52.2012.263
Revoca di un permesso di dimora CE/AELS
6 novembre 2012Italiano20 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
52.2012.263
Data decisione, Autorità:
06.11.2012, TRAM
Titolo:
Revoca di un permesso di dimora CE/AELS
PERMESSO CE O AELS
REVOCA
art. 5 ALC ALL1
art. 62 let. a LFSTR
art. 62 let. b LFSTR
art. 62 let. c LFSTR
art. 23 OLCP
art. 24 OLCP
Incarto n.
52.2012.263
Lugano
6 novembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Matteo
Cassina, Giovan Maria Tattarletti
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 28 giugno 2012 di
RI 1
patrocinata da
contro
la risoluzione 13 giugno 2012 (n. 3254) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 25 gennaio 2012 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione della popolazione, in materia di revoca di un permesso di dimora
CE/AELS;
viste le risposte:
- 19 luglio 2012 della
Sezione della popolazione;
- 22 agosto 2012 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 14
gennaio 2011, la cittadina italiana RI 1 (1963) ha ottenuto un permesso di dimora
CE/AELS valido sino al 13 gennaio 2016 per svolgere un'attività dipendente nel
nostro Paese, dopo avere allegato alla sua domanda una "autocertificazione
precedenti penali per cittadini UE/AELS e di Stati terzi dove non vige l'obbligo
della presentazione del certificato penale", nella quale aveva
indicato di non essere stata condannata e di non avere procedimenti penali pendenti.
B. a. Ancora
nel corso di quell'anno, l'autorità dipartimentale competente in materia di
diritto degli stranieri è venuta a conoscenza che in Italia RI 1 aveva già interessato
la polizia e le autorità giudiziarie penali. Il 16 novembre 2011, le ha quindi richiesto
gli estratti del Casellario Giudiziale Generale Italiano e del Certificato dei
carichi pendenti nel suo Paese. Nonostante che il 2 gennaio 2012 fosse stata
nuovamente sollecitata in tal senso, essa non ha mai dato seguito alla richiesta.
b. Il 25 gennaio 2012 la Sezione della
popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato il permesso di
dimora CE/AELS a RI 1 per non avere prodotto la documentazione richiesta,
necessaria per permetterle di continuare a soggiornare in Svizzera. Alla stessa
è stato quindi fissato un termine fino al 29 febbraio successivo per lasciare
il territorio elvetico.
Il provvedimento è stato reso sulla base degli
art. 5 dell'Allegato I all'accordo tra la Confederazione
Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera
circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), 23 e 24 dell'ordinanza
sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002
(OLCP; RS 142.203).
C. Con
giudizio 13 giugno 2012 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli
estremi per revocarle il permesso di dimora CE/AELS per motivi di ordine pubblico.
Dall'istruttoria esperita in quella sede era
emerso che l'interessata era stata recentemente condannata in Italia per
truffa. Dopo avere evidenziato il fatto che essa aveva sottaciuto all'autorità
la propria situazione dal profilo penale, l'Esecutivo cantonale ha quindi
ritenuto che la ricorrente costituisse una minaccia concreta ed attuale per l'ordine
pubblico. Infine, ha considerato il provvedimento conforme al principio della
proporzionalità.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.
Contesta di essere attualmente una minaccia
per il nostro ordinamento pubblico, adducendo che la condanna a suo carico per
truffa non sarebbe tale da giustificare la revoca del suo permesso. Contesta
inoltre di avere sottaciuto dei fatti determinanti per la continuazione del suo
soggiorno in Svizzera, sostenendo di non avere informato l'autorità
dipartimentale in merito ai suoi precedenti penali soltanto a causa di motivi
famigliari. Ritiene la decisione impugnata in ogni caso contraria al principio
della proporzionalità, della parità di trattamento e di uguaglianza. Chiede
inoltre di concedere l'effetto sospensivo al gravame.
E. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppongono sia il dipartimento che il Consiglio di Stato,
quest'ultimo con osservazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della
presente vertenza è data dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla
legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998
(LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1
della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966
(LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a
ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. 2.1. L'accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone (ALC), direttamente applicabile, si
rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della
Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere
a delle attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati
contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano
alle disposizioni di diritto interno.
In concreto, l'insorgente può - in linea di
principio - prevalersi del menzionato accordo bilaterale, in quanto è cittadina
italiana ed è titolare di un documento di legittimazione valido (v. carta d'identità,
agli atti).
