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Decisione

52.2012.247

Pubblico concorso. Ricorrente esclusa siccome priva della documentazione richiestale per attestare la sua idoneità a partecipare alla gara

17 agosto 2012Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I criteri di

idoneità permettono al committente di stabilire il profilo che l'offerente deve

presentare in funzione delle caratteristiche della commessa e servono a

verificare preliminarmente le attitudini dei concorrenti ad eseguire le opere o

ad assumere l'incarico oggetto del concorso. Nella definizione dei criteri d'idoneità

il committente fruisce di una certa latitudine di giudizio, che è tenuto ad

esercitare in funzione delle particolarità della commessa oggetto della gara. I

criteri d'idoneità devono comunque essere fissati sulla base di parametri

oggettivi, apparire adeguatamente rapportati all'importanza della commessa e

rispettare i principi generali che governano la materia. Essi non devono in

particolare ostacolare un'efficace concorrenza.

2.2. I criteri d'idoneità si

suddividono in criteri di carattere generale e criteri di carattere

particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che qualsiasi concorrente

deve soddisfare indipendentemente dalla natura della commessa o dal tipo di

procedura adottato. Rientrano in particolare in questa categoria i criteri

fissati dalla legge in merito al pagamento degli oneri sociali e delle imposte.

Sono invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le

condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge stessa per certi

tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato a dipendenza di sue

specifiche esigenze.

2.3. Notoriamente,

soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire l'aggiudicazione.

Una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre che al principio di legalità,

anche ai principi della parità di trattamento e di trasparenza, che governano l'intero

ordinamento delle commesse pubbliche. La conformità deve essere data sia per

quanto riguarda il concorrente, che deve adempiere i criteri d'idoneità, sia

per quanto concerne l'offerta stessa, che deve soddisfare le prescrizioni di

gara.

Secondo l'art.

40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, l'offerta, allestita in forma chiara ed univoca, deve

essere compilata dal concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi

unitari, dei totali, delle eventuali analisi ed ogni altra indicazione complementare

richiesta. Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato

devono di principio essere escluse (pro multis, cfr. STA 52.2011.4 del 25

gennaio 2011). Una diversa conclusione, che permettesse di aggiudicare la

commessa ad offerte non conformi alle prescrizioni di gara o che permettesse ai

concorrenti di modificare o completare le offerte dopo la loro apertura,

sarebbe contraria al principio della parità di trattamento tra concorrenti,

sancito dall'art. 1 cpv. 3 lett. b CIAP. Le offerte devono in altri termini

essere formulate in modo tale da permettere al committente di procedere

direttamente all'aggiudicazione, senza dover sollecitare il singolo concorrente

a fornire completazioni, chiarimenti o precisazioni in merito all'offerta inoltrata

(Jean-Baptiste Zufferey/Corinne

Maillard/Nicolas Michel, Droit des marchés publics, Friborgo 2002, pag.

108-109). Al momento della loro apertura devono pertanto risultare complete,

corrette, nonché compilate nel rispetto delle condizioni stabilite dal bando di

concorso e della relativa documentazione di gara. Questo, in particolare, per

permettere al committente di effettivamente raffrontare tra loro le varie

proposte ricevute e di scegliere quella oggettivamente più vantaggiosa. La

conformità dell'offerta per rapporto alle condizioni di gara costituisce dunque

un presupposto dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica (RDAT II-2002

n. 47). Resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in

particolare nell'ottica del divieto di un formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (STF 2C_458/2008

del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; STF 2P.339/2001 del 12 aprile 2002 consid. 5

c/cc = RDAT II-2002 n. 47 pag. 158 segg.; STA 52.2009.128 del 20 luglio 2009

consid. 6; Matteo Cassina,

Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla CFPG,

Considerandi

Lugano 2008, pag. 34).

Questi principi valgono

tanto nei concorsi retti dal CIAP, quanto in quelli fondati sulla legge sulle

commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1).

3.

