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Decisione

52.2012.289

COMTRIBUTI DI MIGLIORIA

17 maggio 2013Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I medesimi principi valgono anche per questa Corte. Infatti, il ricorso al

Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del

diritto (art. 61 cpv. 1 LPamm). Costituisce in particolare violazione del

diritto l'errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o

risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un

fatto, l'eccesso o l'abuso di potere e la violazione di una norma essenziale di

procedura (art. 61 cpv. 2 LPamm). Il controllo dell'apprezzamento da parte di

questo Tribunale non è quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che

l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale

riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali

del diritto. L'autorità di ricorso deve in particolare evitare di sostituire il

proprio apprezzamento a quello della precedente istanza, limitandosi a

censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del

diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima,

che si verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile,

siccome priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee

o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di

quelli riferiti alla parità di trattamento o all'adeguatezza (STA 52.2010.321

del 7 dicembre 2011 consid. 2.3 e 52.2011.102 del 21 dicembre 2012 consid. 2.3.

e rinvii dottrinari e giurisprudenziali ivi citati).

2.4. La legge cantonale sui contributi di miglioria

prevede altresì che il contributo è esigibile a decorrere dalla messa in

esercizio dell'opera; acconti possono essere chiesti con l'inizio dei lavori

(art. 17 cpv. 1). Pagamenti rateali e altre agevolazioni possono essere

concessi a seconda della particolarità di ogni singolo caso (art. 17 cpv. 2).

Il reclamo ed il ricorso non sospendono l'esigibilità del contributo (art. 13

cpv. 4). Se il contributo non è pagato nel termine stabilito decorre l'interesse

semplice al saggio usuale; l'interesse decorre anche nel caso di reclamo e ricorso

(art. 18 cpv. 1 e 2).

3.3.1. A mente della ricorrente, la querelata decisione non risponde a

tutti gli argomenti sollevati nel gravame inoltrato davanti al Tribunale

di espropriazione. In particolare, quest'ultimo non si sarebbe confrontato con

l'obiezione secondo cui la partecipazione del comune ai costi dell'opera andava

aumentata, alla luce delle possibilità concesse dalla normativa cantonale. La censura dell'insorgente, che in sostanza si duole di una

violazione del suo diritto di essere sentita, va esaminata prioritariamente, poiché

se dovesse risultare fondata la decisione impugnata andrebbe annullata già solo

per la disattenzione della menzionata garanzia di natura formale, indipendentemente

dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 120 Ib 379 consid.

3b).

3.2. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati

innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Giusta l'art. 26 LPamm,

ogni decisione deve essere motivata per iscritto ed intimata alle parti con l'indicazione

dei mezzi e del termine di ricorso. L'obbligo di motivazione è volto ad

assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la

comprensione del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio

del loro diritto di difesa ed a permettere all'istanza di ricorso di

pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa

ticinese, Lugano, 1997, n. 1 ad art. 26 LPamm). Per prassi, una motivazione può

essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i

motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro,

ponendo in questo modo le parti nella situazione di rendersi conto della

portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione dello stesso

(DTF 121 I 54 consid. 2c).

3.3. In concreto, il Tribunale di espropriazione ha esaminato in maniera

esaustiva l'impugnativa che gli era stata sottoposta. Anche se non affronta

tutte le critiche addotte con il ricorso, la decisione di prima istanza tocca

comunque ogni aspetto fattuale e giuridico oggettivamente influente per l'esito

della controversia, tenendo in debita considerazione gli argomenti di rilievo

allegati dall'insorgente. La motivazione addotta è inoltre sufficiente per

comprendere le ragioni della reiezione del gravame, nonché del mancato esame

della censura secondo cui la partecipazione del comune ai costi dell'opera

andava aumentata. A parte il fatto che tale contestazione è stata sollevata in

modo alquanto generico dall'insorgente, la quale neppure si è premurata di

sostanziarla conformemente ai suoi obblighi (art. 46 cpv. 2 LPamm), val comunque qui la pena di ricordare quanto segue. La presente vertenza

trae origine dal reclamo inoltrato contro il prospetto dei contributi

pubblicato dal municipio di __________, mentre che il principio dell'imposizione,

