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Decisione

52.2012.278

Licenza edilizia per la costruzione di uno stabile d'appartamenti

16 luglio 2013Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Con

domanda di costruzione 28 settembre 2011, CO 3, qui resistenti, hanno chiesto

al municipio di Caslano il permesso di costruire uno stabile di 4 appartamenti,

su un terreno (part. 645) situato in via Rompada, all'interno della zona residenziale R4. Il progetto prevede tra l'altro

4 parcheggi esterni nonché un'autorimessa interrata (piano cantina) con

8 posteggi, accessibile da una rampa di collegamento.

b. Nel termine di pubblicazione, per quanto qui interessa alla domanda si sono

opposti RI 1 (part. 1140; di seguito: comunione dei comproprietari) e RI 9, proprietario

di un appartamento dello stesso condominio - tutti qui ricorrenti.

A richiesta dell'ufficio tecnico, la domanda è stata successivamente

completata.

c. Esperita un'udienza di conciliazione e raccolto l'avviso favorevole 23

novembre 2011 dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (n. 77110), con

decisione 30 gennaio 2012 il municipio ha rilasciato ai resistenti il permesso

richiesto, subordinato ad alcune condizioni,

tra cui quella di sottoporgli per approvazione prima dell'inizio dei

lavori un nuovo piano autorimessa.

B. Con giudizio 20 giugno 2012, il Consiglio di Stato

ha respinto l'impugnativa interposta

dalla comunione dei comproprietari e RI 9 avverso il suddetto

provvedimento.

Ritenuta la domanda di costruzione completa, il Governo ha anzitutto respinto tutte

le censure riferite all'accesso sufficiente, alla pompa di calore, all'area

verde, ai pannelli solari, alla porta e alla ventilazione dell'autorimessa

nonché alla distanza dal muro che delimita la

rampa d'accesso. La precedente istanza ha poi disatteso l'obiezione con cui i

ricorrenti chiedevano il rispetto delle

norme VSS (Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei

trasporti) per il dimensionamento della rampa d'accesso e dei posteggi,

considerandole semplicemente non vincolanti - e

pertanto inapplicabili. Il numero dei parcheggi (12), ha concluso, sarebbe

invece conforme all'art. 56 delle norme d'attuazione del piano regolatore

(NAPR).

C. Avverso il

predetto giudicato, con ricorso 6 luglio 2012 RI 9 e la comunione dei

comproprietari - rappresentata dall'amministratrice __________ (di seguito: amministratrice)

- si aggravano ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo

che sia annullato assieme alla licenza edilizia rilasciata ai resistenti.

Gli insorgenti si limitano a riproporre in

questa sede le censure riferite al

numero di posteggi e al loro dimensionamento. Quest'ultimo, al pari di

quello della rampa d'accesso (larghezza e pendenza) non rispetterebbe le norme

VSS; i difetti non potrebbero essere emendati, ma imporrebbero il diniego del

permesso.

D. All'accoglimento

dell'impugnativa, si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono il municipio nonché CO 3e CO 2, questi

ultimi contestando la legittimazione attiva della comunione dei comproprietari

e con altre argomentazioni, di cui si dirà, per quanto occorre, in appresso. L'Ufficio

delle domande di costruzione non ha presentato osservazioni.

E. Con la

replica e le dupliche, le parti si riconfermano nelle rispettive conclusioni e

domande di giudizio.

La legittimazione attiva della comunione dei

comproprietari, affermano in particolare gli insorgenti, sarebbe data poiché l'amministratrice

che la rappresenta sarebbe abilitata e legittimata all'inoltro di ricorsi in

materia edilizia in quanto deve curare quale amministratrice

gli interessi di tutta la comunione;

poco conta che (..) singoli condomini le abbiano o no conferito

procura. Affermazioni, queste, che i resistenti invece avversano.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale

del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1).

