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Decisione

52.2012.276

Licenza edilizia per uno stabile unifamiliare. Nucleo di villaggio. Ricostruzione. Contiguità.

11 ottobre 2013Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i "comparti da edificare o ricostruire

mediante piano unitario eventualmente allestito in forma di piano di quartiere

ai sensi dell'art. 56 LALPT" (colore arancione).

L'art. 17 NAPR segue quest'ordine, regolando dapprima gli interventi ammissibili sugli edifici soggetti a vincolo di mantenimento

(cpv. 2) e stabilendo in seguito, con un'unica disposizione (cpv. 3), le prescrizioni

per le ricostruzioni e le nuove edificazioni. Quest'ultima disposizione

(art. 17 cpv. 3.1 NAPR) opera una distinzione tra:

o

le nuove costruzioni in sostituzione di

costruzioni esistenti non soggette a vincolo di mantenimento (edifici

esistenti ricostruibili con nuova configurazione planivolumetrica ed eventuale

maggiore superficie occupata) e

o

le nuove edificazioni previste con l'intento di

completare o ristrutturare parti del tessuto

edilizio (nuove edificazioni nei comparti da edificare o ricostruire

mediante progetto unitario eventualmente allestito in forma di piano di quartiere

ai sensi dell'art. 56 della LALPT).

La prima ipotesi,

disciplinata dall'art. 17 cpv. 3.2 NAPR, è riconducibile agli edifici

raffigurati con il colore grigio dal piano in scala

1:1000 del comparto del nucleo (edifici esistenti con nuova

configurazione planivolumetrica ed eventuale maggiore superficie occupata).

La seconda, retta dall'art. 17 cpv. 3.3 NAPR, ha invece per oggetto gli edifici

inclusi nei comparti da edificare o ricostruire

mediante piano unitario, che il piano evidenzia con il colore arancione (comparti

da edificare o ricostruire mediante piano unitario eventualmente

allestito in forma di piano di quartiere ai sensi dell'art. 56 LALPT).

2.1.1. Per gli edifici esistenti

ricostruibili con nuova configurazione planivolumetrica ed eventuale maggiore

superficie occupata, l'art. 17 cpv. 3.2 NAPR - oltre a fissare l'altezza

massima - stabilisce in particolare che l'eventuale maggiore estensione

della superficie occupata sarà valutata caso per caso dal Municipio; in linea di principio essa è ammessa se persegue

almeno uno dei seguenti obiettivi:

- ottenere una configurazione planimetrica geometricamente

regolare,

- prolungare le linee di costruzione di edifici contigui o

attigui soggetti a vincolo di mantenimento,

- allineare le costruzioni lungo le contrade o i viottoli del

nucleo.

Ove la trama edificata ha carattere estensivo, soggiunge la norma, la maggiore estensione della superficie occupata può essere cospicua a condizione che gli allineamenti delle

facciate siano proposti con precisi riferimenti alle componenti morfologiche

del sito.

2.1.2. La nozione di edifici ricostruibili posta

a fondamento dell'art. 17 cpv. 2 NAPR non è

compiutamente riconducibile a quella di ricostruzione. Con il termine di

"ricostruzione" si intende in effetti la riedificazione, senza

ampliamenti, di un'opera edilizia sostanzialmente

identica, dal profilo dell'ubicazione, della foggia e delle dimensioni, ad una

costruzione preesistente, andata distrutta o demolita (Adelio Scolari,

Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 1 LE n. 643). Ampliamenti sono di principio esclusi, poiché alterano

l'identità della costruzione preesistente.

La nozione di edifici

ricostruibili sottesa alla norma qui in esame è invece più estesa di quella

di "ricostruzione". Oltre che fare riferimento a "nuove

costruzioni in sostituzione di edifici esistenti", con la precisazione con

nuova configurazione planivolumetrica ed eventuale maggiore superficie occupata,

la nozione ammette in effetti anche l'edificazione di stabili nuovi, non

necessariamente identici per ubicazione, fattezze e dimensioni, in sostituzione

di edifici che il piano regolatore non

assoggetta a vincoli di conservazione.

Avvalora questa deduzione soprattutto la facoltà concessa al municipio,

in presenza di determinate condizioni, di autorizzare, oltre ad una nuova

configurazione planivolumetrica ed una maggior superficie occupata, anche

ampliamenti cospicui, ovvero interventi suscettibili di alterare in

misura significativa l'identità dell'edificio preesistente, che di conseguenza

esorbitano non solo dai limiti della nozione di "ricostruzione", ma

anche da quelli della nozione di "ampliamento"; genere di intervento,

questo, che per sua natura non può comportare un aumento significativo delle

volumetrie della costruzione preesistente.

