presenza sul nostro territorio a
partire dal deposito della domanda di ricongiungimento familiare è solo
tollerata in attesa di un giudizio definitivo sulla loro richiesta. Per questi
motivi, non permette di sovvertire quanto precede il fatto che nel frattempo i
figli dell'insorgente si sarebbero ben inseriti nel nostro sistema socioscolastico.
Infine, nulla impedisce alla ricorrente di
continuare a mantenere le relazioni personali con ____________________ e ____________________
come le aveva trattenute quando essi si trovavano in Brasile. Paese in cui essi
sono nati e cresciuti.
5.
Visto
quanto precede, ritenuto che attualmente non sono soddisfatte tutte le condizioni
cumulative esposte nel precedente considerando, si deve concludere che i
presupposti di cui agli art. 44 LStr, 13 Cost. e 8 CEDU non sono adempiuti. Per
le ragioni sin qui evocate, nemmeno il principio della proporzionalità è stato
violato.
6.
In
esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono a carico della ricorrente in
quanto soccombente (art. 28 LPamm), ma tengono comunque conto della sua
difficile situazione finanziaria.
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. La
tassa e le spese di giustizia, per complessivi di fr. 500.–, già anticipate dalla
ricorrente, rimangono a suo carico.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster