Lexipedia

Decisione

52.2012.313

Licenza edilizia. Sopraelevazione di una casa nel nucleo

14 febbraio 2014Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i caratteri tipologici e morfologici dell'edificio.

La deduzione appare quanto mai opinabile. È

invero difficile, per non dire impossibile, considerare un'apertura lunga una

decina di metri, interrotta da due sole esili

colonnette, larga quanto la facciata sottostante, un elemento architettonico

rispettoso della tipologia dell'edificio, caratterizzata - come detto - dalla

prevalenza del pieno dei muri perimetrali sui vuoti delle aperture, rispettivamente

dalla prevalenza della dimensione verticale su quella orizzontale di

quest'ultime.

Vero è che rispettare non significa

né riprodurre, né replicare in modo da creare falsi

architettonici. Rispettare significa comunque proporre soluzioni

architettoniche che si collocano in un rapporto armonico ed equilibrato con le

preesistenze. Condizione, questa, che non appare affatto soddisfatta, ove si

consideri, da un lato, la struttura massiccia

e prevalentemente chiusa della costruzione da sopraelevare e, dall'altro, il

carattere estremamente leggero ed aperto dell'aggiunta. Pur considerando che

l'aggiunta, come si vedrà qui appresso (consid. 2.2.4.) intende evocare la tipologia dei loggiati, di regola ben

più aperti delle facciate su cui insistono, il confronto fra le due esili

colonnette del piano aggiunto con il carattere massiccio delle parti di muro

che separano tra loro le finestre dei piani sottostanti non può non suscitare

una chiara sensazione di disarmonia e di disequilibrio. Anche se un loggiato

costituisce un elemento architettonico diverso dalla facciata su cui insiste,

il contrasto tra la tipologia di queste due componenti strutturali dell'edificio

appare eccessivo, per non dire stridente.

Ancor più marcato è il contrasto tra la

tipologia della finestra, larga quanto la facciata, della camera ricavata dalla

sopraelevazione sul versante nord dell'edificio e la tipologia della facciata

sottostante, caratterizzata dalla presenza di due sole finestre per piano,

tutte più alte che larghe. Palesemente disattesa, su questo versante dell'edificio,

è anche la morfologia delle aperture.

Vero è anche che l'art. 49.2.14.9 NA-NV

ammette un'espressione architettonica contemporanea. È tuttavia altrettanto

vero che espressioni architettoniche moderne sono ammesse soltanto se vengono

rispettate le restrizioni poste dal secondo capitolo delle norme qui in

discussione (art. 49.2.6. - 49.2.15 NA-NV); capitolo, nel quale è in

particolare contenuto l'obbligo, qui in discussione, che impone di rispettare i

caratteri tipologici e morfologici principali dell'edificio (art. 49.2.9.

NA-NV).

Pur tenendo conto dei limiti posti dall'art.

61 LPamm, rispettivamente dall'autonomia comunale, al controllo dell'apprezzamento

da parte di questo Tribunale, le conclusioni alle quali è pervenuto il municipio in ordine al rispetto della condizione

qui in esame non possono essere condivise. Nonostante il riserbo, di cui

le istanze di ricorso devono dar prova in sede di esame del contenuto normativo

attributo dall'autorità decidente alle nozioni giuridiche indeterminate che è

chiamata ad applicare, la valutazione operata dall'esecutivo comunale non

appare ragionevolmente sostenibile. Già per questo motivo, la licenza va dunque

annullata, siccome viziata da abuso di potere.

2.2.4. Aperture richiamanti la tipologia del

loggiato

2.2.4.1. Per

conseguire il permesso di sopraelevare un edificio, l'ultimo piano deve presentare aperture e un'organizzazione spaziale

che richiamino la tipologia del loggiato (art. 49.2.9. NA-NV), ovvero che

evochino quel particolare tipo di elemento architettonico costituito da un vano

coperto, integralmente aperto sul lato della facciata dell'edificio alla

stregua di un portico o di una galleria.

I loggiati,

dispone l'art. 49.2.14.5 NA-NV, possono essere chiusi con serramenti vetrati,

purché siano dotati di telai leggeri, posati in arretrato rispetto al filo

della facciata. Colonne e pilastri devono

in ogni caso rimanere liberi e non essere alterati o nascosti

dal serramento.

2.2.4.2. Nel caso concreto, il versante nord del piano aggiunto all'edificio

dei resistenti non presenta né aperture, né un'organizzazione spaziale che

richiami in qualche modo la tipologia del loggiato. L'apertura, larga quanto la

facciata, è chiusa da una finestra vetrata a tre campi, collocata a fil di

facciata, anziché in arretramento come prescrive l'art.

49.2.14.5 NA-NV. Non presenta alcun elemento atto ad evocare la tipologia del

loggiato. Per la sua larghezza, di gran lunga superiore all'altezza, si pone

inoltre in aperto contrasto con la morfologia delle aperture dei piani sottostanti

e con la tipologia dell'edificio su cui insiste, caratterizzata dalla netta prevalenza delle parti chiuse sulle aperture.

