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Decisione

52.2012.297

Procedura di approvazione degli atti normativi comunali da parte della Sezione degli enti locali

25 settembre 2012Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I dipendenti possono far parte del corpo pompieri di __________, a titolo

volontario con l'autorizzazione del Municipio."

Mediante giudizio del 3 luglio 2012 il Consiglio di Stato ha respinto il

ricorso interposto dal comune di RI 1 avverso la modifica d'ufficio apportata

all'art. 78 ROD dalla Sezione degli enti locali. Il Governo ha in sostanza

ritenuto che l'attuale regolamentazione cantonale in materia di lotta contro

gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura è concepita in funzione

del principio secondo cui l'attività pompieristica è basata sul volontariato, ragione

per la quale non sarebbe possibile prevedere a livello di regolamentazione

comunale delle disposizioni che istituiscono l'obbligatorietà dell'appartenenza

al corpo pompieri per certe categorie di dipendenti.

C. Avverso quest'ultima pronuncia il comune di RI 1 insorge ora

dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che lo stesso sia

annullato e che l'art. 78 ROD venga ratificato così come approvato dal

consiglio comunale il 12 dicembre 2011. Il ricorrente lamenta la violazione

della sua autonomia comunale. Contesta che la norma litigiosa contrasti con il

diritto cantonale, il quale non conterrebbe alcun divieto circa la possibilità

di prevedere per certe categorie di dipendenti comunali l'obbligo di prestare

servizio nel corpo pompieri. A questo proposito rileva inoltre che nelle

procedure di assunzione questa particolarità viene esplicitamente indicata,

ragione per la quale le persone che postulano per un simile posto sono

perfettamente consce dell'onere di servizio che incombe loro in caso di assunzione.

Domanda quindi che al ricorso sia concesso l'effetto sospensivo.

D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza

formulare osservazioni. Da parte sua la Sezione degli enti locali non prende

posizione sul gravame.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e

discende dall'art. 60 cpv. 2 della legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1). La legittimazione a

ricorrere del comune è certa (art. 43 LPamm). Il gravame, tempestivo (art. 46

cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

Il comune disciplina mediante regolamenti le materie che rientrano

nelle proprie competenze (art. 186 cpv. 1 LOC).

Una volta

approvati dall'organo legislativo, i regolamenti comunali devono essere esposti

al pubblico, previo avviso sugli albi comunali (art. 187 LOC). Trascorsi i termini

di esposizione, i regolamenti devono essere sottoposti al Consiglio di Stato

per approvazione (art. 188 cpv. 1 LOC). Nella procedura di approvazione dei

regolamenti comunali quest'ultimo, valendosi dei poteri di vigilanza

conferitigli dall'art. 194 LOC può apportare d'ufficio modificazioni o aggiunte

al regolamento per metterlo in consonanza con le norme della costituzione e

delle leggi, approvare il regolamento ritenuto lo stralcio delle disposizioni

non conformi alle leggi o sospendere l'approvazione del regolamento o di singole

sue disposizioni, con invito al comune a procedere alle modificazioni e

completazioni del caso, assegnando a tale scopo un termine adeguato (art. 189

cpv. 1 LOC).

Con l'approvazione

del Consiglio di Stato i regolamenti diventano esecutivi, ciò che non estingue

comunque il diritto di ricorso in ogni caso di sua applicazione (art. 190 LOC).

3.3.1

Come esposto in narrativa, il Governo cantonale ha tutelato la

modifica d'ufficio dell'art. 78 ROD apportata in sede di approvazione della

nuova normativa comunale dalla Sezione degli enti locali, ritenendo in sostanza

che, così come era stata adottata dal consiglio comunale di __________, la

disposizione fosse contraria al diritto cantonale.

Il comune ricorrente contesta in questa sede le conclusioni a cui è giunto il

Governo, sostenendo che in verità non sussisterebbe alcuna incompatibilità con

il diritto di rango superiore, ragione per la quale, disponendo e confermando

la modifica d'ufficio in parola, la Sezione degli enti locali e, rispettivamente,

il Consiglio di Stato avrebbero leso la sua autonomia comunale.

Le tesi del comune appaiono fondate e come tali vanno accolte.

3.2

In Ticino, l'organizzazione dei corpi pompieri esistenti sul territorio è

disciplinata dalla legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi,

gli inquinamenti e i danni della natura del 5 febbraio 1996 (LLI; RL 9.2.2.1) e

dal relativo regolamento del 7 aprile 1998 (RLLI; RL 9.2.2.2). L'art. 10 cpv. 1

LLI attribuisce ai comuni la competenza di istituire, organizzare e se del caso

sciogliere i corpi pompieri urbani e di montagna, con riserva di ratifica da

parte del Governo cantonale. Nella misura in cui la legislazione cantonale non

istituisce alcun obbligo per i cittadini di prestare servizio nei corpi

pompieri, si deve ammettere che l'attuale organizzazione del settore è sostanzialmente

fondata sul volontariato per quanto attiene perlomeno alla formazione dell'ossatura

di base della struttura. Fatto, questo, che comunque non ha impedito negli

ultimi anni, soprattutto nei Centri di soccorso cantonali di categoria A (art.