2.2. L'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC
prevede, quale regola generale, che i diritti conferiti dalle disposizioni dell'Accordo
in parola possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di
ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità. La direttiva
64/221/CEE, nonché la prassi elaborata in materia dalla Corte di giustizia
delle Comunità europee (CGCE) antecedentemente alla data della firma dell'accordo
contribuiscono poi a definire la portata di questa disposizione (cfr. art. 16
cpv. 2 ALC e art. 5 cpv. 2 Allegato I all'ALC). Secondo la giurisprudenza della
CGCE, le deroghe alla libera circolazione devono essere comunque interpretate
in modo restrittivo. In questo senso, il ricorso da parte di un'autorità
nazionale alla nozione di ordine pubblico per restringere questa libertà
presuppone una minaccia effettiva e abbastanza grave a uno degli interessi
fondamentali della società (DTF 130 II 176 consid. 3.4.1; 129 II 215 consid.
7.3; sentenze CGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30-77, Bouchereau, Racc.
1977, 1999, n. 33-35, e del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96, Calfa, Racc.
1999, I-11, n. 23 e 25). La sola esistenza di condanne penali non può
automaticamente legittimare l'adozione di provvedimenti che limitano la libera
circo-
lazione (art. 3 cpv. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna può
essere presa in considerazione soltanto nella misura in cui, dalle circostanze
che l'hanno determinata, emerga un comportamento personale costituente una
minaccia attuale per l'ordine pubblico (sentenze CGCE cit. in re Bouchereau, n.
27-29, e in re Calfa, n. 24). Va osservato che anche
una condanna pronunciata all'estero può, di per sé, giustificare misure di
ordine pubblico ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato I all'ALC (DTF 134 II 25,
consid. 4.3.1, con rif.). Inoltre, come nel caso di
qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame dev'essere effettuato tenuto conto
delle garanzie derivanti dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) e del
rispetto del principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II
493 consid. 3.3., 176 consid. 3.4.2; 129 II 215 consid. 6.2).
Infine bisogna anche tenere conto che,
giusta l'art. 23 cpv. 1 OLCP, i permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS,
Fatti
i permessi di dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS possono
essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni
per il loro rilascio.
2.3. L'art. 62 LStr
sancisce che l'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di
domicilio - tra l'altro -, se lo straniero è
stato condannato a una pena detentiva di lunga durata (lett. b); ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine
e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per
la sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett. c). Per giurisprudenza,
una pena detentiva - sospesa o da espiare - è di lunga durata se è stata pronunciata
per più di un anno (DTF 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.; STF 2C_515/2009
del 27 gennaio 2010 consid. 2.1). L'art.
80 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza sull'ammissione
il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201) precisa che vi è
violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici - tra l'altro - in caso di
mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (a) oppure in caso di mancato adempimento
temerario di doveri di diritto pubblico o privato (b). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a
pericolo, soggiunge il capoverso 2 della medesima norma, se sussistono indizi
concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con
notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici.
2.4. La legge federale sugli stranieri si
applica ai cittadini comunitari soltanto se il menzionato accordo bilaterale non
contiene disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli
(art. 2 cpv. 2 LStr). Ritenuto che l'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC non
può legittimare misure più incisive di quelle previste dal diritto svizzero
(cfr. art. 2 ALC), occorre di principio verificare che la revoca del permesso
di dimora CE/AELS alla qui ricorrente si giustifichi tanto dal profilo del
diritto interno che nell'ottica del trattato bilaterale (DTF 130 II 176 consid.
3.2). In pratica, però, la riserva dell'ordine pubblico e della sicurezza
pubblica di cui all'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC soggiace a criteri
meno restrittivi. Ritenuto che la legislazione interna non prevede disposizioni
più favorevoli di quelle del menzionato accordo, la presente vertenza va quindi
esaminata sotto il profilo dell'ALC.
3. 3.1. Come
accennato in narrativa, RI 1 ha ottenuto un permesso di dimora CE/AELS nel
nostro Paese il 14 gennaio 2011.
Arrestata in Italia l'8 febbraio 2011 e
detenuta fino al 6 aprile successivo, con sentenza 21 settembre 2011,
dichiarata irrevocabile il 10 novembre successivo, RI 1 è stata condannata, previo
patteggiamento, dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di __________
alla pena di un anno e 8 mesi di reclusione e alla multa di € 600, con il beneficio
della sospensione condizionale della pena, per truffa con circostanze aggravanti.