Disattende dunque anche l'obbligo di rispettare i caratteri tipologici e

morfologici principali dell'edificio, sancito dall'art. 49.2.9. NA-NV in caso di sopraelevazione; obbligo, al

quale i loggiati devono di principio attenersi anche se propongono un'espressione

architettonica contemporanea (cfr. art. 49.2.14.9 NA-NV). Sotto questo limitato

profilo, la licenza presta il fianco a critiche.

Sostanzialmente

conforme alla prescrizione qui in esame appare invece il prospetto della

sopraelevazione sul lato dell'edificio rivolto verso la piazza Frasca. Almeno

la parte aperta, che definisce la terrazza evoca in effetti la tipologia del

loggiato. Meno evidente è invece la

conformità della parte ovest, chiusa da una finestra vetrata, che racchiude il

locale ad uso cucina/pranzo. La mancanza di una colonna in corrispondenza dell'angolo

(cd. "mazzetta") formato dal serramento vetrato tra la terrazza e la parte abitabile

suscita invero qualche interrogativo dal profilo della regolarità che dovrebbe

caratterizzare le aperture in facciata dei loggiati. L'imperfezione, semmai

fosse da considerare tale, non sarebbe comunque tale da giustificare l'annullamento

della licenza, poiché sarebbe comunque facilmente emendabile.

Nemmeno l'arretramento,

invero minimo rispetto al filo della facciata, dei serramenti che chiudono

verso l'esterno il locale abitabile potrebbe giustificare una simile conclusione.

L'art. 49.2.14.5 NA-NV, che, contraddicendo apertamente la caratteristica principale

di questi elementi architettonici, permette di chiudere i loggiati con serramenti

vetrati in arretrato rispetto al filo della facciata, non impone alcun

arretramento minimo, limitandosi ad esigere

che colonne e pilastri rimangano liberi e non alterati o nascosti dal

serramento. Condizione, questa, che il progetto senz'altro adempie.

2.2.5.

Allineamenti storici

Giusta l'art.

49.2.9. NA-NV, sopraelevazioni e ampliamenti possono essere autorizzati

soltanto se gli allineamenti storici risultano mantenuti.

Il vincolo concerne in sostanza soltanto gli

ampliamenti (orizzontali). Non concerne le sopraelevazioni. Lo si deduce

chiaramente dall'art. 49.2.11. NA-NV, disciplinante l'assenza di

allineamento storico (cfr. titolo marginale), a norma del quale, quando

non sia accettabile un allineamento storico o vi siano importanti discontinuità

negli allineamenti degli edifici dovrà essere curata in modo particolare la

definizione dello spazio che viene a crearsi tra le costruzioni e lo spazio

stradale propriamente detto.

L'intervento in contestazione non comporta

alcun ampliamento orizzontale dell'edificio dei resistenti, che viene

unicamente sopraelevato. Cadono dunque nel vuoto, sotto il limitato profilo dell'obbligo

di mantenere gli allineamenti storici, le censure che il ricorrente solleva con

riferimento alla discontinuità introdotta dalla sopraelevazione nell'allineamento

delle falde e dei colmi del tetto dell'edificio dei resistenti per rapporto ai

tetti degli edifici contigui.

2.2.6. Integrazione nel tessuto antico del

nucleo

Secondo l'art.

49.2.14 NA-NV, riattamenti, trasformazioni, nuove costruzioni e qualsiasi

Considerandi

altro tipo di intervento (quale ad esempio la posa di serramenti o altre

strutture) dovranno integrarsi correttamente in termini di forma e di materiali

nel tessuto antico dei nuclei. La norma istituisce un principio di carattere generale, volto ad

imporre a tutti gli interventi edilizi di adeguarsi convenientemente al contesto edificato del nucleo. Come ben si può dedurre

dal titolo marginale della norma, essa circoscrive tuttavia quest'obbligo alla

forma ed ai materiali. Non è volta a limitare anche le dimensioni degli

edifici in base all'apprezzamento. Non introduce in particolare un obbligo

assimilabile al principio dell'inserimento

ordinato ed armonioso nel paesaggio sancito dall'art. 94 cpv. 2 della legge

sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1). Confermano questa deduzione tanto la sistematica dell'art.

49.2.14

NA-NV, collocato alla fine del capitolo dedicato alle norme

particolari, anziché fra le norme generali, quanto i singoli capoversi,

tutti intesi a disciplinare singole componenti

degli edifici (tetti, terrazzi, muri, facciate intonaci e tinteggi, loggiati,

parapetti ecc.).

Contrariamente

a quanto assume l'insorgente, l'art. 49.2.14 NA-NV non è dunque atto ad

impedire l'innalzamento dell'edificio dei resistenti per motivi riconducibili

all'inserimento dell'aggiunta nel paesaggio edificato del nucleo. Anche da

questo particolare profilo, la licenza non viola il diritto. Resta riservato

quanto verrà esposto qui appresso.

