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Decisione

52.2012.259

Licenza edilizia. Costruzione di una casa plurifamiliare. Principio dell'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio

14 febbraio 2014Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorrenti, non si applica all'edificio in oggetto, che non è né un ampliamento,

né un'aggiunta ad un edificio esistente, bensì una nuova costruzione.

Da questo profilo - già solo per questo motivo - l'intervento, esplicitamente

ammesso dallo stesso art. 26 cpv. 3 lett. b (secondo paragrafo), non si pone

dunque in contrasto con tale norma, assimilabile ad uno studio pianificatorio

in atto. Né contravviene ad altre prescrizioni del citato art. 26 che, per

buona parte, riprende essenzialmente il quadro normativo attualmente vigente.

Stante quanto precede, a giusta ragione le

precedenti istanze non hanno decretato la sospensione della domanda di costruzione

ai sensi dell'art. 62 Lst. Tanto meno dovevano ritenere applicabile il blocco

edilizio previsto dall'art. 63 Lst, che subentra peraltro solo quando il piano regolatore adottato dal consiglio

comunale viene pubblicato; ciò che, nel momento in cui ha statuito il Governo,

non era ancora avvenuto.

4.Principio dell'inserimento

ordinato e armonioso nel paesaggio

4.1. Fino al 1° gennaio 2012, la legislazione del nostro

Cantone, segnatamente il DLBN e il relativo regolamento, prevedevano due clausole estetiche generali negative. Per i

paesaggi e i panorami pittoreschi vigeva il divieto di deturpazione (art. 2

cpv. 2 DLBN e 3 cpv. 2 lett. d regolamento d'applicazione del decreto legislativo 16 gennaio 1940

sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 22 gennaio 1974 (RBN; BU 1974, 83), in base al quale erano vietate le modificazioni dello stato dei fondi tali da compromettere la bellezza

e gli altri valori del paesaggio. In particolare, erano vietate le costruzioni,

ricostruzioni, o ogni altro intervento stravagante, indecoroso, di mole sproporzionata

o in contrasto con il carattere, l'armonia e i valori dell'ambiente circostante

in genere (cfr. art. 3 cpv. 2 lett. d RBN). Nei siti dichiarati pittoreschi

vigeva invece il divieto di alterazione (art. 3 cpv. 2 lett. c RBN), che

imponeva ad ogni intervento di integrarsi convenientemente in un sito, vietando ogni pregiudizio o anche

solo la modifica apprezzabile del carattere e dell'armonia dell'ambiente naturale o antropico (cfr.

Lorenzo Anastsi/Davide Socchi, La

protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento all'inventario

ISOS, in RtiD I-2013, pag. 355 segg. con rinvii).

La legge sullo sviluppo

territoriale, entrata in vigore il 1° gennaio 2012 (cfr. BU 2011, pag. 525 segg. e pag. 621

segg.), ha abrogato e sostituito il DLBN. All'art. 94 cpv. 2, ha in particolare introdotto un principio operativo, che costituisce una clausola estetica

positiva, il luogo delle suddette clausole negative. Tale principio, di natura

positiva, esige che gli interventi si inseriscano nel paesaggio in maniera

ordinata e armoniosa. L'art. 100 del regolamento della legge sullo sviluppo

territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1) precisa che l'inserimento

ordinato e armonioso si verifica quando l'intervento si integra nello spazio

circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le

caratteristiche dei luoghi.

4.2. Nel caso concreto, il Governo ha ritenuto che il progetto in discussione

Considerandi

fosse conforme al DLBN, segnatamente al divieto di alterazione di un sito

pittoresco, conformemente a quanto ritenuto dall'autorità dipartimentale. Dal

profilo del diritto applicabile,

il giudizio non può essere tutelato poiché il Consiglio di Stato - che per principio applica il

diritto in vigore al momento in cui emana la sua decisione (cfr. RDAT II-1994

n. 22 consid. 3; cfr. STA 52.2012.172 del 11 dicembre 2012, consid. 5) - avrebbe

dovuto pronunciarsi (dopo aver interpellato l'Ufficio della natura e del paesaggio, UNP) sulla conformità

del progetto con l'art. 94

cpv. 2 Lst e non con il DLBN, a quel momento già abrogato. La disposizione di

cui all'art. 107 Lst, secondo cui le procedure in corso prima dell'entrata in vigore di questa legge sono concluse secondo

il diritto anteriore, concerne infatti unicamente le procedure in corso, ovvero quelle

pianificatorie avviate secondo l'or abrogata legge cantonale di applicazione

della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990

(LALPT; BU 1990, 365). Diversamente da quanto concluso

dal Governo, né dal suo testo né dai materiali legislativi (cfr. citato

messaggio 9 dicembre 2009 n. 6309) risulta che tale disposizione concerna anche l'applicazione del DLBN, in sede

di rilascio del permesso (cfr. STA 52.2012.172 citata, consid. 5).

All'omissione è stato comunque posto rimedio in questa sede. L'UNP ha infatti

ribadito la valutazione espressa davanti al Consiglio di Stato, ove aveva fra l'altro

rilevato che in relazione alla tipologia e alle scelte architettoniche relative

ai diversi fronti,

pur rilevando che l'affaccio sud propone un'importante superficie vetrata, abbiamo

ritenuto che nel complesso le quattro facciate propongono un rapporto pieni-vuoti

relativamente corretto.

La deduzione non può tuttavia essere

confermata, poiché il rapporto pieni-vuoti tra aperture e facciate, che l'art.

29.

NAPR prescrive al precipuo scopo di indirizzare il corretto inserimento delle

costruzioni nel contesto del nucleo, risulta palesemente disatteso. Altrettanto

disatteso è l'orientamento delle dimensioni delle aperture, parimenti imposto

dalla norma succitata al medesimo scopo. È

ben vero che, di principio, l'autorità cantonale non applica il diritto

comunale, ma se le norme del diritto comunale prescrivono determinati canoni

estetici al fine di assicurare un ordinato ed armonioso inserimento delle

costruzioni nel quadro paesaggistico l'UNP non può farne astrazione. Nell'ambito

della verifica del rispetto del principio

sancito dall'art. 94 cpv. 2 Lst deve tenerne adeguatamente conto. Qualora le regole, come nel caso

concreto, limitatamente al dimensionamento delle aperture (prevalenza

pieni-vuoti, rispettivamente altezza su larghezza), non lascino spazio all'apprezzamento,

all'autorità cantonale non può essere riconosciuto un margine discrezionale suscettibile

di portare a conclusioni in contrasto con i criteri di giudizio definiti dal

diritto comunale che la stessa autorità cantonale ha peraltro avallato in sede

di pianificazione.

Nella misura in

cui ha per oggetto le aperture, anche il giudizio estetico dell'UNP viola

dunque il diritto siccome procedente da un esercizio scorretto del potere d'apprezzamento

che gli può essere riconosciuto (art. 61 LPamm).

5.

In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto,

annullando la licenza edilizia ed il giudizio governativo che la conferma.

La tassa di

giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico del resistente, il quale rifonderà

inoltre ai ricorrenti, assistiti da un legale in questa sede, un'adeguata

indennità a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza, sono annullate:

1.1. la decisione 13 giugno 2012 del Consiglio

di Stato (n. 3159)

1.2. la decisione 19 gennaio 2012 del municipio di

Capriasca.

2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a

carico del resistente, che rifonderà fr. 1'500.- ai ricorrenti a titolo

di ripetibili di questa istanza.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di

30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale

federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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