6, 7 lett. a e 8 cpv. 1 RLLI), di reclutare dei professionisti, vale a dire dei

dipendenti comunali assunti per svolgere completamente o parzialmente la

funzione di pompiere.

3.3

Ora, tenuto conto di quanto precede, non è oggettivamente dato di vedere

in che modo la regolamentazione cantonale attualmente in vigore possa impedire

al comune di RI 1 di continuare ad avere nel proprio ROD una disposizione che preveda,

come già avveniva sotto il regime del vecchio ROD del 7 aprile 2003 (cfr. art.

76.

vROD), che determinati dipendenti, quali segnatamente i capi squadra, gli

operai, gli addetti alla manutenzione dei servizi esterni e del Centro sportivo

e balneare di __________, siano tenuti, al fianco delle loro usuali mansioni, a

prestare servizio quali pompieri nel corpo locale. Innanzitutto occorre

considerare che la LLI non sancisce alcun obbligo assoluto per i comuni di

organizzare l'attività pompieristica facendo affidamento esclusivamente su

degli effettivi di milizia reclutati su base volontaria, dovendo un simile

sistema servire unicamente a costituire l'ossatura di base dei singoli corpi

(cfr. in proposito: messaggio del Consiglio di Stato n. 4393 del 22 marzo 1995

concernente la legge sulla lotta contro gli incendi, cap. III). A prescindere

da questo importante aspetto, va comunque detto che la controversa disposizione

comunale non introduce una sorta di obbligo generalizzato di prestare servizio,

il quale effettivamente potrebbe porre dei problemi dal profilo di una sua compatibilità

con il diritto di rango superiore. Essa si rivolge infatti ad una cerchia

ristretta e ben definita di dipendenti comunali. Inoltre, come giustamente

rilevato dal ricorrente, occorre considerare che le persone che postulano per

uno dei posti di lavoro contemplati dall'art. 78 cpv. 1 ROD, nella versione

approvata dal consiglio comunale, sono perfettamente consapevoli che, in caso

di assunzione, i loro compiti, oltre a quelli direttamente legati alla funzione

messa a concorso, comprendono anche l'impegno di servire quali pompieri nel

corpo comunale. In questo senso, si deve considerare che in sostanza anche per

queste persone la partecipazione all'attività pompieristica avviene su base

volontaria, in quanto chi non è disposto a svolgere un simile compito

semplicemente non ha che da astenersi dal concorrere per una delle posizioni

che comportano un simile onere accessorio. Per quanto attiene invece ai

dipendenti già in carica, la loro situazione non cambia rispetto al passato,

visto che già il precedente ROD del 2003 contemplava all'art. 76 una norma del

tutto analoga a quella oggetto dell'odierno contendere, ragione per cui si deve

ritenere che essi avevano già espresso in forma tacita il loro assenso a

svolgere questo servizio al momento in cui hanno accettato l'assunzione.

Riguardo infine alle ragioni che hanno indotto il legislativo di __________ a

riprendere dal vecchio ROD la soluzione normativa qui in discussione, è

sufficiente in questa sede rilevare come le stesse, diffusamente illustrate

negli allegati processuali inoltrati dal comune, risultino del tutto

sostenibili e pertinenti, ragione per la quale non prestano il fianco a nessuna

critica.

Ne discende dunque che l'art. 78 ROD, nella versione adottata dal consiglio comunale

il 12 dicembre 2011, non si pone in contrasto con il diritto cantonale e

prevede delle disposizioni che rientrano ancora nel margine di autonomia che l'art.

10.

LLI lascia ai comuni in merito all'organizzazione del servizio

pompieristico. Pertanto non sussistevano le condizioni previste dall'art. 189

cpv. 1 LOC per procedere ad una modifica d'ufficio di questa disposizione.

Avendolo fatto, la Sezione degli enti locali, dapprima, e il Consiglio di

Stato, in seguito, hanno violato l'autonomia comunale di __________.

4.

4.1. Stante

tutto quanto precede, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata

annullata unitamente a quella del 26 marzo 2012 della Sezione degli enti locali,

limitatamente alla modifica d'ufficio apportata all'art. 78 ROD.

Con l'emanazione del presente giudizio la domanda di conferimento

dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva d'oggetto.

4.2

Visto l'esito, non si prelevano né tasse, né spese (art.

28.

LPamm) e non si aggiudicano ripetibili (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza sono annullate:

1.1. la decisione 3 luglio 2012 (n. 3809) del

Consiglio di Stato;

1.2. la decisione 26 marzo

2012 della Sezione degli enti locali, limitatamente al punto in cui dispone la

modifica d'ufficio dell'art. 78 ROD di __________.

2. Non si

prelevano né tasse, né spese.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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