come pure il piano di finanziamento e la quota di spesa a carico dei

proprietari erano stati precedentemente decisi dal legislativo comunale,

conformemente a quanto disposto dall'art. 13 cpv. 1

lett. g della legge organica comunale del 10 marzo 1987

(LOC; RL 2.1.1.2), mediante risoluzione 21 febbraio 2006, regolarmente

cresciuta in giudicato. Qualsiasi contestazione al riguardo andava dunque

semmai sollevata a quel tempo dinnanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei

termini previsti dagli art. 208 e segg. LOC, che trattano dei ricorsi contro le

decisioni degli organi comunali. Nella presente procedura invece ogni censura o

critica in merito al piano di finanziamento ed alla quota di spesa a carico dei

proprietari interessati sarebbe stata irrimediabilmente tardiva ed

irricevibile. La spiegazione con la quale il Tribunale di espropriazione ha

respinto il ricorso sottopostogli non integra affatto gli estremi di un diniego

di giustizia censurabile con successo davanti a questo Tribunale. Tanto più che

la soccombente ha impugnato la sentenza di prima istanza in modo congruo e

completo, dimostrando di averne perfettamente compreso le ragioni poste a suo

fondamento e di non aver subito alcuna offesa ai propri diritti processuali. La

censura in tal senso sollevata nel gravame risulta quindi infondata.

4.4.1. L'insorgente ribadisce in questa sede che l'opera in

questione non arrecherebbe alcun vantaggio particolare alla sua proprietà

poiché al momento della pubblicazione del prospetto non era dato di sapere se

il previgente indice di sfruttamento dello 0.4 sarebbe stato confermato in sede

di revisione del piano regolatore. Ritiene quindi che il comune avrebbe dovuto

semmai limitarsi a chiedere un contributo posteriore, ai sensi dell'art. 10

LCM. Inoltre, i ripari non sono sarebbero stati posati a protezione dell'intera

particella, la quale rimane quindi in parte esposta al pericolo di frane.

Infine, rileva come il valore di stima del terreno e le sue potenzialità

edificatorie siano stati drasticamente ridotti. Infatti, secondo l'aggiornamento

particolare della stima del 20

aprile 2012, la porzione di terreno non edificabile è aumentata a 1'259 mq (in

luogo dei 610 mq precedenti) per un valore di fr. 125.-/mq, in luogo dei

precedenti fr. 61.- /mq.

4.2. In materia di contributi di miglioria l'inclusione di un fondo o di un comparto nel perimetro di imposizione

dipende sostanzialmente dall'esistenza di un vantaggio per il medesimo. Questo

deve adempiere due requisiti fondamentali: essere "particolare" e di

natura "economica". Il vantaggio è "particolare" se

concerne una cerchia ben determinata di interessati, che traggono un beneficio

specifico decisamente maggiore di quello di cui fruisce in genere la collettività

grazie all'attività dell'ente pubblico. È poi "economico" se è

realizzabile, ossia se può essere convertito in denaro (STF 2P.75/2006

del 19 ottobre 2006 consid. 4.2 e rinvii). Per giurisprudenza consolidata

un intervento di premunizione è un'opera per la quale possono essere prelevati

contributi di miglioria in quanto è suscettibile di apportare vantaggi

particolari ai fondi adiacenti (cfr. in questo senso: STF 2C_767/2008

del 2 luglio 2009 consid. 4.3).

4.3. Il mappale n. 8040 di __________ è un terreno di complessivi

3'048 mq di conformazione irregolare ubicato in località __________. Esso è

costituito da un'ampia superficie, di forma pressoché rettangolare, che si

affaccia sulla strada e si presenta inizialmente prativa e pianeggiante per poi

risalire a gradoni lungo il fianco della montagna ricoperta da vegetazione e

boscaglia incolta. Vi è poi un terrazzamento quadrangolare, insinuato lateralmente

tra le particelle n. 8041 e 8044, sorretto da un muro in cemento armato sul

quale sorge uno stabile abitativo circondato da un giardino. Tale costruzione è

accessibile per il tramite di una strada privata, realizzata sul fondo medesimo

lungo il confine settentrionale del mappale n. 8041, con sbocco su via __________.