2.2. Il progetto in contestazione prevede di costruire al posto dello

stabile non soggetto a vincolo di conservazione (part. 1523) che sorge nella

zona del nucleo all'intersezione tra via al Chiosso e la piazzetta delimitata

verso est dalla salita al Sassello, un nuovo

edificio, più grande, che si estende anche verso sud e verso est, chiudendo

il lato est della piazzetta e lo spazio sovrastante la scala ed il cavedio che

lo separano dallo stabile situato sulla part. 1524. La nuova costruzione

presenterà una superficie complessiva di

80.73 mq [76.93 mq (schema calcolo volume, doc. 24) + 3.80 mq ca. (valore

dedotto per misurazione dalla pianta 1P, doc. 29)]. L'aumento della superficie

occupata è dunque pari a 35.73 mq, ovvero quasi l'80% in più della superficie

(45 mq) dello stabile (sub. A) esistente.

2.2.1. Il

municipio ed il Consiglio di Stato hanno ritenuto che il progetto non comportasse

alcuna estensione della superficie edificata esistente

(municipio, cfr. licenza edilizia, opposizione ricorrenti, ad 6)

rispettivamente un suo aumento (+ 0.93 mq) solo modesto (Governo, cfr. decisione impugnata, ad 2.1). A torto,

perché l'aumento delle superficie edificata va rapportato esclusivamente alla

superficie occupata dall'edificio principale (sub. A) che verrebbe demolito.

Contrariamente a quanto assumono le precedenti

istanze, la superficie delle due piccole costruzioni (sub. B e C) situate

più a valle, pure dedotte in demolizione, non può essere conteggiata già perché

il nuovo edificio non può essere considerato alla stregua di una ricostruzione

di questi manufatti, uno solo dei quali, peraltro, risulta classificato come edificio

esistente ricostruibile, soggetto al regime di cui all'art. 17 cpv. 2.3

NAPR. La superficie occupata, che l'art. 17 cpv. 2.3 NAPR permette di

estendere non è da mettere in relazione alla superficie edificabile del fondo

Considerandi

ma soltanto a quella dell'edificio esistente ricostruibile. Non si tratta

di calcolare un indice di occupazione, ma soltanto di valutare un rapporto fra

la superficie occupata dall'edificio preesistente e quella occupata dall'edificio

sostitutivo.

2.2.2

L'edificio che verrebbe realizzato in

sostituzione di quello situato lungo via al Chiosso è sostanzialmente diverso

da quello esistente. La controversa costruzione è sensibilmente più grande,

occupa anche il lato est della piazzetta e diverge dall'attuale anche dal

profilo dei materiali e dell'espressione architettonica. In comune con l'edificio

destinato ad essere demolito ha soltanto parte dell'ubicazione. L'impianto

planivolumetrico è sostanzialmente nuovo e diverso da quella dello stabile

esistente. Non potendo essere ricondotto allo stabile che verrà demolito, l'edificio

sostitutivo va di conseguenza configurato come una nuova costruzione. Non può

essere considerato né come una "ricostruzione", né come un "ampliamento",

né come una "ricostruzione con ampliamento" dello stabile esistente,

nel senso che viene comunemente dato a questi termini. Non è comunque inammis-sibile,

poiché l'art. 17 cpv. 3.2 NAPR permette di principio di autorizzare nuove costruzioni

in sostituzione di edifici esistenti ricostruibili con nuova configurazione

planivolumetrica.

2.2.3

Resta da verificare se il municipio,

ammettendo un'estensione della superficie occupata, sia incorso in una violazione

del diritto (art. 61 LPamm), per aver travalicato i limiti della latitudine di

giudizio che gli deve essere riconosciuta ai fini dell'individuazione del

contenuto normativo delle nozioni giuridiche indeterminate insite nell'art. 17

cpv. 3.2 NAPR, oppure per aver esercitato in modo abusivo od eccessivo il

potere d'apprezzamento che la stessa norma del diritto autonomo comunale gli riserva.

Secondo l'art. 17 cpv. 3.2 NAPR, la maggior

estensione della superficie occupata, da valutare caso

per caso, è in linea di principio ammessa se persegue almeno uno dei seguenti obiettivi:

- ottenere una configurazione planimetrica geometricamente

regolare,

- prolungare le linee di costruzione di edifici contigui o

attigui soggetti a vincolo di mantenimento,

- allineare le costruzioni

lungo le contrade o i viottoli del nucleo.

La maggior

estensione della superficie occupata non è volta ad ottenere una configurazione planimetrica geometricamente regolare. L'impianto dello stabile esistente è già regolare. Non sussiste

alcuna necessità di eliminare delle irregolarità. Anche l'edificio sostitutivo avrà invero una configurazione planimetrica sostanzialmente regolare, ma questa circostanza,

contrariamente a quanto ritiene la resistente, non costituisce una

condizione sufficiente, poiché il requisito ha senso soltanto se la maggior

estensione della superficie occupata è destinata ad ottenere una configurazione

planimetrica geometricamente regolare; obbiettivo, questo, che presuppone l'esistenza

di una configurazione planimetrica

geometricamente irregolare, da migliorare attraverso l'ampliamento.

L'ampliamento

non risponde nemmeno al secondo obbiettivo: la maggior estensione della

superficie occupata non è in effetti volta a prolungare le linee di

costruzione di edifici contigui o attigui soggetti a vincolo di mantenimento.