3.1. Nel

caso concreto, l'CO 2 ha risolto di escludere dalla procedura la RI 1, poiché la

società non aveva allegato all'offerta uno dei documenti esatti dalle

disposizioni concorsuali e volti a comprovare la sua idoneità a partecipare

alla gara, segnatamente l'autorizzazione all'esportazione di rifiuti speciali

in misura equivalente a quella dell'appalto.

L'insorgente

non contesta l'addebito, ma ritiene che la committente avrebbe dovuto

assegnarle un congruo termine per porre rimedio alla lacuna. A torto.

Intanto occorre premettere che la sanatoria

prevista alla pos. 252.110 delle disposizioni particolari CPN 102, norma

mutuata dall'art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP, è ammissibile unicamente per

documenti attestanti fatti oggettivi già esistenti al momento dell'inoltro dell'offerta. Un simile modo

di procedere non entra infatti in considerazione nella misura in cui comporta

la modifica di elementi essenziali dell'offerta. Le prescrizioni di gara devono

essere soddisfatte al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle

offerte. Non basta che siano adempiute al momento dell'aggiudicazione o addirittura

soltanto al momento dell'esecuzione del contratto. Per principio, dopo la

scadenza del termine per l'inoltro, le offerte non possono più essere

rettificate e/o completate (RtiD I-2012 n. 17). I documenti richiesti devono pervenire

alla committenza contemporaneamente all'offerta (art. 40 cpv. 3 RLCPubb/CIAP).

Detto

questo, non si può fare a meno di rilevare l'importanza del documento mancante,

esatto da prescrizioni di gara vincolanti (art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP) volte a

dimostrare la capacità del concorrente di eseguire la commessa a regola d'arte,

nel pieno rispetto delle complesse norme legali vigenti in materia di smaltimento

dei rifiuti.

Sta di

fatto che il giorno in cui la ricorrente ha presentato la sua offerta non aveva

ancora in mano la necessaria autorizzazione all'esportazione di rifiuti

speciali nella quantità richiesta dal concorso. A nulla giova l'aver posto

rimedio alla pecca in sede ricorsuale (cfr. doc. F). Ciò che conta è la completezza

dell'offerta al momento della scadenza del termine per la sua insinuazione.

Approdando a conclusione opposta, si disattenderebbe palesemente il principio

della parità di trattamento tra concorrenti (art. 1 cpv. 3 lett. b CIAP).

A mente

di questo Tribunale, neppure il fatto che le regole di gara non contemplassero

una comminatoria di esclusione in caso di mancata produzione dei documenti

indicati alla pos. 223 del capitolato può giovare alla ricorrente. La sanzione

dell'estromissione delle offerte prive degli atti comprovanti l'idoneità a

concorrere degli offerenti è infatti prevista in modo esplicito dalla legge

(art. 38 cpv. 1 lett. e, nonché 40 cpv. 3 RLCPubb/CIAP), per cui non occorre

riprenderla nelle prescrizioni di ogni concorso.

In

conclusione, scartando l'offerta della RI 1 siccome priva della documentazione

richiestale per attestare la sua idoneità, la committente non è incorsa in un

eccesso di formalismo censurabile con successo in questa sede. Una simile

doglianza può essere accolta solo quando la stretta applicazione di regole procedurali

non è giustificata da alcun interesse degno di protezione, diviene fine a sé

stessa e complica in maniera insostenibile la realizzazione del diritto

materiale. Presupposti, questi, del tutto assenti nel caso qui dedotto in

giudizio.

3.2

A

giusto titolo l'insorgente è stata dunque esclusa dalla gara, vuoi perché ha inoltrato

un'offerta incompleta (art. 40 cpv. 1 e 3 RLCPubb/CIAP), vuoi perché alla

scadenza del gara non ha saputo dimostrare la sua idoneità a concorrere (art.

38.

cpv. 1 lett. e RLCPubb/CIAP). Pertanto essa non può aggravarsi contro la

decisione di aggiudicazione, in mancanza della necessaria legittimazione

ricorsuale (cfr. supra, consid. 1.1).

4.

Sulla scorta

delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto nella misura

in cui è ricevibile.

5.

L'emanazione

del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a

concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

6.

La tassa di

giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28

LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei

limiti ed alle condizioni enunciate dall'art. 83 lett. f LTF.

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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