Esaminando nel dettaglio la sentenza, emerge
in particolare che:
-
Il 20 maggio 2009,
unitamente al figlio __________ e con artifizi e raggiri, RI 1 ha convinto un'anziana coppia a firmare una procura speciale e a vendere la propria villetta per
acquistare un appartamento, dove essa era andata nel frattempo a risiedere. Appartamento,
che la ricorrente aveva riferito loro essere intestato a sua figlia, ma che in
realtà era di proprietà di una società costruttrice e pertanto occupato dai
coniugi senza titolo e senza possibilità di divenirne proprietari. Il 12 giugno
2009, la villetta è stata venduta per € 200'000, senza che la coppia ne fosse informata,
e la ricorrente aveva trattenuto per sé stessa la somma. Tale
riprovevole agire è avvenuto inoltre con "le aggravanti di aver
profittato di circostanze di persona tali da ostacolare la privata difesa,
trattandosi di persone anziane, e di aver cagionato alle stesse un danno patrimoniale
di rilevante entità";
-
dal 29 maggio al 30 settembre
2010, sempre con artifizi e raggiri, RI 1 e suo figlio __________. si sono
presentati a due altre persone quali proprietari di un appartamento. Hanno contrattato
con loro la vendita del medesimo, offrendo delle condizioni particolarmente
vantaggiose, assicurando loro la concessione di un mutuo da parte di una banca
grazie alle conoscenze della qui ricorrente e firmando il preliminare di
compravendita, sottoscritto il 6 agosto 2010 da __________ Essi hanno quindi
indotto in errore tali persone sulla loro legittimazione alla vendita dell'immobile
e si sono fatti consegnare contanti ed assegni per la somma complessiva di € 61'500,
senza alcuna intenzione, né possibilità di sottoscrivere il contratto
definitivo, procurandosi in tal modo l'ingiusto profitto di € 31'500, pari a
quanto effettivamente incassato. Anche in questo caso sono state riconosciute
le aggravanti "di aver profittato di circostanze di persona tali da ostacolare
la privata difesa, trattandosi di persone sprovvedute, con difficoltà ad
ottenere un mutuo dal sistema bancario e necessitate ad acquistare una casa di
prima abitazione, e di aver cagionato alle stesse un danno patrimoniale di
rilevante entità".
3.2. Ora, come ha indicato il Consiglio di
Stato, in determinate circostanze anche i reati contro
il patrimonio possono essere presi in considerazione al fine di determinare se
lo straniero rappresenti attualmente una minaccia sufficientemente grave ad un
interesse fondamentale della società (DTF 134 II 24, consid. 4.3.1; STF
2C_680/2010 del 18 gennaio 2011, consid. 2.3). Ciò che è il caso nella presente
fattispecie, considerato che l'insorgente è stata condannata per truffa con
circostanze aggravanti avendo profittato più volte, senza alcuno scrupolo, di
persone in difficoltà deboli e/o sprovvedute e cagionando loro un danno economico
rilevante. Del resto, il reato commesso dall'insorgente
è punibile anche nel nostro Paese ed è qualificato come crimine o delitto
giusta l'art. 10 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; 311.0). Va
inoltre osservato che se nel caso specifico la pena è
stata ridotta, questo non è perché si trattava di un reato di minore entità e
di scarsa pericolosità, ma perché la RI 1 ha patteggiato. La pena a suo carico rimane comunque pesante, visto che la condanna si eleva a un anno e 8 mesi di reclusione,
oltre alla multa di € 600.
È indubbio che
questo grave reato penale ha un sicuro peso nell'ambito della decisione di
revocarle il permesso di dimora, ritenuto pure che non è nemmeno lontano nel
tempo. Va pure rilevato che la ricorrente ha attualmente aperti altri due procedimenti
penali già sfociati in altrettante condanne, che essa ha tuttavia impugnato. Il
13 marzo 2012, è stata condannata dal Tribunale di __________ a due anni di
reclusione e a € 500 di multa, per truffa. Contro tale sentenza, essa ha
interposto appello il 27 aprile successivo. Inoltre si è opposta ad un decreto
penale emanato nei suoi confronti il 15 dicembre 2011. Sotto questo aspetto bisogna
Considerandi
considerare che in materia di diritto degli stranieri quando occorre valutare
il rischio di recidiva di una persona già condannata penalmente, la giurisprudenza ammette la possibilità che le autorità possano
tenere conto, anche se con un certo ritegno, di nuove inchieste in corso e
questo senza violare la presunzione d'innocenza (cfr.