1.2. Per quanto concerne la legittimazione attiva dei ricorrenti va rilevato quanto

segue.

In base all'art. 712l cpv. 2 CC, la comunione dei comproprietari di un

fondo in proprietà per piani può, in proprio nome, stare in giudizio come

attrice o convenuta. L'amministratore può rappresentarla,

ma i suoi poteri sono limitati dall'art. 712t cpv. 2 CC, secondo

cui, salvo si tratti di procedura sommaria, non può stare in giudizio civile

come attore o come convenuto senz'essere precedentemente autorizzato dall'assemblea

dei comproprietari, riservati i casi urgenti in cui l'autorizzazione può essere

chiesta ulteriormente. Salvo disposizione contraria del regolamento, questa

decisione deve essere presa a maggioranza di tutti i comproprietari che rappresenti in pari tempo la maggior parte della cosa

(art. 712g cpv. 1 e 712t cpv. 2 CC, in combinato disposto con

l'art. 647b CC). Per dottrina e giurisprudenza, questa norma che impone

all'amministratore di presentare una procura speciale per avviare una causa civile si applica anche alle

procedure amministrative, segnatamente in materia edilizia (cfr. sentenza del

Tribunale amministrativo del Canton Vaud del 13 marzo 2008, AC.2006.213, consid. 1 con rinvii alla dottrina, massimata in RDAF 2009 I pag. 92).

In concreto, l'amministratrice, a fronte

della censura dei resistenti, si è limitata ad affermare di essere abilitata

e legittimata all'inoltro di ricorsi in materia edilizia in

quanto deve curare quale amministratrice gli

interessi di tutta la comunione; poco

conta che singoli condomini le abbiano o meno conferito procura. Essa

non ha dunque prodotto alcuna risoluzione

dell'assemblea dei condomini che l'autorizzi a stare in lite in nome e per

conto della comunione dei condomini ai sensi dell'art. 712t cpv.

Considerandi

2.

CC. Né ha affermato che una simile facoltà le discenderebbe direttamente dal

regolamento della proprietà per piani. Entro questi termini, non sembra dunque

data la legittimazione attiva della comunione dei comproprietari qui ricorrente.

La questione non deve comunque

essere approfondita ulteriormente poiché, nella misura in cui è proposto da RI 9, quale singolo proprietario di un'unità

(__________) del condominio vicino, direttamente

e personalmente toccato dal provvedimento impugnato (art. 43 legge di procedura

per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1; art.

21.

cpv. 2 LE), il ricorso, tempestivo (art.

46.

cpv. 1 LPamm), è comunque ricevibile in ordine.

1.3

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 LPamm),

senza istruttoria. Non occorre assumere le prove (testi) genericamente

richieste dagli insorgenti.

2.

2.1. Ai

sensi dell'art. 56 cpv. 1 NAPR, per nuovi edifici, ricostruzioni, ampliamenti o

cambiamenti di destinazione d'uso di edifici esistenti,

la formazione obbligatoria di posteggi e autorimesse (dimensionati

secondo le norme VSS-SNV) deve essere calcolata in base ai seguenti valori del

fabbisogno massimo:

Utilizzazione

Fabbisogno per residenti

Fabbisogno per ospiti

RESIDENZIALE

casa monofamiliare

1.

P ogni 60 m2

-

appartamenti

1.

P per appartamento;

nel caso di appartamenti superiori a 60 m2:

1.

P ogni 60 m2 SUL

+ 20% per edifici con 4 o più appartamenti

Nelle zone R3 e R4, specifica l'art. 56 cpv. 1 NAPR, per costruzioni con 4 o

più appartamenti, almeno 2/3 dei posteggi devono essere collocati in

autorimesse interrate.

