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Decisione

52.2012.242

Piano regolatore intercomunale (modifica della convenzione)

2 maggio 2013Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i quali il municipio proponeva di non modificare questo riferimento, dettati

dalla necessità di allineare il testo con quello adottato dal legislativo di

Lugano. Esso non ha sottaciuto l'esistenza dell'incongruenza ai consiglieri comunali.

Non vi è dunque da ritenere che essi avrebbero agito diversamente, anche senza

l'indicazione fornita nel messaggio circa la portata della decisione di questa

corte.

5.5.2. Dagli atti emerge come il processo cognitivo da parte del legislativo sia stato senz'altro soddisfacente.

Oltre al messaggio, le modifiche in questione sono state accompagnate dai due esaurienti

rapporti citati in precedenza, ove quello di minoranza bene illustra la

posizione dei ricorrenti. Esso è poi stato sede di un dibattito completo, in

occasione del quale i consiglieri comunali - ivi compresi quelli qui insorgenti

- hanno potuto esporre il proprio punto di vista, sottoponendolo all'assemblea,

e criticare in modo compiuto la proposta municipale. In questi termini non vi è

spazio alcuno per ritenere che il legislativo abbia fondato la sua decisione su

informazioni scorrette o anche solo incomplete.

Considerandi

6.

I ricorrenti

criticano l'inserimento nelle premesse del riferimento del coinvolgimento delle

FFS Immobili. Ritengono infatti che ciò non risponda a un interesse pubblico e

sia discriminatorio rispetto agli altri

proprietari, verso i quali creerebbe una disparità di trattamento. La

censura è destituita di pregio. Infatti, inserendo il contestato paragrafo

riportato in narrativa (supra, B), il consiglio comunale non ha affatto

mutato la portata della convenzione. Esso si è invece limitato a specificare

cosa avesse condotto all'adozione dell'accordo, in linea con quanto già esso

prevedeva. Con la modifica apportata si è semplicemente meglio precisato ciò il

consiglio comunale di Massagno aveva già deciso in precedenza, ossia di tener

conto delle esigenze della SUPSI e delle FFS, che sono i principali fruitori e

proprietari del comparto. Si tratta di una mera disposizione dichiarativa, che

non istituisce alcun obbligo o diritto: non è dunque dato di vedere alcun pregiudizio

per gli altri proprietari, i quali potranno pretendere il rispetto del principio

costituzionale evocato in occasione della procedura pianificatoria.

7.

Visto quanto

precede, il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia e le spese

seguono la soccombenza (art. 28 LPamm). I ricorrenti sono inoltre tenuti a

versare le ripetibili al comune, assistito da un patrocinatore (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'500.-, sono poste a carico dei

ricorrenti, in solido. Gli stessi rifonderanno fr. 2'000.- al comune di

Massagno per ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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