Non appare

invece fuori luogo ritenere che la maggior estensione della superficie occupata

sia volta ad allineare le costruzioni

lungo le contrade o i viottoli del nucleo. La deduzione appare sostenibile se si considera che lo stabile esistente risulta

leggermente arretrato dal confine verso la piazzetta, mentre la nuova costruzione con il nuovo corpo sporgente verso sud risulterà

contigua all'area pubblica. È ben vero che la facciata rivolta verso via al

Chiosso rimane in parte leggermente arretrata rispetto al campo stradale. Su

questo versante, la nuova costruzione non estende tuttavia la superficie

occupata dall'edificio esistente. Ricalcando l'allineamento dell'attuale

edificio, non sussiste alcun contrasto con gli obbiettivi fissati dalla norma

in esame.

2.2.4

Per quel che concerne la misura dell'ampliamento

orizzontale ammesso dal municipio, va ricordato che secondo l'art. 17 cpv. 3.2.

NAPR, ove la trama edificata ha carattere estensivo la maggior estensione

della superficie occupata può essere cospicua a condizione che gli allineamenti

delle facciate siano proposti con precisi riferimenti alle componenti

morfologiche del sito.

La trama edificata di questa parte del

nucleo, caratterizzata dalla presenza di

orti e piccoli giardini, ha sicuramente carattere estensivo. Le facciate

rivolte verso monte si adeguano alla forma dell'area pubblica, con la quale

confinano. Le facciate principali sono inoltre rivolte verso il lago come

quelle della maggior parte degli edifici circostanti.

Gli allineamenti possono dunque essere ricondotti alle componenti morfologiche

del sito, ovvero della porzione di nucleo in cui è ubicata la

costruzione sostitutiva. Sono dunque dati i presupposti per ammettere una cospicua

maggior estensione della superficie occupata.

La maggior superficie occupata dalla nuova

costruzione è pari all'80% della superficie occupata dall'edificio esistente. L'aumento

è sicuramente notevole. L'importanza dell'aumento non permette tuttavia di

rimproverare al municipio di aver abusato della latitudine di giudizio che la

norma gli riserva in ordine all'individuazione del contenuto precettivo del

termine cospicuo. Se si considera che questo termine è essenzialmente

destinato a sottrarre gli ampliamenti all'obbligo

di rispettare l'identità della costruzione preesistente per non essere

considerati alla stregua di nuove costruzioni, l'interpretazione datagli dal

municipio in sede di applicazione concreta è tutto sommato sostenibile. Non

travalica i limiti della latitudine di giudizio che la nozione giuridica indeterminata

conferisce all'autorità comunale.

Anche da questo profilo, la licenza

impugnata resiste dunque alla critica.

3.

Distanze

3.1

Giusta l'art. 17 cpv. 3.2. NAPR, le distanze da rispettare sono:

- da un fondo aperto: a confine senza aperture, a 2 m con aperture;

- verso un edificio senza aperture: in contiguità o a m 3.00;

- verso un edificio con aperture: m 4.00.

3.2

Nel caso concreto, la facciata est dell'edificio

sostitutivo verrà a sorgere alla stessa distanza (ca. m 1.50) che separa lo stabile

esistente dalla facciata ovest dell'edificio che sorge sul confine del fondo contermine verso est (part.

1524). Considerato che quest'ultima facciata è priva di aperture, l'edificio

sostitutivo può sorgere in contiguità e a m 3.00.

Il progetto in

contestazione prevede di chiudere verso via al Chiosso lo

spazio che separa le due facciate. Ai piani superiori lo spazio che separa i due edifici verrà invece

occupato da un corpo di congiunzione.

Secondo i ricorrenti, lo spazio lasciato

libero a pianterreno, aperto solo verso sud e attualmente occupato da una scala

formante un cavedio, impedirebbe di considerare contigue le due costruzioni. L'eccezione

è infondata. A prescindere dal fatto che il difetto semmai sussistesse potrebbe

essere facilmente corretto imponendo, a titolo di condizione della licenza, di

chiudere questo passaggio, la contiguità non presuppone che le facciate contrapposte

di due edifici risultino a contatto fra loro per tutta la loro estensione.

Basta che il contatto si estenda ad una porzione sufficientemente importante

delle due facciate, che permetta di considerare i due edifici come corpi distinti,

ma non indipendenti, di un'unica costruzione (cfr. STA 52.2012.119 del 24 maggio

2013, consid. 2.3; 52.2008.301/311 del 5 novembre 2008 consid. 8.4 con rinvii, confermata da STF 1C.582/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 3.2). Condizione, questa, che in concreto risulta soddisfatta.

4.4.1

Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve

dunque essere respinto.

4.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico dei

ricorrenti in solido, secondo soccombenza, i quali rifonderanno alla

resistente, assistita da un legale, un adeguato importo a titolo di ripetibili

(art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 2'500.- è posta a carico dei ricorrenti in solido, i quali

rifonderanno fr. 2'500.- alla resistente a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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