2.2

Per principio, la norma, comune ad altri ordinamenti, esige 1 posteggio

per ogni unità abitativa. Tale fabbisogno aumenta inoltre a dipendenza della

superficie utile lorda dell'unità abitativa: per

ogni 60 mq di SUL (1 P ogni 60 m2) occorre approntare un

parcheggio supplementare (ovvero, per ogni appartamento: 1 P se se la SUL è

> 60 mq ma < di 120 mq; 2 P se la SUL è ≥ 120 mq ma < di 180 mq; 3 P se

la SUL ≥ 180 ma < di 240, e così via).

L'art. 56 cpv. 1 NAPR rinvia inoltre alle norme VSS per quanto attiene al dimensionamento

dei posteggi e delle autorimesse. Il rinvio,

formulato in modo generico, è da intendere quale rinvio dinamico, ovvero

riferito alla versione più recente in vigore al momento della sua

applicazione (cfr. sentenza AC.2011.249 del Tribunale

cantonale del canton Vaud, Corte di diritto amministrativo e pubblico del 12

aprile 2012, in RDAF 2013 I pag. 105 segg., pag. 139 segg. con rinvii,

confermata da STF 1C.259/2012 del 12 aprile

2013). Applicabile è in particolare la normativa VSS 640 291a ("parcheggio,

geometria") valida dal 1° febbraio 2006. Le norme VSS non sono regole di

diritto (DTF 132 II 285 consid. 1.3; STF 1C.90/2011 del 20 luglio 2011, consid. 4.2), ma sono assimilabili a direttive (cfr. STA 52.2012.112 del 19 febbraio

2013, consid. 7; 52.2005.334 del 7 dicembre 2005 consid. 2.1; RDAT I-1996 n.

25), che riflettono lo stato attuale della

tecnica e le concezioni generalmente riconosciute in materia di pianificazione

stradale e urbanistica (cfr. sentenza AC.2011.249 citata).

Più in generale, anche secondo l'art. 30 del

regolamento di applicazione delle legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL

7.1.2.1

), queste normative (al pari di altre prescrizioni tecniche emanate

dalle associazioni professionali indicate in tale disposto) non assurgono a

disposizioni di diritto pubblico ma fungono comunque da raccomandazioni, ovvero

da regole volte a codificare una prassi e ad orientare l'apprezzamento dell'autorità

(cfr. RDAT I-1995 no. 39, consid. 2.2; STA 52.2011.419 dell'11 novembre 2011,

consid. 2.2; 52.1996.83 del 26 luglio 1999, consid. 2 con rinvii).

3.3.1

Nel caso concreto, il progetto prevede di realizzare 4 appartamenti:

uno (PT) di ca. 160 mq, gli altri tre (P1, P2 e P3) di ca. 175 mq. Il

fabbisogno totale di posteggi per residenti (8), considerato quello (2)

di ogni singolo appartamento (ritenuta la SUL inferiore a 180 mq), unitamente

al fabbisogno (1) per ospiti [+ 20% di 8 P, ovvero 1 P considerata la

frazione (1.6) inferiore a 2], come ritenuto

dal municipio, è dunque ampiamente soddisfatto dal progetto che prevede

12.

stalli, quindi 3 più di quanto richiesto. Considerato che 8 di essi sono

previsti all'interno dell'autorimessa, anche la disposizione che esige che

almeno i 2/3 siano collocati in autorimessa interrata, è soddisfatta.

3.2

Controversa è poi la geometria dei

posteggi e della rampa d'accesso all'autorimessa. Determinante ai fini

della valutazione di questi aspetti, come detto, è la normativa VSS 640 291a

("parcheggio, geometria") valida

dal 1° febbraio 2006. Il fatto che le norme VSS richiamate dall'art. 56

NAPR non assurgano al rango di disposizione

di diritto pubblico, ma solo di prescrizioni che riflettono le regole dell'arte

a cui occorre orientarsi (cfr. supra, consid. 2.2), non permette per

contro - come inspiegabilmente assunto dal Governo - di prescindere dall'applicarle

e verificare se il progetto le rispetti.

