52.2012.273
Riduzione dello stipendio di un dipendente pubblico per motivi di risparmio e mancata concessione dell'aumento annuale
16 settembre 2014Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2012.273
Lugano
16 settembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo
Cassina, vicepresidente,
Flavia Verzasconi, Lorenzo Anastasi, supplente
segretaria:
Giorgia
Ponti, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 3 luglio 2012 di
RI
1,
patrocinato
da: PA 1,
contro
la
decisione 19 giugno 2012 del Consiglio di Stato (n. 3286) che respinge la
domanda di sopprimere la riduzione del 3% applicata sul suo stipendio e di
rideterminare gli aumenti annuali di stipendio;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il 15 giugno 2007, il
Dipartimento dell'educazione della cultura e dello sport (DECS) ha indetto un
pubblico concorso per assumere, come
incaricati a tempo parziale (85%), tre operatori sociali con diploma (opzione
educatore) da destinare ad alcune scuole medie per seguire gli allievi problematici.
Trattandosi di posti di lavoro non contemplati dalla pianta organica del personale
dello Stato allora in vigore, lo stipendio è stato definito in via di analogia,
facendo riferimento al trattamento salariale riservato agli operatori sociali
del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS; classi 26-28).
b. Vagliate le candidature pervenutegli, il 28 agosto 2007 il
Consiglio di Stato ha incaricato RI 1, qui ricorrente, riconoscendogli uno stipendio fisso annuo pari a
fr. 84'537.-, (...) corrispondente alla classe 27a classe dell'organico
con 6 aumenti, dedotto il 3% in applicazione
delle misure di risparmio (ris.
gov. n. 4173/2007). La risoluzione aggiungeva che trascorso un anno di
attività e perdurando il rapporto d'impiego il signor RI 1 sarebbe stato iscritto
nella 27a classe dell'Organico con 6 aumenti.
La riduzione del 3% dello stipendio è stata applicata soltanto
allo stipendio del primo anno. L'incarico è stato in seguito rinnovato di anno
in anno, riconoscendo tuttavia l'aumento annuale per anzianità di servizio soltanto
a partire dal terzo anno.
B. a. Dopo vicissitudini che non
occorre qui rievocare, il 18 maggio 2012 RI 1
ha chiesto al Consiglio di Stato di rideterminare il suo stipendio
iniziale, sopprimendo la deduzione del 3% e versandogli l'importo trattenuto
(fr. 2'222.35). Ha inoltre chiesto di concedergli l'aumento annuale per
anzianità già a partire dal secondo anno di servizio.
b. Con decisione 19 giugno 2012, il Consiglio di Stato ha respinto la domanda, ritenendo in sostanza che la
decurtazione dello stipendio iniziale, adottata sistematicamente per
tutti i dipendenti di nuova assunzione non violasse i minimi salariali fissati
dall'art. 7 della legge sugli stipendi degli
impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 (LStip; RL
2.5.4.4).
C. a. Contro questa decisione, RI 1 è
insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
In estrema sintesi, l'insorgente sostiene che la deduzione
applicata al suo stipendio iniziale sarebbe priva di base legale. Illegittimo
sarebbe pure il rifiuto di riconoscergli l'aumento annuale già a partire dal
secondo anno di servizio.
b. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di
Stato per il tramite della Sezione delle risorse umane (SRU), contestando la
tesi dell'insorgente con argomenti di cui all'occorrenza si dirà nei seguenti
considerandi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1.
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 32
cpv. 2 LStip. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, direttamente
e personalmente interessato dalla decisione impugnata (art. 43 legge di
procedura per le cause amministrative
del 19 aprile 1966; LPamm; BU 1966, 181). Il ricorso, tempestivo (art.
46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. La mancata
impugnazione, da parte del ricorrente, della risoluzione 28 agosto 2007 con cui
il Consiglio di Stato ha decurtato del 3% lo stipendio iniziale per il primo
anno d'impiego, negandogli inoltre l'aumento annuale già a partire dal secondo
anno di servizio non gli impedisce di contestare il provvedimento. Anche
nel diritto pubblico il fatto che il dipendente abbia accettato condizioni
salariali lesive di norme imperative e insorga ad eccepirne l'illegittimità
soltanto in un secondo momento, non è
contrario alle regole della buona fede. Lo esclude la soverchiante posizione del datore di lavoro. Non si può
ragionevolmente esigere che il dipendente, prima ancora di iniziare a lavorare,
insorga contro l'una o l'altra delle condizioni della decisione di assunzione. Nei
limiti della prescrizione, la passività del dipendente non costituisce d'altro
canto un valido motivo per ritenere che il trascorrere del tempo possa sanare il difetto (52.2010.158 del 21 febbraio 2011 consid. 3, 53.2008.8 dell'11 novembre 2008, consid. 2.2.,
53.2008.2 del 19 luglio 2008, consid. 3.3., 53.2000.38 del 12 febbraio 2001 consid.
