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Decisione

52.2012.263

Revoca di un permesso di dimora CE/AELS

6 novembre 2012Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i permessi di dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS possono

essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni

per il loro rilascio.

2.3. L'art. 62 LStr

sancisce che l'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di

domicilio - tra l'altro -, se lo straniero è

stato condannato a una pena detentiva di lunga durata (lett. b); ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine

e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per

la sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett. c). Per giurisprudenza,

una pena detentiva - sospesa o da espiare - è di lunga durata se è stata pronunciata

per più di un anno (DTF 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.; STF 2C_515/2009

del 27 gennaio 2010 consid. 2.1). L'art.

80 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza sull'ammissione

il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201) precisa che vi è

violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici - tra l'altro - in caso di

mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (a) oppure in caso di mancato adempimento

temerario di doveri di diritto pubblico o privato (b). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a

pericolo, soggiunge il capoverso 2 della medesima norma, se sussistono indizi

concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con

notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici.

2.4. La legge federale sugli stranieri si

applica ai cittadini comunitari soltanto se il menzionato accordo bilaterale non

contiene disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli

(art. 2 cpv. 2 LStr). Ritenuto che l'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC non

può legittimare misure più incisive di quelle previste dal diritto svizzero

(cfr. art. 2 ALC), occorre di principio verificare che la revoca del permesso

di dimora CE/AELS alla qui ricorrente si giustifichi tanto dal profilo del

diritto interno che nell'ottica del trattato bilaterale (DTF 130 II 176 consid.

3.2). In pratica, però, la riserva dell'ordine pubblico e della sicurezza

pubblica di cui all'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC soggiace a criteri

meno restrittivi. Ritenuto che la legislazione interna non prevede disposizioni

più favorevoli di quelle del menzionato accordo, la presente vertenza va quindi

esaminata sotto il profilo dell'ALC.

3. 3.1. Come

accennato in narrativa, RI 1 ha ottenuto un permesso di dimora CE/AELS nel

nostro Paese il 14 gennaio 2011.

Arrestata in Italia l'8 febbraio 2011 e

detenuta fino al 6 aprile successivo, con sentenza 21 settembre 2011,

dichiarata irrevocabile il 10 novembre successivo, RI 1 è stata condannata, previo

patteggiamento, dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di __________

alla pena di un anno e 8 mesi di reclusione e alla multa di € 600, con il beneficio

della sospensione condizionale della pena, per truffa con circostanze aggravanti.

Esaminando nel dettaglio la sentenza, emerge

in particolare che:

-

Il 20 maggio 2009,

unitamente al figlio __________ e con artifizi e raggiri, RI 1 ha convinto un'anziana coppia a firmare una procura speciale e a vendere la propria villetta per

acquistare un appartamento, dove essa era andata nel frattempo a risiedere. Appartamento,

che la ricorrente aveva riferito loro essere intestato a sua figlia, ma che in

realtà era di proprietà di una società costruttrice e pertanto occupato dai

coniugi senza titolo e senza possibilità di divenirne proprietari. Il 12 giugno

2009, la villetta è stata venduta per € 200'000, senza che la coppia ne fosse informata,

e la ricorrente aveva trattenuto per sé stessa la somma. Tale

riprovevole agire è avvenuto inoltre con "le aggravanti di aver

profittato di circostanze di persona tali da ostacolare la privata difesa,

trattandosi di persone anziane, e di aver cagionato alle stesse un danno patrimoniale

di rilevante entità";

