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Decisione

52.2012.273

Riduzione dello stipendio di un dipendente pubblico per motivi di risparmio e mancata concessione dell'aumento annuale

16 settembre 2014Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i dipendenti hanno diritto all'aumento annuale di stipendio

previsto dall'art. 3. Tale aumento, soggiunge la norma

(cpv. 2), è concesso agli impiegati ogni dodici mesi di servizio fino al

raggiungimento del massimo della rispettiva classe.

La norma, chiarissima, non

necessita di particolari commenti.

3.2. Nella risoluzione di

assunzione il Consiglio di Stato ha in concreto stabilito che l'insorgente

avrebbe avuto diritto al primo aumento annuale di stipendio soltanto a partire

dal terzo anno d'impiego. Nessun aumento sarebbe stato concesso alla scadenza

dei primi dodici mesi.

La risoluzione si pone in

palese contrasto con l'art. 8 cpv. 1 LStip.

Nulla legittima in effetti il diniego anticipato dell'aumento

imposto dal testo di legge.

Invano tenta il Consiglio di Stato di giustificarlo asserendo

che a seguito della riduzione del 3% lo stipendio del primo anno sarebbe in

sostanza equivalso alla concessione di una retribuzione corrispondente alla 27a

classe maggiorata con un importo compreso tra 4 e 5 aumenti. Gli aumenti,

giustificati dalle precedenti esperienze lavorative o dall'anzianità di

servizio, devono corrispondere a quelli fissati dalla legge. Non possono essere

modificati ponendoli in compensazione con riduzioni prive di base legale riconducibili

alle esigenze di risparmio del datore di lavoro.

L'ordinamento retributivo dei dipendenti dello Stato è di natura

statutaria. Non è rimesso alla libera contrattazione delle parti. Non v‘è

spazio per la negoziazione.

Fondata appare dunque la domanda volta ad ottenere il riconoscimento

dell'aumento annuale previsto dall'art. 8 LStip già a partire dal secondo anno

di servizio.

4. 4.1. Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, il ricorso va accolto tanto nella misura in cui

chiede la soppressione della riduzione del 3% sullo stipendio iniziale, quanto nella misura in cui postula la concessione

degli aumenti di stipendio prescritti dall'art. 8 LStip già a partire dal

secondo anno di servizio. Lo Stato verserà pertanto al ricorrente sia l'importo

del 3% indebitamente trattenuto sullo stipendio iniziale, sia i conguagli

dovuti al riconoscimento del diritto all'aumento annuale già a partire dal

secondo anno di servizio, oltre agli interessi al 5% sui singoli importi.

4.2. Dato l'esito, non si

preleva tassa di giustizia. Le

ripetibili sono invece a carico dello

Stato, secondo soccombenza (art. 31 LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 19 giugno 2012 del Consiglio di Stato (n. 3286) è

annullata;

1.2. lo Stato del

Canton Ticino verserà al ricorrente:

- l'importo del 3% indebitamente

trattenuto sullo stipendio iniziale,

- i conguagli

dovuti al riconoscimento del diritto all'aumento annuale già a partire dal

secondo anno di servizio,

oltre agli interessi del 5% sui

singoli importi, a decorrere dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati.

Considerandi

2.

Non si preleva tassa di giustizia.

Lo Stato del Canton Ticino rifonderà al ricorrente fr. 600.- a titolo di

ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La segretaria