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Decisione

52.2012.308

Riconoscimento di un titolo di studio accademico antecedente alla riforma di Bologna per la determinazione dello stipendio

24 novembre 2014Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i titolari di un diploma di una scuola universitaria professionale ottenuto -

di regola dopo tre anni di studio - prima dell'entrata in vigore del nuovo

sistema di studi possono portare, in aggiunta al titolo protetto della

rispettiva materia, il titolo supplementare bachelor (Disposizioni

transitorie B cpv. 1 lett. b). Tale normativa è stata oggetto di ulteriori

approfondimenti da parte di un gruppo di lavoro istituito a livello federale

per valutare l'equivalenza del curriculum di determinati studi, tra cui quello

della musica, non solo al diploma di bachelor, come previsto nella menzionata OSUP,

bensì a quello superiore di master. Sulla base del Rapporto concernente il

diritto di portare il titolo di master per i titolari di un diploma SUP

stilato dal gruppo di lavoro il 31 ottobre 2009, l'UFFT ha quindi dato atto (…) del livello superiore e delle ulteriori competenze maturate dai titolari di un diploma SUP

di diritto previgenti - rispetto ai titolari di diploma bachelor - nei

settori musica, linguistica applicata,

psicologia applicata e arte. Nel settore musica ciò avverrà mediante l'attestato

di equivalenza del diploma master. (…) i titolari di un diploma SUP previgente

possono richiedere alla SUPSI un attestato di equivalenza del diploma di master

(cfr. scritto 10 gennaio 2011 dell'UFFT al DECS). Concretamente, ciò significa

che le competenze acquisite con la precedente formazione (prima della riforma

di Bologna) sono equivalenti alla nuova e attuale formazione nella sua

integralità, sia in riferimento al livello di bachelor che a quello di master. E

questo indipendentemente dal fatto che il percorso scolastico precedente non

poteva essere valutato con il sistema attuale dei crediti ECTS (cfr. anche email

6 settembre 2012 UFFT al CSI, in particolare punti n. 2-5). L'equivalenza deve

essere ritenuta siccome riferita a tutto il percorso formativo che ora porta al

titolo di master.

3.3. Giusta l'art. 1a cpv. 1 della legge sugli stipendi degli impiegati dello

Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 (LStip; RL 2.5.4.4) la pianta e la

classificazione degli impiegati dello Stato e dei docenti e le relative

modificazioni sono stabilite dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo,

sulla base della descrizione e della valutazione di ogni singola funzione o

categoria di funzioni. Richiamata quest'ultima disposizione, il Governo ha

emanato il regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato del 21 dicembre 2010 (BU 2010,

573), il quale distingue i dipendenti per funzione, separandoli in distinti

capitoli per ciascun Dipartimento al quale appartengono. A ciascuna funzione è

attribuita una classe di organico esattamente definita, unica o con possibili

alternative indicate. Per quanto concerne i docenti di scuola media, il

menzionato regolamento prevede tre differenti classificazioni, rettamente riprese

anche nel bando di concorso: 30-31 (con titolo accademico), 29-30 (con

titolo intermedio) e 28-30 (senza titolo specifico). Il regolamento non definisce

Considerandi

le nozioni di titolo accademico e titolo intermedio. Tali concetti sono

esplicitati nella risoluzione governativa 20 giugno 2006 (n. 2972) a seguito

dei ricordati cambiamenti intervenuti nella formazione universitaria e nella diversa

denominazione dei titoli di studio con la riforma di Bologna. Per "titolo

accademico" si definisce quindi la licenza universitaria, attualmente sostituita

dal master universitario (270/300 crediti ECTS), mentre per "titolo

intermedio" si intende una formazione triennale attualmente indicata con

il nome bachelor (180 crediti ECTS; cfr. ris. gov. citata, n. 1 e 2).

4.

Nel caso

concreto il ricorrente ha seguito la sua formazione professionale prima dell'entrata

in vigore della riforma di Bologna. Ha dapprima frequentato lo Studio di base,

conclusosi con successo nel 2002, e in seguito il Corso di Studio I

(Pedagogia musicale) nel 2004, ottenendo il diploma di pedagogia

musicale quale insegnante di

fisarmonica. Tale formazione non prevedeva, come quella attuale, dei percorsi

formativi predisposti in due livelli (bachelor e master), sconosciuti a quel

momento. Formalmente il ricorrente non dispone quindi di un bachelor

(rilasciato ora di regola dopo tre anni di studi) e di un master

(ottenuto dopo ulteriori due anni) secondo gli attuali canoni scolastici. Ciò

non significa tuttavia che il diploma da esso conseguito sia divenuto privo di

valore con l'entrata in vigore della riforma di Bologna. In effetti, come

appena ricordato, per il contenuto delle materie apprese e i temi approfonditi,

le competenti autorità federali hanno riconosciuto l'equivalenza di tale

diploma con l'attuale diploma di master, ossia un diploma di ulteriore

qualificazione professionale che attesta conoscenze degli studenti maggiormente

approfondite, specializzate e fondate sulla ricerca (art. 4 cpv. 3 LSUP). Contrariamente

a quanto sostenuto dall'autorità dipartimentale prima e dal Consiglio di Stato

poi, il diploma del ricorrente deve dunque essere considerato alla stessa

stregua dell'attuale titolo di studio completo (master preceduto da bachelor) e

non solo al diploma di master (non ottenibile senza previo diploma di bachelor;

cfr. art. 5 cpv. 4 LSUP). Tra l'altro, le autorità inferiori cadono in una

palese contraddizione laddove sostengono che il diploma di pedagogia musicale

del ricorrente sarebbe paragonabile ad un solo

master non preceduto da bachelor per poi considerarlo, ai fini della

determinazione dello stipendio, un titolo intermedio che, secondo la

definizione data dal medesimo Consiglio di Stato nella risoluzione governativa

del 20 giugno 2006 (n. 2972), corrisponderebbe ad una formazione triennale

indicata con il nome di bachelor. Di conseguenza, il diploma in

pedagogia musicale quale insegnante di fisarmonica del ricorrente, in quanto

equivalente all'attuale diploma

(completo) di master, deve essere considerato quale titolo accademico ai sensi

della risoluzione governativa che definisce la natura dei titoli ai fini

della determinazione dello stipendio dei docenti di scuola media. Il ricorso

deve quindi essere accolto, con l'annullamento della decisione impugnata e

delle decisioni dipartimentali da questa protette.

5.

Visto

quanto precede, non si preleva tassa di giustizia. Al ricorrente, che solo in

questa sede si è avvalso del patrocinio di un legale, viene riconosciuta un'indennità

per ripetibili (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 3 luglio

2012 (n. 3828) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. le decisioni 15

settembre 2011 dell'Ufficio dell'insegna-mento medio e 11 gennaio 2012 della

Divisione della scuola sono annullate;

1.3. il diploma di

pedagogia musicale quale insegnante di fisarmonica rilasciato dal CSI al

ricorrente è riconosciuto quale titolo accademico.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- per

ripetibili di questa sede.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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