-

dal 29 maggio al 30 settembre

2010, sempre con artifizi e raggiri, RI 1 e suo figlio __________. si sono

presentati a due altre persone quali proprietari di un appartamento. Hanno contrattato

con loro la vendita del medesimo, offrendo delle condizioni particolarmente

vantaggiose, assicurando loro la concessione di un mutuo da parte di una banca

grazie alle conoscenze della qui ricorrente e firmando il preliminare di

compravendita, sottoscritto il 6 agosto 2010 da __________ Essi hanno quindi

indotto in errore tali persone sulla loro legittimazione alla vendita dell'immobile

e si sono fatti consegnare contanti ed assegni per la somma complessiva di € 61'500,

senza alcuna intenzione, né possibilità di sottoscrivere il contratto

definitivo, procurandosi in tal modo l'ingiusto profitto di € 31'500, pari a

quanto effettivamente incassato. Anche in questo caso sono state riconosciute

le aggravanti "di aver profittato di circostanze di persona tali da ostacolare

la privata difesa, trattandosi di persone sprovvedute, con difficoltà ad

ottenere un mutuo dal sistema bancario e necessitate ad acquistare una casa di

prima abitazione, e di aver cagionato alle stesse un danno patrimoniale di

rilevante entità".

3.2. Ora, come ha indicato il Consiglio di

Stato, in determinate circostanze anche i reati contro

il patrimonio possono essere presi in considerazione al fine di determinare se

lo straniero rappresenti attualmente una minaccia sufficientemente grave ad un

interesse fondamentale della società (DTF 134 II 24, consid. 4.3.1; STF

2C_680/2010 del 18 gennaio 2011, consid. 2.3). Ciò che è il caso nella presente

fattispecie, considerato che l'insorgente è stata condannata per truffa con

circostanze aggravanti avendo profittato più volte, senza alcuno scrupolo, di

persone in difficoltà deboli e/o sprovvedute e cagionando loro un danno economico

rilevante. Del resto, il reato commesso dall'insorgente

è punibile anche nel nostro Paese ed è qualificato come crimine o delitto

giusta l'art. 10 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; 311.0). Va

inoltre osservato che se nel caso specifico la pena è

stata ridotta, questo non è perché si trattava di un reato di minore entità e

di scarsa pericolosità, ma perché la RI 1 ha patteggiato. La pena a suo carico rimane comunque pesante, visto che la condanna si eleva a un anno e 8 mesi di reclusione,

oltre alla multa di € 600.

È indubbio che

questo grave reato penale ha un sicuro peso nell'ambito della decisione di

revocarle il permesso di dimora, ritenuto pure che non è nemmeno lontano nel

tempo. Va pure rilevato che la ricorrente ha attualmente aperti altri due procedimenti

penali già sfociati in altrettante condanne, che essa ha tuttavia impugnato. Il

13 marzo 2012, è stata condannata dal Tribunale di __________ a due anni di

reclusione e a € 500 di multa, per truffa. Contro tale sentenza, essa ha

interposto appello il 27 aprile successivo. Inoltre si è opposta ad un decreto

penale emanato nei suoi confronti il 15 dicembre 2011. Sotto questo aspetto bisogna

Considerandi

considerare che in materia di diritto degli stranieri quando occorre valutare

il rischio di recidiva di una persona già condannata penalmente, la giurisprudenza ammette la possibilità che le autorità possano

tenere conto, anche se con un certo ritegno, di nuove inchieste in corso e

questo senza violare la presunzione d'innocenza (cfr.

STF 2C_242/2011 del 23 settembre 2011, consid. 2.3;2C_795/2010 del 1° marzo 2011 consid. 4.3;

2C_561/2008 del 5 novembre 2008 consid. 5.3.1). Ma anche se non si volesse considerare

questi due procedimenti penali ancora aperti, le circostanze enunciate in

precedenza per le quali è stata condannata dal GIP del Tribunale di __________

il 21 settembre 2011 dimostrano come l'insorgente rappresenti attualmente una minaccia

effettiva e sufficientemente grave per la società, tale da legittimare la

revoca del suo permesso di dimora per ragioni di ordine pubblico. Del resto, non

occorre stabilire con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in

futuro per adottare misure fondate su motivazioni di ordine pubblico.

La questione potrebbe comunque anche

rimanere indecisa in quanto, a prescindere da questo aspetto, la revoca si

giustificherebbe in ogni caso per i motivi che seguono.

4.

