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Decisione

52.2012.248

Bando di concorso. Opere da impresario forestale. Assoggettamento al CCL PEAN e obbligo di produrre una dichiarazione attestante il pagamento dei contributi da esso contemplati

25 luglio 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 30

maggio 2012 il municipio di CO 1 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla

legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato

secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da impresario - forestale

inerenti la costruzione dei canali di deviazione dello sfogo dei riali in zona __________

sul territorio dei comuni di __________ e __________ (FU n. __________ pag. __________).

B. a. La cifra

2 del bando indica che il concorso ha per oggetto la costruzione dei canali di

deviazione dello sfogo dei riali in zona __________, parte superiore del bacino

imbrifero e che le opere saranno eseguite in territorio del comune di __________,

frazione __________, e di __________, in prossimità del serbatoio AAP. Stabilisce

inoltre i seguenti dati tecnici e quantitativi principali:

Scavi in sezione ca.

mc 1030

Formazione

rilevanti ca. mc 300

Cunetta in legname vegetata ca. m 370

Briglie trasversali in legno ca. m 100

Sponde con cassoni in legno ca. mq 150

b. Il capitolato di appalto riprende sostanzialmente le stesse indicazioni e specifica ulteriormente alcuni aspetti attinenti al concorso.

Indica che la gara ha per oggetto lavori di

disboscamento, costruzione canali aperti con elementi di protezione delle

sponde in legno. Consolidamenti con tecniche vegetali (pos. 131.100 disposizioni

particolari CPN 102). Il modulo d'offerta descrive partitamente le

prestazioni richieste.

La cifra 6 del bando e la pos. 223.100 CPN 102 annunciano che sono abilitate a

concorrere le ditte operanti nel ramo imprese forestali o giardinieri con

provata esperienza nell'esecuzione di opere di consolidamento con tecniche vegetali,

cioè di aver realizzato a regola d'arte almeno tre opere di consolidamento con

il metodo di ingegneria naturalistica di cui almeno una su un corso d'acqua,

arginatura con elementi naturali, cunette con tondi di legname e/o cassoni in

legno vegetati. Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti

dall'art. 34 del Regolamento di applicazione della legge sulle commesse

pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre

2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6), precisa la pos. 223.200 CPN 102, con

l'offerta i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del

contratto, le condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL)

validi al momento dell'inoltro dell'offerta.

Alla posizione 252.120 il capitolato chiede ai concorrenti di allegare l'usuale

serie di dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento degli oneri sociali,

assicurativi e fiscali elencati all'art. 39 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, oltre ad un

documento attestante il rispetto del CCL di categoria (cfr. pos. 252.120 CPN

102 con rinvio alla pos. 223.100).

C. Contro il predetto bando e la relativa documentazione di gara

le ditte RI 1 di __________ e RI 2 di __________ insorgono ora dinnanzi al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo preliminarmente che al loro gravame

venga concesso l'effetto sospensivo.

Le ricorrenti rimproverano al committente di non aver inserito nel capitolato anche

l'obbligo di dimostrare l'avvenuto pagamento dei contributi previsti dal

contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore

dell'edilizia principale (CCL PEAN). A loro giudizio, le imprese che

partecipano al concorso sono obbligatoriamente tenute a rispettare il CCL PEAN

e a versare i relativi contributi, atteso che gli interventi richiesti nel bando

e nel capitolato di appalto (lavori forestali con una preponderante

connotazione edile e di genio civile) rientrano nel campo di applicazione dello

stesso. Chiedono dunque, in via principale, che gli atti siano rinviati al

committente affinché elabori un nuovo bando di concorso in cui figuri l'obbligo

per i concorrenti di versare i contributi PEAN. In via subordinata, postulano invece

che la pos. 252.120 sia completata nel senso che ai concorrenti sia fatto

obbligo di dimostrare anche l'avvenuto pagamento dei contributi previsti dal

CCL PEAN.

D. In sede di risposta il municipio di CO 1 si oppone all'accoglimento

dell'impugnativa, annotando che l'appalto in oggetto è rivolto alle imprese

forestali, ditte che non sono assoggettate al CCL PEAN. Donde il mancato

inserimento nel bando e nella documentazione di gara dell'obbligo di produrre

la dichiarazione attestante il pagamento dei relativi contributi.

Dal canto suo, l'ULSA si rimette alle allegazioni di fatto e di diritto del

municipio, evidenziando di essere estraneo alla procedura.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb.