Come esposto in narrativa, questo sedime appartiene ad un comprensorio che il

PR 1977 attribuiva alla zona RSI, dotata di un indice di sfruttamento pari a

0.4. Tale azzonamento è stato riproposto in fase di revisione del PR, ma la sua

approvazione è stata sospesa dal Governo, alla luce del pericolo di crolli di

roccia di grado medio-alto risultante dal PZPN 2001, in attesa che fossero eseguiti i necessari lavori di premunizione. A seguito dell'avvenuta

realizzazione di tali ripari, il 16 novembre 2010 il mappale n. 8040 è stato

inserito in zona RSE E, per quella parte che giusta il PTPS 2009 presenta un

pericolo di grado residuo, rispettivamente in zona forestale per quella parte

che attualmente risulta ancora esposta ad un pericolo di grado alto, sempre secondo

tale piano. Di principio, il fondo in questione è dunque caratterizzato oggi

dal medesimo assetto pianificatorio che gli era stato attribuito con il previgente

PR 1977. Parimenti dicasi per i mappali vicini. Dal momento che un simile azzonamento

ha potuto avere luogo in seguito alle reti paramassi che nel frattempo sono

state posate ed al conseguente accresciuto grado di sicurezza di cui beneficiano

ora dette particelle, il vantaggio particolare che tutti i sedimi inseriti nel

perimetro contributivo hanno tratto dalla realizzazione di tali opere di premunizione

appare certo.

La circostanza addotta dalla ricorrente secondo cui "al momento

della pubblicazione del prospetto non era dato di sapere se il previgente

indice di sfruttamento dello 0.4 sarebbe stato confermato" non è atta

a scalfire in alcun modo tale conclusione, né a giustificare il prelievo di un

contributo posteriore. Come rettamente rilevato dal Tribunale di

espropriazione, difatti, non è determinante che la conferma formale dell'azzonamento

sia giunta solo dopo la pubblicazione del prospetto. Decisivo, per contro, è il

fatto che, a partire dall'entrata in vigore del PR 1977, il fondo della ricorrente

(come pure gli altri terreni inclusi nel comprensorio) ha sempre e comunque

beneficiato ininterrottamente dello statuto di terreno edificabile e di un

indice di sfruttamento dello 0.4, e questo anche durante il periodo 2001-2009

allorquando dal profilo pianificatorio alla zona RSI è stata sovrapposta una

zona di pericolo medio-alto.

Né permette di addivenire ad un diverso risultato l'argomento giusta il quale "il

valore di stima del terreno e le sue potenzialità edificatorie sono pure

drasticamente diminuiti" visto che "secondo l'aggiornamento

particolare della stima del 20 aprile 2012, la porzione di terreno (non

edificabile) è aumentata a 1'259 mq (in luogo dei 610 mq precedenti) ad un

valore di fr. 125.-/mq (in luogo di 61.- mq come in precedenza)". A

questo proposito occorre in effetti considerare che senza l'intervento di

premunizione che è stato effettuato, il mappale della ricorrente, così come

pure gli altri sedimi inclusi nel perimetro contributivo, avrebbe inevitabilmente

perso la qualifica di terreno edificabile e quindi qualsiasi attrattiva,

rispettivamente valore, soprattutto dal profilo commerciale. Senza contare poi

le eventuali complicazioni che ne sarebbero potute conseguire, in particolare

dal profilo dell'abitabilità, per lo stabile esistente sul mappale n. 8040 di __________.

A ragione, dunque, l'autorità giudiziaria di prima istanza ha confermato l'esistenza

per la ricorrente di un vantaggio particolare suscettibile di dare luogo al

prelievo di contributi.

Evidentemente l'imposizione

deve tenere conto dell'effettivo vantaggio particolare arrecato dall'opera in

parola a ciascun singolo proprietario. Di modo che una distribuzione della quota imponibile equilibrata e rispettosa del principio della

parità di trattamento esige in ogni caso che si prenda in considerazione il

fatto che i ripari non proteggono l'intera particella, la quale rimane

quindi in parte esposta ad un pericolo alto di crollo dei massi. Sennonché tale aspetto non attiene alla questione dell'assoggettamento,

ovvero dell'esistenza di un vantaggio particolare, bensì al problema della

ripartizione, ossia della quantificazione del medesimo, di cui si dirà qui di

seguito.

5.La ricorrente critica il modo e i criteri applicati dal municipio

per calcolare il contributo posto a suo carico, il quale, a suo dire, sarebbe

anche lesivo del principio dell'equivalenza.