3.3

Il municipio ha anzitutto ritenuto che la larghezza e la pendenza della controversa

rampa d'accesso fossero in sostanza sufficienti rispettivamente corrette (cfr.

risposta 14 marzo 2012 al Governo, pag. 2 ad e in fine e ad g). La

decisione, ancorché succinta, tenuto conto del margine d'apprezzamento che deve

essere riconosciuto all'autorità locale in punto alla valutazione di conformità,

merita conferma.

3.3.1

Le dimensioni della rampa (via) di collegamento all'autorimessa (cfr. ad

A, n. 4.7 e 4.8, pag. 4) rispettano infatti quelle minime esatte dalla norma, per livello di confort A (cfr. tabella 9,

pag. 19). La larghezza della corsia (Breite der Fahrbahn) secondo il progetto (ca. m 3.50; cfr. pianta piano

terreno) ossequia quella minima in curva (Fe = m 3.25);

parimenti conforme è quella (m 3.00) nel tratto rettilineo (Fe ∞ = m 2.50). Anche la larghezza libera

minima della rampa (We = m 4.00) - denominata dai ricorrenti raggio

di curvatura - è soddisfatta, tenuto conto dello spazio esterno ancora

disponibile oltre la corsia. Fa eccezione solo l'ultimo tratto della curva,

prima dell'entrata nell'autorimessa, lungo al massimo un paio di metri: anche

se qui lo spazio esterno disponibile si annulla progressivamente con la parete

laterale, la corsia resta comunque larga ca. m 3.70-3.80. L'esiguo spazio mancante - che dovrebbe essere destinato ai

cordoli laterali - non permette tuttavia di dubitare seriamente della sicurezza

e dell'uso appropriato dell'autorimessa, destinata unicamente ad una palazzina

di 4 appartamenti con 8 posteggi. Una conclusione opposta sarebbe contraria

al principio di proporzionalità (cfr. anche STF 1C.246/2009 del 1. febbraio 2010 consid. 4.1 con rinvii).

Affinché questa larghezza (ca. m 3.70-3.80) non venga comunque ulteriormente ridotta, segnatamente all'entrata dell'autori-messa,

si giustifica tuttavia l'imposizione - a titolo di condizione del permesso - di

sopprimere gli stipiti in muratura (larghi ca. 0.30-0.40 m) che fanno da cornice all'ingresso e restringono il calibro della corsia.

3.3.2

La rampa esterna rispetta dal canto

suo la pendenza (15%) fissata dalla normativa VSS in questione (cfr. tabella

11, pag. 21) per livello di confort A (cfr. pianta piano terreno). Determinante

ai fini della valutazione è infatti questo

parametro e non quello (10%) addotto dagli

insorgenti, con riferimento alla norma VSS 640 603. Questa normativa del

marzo 1977 - rimpiazzata prima dalla VSS 640

291.

dell'aprile 1982 e poi dalla vigente VSS 640 291a del febbraio 2006

- non è infatti più valida.

3.4

Il municipio ha poi ritenuto che i posteggi non

rispettassero appieno i parametri delle norme VSS; le dimensioni totali

interne sono comunque tali da poter organizzare i posteggi secondo le normative

VSS. Ferma questa premessa, l'esecutivo ha dunque subordinato la licenza

edilizia alla presentazione prima dei lavori di un nuovo piano autorimessa,

dimensionato secondo le norme VSS (cfr. licenza ad punto 5, pag. 3, nonché

citata risposta al Governo pag. 2 ad e).

3.4.1

I singoli stalli (P1-P8) nell'autorimessa non sono

in effetti sempre perfettamente conformi ai parametri previsti per posteggi

ortogonali (90°) con livello di confort A (cfr. norma VSS citata, tabella 3,

pag. 13 e tabella 7, pag. 16). Lo spazio a disposizione permette tuttavia di

soddisfare le larghezze minime richieste.