Le ricorrenti, operanti nel campo dei lavori oggetto del concorso, sono

senz'altro legittimate a contestare gli elementi del bando - e i relativi atti -

pubblicati dalla stazione appaltante (art. 37 lett. a LCPubb e 43 legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine e

può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad

accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

2.1. A

mente delle ricorrenti, le imprese che intendono realizzare le opere poste a

concorso soggiacciono obbligatoriamente al CCL PEAN e sono di conseguenza tenute

a versare i relativi contributi. L'ente banditore avrebbe dovuto quindi inserire

nel capitolato una prescrizione che obblighi i concorrenti a produrre una dichiarazione

attestante il pagamento degli oneri da esso contemplati.

2.2

Il CCL PEAN, al quale è stata conferita obbligatorietà generale dal

Consiglio federale (cfr. decreto di proroga 1° novembre 2007 in FF 47/2007 pag. 7107 segg.), prevede chiaramente che le proprie norme si applicano, fra

l'altro, a tutte le imprese che impiegano lavoratori nel settore dell'edilizia,

genio civile, lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (cfr. art. 2 cpv. 1

lett. a). Non vi soggiacciono per contro le imprese che svolgono meri lavori forestali.

Nel caso di specie è pacifico che la commessa in discussione non concerne mere

attività forestali, intese come la semplice cura del bosco o del suo margine,

oppure il solo taglio di alberi e la rimozione delle ceppaie. Le opere di cui è

chiesta l'esecuzione hanno una preponderante connotazione edile e di genio

civile. È infatti prevista, oltre ai lavori di disboscamento, anche la costruzione

di canali aperti, la protezione delle sponde ed il consolidamento dei pendii (cfr.

pos. 131.100 CPN 102). Tali interventi comportano inequivocabilmente

un'attività assoggettata al CCL PEAN. Lo prova il tenore della decisione 9

giugno 2010 (che ribadisce quella del 6 agosto 2008) della Commissione Ricorsi

del Consiglio di fondazione resa a seguito del contenzioso sorto tra una delle

ricorrenti (la RI 1) e la Fondazione per il pensionamento anticipato in punto

al suo assoggettamento al CCL PEAN. La Commissione ha infatti formalmente

confermato che la ditta è sottoposta al CCL PEAN e agli oneri da esso

contemplati nella misura in cui sono in gioco lavori misti (genio forestale/edili/genio

civile). Nella decisione, allegata al ricorso sub doc. 5, si legge infatti che "i

lavori forestali che comportano lavori edili e di genio civile, come le arginature

di ruscelli o torrenti, la stabilizzazione di pendii, il consolidamento di

versanti franosi, il risanamento di pendii, la costruzione di sentieri e strade

(sentieri naturali), i lavori di scavo ecc. rientrano nel campo di applicazione

aziendale del DCF DOG CCL PEAN". Le attività forestali che consistono

nella cura del bosco/dell'orlo del bosco e nel taglio di alberi (esclusi i

lavori edili), specifica ancora il doc. 5, non rientrano invece nel campo di

applicazione del CCL PEAN (cfr. pag. 2). La natura mista dei lavori

richiesti nell'ambito del concorso oggetto dell'odierno contendere fa sì che le

ditte che vi prendono parte siano tenute a dimostrare l'avvenuto pagamento dei

contributi per i dipendenti che ricadono nel campo di applicazione personale

del CCL PEAN.

3.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto accolto, completando la

pos. 252.120 del capitolato di appalto nel senso che ai concorrenti è fatto obbligo

di produrre anche una dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento dei contributi

PEAN. Quest'ultima rientra nel novero delle usuali attestazioni enunciate

all'art. 39 cpv. 1 RLCPubb/CIAP. Essa potrà pertanto essere esibita nel termine

perentorio di 5 giorni che posteriormente all’apertura delle offerte la

committenza dovrà impartire ai concorrenti al fine di sanare eventuali carenze

documentali (cfr. pos. 252.220 CPN 102, ripresa dall’art. 39 cpv. 3 RLCPubb/ CIAP).

4.

La tassa di giustizia

(art. 28 LPamm) e le ripetibili (art. 31 LPamm) sono poste a carico del

committente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza la pos. 252.120 CPN 102 del capitolato

per l’appalto delle opere da impresario - forestale inerenti la costruzione dei

canali di deviazione dello sfogo dei riali in zona __________ sul territorio

dei comuni di __________ e __________ è completata nel senso che ai concorrenti

è fatto obbligo di produrre una dichiarazione attestante il pagamento dei

contributi PEAN.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'000.- è a carico del comune di CO 1, il quale rifonderà

alle ricorrenti identico importo a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei

limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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