5.1. In primo luogo occorre ricordare che nella sua risoluzione del 21 febbraio

2006, citata in narrativa, il legislativo comunale di Bellinzona, oltre ad

approvare il credito necessario alla realizzazione delle opere di premunizione

in parola, aveva autorizzato il prelievo di contributi di miglioria, fissandone

l'aliquota al 100% della spesa determinante,

al netto dei sussidi federali e cantonali, di fr. 379'450.-, poi ridotta in sede

di consuntivo, a fr. 291'678.-. Per quanto concerne il metodo di calcolo, rispettivamente la chiave di riparto adottati

dal municipio, va detto che dalla documentazione agli

atti (in particolare, dal "rapporto contributi di miglioria") si

evince come quest'ultimo, contrariamente a quanto dichiarato, non abbia tenuto

conto dell'indice di sfruttamento, bensì delle superfici risanate in mq. Esso

ha quindi individuato cinque differenti classi di vantaggio considerando il

grado di pericolo stabilito nel PZPN 2001 (zona rossa e zona blu), dopo aver

verificato gli effetti che l'opera esplica sui fondi assoggettati, ossia la

libertà di nuovamente utilizzare i terreni ai fini edificatori. Le stesse sono

state così stabilite:

- la classe 1, il cui valore è

pari a 12, che comprende le superfici assegnate alla zona rossa

(pericolo alto) che, con l'opera, vengono risanate trovandosi così in zona

edificabile;

- la classe 2, il cui valore è pari a 8, che comprende le superfici assegnate

alla zona blu (pericolo

medio) che, con l'opera, vengono risanate trovandosi così in zona

edificabile;

- la classe 3, il cui valore è pari a 0, comprendente le superfici non soggette

a pericolo;

- la classe 4, il cui valore è pari a 0, comprendente le aree non edificabili

che con l'opera non

vengono risanate oppure passano dalla zona rossa a quella blu;

- la classe 5, il cui valore è pari a 0, comprendente le superfici fuori zona

non computate come

aree al servizio dell'abitazione.

L'esecutivo comunale ha quindi sostanzialmente applicato la seguente formula:

contributo dovuto = {[contributo da ripartire (=369'450.- pari a fr. 379'450.-

meno fr. 10'000 a corpo per la strada comunale) x coefficiente mappale

(=superficie x valore classe di vantaggio)] : totale dei coefficienti di tutti

i mappali inclusi nel comprensorio di prelievo (=42116)}.

5.2. A questo proposito va detto che la scelta operata dall'auto-rità comunale

di tener conto dell'ampiezza in mq delle superfici risanate è senz'altro

corretta. Come peraltro giustamente rilevato dal Tribunale di espropriazione,

il fatto che non sia stato considerato l'indice di sfruttamento non presta il

fianco a nessuna censura, poiché esso è identico per tutti i fondi ed inoltre

perché il vantaggio dato della protezione offerta dalle opere di premunizione

posate si riflette pure sull'area circostante gli edifici utilizzabile come

giardino.

Parimenti condivisibile risulta la presa in considerazione di 5 classi di

vantaggio a seconda degli effetti che tali manufatti esplicano sui fondi

assoggettati, e segnatamente sulla possibilità di continuare a poter utilizzare

ancora i terreni a fini edificatori. Esente da critiche è pure la decisione di

limitare l'imposizione alle superfici risanate rientranti nelle classi 1 e/o 2,

con conseguente esclusione delle classi 3-5. Ora, la prassi ammette l'applicazione

di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall'esperienza

e di facile applicazione e comprensione, purché rispettino i principi della

parità di trattamento e del divieto di arbitrio (cfr. consid. 2.2.). Nel caso

di specie, dal "rapporto contributi

di miglioria" come pure dalla carta schematica agli atti, emerge

chiaramente che il municipio ha adottato una forchetta di classi di vantaggio

sufficientemente ampia e oggettiva per garantire un'adeguata differenziazione

di situazioni che presentano tra loro delle diversità apprezzabili e che

esigono perciò un trattamento distinto. Pertanto, tale soluzione appare senz'altro

sostenibile, per lo meno nell'ottica dell'ampio margine di apprezzamento che

occorre riconoscere all'autorità comunale in questo ambito.

