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Decisione

52.2012.306

Delibera opere da impresario costruttore. Nel verbale di apertura delle offerte devono essere inserite eventuali osservazioni concernenti i documenti e le irregolarità manifestatesi in quel frangente

10 ottobre 2012Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i nomi degli offerenti, gli importi delle offerte e le eventuali osservazioni

concernenti i documenti e le irregolarità già manifestatesi al momento dell'apertura

(art. 31 cpv. 2 LCPubb). Riallacciandosi al tenore di quest'ultima disposizione,

l'art. 45 cpv. 2 RLCPubb/CIAP ribadisce puntualmente gli

stessi concetti. L'apertura delle offerte, il loro esa-

me preliminare e la stesura del relativo verbale costituiscono delle formalità

essenziali di procedura, volte ad affermare la corretta attuazione del

principio della trasparenza che governa l'aggiudicazione di ogni genere di

commessa pubblica (vedi art. 1 lett. a LCPubb). Con l'apertura delle offerte e

l'iscrizione a verbale dei relativi importi si rende noto innanzi tutto il nominativo

di chi ha concorso e si conferma la ricezione delle offerte inoltrate. Ma non

solo. Si attesta che l'importo offerto corrisponde a quello effettivamente

proposto e che l'offerta contiene tutti i documenti richiesti, scongiurando

manipolazioni o negoziazioni ex post (Vincent

Carron/Jacques Fournier, La protection juridique dans la passation des

marchés publics, Fribourg 2002, p. 7 segg.). In sostanza, il verbale

di apertura delle offerte certifica quanto avviene durante tale operazione,

contraddistinta dall'apertura vera e propria delle buste contenenti le offerte,

dalla lettura degli importi proposti e da una prima verifica sommaria degli

atti pervenuti. Il documento ha valore probatorio e garantisce il rispetto del

principio della trasparenza, il quale a sua volta assicura ai concorrenti un'adeguata

protezione giuridica (Martin Beyeler, Ziele

und Instrumente des Vergaberechts, Zürich-Basel-Genf 2008, n. 23 segg.; Carron/ Fournier,

op. cit., pag. 7; RtiD II-2011 n. 20; STA 52.2012.48

del 30 marzo 2012).

4. 4.1. In

concreto, nelle prescrizioni di gara il committente ha stabilito chiaramente

che i concorrenti dovevano allegare all'offerta un programma dei lavori, atto necessario

per la valutazione del sottocriterio di aggiudicazione 2.3. Per una probabile svista

nella redazione delle regole concorsuali, la stazione appaltante non si è riservata la facoltà di escludere dalla procedura

i concorrenti che avessero inoltrato offerte incomplete in quanto prive di documenti

essenziali ai fini della loro valutazione (cfr. la pos. 252.200 CPN 102).

Le offerte prive del programma lavori sono quindi state valutate comunque, con

l'assegnazione di una nota negativa (1) nel sottocriterio 2.3.

La

Considerandi

materia del contendere non si concentra tuttavia su questo aspetto, ma sulla presenza

o meno del programma di cui trattasi nell'offerta presentata dalla RI 1. Il committente

sostiene infatti che al momento dell'apertura delle offerte la busta

inoltrata dalla ricorrente non conteneva quel documento, mentre l'interessata

afferma l'esatto contrario al fine di ottenere un punteggio migliore in

classifica e, di riflesso, la commessa.

4.2

Dall'incarto messo a disposizione di

questo Tribunale non risulta che la RI 1 abbia omesso di esibire il programma lavori

obbligatoriamente richiesto dalle prescrizioni di gara. Il verbale di apertura

delle offerte del 23 luglio 2012 - documento che, come detto, ha valore

probatorio e garantisce il rispetto del principio della trasparenza - non

riporta affatto una simile mancanza. Dalle schede di verifica delle componenti

delle offerte allestite lo stesso giorno dall'UTC emerge invero che l'offerta

dell'insorgente era priva del discusso programma e di indicazioni circa le

misure previste per rispettare le normative vigenti in materia di protezione

dell'ambiente. Questi moduli costituiscono tuttavia degli atti di lavoro interni

della stazione appaltante e non hanno alcun peso probante. Ciò che conta, in

una situazione come quella all'esame, è il contenuto del verbale di apertura delle

offerte, nel quale a norma di legge (art. 31 cpv. 2 LCPubb) devono essere inserite

eventuali osservazioni concernenti i documenti e le irregolarità

manifestatesi in quel frangente. La stesura corretta del verbale, che nel caso

di specie il committente ha redatto in modo approssimativo iscrivendo nell'atto

solo il nome dei concorrenti e l'ammontare della loro offerta, presuppone

ovviamente che i plichi inoltrati vengano esaminati in seduta pubblica subito

dopo la loro apertura, in modo da rilevare immediatamente eventuali carenze, in

particolare a livello documentale (cfr. art. 45 cpv. 2 RLCPubb/CIAP).

Sta di fatto che per quanto pretestuosa possa apparire, la

tesi della ricorrente regge e in assenza di valide prove di segno opposto deve

essere accreditata dal Tribunale.

5.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va parzialmente accolto,

annullando la controversa delibera e rinviando gli atti al committente per

nuova decisione previa rivalutazione dell'offerta della ricorrente integrata

dal programma lavori prodotto in questa sede. A dispetto di quanto richiesto

dall'insorgente, un'aggiudicazione diretta della commessa da parte del

Tribunale

cantonale amministrativo in applicazione dell'art. 41 cpv. 1 in fine LCPubb non entra in linea di conto, poiché l'offerta della RI 1 è stata apprezzata come se il

programma dei lavori non fosse esistito. Essa va pertanto rivalutata nel suo

complesso e riposizionata in graduatoria ad opera della stazione appaltante.

6.

La tassa

di giustizia è suddivisa tra ricorrente e committente in funzione della loro soccombenza,

atteso che la deliberataria ne va esente non avendo resistito all'impugnativa

(art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di

conseguenza:

1.1. la

decisione 31 luglio 2012 con la quale il municipio di CO 2 ha deliberato alla

ditta CO 1 le opere da impresario costruttore concernenti la realiz- zazione

di 140 nuovi loculi nel locale cimitero è annulla- ta;

1.2. gli

atti sono rinviati al committente per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del comune di CO 2 nella misura di

¾ e della ricorrente per la differenza.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei

limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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