2.2.).
1.3. Il giudizio può essere emanato
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione
fattuale emerge infatti chiaramente dagli allegati di causa e dalla documentazione
prodotta dalle parti.
2.2.1. La retribuzione dei dipendenti dello Stato è
regolata dalla LStip e dalla cosiddetta pianta organica. L'art. 3 LStip fissa
le classi di stipendio, stabilendo per ognuna di esse il minimo ed il
massimo, nonché gli aumenti annuali. La pianta organica è invece costituita dal
regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello
Stato del 13 maggio 2014 (RClass; RL
2.5.4.1.5), che stabilisce la classe di stipendio prevista per ogni
singolo posto di lavoro.
Per principio, non esistono altre classi di stipendio al di
fuori di quelle previste dall'art. 3 LStip. Né esistono aumenti annuali di
stipendio diversi da quelli fissati da tale norma.
Giusta l'art. 7 cpv. 1 LStip, lo stipendio iniziale è fissato
dall'atto di assunzione (nomina o incarico). Di solito, corrisponde al minimo
della classe prevista dalla pianta organica per la rispettiva funzione (art. 7
cpv. 1 LStip).
Il Consiglio di Stato può comunque scostarsi da questa regola
al fine di tenere debitamente conto della capacità lavorativa del dipendente assunto. Da un lato (cpv. 2), può stabilire uno stipendio iniziale maggiore,
quando ciò è giustificato da circostanze speciali, come l'esercizio
di una funzione analoga in un altro posto, preparazione speciale, capacità e condizioni
particolari. Dall'altro (cpv. 3), ha invece la facoltà di stabilire per
due anni al massimo, uno stipendio fino a
due classi inferiore rispetto a quello minimo previsto per la funzione,
ove si tratti di dipendenti di giovane età, con
scarsa esperienza o previsti per compiti che richiedono un periodo di
introduzione (cfr. messaggio del Consiglio di Stato n. 3202 del 30 giugno 1987 concernente la modifica
della legge sugli stipendi e relativo rapporto della commissione della
gestione del 22 ottobre 1987, in verbali del Gran Consiglio 1987, vol. 1, pag. 446; STA 53.2008.2 del 19 luglio 2008, consid. 4.1; 53.2000.2 del 22
maggio 2000, consid. 2; 53.1999.3 del 12 maggio 2000, consid. 4.1.).
Lo stipendio dei dipendenti
può essere modulato soltanto all'interno di questi parametri, entrambi riferiti
alle loro capacità ed alle
prestazioni lavorative che sono in grado di fornire. Altri fattori, non
previsti dalla legge, non entrano in linea di conto. La capacità
finanziaria del datore di lavoro non costituisce in particolare un fattore che
lo Stato può prendere in considerazione in sede
di determinazione concreta dello stipendio del singolo dipendente al
momento dell'assunzione. Alle esigenze di risparmio dello Stato può (e deve)
essere data risposta soltanto nel quadro della definizione - in termini
generali - dell'ordinamento retributivo dei suoi dipendenti, mediante opportune
modifiche della LStip o del RClass (pianta organica).
2.2. Nel caso in esame, la controversa decurtazione dello stipendio
iniziale dell'insorgente non è dettata dalle sue attitudini professionali, ma
da esigenze di risparmio del datore di lavoro. La deduzione in oggetto non ha
nulla a che vedere con il giudizio, positivo, che lo Stato ha espresso sulle
sue capacità lavorative e sulle sue esperienze professionali, assegnandogli la
27a classe di stipendio e 6 aumenti. Unico ed esclusivo motivo della riduzione
sono le esigenze di contenere i costi del personale del datore di lavoro.
Il Consiglio di Stato non nega che la riduzione del 3% dello
stipendio iniziale dei dipendenti di nuova assunzione, che nel frattempo ha,
peraltro, rinunciato ad applicare, sia priva di base legale. Pretende tuttavia
di giustificarla rilevando che rientrava fra le
misure di risparmio contemplate dal messaggio 22 ottobre 1996 (n. 4590) concernente
il preventivo 1997 approvato dal Gran Consiglio. A torto.
Anzitutto, perché -
contrariamente a quanto dispone l'art. 7 cpv. 3 LStip - la deduzione del
3% sullo stipendio iniziale è esclusivamente dettata dalla capacità finanziaria
del datore di lavoro e non dalla capacità lavorativa dei dipendenti di nuova assunzione:
non può dunque fondarsi sulla norma succitata.