5.3. L'insorgente ribadisce in questa sede la tesi giusta la quale il querelato

contributo sarebbe esorbitante visto che corrisponde a circa il 30% del

valore di stima del fondo; ciò che costituisce, a sua mente, una violazione del

principio dell'equivalenza. Posta in questi termini, la censura tende

sostanzialmente ad inserire nel metodo di calcolo un nuovo criterio non

contemplato dal prospetto, ovvero quello della stima ufficiale. Siffatta tesi

trascura tuttavia di considerare che esso è inapplicabile poiché estraneo alla

materia specifica dei contributi di miglioria (STA 52.2011.102 del 21 dicembre

2012 consid. 7.2; RDAT I-2001 n. 36 e II-1999 n. 40). Correttamente, quindi, la

formula di calcolo applicata dall'autorità comunale prescinde dal valore di

stima. Ferma questa premessa, occorre comunque riconoscere che l'ammontare del

contributo posto a carico dell'insorgente non è certamente di poco conto. A questo

proposito bisogna comunque considerare che, come sopra illustrato, il beneficio

che quest'ultima ha potuto trarre dalla realizzazione delle opere di

premunizione in parola è stato certamente molto importante, anche in termini

economici. Senza questi interventi, infatti, la part. n. 8040 avrebbe irrimediabilmente

perso il suo statuto di fondo edificabile e per l'edificio ivi esistente

sarebbero sorti dei problemi dal profilo della sua abitabilità (cfr. consid.

4.3). Tenuto dunque conto di questi aspetti, dell'ampiezza

della superficie risanata (in assoluto la più estesa di tutto il comprensorio)

nonché dell'assoluta legittimità dei criteri di computo in concreto applicati,

nulla permette di concludere che il querelato contributo sia lesivo del

principio dell'equivalenza, in quanto manifestamente sproporzionato rispetto al

vantaggio arrecato.

5.4. Pure giustificata, quantomeno dal profilo della

latitudine di giudizio che occorre riconoscere in questo ambito all'autorità

comunale, è l'imposizione forfettaria di fr. 10'000.- relativa a via Schnoz

(mappale n. 3083), in quanto unico bene amministrativo di proprietà comunale

incluso nel prospetto dei contributi in esame.

Come per gli altri fondi, anche per la strada in questione, la sua assegnazione

alle classi di vantaggio è avvenuta sulla base dell'effettiva situazione di

pericolo. Di modo che la porzione ubicata nella zona di pericolo medio nel PZPN

2001 (72 mq a confine con il mappale n. 8040) ed esposta ad un pericolo residuo

in base al PTPS 2009 è stata inserita nella classe di vantaggio 2, mentre che

la superficie rimanente del fondo nella classe 3. Diversamente che per gli

altri fondi, il municipio non ha però calcolato il coefficiente computando la

sola superficie risanata ma ha ritenuto di fissare un contributo forfettario di

fr. 10'000.-. Tale scelta, pur divergendo dai criteri di riparto concretamente

applicati per il calcolo dei contributi a carico dei vari proprietari privati,

non ha arrecato alcun pregiudizio a quest'ultimi, ma, anzi, ha permesso loro (e

quindi anche alla ricorrente) di trarre un piccolo beneficio. Infatti, come

rettamente rilevato dal Tribunale di espropriazione, attraverso questa

soluzione l'ente pubblico si è fatto carico di un contributo di ca. fr.

139.-/mq per la superficie risanata (72 mq in classe 2) e, pertanto, come si

vedrà meglio in seguito (consid. 6), di un importo unitario di gran lunga

superiore a quello sopportato da tutti gli altri contribuenti. Ciò è indubbiamente

andato a vantaggio di quest'ultimi. Infatti, qualora il municipio avesse applicato

anche per via Schnoz la precitata formula, a fronte di un coefficiente pari a

576 (ovvero 72 x 8, valore della classe di vantaggio 2), l'importo dovuto dall'ente

pubblico sarebbe ammontato a fr. 3'852.-, risultando così sensibilmente inferiore

al contributo forfettario di fr. 10'000.-.

5.5. Stante quanto precede è dunque a giusta ragione che il Tribunale

di espropriazione ha sostanzialmente ritenuto il riparto dei contribuiti

effettuato dal municipio conforme al diritto siccome fondato su criteri

schematici ma realistici e facilmente verificabili, oltre che su valutazioni

complete che conducono a dei risultati che non appaiono né insostenibili né

contrari ai principi della proporzionalità e della parità di trattamento, in

quanto riflettono l'effettivo vantaggio particolare di ogni singolo contribuente.

Sotto questo punto di vista, il giudizio avversato, al pari della decisione

comunale, non presta il fianco a critica alcuna.

6.Infine, per quanto concerne specificatamente il mappale n. 8040, il

contributo complessivo di fr. 167'268.- era stato inizialmente calcolato dal

municipio in funzione del preventivo d'opera, sulla scorta dei seguenti dati

risultanti dalla scheda individuale del prospetto pubblicato:

Superficie mq

Classe di vantaggio

Valore classe di vantaggio

Coefficiente

Formula di calcolo

Contributo

1'243

1

12

14'916.-

(369'450x14'916) : 42116

130'846.-

519

Considerandi

2.