STF 2C_242/2011 del 23 settembre 2011, consid. 2.3;2C_795/2010 del 1° marzo 2011 consid. 4.3;
2C_561/2008 del 5 novembre 2008 consid. 5.3.1). Ma anche se non si volesse considerare
questi due procedimenti penali ancora aperti, le circostanze enunciate in
precedenza per le quali è stata condannata dal GIP del Tribunale di __________
il 21 settembre 2011 dimostrano come l'insorgente rappresenti attualmente una minaccia
effettiva e sufficientemente grave per la società, tale da legittimare la
revoca del suo permesso di dimora per ragioni di ordine pubblico. Del resto, non
occorre stabilire con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in
futuro per adottare misure fondate su motivazioni di ordine pubblico.
La questione potrebbe comunque anche
rimanere indecisa in quanto, a prescindere da questo aspetto, la revoca si
giustificherebbe in ogni caso per i motivi che seguono.
4.
4.1. Secondo
l'art. 62 LStr, in relazione con l'art. 24 OLCP, l'autorità può allontanare o
respingere uno straniero se sussiste un motivo di revoca - tra l'altro - se
egli o il suo rappresentante ha fornito, durante la procedura d'autorizzazione,
indicazioni false o taciuto fatti essenziali (lett. a). È quindi possibile revocare o non rinnovare
un permesso di dimora o per confinanti CE/AELS
anche in caso di inganno delle autorità o quando tale autorizzazione è stata
conseguita dando indicazioni false o tacendo scientemente fatti d'importanza
essenziale (cfr. Istruzioni dell'Ufficio federale della migrazione concernenti
l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone, n. 12.2.1,
stato al 1° maggio 2011). Ora, il motivo di revoca
previsto dall'art. 62 lett. a LStr corrisponde a quello dell'art. 9 cpv. 4
lett. a dell'abrogata legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri
del 26 marzo 1931 (LDDS), la cui giurisprudenza resta applicabile (STF 2C_651/2009
del 1° marzo 2010 consid. 4.1 e 2C_793/2008 del 27 marzo 2009 consid. 2.1). In
base a tale disposizione sono considerati essenziali non soltanto i fatti
riguardo ai quali l'interessato è espressamente interrogato, ma anche quelli di
cui deve conoscere la rilevanza ai fini della
decisione sulla concessione del permesso richiesto; egli non è inoltre liberato
dal suo obbligo di informare nemmeno quando gli organi preposti, dando prova
della necessaria diligenza, avrebbero potuto accertare essi stessi i fatti
determinanti (STF 2C_744/2008 del 24 novembre 2008 consid. 5.1 e 2C_60/2008 del
9.
giugno 2008 consid. 2.2.1 con rinvii). Occorre infine che il silenzio
in merito a un fatto o l'informazione errata siano finalizzati all'ottenimento
dell'autorizzazione di soggiorno o di domicilio richiesta (STF 2C_60/2008 del 9
giugno 2008 consid. 2.2.1 e 2A.33/2007 del 9 luglio 2007 consid. 4.1). Per
ammettere una simile intenzione non è però necessario che lo straniero sia
sicuro dell'importanza degli stessi; anche in questo caso, è sufficiente che
egli ne dovesse riconoscere la rilevanza in base alle circostanze (STF 2C_633/2009
del 22 marzo 2010 consid. 3.1 e 2C_651/2009 del 1° marzo 2010 consid. 4.1.1 con
rinvii). In questo senso, non occorre quindi che il richiedente agisca in
malafede.
