52.2012.284
Ricorso irricevibile poiché carente sotto il profilo formale
18 luglio 2012Italiano5 min
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2012.284
Data decisione, Autorità:
18.07.2012, TRAM
Titolo:
Ricorso irricevibile poiché carente sotto il profilo formale
FORMA
IRRECEVIBILITÀ
art. 9 LPAMM
art. 46 cpv. 2 LPAMM
art. 48 LPAMM
Incarto n.
52.2012.284
Lugano
18 luglio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
Flavia Verzasconi
assistito
dal segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 luglio 2012 di
RI 1
contro
la risoluzione 26 giugno 2012 (n. 3522) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa 23 settembre 2011
dell'insorgente avverso la decisione 12 settembre 2011 con la quale la Divisione della scuola del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS)
gli ha ordinato di rifondere alla Scuola media di __________ l'importo di fr.
10'000.-, ricevuto quale riconoscimento nell'ambito del Gran premio __________;
richiamato
l'art. 48 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile
1966 (LPamm; RL 3.3.1.1);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che RI 1 è docente di presso la Scuola media di __________;
che, con decisione 12 settembre 2011, la Divisione della scuola del DECS gli ha ordinato di rifondere alla scuola media di __________ l'importo di fr. 10'000.-
ricevuto quale riconoscimento nell'ambito del Gran premio __________;
che avverso questa decisione, con ricorso 23 settembre 2011, RI 1 è insorto
davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che con giudizio 26 giugno 2012, qui impugnato, il Governo ha respinto
l'impugnativa inoltrata dall'insorgente;
che il 9 luglio 2012 RI 1 ha indirizzato al Tribunale il seguente scritto:
Egregi Signori,
ricorro contro la decisione del Consiglio di Stato numero 3522 del 26 giugno
2012.
Distinti saluti.
(firma)
RI
1
che il
ricorso non è stato intimato alle parti per le risposte;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo risulta dall'art.
67 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei
docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 2.5.4.1.);
che, secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del
10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1), il Tribunale cantonale amministrativo può
decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono
questioni di principio o che non sono di rilevante importanza, evenienza che si
realizza in concreto;
che RI 1 è senz'altro legittimato a
impugnare il controverso provvedimento, del quale è destinatario (art. 43
LPamm) e il ricorso è tempestivo (art. 46 LPamm);
che l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti,
decidere con breve motivazione di respingere il ricorso, se esso si rivela
inammissibile o manifestamente infondato (art. 48 LPamm);
che, giusta l'art. 46 cpv. 2 LPamm, il ricorso deve contenere la menzione della
decisione querelata, una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi
Fatti
di prova, una breve motivazione e le conclusioni del ricorrente;
che, giusta l'art. 9 LPamm, istanze o ricorsi che non adempiono i requisiti di
legge, che sono illeggibili o sconvenienti vengono rinviati all'interessato,
con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che,
trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili;
che, in concreto, il ricorso difetta - in buona sostanza - di (quasi) tutti i
contenuti prescritti dall'art. 46 cpv. 2 LPamm;
che, innanzitutto, il ricorrente non pone alcuna domanda o conclusione al Tribunale,
limitandosi genericamente a comunicare la sua intenzione di contestare la
decisione del Governo;
Considerandi
che, inoltre, l'impugnativa difetta totalmente della motivazione; ora, siccome
la motivazione costituisce, insieme alle conclusioni, l'elemento centrale del
ricorso, questa dev'essere imprescindibilmente fornita entro il termine di
scadenza per inoltrare il rimedio: non può pertanto entrare in linea di conto
la fissazione, all'insorgente, di un termine perentorio per presentarla in un secondo
tempo, nelle dovute forme, in applicazione dell'art. 9 LPamm (STPT 90.2002.45
del 20 febbraio 2003; Thomas
Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege
im Kanton Bern, Berna 1997, n. 12 ad art. 33; Benoît
Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 388; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte
generale, IIa edizione, Cadenazzo 2002, n. 1238);
che, pertanto, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile (art. 48 LPamm);
la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. La tassa
di giustizia e le spese, di complessivi fr. 300.-, sono poste a carico di RI 1.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla
sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora
non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il
medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione
a:
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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