8.

4'152.-

(369'450x4'152)

: 42116

36'422.-

27.

3.

0.

0.

0.

339.

4.

0.

0.

0.

920.

5.

0.

0.

0.

Totale: 3'048

Totale: 167'268.-

L'importo

richiesto è poi stato ridotto in sede di consuntivo a fr. 127'530.-, a fronte

di una spesa determinante prelevabile di fr. 281'678.-.

Rilevato che il contributo a carico del mappale n. 8040 per l'area risanata

(1'762 mq posti nelle classi 1 e 2) è pari a ca. 95 fr./mq (adeguati a

consuntivo a ca. fr. 72.-/mq), il Tribunale di espropriazione ha considerato

che tale importo sia da ritenere proporzionato a fronte dell'ampiezza della

superficie interessata - in assoluto la più estesa di tutto il comprensorio,

ciò che incide in modo significativo sul calcolo - e dei vantaggi che questa ha

ricavato dal fatto di essere stata posta al riparo da pericoli ed aver così potuto

conservare il suo carattere edificabile. E questo, sempre secondo la precedente

istanza di giudizio, a maggior ragione se si considera che il contributo dovuto

rappresenta un valore unitario medio nel confronto con gli altri fondi inclusi

nel perimetro per i quali, sempre in relazione alle sole superfici risanate,

esso oscilla tra un minimo di fr. 70.-/mq (per i mappali n. 3075/3076 poco esposti

a pericoli e ubicati a valle di via Schnoz) ed un massimo di ca. fr. 105.-/mq

(per i mappali n. 8044 e 8045 maggiormente esposti e situati a monte lungo il limitare

del bosco). Ora, dette considerazioni vengono di principio condivise da questa

Corte, che ritiene di doverle fare proprie in questa sede.

Occorre poi ancora rilevare che l'autorità comunale ha pure tenuto in debita

considerazione la circostanza secondo cui i ripari non sono stati posati

a copertura dell'intera particella, la quale rimane quindi in parte esposta ad

un pericolo alto di crollo dei massi, visto che le superfici non risanate non

sono state imposte. Anche sotto questo punto di vista dunque,

il giudizio avversato, al pari della determinazione municipale, non presta il

fianco a critica alcuna.

7.

Da

ultimo, la ricorrente domanda che gli interessi a suo carico vengano calcolati

solo a decorrere dal 3 gennaio 2011.

A questo proposito va innanzitutto detto che la questione esula dalla presente

vertenza, il cui oggetto è costituito dal prospetto pubblicato dal municipio e

non riguarda invece aspetti che attengono per lo più all'incasso del querelato

contributo.

A prescindere da ciò, la richiesta, presentata per la prima volta in sede di

memoriale conclusivo davanti all'autorità inferiore, risulterebbe ora - come

allora - irricevibile, in quanto nuova domanda (art. 57 cpv. 2 e 63 cpv. 2 LPamm).

Ma anche volendone ammettere l'ammissibilità, l'insorgente non ne trarrebbe alcun

giovamento. Difatti, la LCM prevede che il contributo è

esigibile a decorrere dalla messa in esercizio dell'opera (art. 17 cpv. 1); il

reclamo ed il ricorso non sospendono l'esigibilità del contributo (art. 13 cpv.

4). Inoltre se il contributo non è pagato nel termine stabilito decorre

l'interesse semplice al saggio usuale; l'interesse decorre anche nel caso di

reclamo e ricorso (art. 18 cpv. 1 e 2; cfr. consid. 2.4).

Ora, la messa in esercizio di un'opera di premunizione si situa, di principio,

in corrispondenza con la consegna della stessa.

Nel caso concreto, pertanto, essa coincide con il 19 dicembre 2006. Nonostante ciò, il municipio di __________ ha deciso di richiedere

il suo pagamento solamente in data 7 maggio 2008 precisando che, se non fosse

stato pagato totalmente entro 60 giorni, sarebbe decorso l'interesse semplice

al saggio usuale (in quel momento 3%).

Tale scelta si è dunque rilevata favorevole alla

ricorrente, alla quale non deriva pertanto alcun aggravio.

8.

Sulla scorta di tutto quanto precede, il ricorso deve pertanto essere

respinto, con conseguente conferma del giudizio avversato e della risoluzione

municipale da esso tutelata.

La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza

(art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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