4.1. Secondo

l'art. 62 LStr, in relazione con l'art. 24 OLCP, l'autorità può allontanare o

respingere uno straniero se sussiste un motivo di revoca - tra l'altro - se

egli o il suo rappresentante ha fornito, durante la procedura d'autorizzazione,

indicazioni false o taciuto fatti essenziali (lett. a). È quindi possibile revocare o non rinnovare

un permesso di dimora o per confinanti CE/AELS

anche in caso di inganno delle autorità o quando tale autorizzazione è stata

conseguita dando indicazioni false o tacendo scientemente fatti d'importanza

essenziale (cfr. Istruzioni dell'Ufficio federale della migrazione concernenti

l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone, n. 12.2.1,

stato al 1° maggio 2011). Ora, il motivo di revoca

previsto dall'art. 62 lett. a LStr corrisponde a quello dell'art. 9 cpv. 4

lett. a dell'abrogata legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri

del 26 marzo 1931 (LDDS), la cui giurisprudenza resta applicabile (STF 2C_651/2009

del 1° marzo 2010 consid. 4.1 e 2C_793/2008 del 27 marzo 2009 consid. 2.1). In

base a tale disposizione sono considerati essenziali non soltanto i fatti

riguardo ai quali l'interessato è espressamente interrogato, ma anche quelli di

cui deve conoscere la rilevanza ai fini della

decisione sulla concessione del permesso richiesto; egli non è inoltre liberato

dal suo obbligo di informare nemmeno quando gli organi preposti, dando prova

della necessaria diligenza, avrebbero potuto accertare essi stessi i fatti

determinanti (STF 2C_744/2008 del 24 novembre 2008 consid. 5.1 e 2C_60/2008 del

9.

giugno 2008 consid. 2.2.1 con rinvii). Occorre infine che il silenzio

in merito a un fatto o l'informazione errata siano finalizzati all'ottenimento

dell'autorizzazione di soggiorno o di domicilio richiesta (STF 2C_60/2008 del 9

giugno 2008 consid. 2.2.1 e 2A.33/2007 del 9 luglio 2007 consid. 4.1). Per

ammettere una simile intenzione non è però necessario che lo straniero sia

sicuro dell'importanza degli stessi; anche in questo caso, è sufficiente che

egli ne dovesse riconoscere la rilevanza in base alle circostanze (STF 2C_633/2009

del 22 marzo 2010 consid. 3.1 e 2C_651/2009 del 1° marzo 2010 consid. 4.1.1 con

rinvii). In questo senso, non occorre quindi che il richiedente agisca in

malafede.

4.2

Come già indicato in narrativa, al

momento di chiedere il rilascio del suo permesso di dimora CE/AELS RI 1 aveva

indicato alle autorità di non essere mai stata condannata e di non avere

procedimenti penali pendenti. Sennonché, l'8 febbraio 2011, nemmeno un mese

dopo avere ottenuto l'autorizzazione richiesta, essa è stata posta in stato di

detenzione sino al 6 aprile successivo per poi venire condannata dal GIP del Tribunale

di __________ il 21 settembre 2011 per il reato di truffa con circostanze

aggravanti. Interpellata a due riprese, il 16 novembre 2011 e il 2 gennaio

2012, dalla Sezione della popolazione in merito alla sua situazione dal profilo

penale in Italia, la ricorrente è rimasta completamente silente. Fatto, questo,

che ha indotto detta autorità a revocarle il permesso di soggiorno sulla base

delle informazioni in suo possesso. Nel ricorso inoltrato dinnanzi al Consiglio di Stato contro quest'ultima

decisione, la ricorrente ha finalmente prodotto il Certificato Penale del Casellario

Giudiziale 15 febbraio 2012, dal quale non risultava comunque alcunché (verosimilmente

a seguito dell'applicazione dell'art. 175 del Codice penale italiano che prevede

la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale

spedito a richiesta di privati). In quell'occasione essa ha quindi affermato che

non esisteva alcuna condanna pronunciata nei suoi confronti e che le informazioni

su cui si era basato il dipartimento per revocarle il permesso di dimora erano

infondate. Il 4 aprile 2012, essa ha poi trasmesso il Certificato dei carichi

pendenti della Procura presso il Tribunale di __________, dal quale è emerso

che vi erano 3 procedimenti penali aperti nei suoi confronti (n. 012546/10/U;