Tenuto conto della lunghezza del posteggio (m 5.50) e dell'ampiezza (> di m

6.

) della superficie di circolazione che serve per accedervi e per manovrare

(cfr. ad punto A, n. 4.6, pag. 3), il P1 in prossimità della parete deve di

principio essere largo m 2.65 (m 2.35 + 0.30). La mancanza - invero irrilevante

- può comunque essere compensata dal vicino

P2, più largo (m 2.55) di quanto raccomandato [m 2.45 = 2.35 + 0.10 m (Ds2), supplemento con pilastro arretrato, Ds1 pari a 0.80 m]. Perfettamente conformi

sono poi i posteggi P3-P6 (larghi da m 2.55 a m 2.58) a ridosso di pilastri, nella misura in cui questi ultimi vengono parimenti ar-retrati (Ds1) fino a

m 0.80 dal ciglio esterno (cfr. norma VSS citata, figura 7, pag. 16). Alla

stessa conclusione si perviene per le dimensioni degli ultimi 2 posteggi (P7-P8):

il P8 ha una larghezza (m 2.55) appena inferiore a quella richiesta (m 2.65;

cfr. per analogia, P1), che può comunque essere parzialmente compensata dalla

maggior larghezza (Δ+

0.

) del P7 (cfr. per analogia, P2). Non vi è dunque motivo di negarne l'autorizzazione.

Conformi alla norma VSS 640 291a VSS sono infine anche i posteggi esterni,

larghi da m 2.45 a m 2.50 e lunghi m 5.00, con a disposizione una sufficiente

area per le manovre.

3.4.2

Ferme queste premesse, considerato

che con accorgimenti minimi (diversa suddivisione delle copie di posteggi

P1-P2 e P7-P8 e arretramento dei pilastri, cfr. supra, consid. 3.4.1)

tutti i posteggi risultano conformi alle norme VSS, non occorre subordinare la

licenza edilizia alla presentazione - per approvazione - di un ulteriore piano

prima dell'inizio dei lavori. Condizione, questa, che peraltro, qualora un

piano sia - diversamente dal caso concreto - effettivamente mancante, può risultare

problematica (cfr. al riguardo: STA 52.2010.171

del 22 giugno 2010, consid. 2.2; STA

52.2011.520

del 9 luglio 2012, consid.

2.

). Basta subordinare la licenza edilizia alla condizione di adottare questi

accorgimenti minimi.

4.4.1

Sulla base delle considerazioni che precedono, nella misura in

cui è ricevibile, il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto, con

conseguente annullamento della decisione governativa. La licenza edilizia 30

gennaio 2012 rilasciata a CO 3e CO 2 è confermata alle ulteriori condizioni di

cui al consid. 3.3.1 e 3.4.2, mentre la clausola di cui al punto 5 (pag. 3) dello

stesso permesso relativo alla presentazione del piano autorimessa è annullata.

4.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico dei

ricorrenti e dei resistenti, proporzionalmente al rispettivo grado di

soccombenza. I resistenti rifonderanno inoltre all'insorgente RI 9, assistito

da un legale, un'indennità a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm), a valere per

entrambe le istanze.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente

accolto:

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 20 giugno

2012 del Consiglio di Stato (n. 3417) è annullata;

1.2. la licenza edilizia 30

gennaio 2012 rilasciata a CO 3 e CO 2 è confermata alle ulteriori condizioni di

cui al consid. 3.3.1 e 3.4.2; la clausola di cui al punto 5 (pag. 3) dello

stesso permesso relativo alla presentazione del piano autorimessa è invece annullata.

2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico dei ricorrenti,

in solido, in ragione di fr. 1'200.- e dei resistenti, parimenti in solido, per

la rimanenza (fr. 300.-). Questi ultimi rifonderanno inoltre fr. 300.- al

ricorrente RI 9, a titolo di ripetibili per entrambe le istanze.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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