In secondo luogo, perché la riduzione non è riconducibile né
al differenziale tra la 27a e la 28a classe di stipendio, né ad uno o più scatti
per anzianità: non può dunque fondarsi sulla scala delle classi e degli aumenti
rigidamente fissata dall'art. 3 LStip.
Del tutto irrilevante è il
fatto che la decurtazione rispetti lo stipendio minimo previsto dalla
scala degli stipendi. Una retribuzione che
non corrisponde né ad una delle classi previste dall'art. 3 LStip in
combinazione con la pianta organica, né ad un determinato numero di aumenti, è
già di per sé illegittima, poiché lo Stato deve attenersi alle classi di
stipendio ed agli aumenti previsti dall'art. 3 LStip. Non può definire classi
intermedie o aumenti parziali.
Nulla impediva d'altro
canto allo Stato di soddisfare le sue esigenze di risparmio applicando
un metro di giudizio più severo in sede di
valutazione delle attitudini del dipendente da assumere o degli aumenti
iniziali da accordare. Trattandosi di fattori rimessi in parte
all'apprezzamento, l'assegnazione di una classe di stipendio inferiore (26a invece della 27a) avrebbe, ad
esempio, permesso allo Stato di conseguire in un solo anno un risparmio di gran
lunga superiore a quello che si riproponeva di conseguire decurtando del 3% lo
stipendio iniziale.
La riduzione del 3% sullo stipendio iniziale va dunque soppressa
siccome priva di base legale.
3. 3.1. Giusta l'art. 8 cpv. 1 LStip,
Fatti
i dipendenti hanno diritto all'aumento annuale di stipendio
previsto dall'art. 3. Tale aumento, soggiunge la norma
(cpv. 2), è concesso agli impiegati ogni dodici mesi di servizio fino al
raggiungimento del massimo della rispettiva classe.
La norma, chiarissima, non
necessita di particolari commenti.
3.2. Nella risoluzione di
assunzione il Consiglio di Stato ha in concreto stabilito che l'insorgente
avrebbe avuto diritto al primo aumento annuale di stipendio soltanto a partire
dal terzo anno d'impiego. Nessun aumento sarebbe stato concesso alla scadenza
dei primi dodici mesi.
La risoluzione si pone in
palese contrasto con l'art. 8 cpv. 1 LStip.
Nulla legittima in effetti il diniego anticipato dell'aumento
imposto dal testo di legge.
Invano tenta il Consiglio di Stato di giustificarlo asserendo
che a seguito della riduzione del 3% lo stipendio del primo anno sarebbe in
sostanza equivalso alla concessione di una retribuzione corrispondente alla 27a
classe maggiorata con un importo compreso tra 4 e 5 aumenti. Gli aumenti,
giustificati dalle precedenti esperienze lavorative o dall'anzianità di
servizio, devono corrispondere a quelli fissati dalla legge. Non possono essere
modificati ponendoli in compensazione con riduzioni prive di base legale riconducibili
alle esigenze di risparmio del datore di lavoro.
L'ordinamento retributivo dei dipendenti dello Stato è di natura
statutaria. Non è rimesso alla libera contrattazione delle parti. Non v‘è
spazio per la negoziazione.
Fondata appare dunque la domanda volta ad ottenere il riconoscimento
dell'aumento annuale previsto dall'art. 8 LStip già a partire dal secondo anno
di servizio.
4. 4.1. Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, il ricorso va accolto tanto nella misura in cui
chiede la soppressione della riduzione del 3% sullo stipendio iniziale, quanto nella misura in cui postula la concessione
degli aumenti di stipendio prescritti dall'art. 8 LStip già a partire dal
secondo anno di servizio. Lo Stato verserà pertanto al ricorrente sia l'importo
del 3% indebitamente trattenuto sullo stipendio iniziale, sia i conguagli
dovuti al riconoscimento del diritto all'aumento annuale già a partire dal
secondo anno di servizio, oltre agli interessi al 5% sui singoli importi.
4.2. Dato l'esito, non si
preleva tassa di giustizia. Le
ripetibili sono invece a carico dello
Stato, secondo soccombenza (art. 31 LPamm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 19 giugno 2012 del Consiglio di Stato (n. 3286) è
annullata;
1.2. lo Stato del
Canton Ticino verserà al ricorrente:
- l'importo del 3% indebitamente
trattenuto sullo stipendio iniziale,
- i conguagli
dovuti al riconoscimento del diritto all'aumento annuale già a partire dal
secondo anno di servizio,
oltre agli interessi del 5% sui
singoli importi, a decorrere dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati.
Considerandi
2.
Non si preleva tassa di giustizia.
Lo Stato del Canton Ticino rifonderà al ricorrente fr. 600.- a titolo di
ripetibili.
3.
Contro la presente decisione è
dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La segretaria