014658/10/U; 002524/11/U), segnatamente per truffa con circostanze aggravanti

(commesse il 20.05.09, 29.05.10 e 18.02.05), contestando i reati che le erano imputati

e ribadendo come dal Casellario giudiziale italiano da lei precedentemente prodotto

non risultassero condanne a suo carico. È solamente dopo esplicita richiesta del Servizio dei ricorsi del

Consiglio di Stato, venuto a conoscenza anche tramite la stampa che la

ricorrente era stata condannata in Italia, che quest'ultima non ha più potuto

negare l'evidenza ed ha finalmente trasmesso la sentenza penale 21 settembre

2011.

del GIP del Tribunale di __________.

Ora, il fatto di sottacere elementi

essenziali o fornire false indicazioni alle autorità non comporta

automaticamente la revoca del permesso di soggiorno. Dipende in sostanza da

cosa si vuole nascondere e dai motivi all'origine di un simile comportamento. Orbene,

tenuto conto che l'insorgente ha più volte sottaciuto alle autorità - fino a quando

non è stata messa davanti all'evidenza dei fatti dal Consiglio di Stato - l'esistenza

di eventi di rilevanza penale sul proprio conto che essa doveva sapere essere

essenziali per la conservazione del suo permesso di dimora in Svizzera, si deve

ritenere che nel caso di specie appaiono senz'altro riunite le condizioni per

la revoca di una simile autorizzazione giusta l'art. 62 lett. a LStr, in

relazione con l'art. 24 OLCP. Non possono in effetti sussistere dubbi sul fatto

che il comportamento tenuto nell'occasione dalla ricorrente sia stato principalmente

dettato dalla sua volontà di ingannare la Sezione della popolazione in merito

alla presenza di circostanze personali suscettibili di non permetterle più di rimanere

nel nostro Paese.

5.

A questo

punto occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dal dipartimento.

RI 1 è stata posta al beneficio di un

permesso di dimora nel gennaio 2011. Il suo soggiorno in Svizzera va pertanto

considerato di brevissima durata, ritenuto pure che dall'8 febbraio al 6 aprile

2011.

è stata detenuta in Italia. Nella vicina Penisola, dove ha risieduto e

lavorato sino all'età di 47 anni prima di giungere in Svizzera, possiede invece

i suoi principali legami culturali, sociali e familiari, tra i quali i suoi

figli. Ne discende che il suo rientro in Italia è perfettamente esigibile.

La revoca del suo permesso di dimora rispetta

pertanto il principio della proporzionalità. Anche dal profilo dell'adeguatezza

essa appare infatti convenientemente ragguagliata all'interesse pubblico volto

ad evitare che l'inganno risulti pagante.

6.

Infine la

ricorrente invoca la parità di trattamento con un altro caso, nel quale il Tribunale

federale ha considerato che una persona condannata a 13 mesi di detenzione con

la condizionale per ripetuta appropriazione indebita, non costituiva una

minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per l'ordine pubblico (DTF

131.

II 352). Sennonché, il caso invocato dall'insorgente si fonda su una

fattispecie diversa da quella in esame. La citata vertenza concerne infatti un

cittadino italiano di cinquantacinque anni, il quale aveva integralmente

soddisfatto le pretese di risarcimento della parte lesa già in corso d'inchiesta.

Dal momento dei fatti erano inoltre trascorsi diversi anni, senza che nel frattempo

fosse incorso in altre infrazioni. Contrariamente alla presente fattispecie, in

quel caso non vi erano inoltre elementi di reticenza come quelli di cui si è

parlato al consid. 4.

7.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto. Con l'emanazione

del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al

gravame diviene priva di oggetto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a

carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, già anticipate nella misura di

fr. 500.–, sono poste a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4. Intimazione

a:

,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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