4.2
Come già indicato in narrativa, al
momento di chiedere il rilascio del suo permesso di dimora CE/AELS RI 1 aveva
indicato alle autorità di non essere mai stata condannata e di non avere
procedimenti penali pendenti. Sennonché, l'8 febbraio 2011, nemmeno un mese
dopo avere ottenuto l'autorizzazione richiesta, essa è stata posta in stato di
detenzione sino al 6 aprile successivo per poi venire condannata dal GIP del Tribunale
di __________ il 21 settembre 2011 per il reato di truffa con circostanze
aggravanti. Interpellata a due riprese, il 16 novembre 2011 e il 2 gennaio
2012, dalla Sezione della popolazione in merito alla sua situazione dal profilo
penale in Italia, la ricorrente è rimasta completamente silente. Fatto, questo,
che ha indotto detta autorità a revocarle il permesso di soggiorno sulla base
delle informazioni in suo possesso. Nel ricorso inoltrato dinnanzi al Consiglio di Stato contro quest'ultima
decisione, la ricorrente ha finalmente prodotto il Certificato Penale del Casellario
Giudiziale 15 febbraio 2012, dal quale non risultava comunque alcunché (verosimilmente
a seguito dell'applicazione dell'art. 175 del Codice penale italiano che prevede
la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale
spedito a richiesta di privati). In quell'occasione essa ha quindi affermato che
non esisteva alcuna condanna pronunciata nei suoi confronti e che le informazioni
su cui si era basato il dipartimento per revocarle il permesso di dimora erano
infondate. Il 4 aprile 2012, essa ha poi trasmesso il Certificato dei carichi
pendenti della Procura presso il Tribunale di __________, dal quale è emerso
che vi erano 3 procedimenti penali aperti nei suoi confronti (n. 012546/10/U;
014658/10/U; 002524/11/U), segnatamente per truffa con circostanze aggravanti
(commesse il 20.05.09, 29.05.10 e 18.02.05), contestando i reati che le erano imputati
e ribadendo come dal Casellario giudiziale italiano da lei precedentemente prodotto
non risultassero condanne a suo carico. È solamente dopo esplicita richiesta del Servizio dei ricorsi del
Consiglio di Stato, venuto a conoscenza anche tramite la stampa che la
ricorrente era stata condannata in Italia, che quest'ultima non ha più potuto
negare l'evidenza ed ha finalmente trasmesso la sentenza penale 21 settembre
2011.
del GIP del Tribunale di __________.
Ora, il fatto di sottacere elementi
essenziali o fornire false indicazioni alle autorità non comporta
automaticamente la revoca del permesso di soggiorno. Dipende in sostanza da
cosa si vuole nascondere e dai motivi all'origine di un simile comportamento. Orbene,
tenuto conto che l'insorgente ha più volte sottaciuto alle autorità - fino a quando
non è stata messa davanti all'evidenza dei fatti dal Consiglio di Stato - l'esistenza
di eventi di rilevanza penale sul proprio conto che essa doveva sapere essere
essenziali per la conservazione del suo permesso di dimora in Svizzera, si deve
ritenere che nel caso di specie appaiono senz'altro riunite le condizioni per
la revoca di una simile autorizzazione giusta l'art. 62 lett. a LStr, in
relazione con l'art. 24 OLCP. Non possono in effetti sussistere dubbi sul fatto
che il comportamento tenuto nell'occasione dalla ricorrente sia stato principalmente
dettato dalla sua volontà di ingannare la Sezione della popolazione in merito
alla presenza di circostanze personali suscettibili di non permetterle più di rimanere
nel nostro Paese.
5.
A questo
punto occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dal dipartimento.
RI 1 è stata posta al beneficio di un
permesso di dimora nel gennaio 2011. Il suo soggiorno in Svizzera va pertanto
considerato di brevissima durata, ritenuto pure che dall'8 febbraio al 6 aprile
2011.
è stata detenuta in Italia. Nella vicina Penisola, dove ha risieduto e
lavorato sino all'età di 47 anni prima di giungere in Svizzera, possiede invece
i suoi principali legami culturali, sociali e familiari, tra i quali i suoi
figli. Ne discende che il suo rientro in Italia è perfettamente esigibile.
La revoca del suo permesso di dimora rispetta
pertanto il principio della proporzionalità. Anche dal profilo dell'adeguatezza
essa appare infatti convenientemente ragguagliata all'interesse pubblico volto
ad evitare che l'inganno risulti pagante.
6.
Infine la
ricorrente invoca la parità di trattamento con un altro caso, nel quale il Tribunale
federale ha considerato che una persona condannata a 13 mesi di detenzione con
la condizionale per ripetuta appropriazione indebita, non costituiva una
minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per l'ordine pubblico (DTF
131.
II 352). Sennonché, il caso invocato dall'insorgente si fonda su una
fattispecie diversa da quella in esame. La citata vertenza concerne infatti un
cittadino italiano di cinquantacinque anni, il quale aveva integralmente
soddisfatto le pretese di risarcimento della parte lesa già in corso d'inchiesta.
Dal momento dei fatti erano inoltre trascorsi diversi anni, senza che nel frattempo
fosse incorso in altre infrazioni. Contrariamente alla presente fattispecie, in
quel caso non vi erano inoltre elementi di reticenza come quelli di cui si è
parlato al consid. 4.
7.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto. Con l'emanazione
del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al
gravame diviene priva di oggetto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a
carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, già anticipate nella misura di
fr. 500.–, sono poste a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4. Intimazione
a:
,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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