2.2.7

Inserimento nel paesaggio

2.2.7.1

Secondo l'art. 6 cpv. 1 NAPR gli edifici e gli impianti devono

essere inseriti in modo opportuno nel paesaggio. Per inserimento nel paesaggio,

precisa il cpv. 2, si intende una composizione architettonica ed urbanistica

che tenga conto di una lettura morfologica del sito specifico e che sia nel

contempo capace di essere elemento

costitutivo qualificato del disegno complessivo degli spazi costruiti e liberi. Nella relazione tecnica accompagnante

i progetti, aggiunge il cpv. 3, devono essere illustrati i criteri

materiali utilizzati per l'inserimento del progetto nel paesaggio.

La nozione di inserimento

opportuno nel paesaggio è di natura indeterminata

(Adelio Scolari, Diritto

amministrativo, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 396 seg.). Essa si distingue

dai concetti di alterazione e deturpazione

contenuti nel DLBN/RBN, poiché non si limita a sancire un divieto, ma - analogamente al principio ancorato nell'art. 94 cpv. 2 Lst - impone un obbligo, esigendo che l'edificazione si inserisca convenientemente nel quadro ambientale. La nozione configura una clausola

estetica positiva, appartenente al diritto

comunale autonomo, la quale conferisce al municipio una certa latitudine di giudizio in punto all'individuazione del

suo contenuto precettivo (cfr. STA 52.2011.323 del 22 luglio 2013 consid. 3.2.; 52.2010.147 del 24

agosto 2010, confermata da STF 1C.442/210 e 1C.448/2010 del 16 settembre 2011 con rinvii, in RtiD

I-2012 n. 11). Contenuto, che deve essere reperito nel quadro delle precisazioni

fornite dal secondo capoverso, sulla

scorta dei criteri materiali utilizzati per l'inserimento

del progetto nel paesaggio (cpv. 3), tenendo debitamente

conto dello scopo di salvaguardare i caratteri

architettonici e storici del nucleo, enunciato dall'art. 49.2.1. NA-NV.

2.2.7.2

Il

progetto in discussione prevede di sopraelevare l'edificio situato al centro di

un complesso di tre stabili, di dimensioni sostanzialmente uguali, che

delimitano il lato nord della piazza Frasca di Breganzona. La controversa

aggiunta introduce un elemento di discontinuità, che altera in modo marcato l'attuale

composizione architettonica ed urbanistica di questo lato della piazza,

rompendo l'allineamento dei cornicioni e dei colmi dei tetti dei tre edifici.

Tanto dal profilo delle forme, quanto dal profilo degli ingombri non è dato di

vedere come si possa ragionevolmente pretendere che la composizione

architettonica ed urbanistica derivante dall'innalzamento tenga conto di una

lettura morfologica del sito. Soltanto la casa Frasca presenta un loggiato

che si innalza oltre il tetto degli edifici circostanti, ma questo elemento costruttivo,

a differenza del loggiato qui in esame, risulta perfettamente integrato nell'edificio

sottostante, del quale riprende fedelmente i caratteri tipologici e

morfologici. Non si presenta come un corpo estraneo ed incoerente per foggia e

materiali.

Parimenti, non

è nemmeno dato di vedere come si possa sostenere che l'aggiunta,

abbondantemente sporgente dal tetto degli edifici contigui, sia capace di

essere elemento costitutivo qualificato del disegno complessivo degli spazi

liberi e costruiti, come esige l'art. 6 cpv. 2 NAPR. La relazione tecnica

spiega invero che il nuovo disegno di facciata presenta degli elementi che

si inseriscono nel contesto preesistente, cercando di riprenderne le linee e le

proporzioni, ma anche segnando con decisione la presenza della nuova volumetria

che si prevede di aggiungere. La spiegazione

non appare per nulla convincente. L'aggiunta, anche se costituita da una

struttura in acciaio relazionata con la facciata sottostante e

dall'aspetto molto leggero, si propone in effetti

come un elemento nuovo, di fattura moderna, deliberatamente staccato

dalla porzione intonacata, che si qualifica deprimendo e mortificando l'edificio su cui insiste. Anche dal profilo

dei materiali (metallo, vetro) impiegati, costituisce un'appendice, che

- senza presentare particolari pregi architettonici - si impone all'attenzione

per il solo fatto di sopravanzare gli edifici circostanti. La suddivisione del

nuovo piano in una parte chiusa da vetrate ed in una parte aperta non

contribuisce dal canto suo a migliorarne l'inserimento nel paesaggio edificato.

Pur tenendo

conto dei limiti posti a questo Tribunale dalla legge e dall'autonomia comunale

al controllo dell'interpretazione data dall'autorità

decidente ad una nozione giuridica indeterminata qual è quella di inserimento

opportuno nel paesaggio, le conclusioni alle quali è pervenuto l'esecutivo

comunale non appaiono sostenibili, poiché propone una soluzione architettonica

che altera e snatura in misura inaccettabile uno dei pochi angoli ancora

integri del vecchio nucleo di Breganzona.

Fondate, dal

profilo dell'art. 6 NAPR, appaiono di conseguenza le contestazioni sollevate

dall'insorgente in relazione all'adeguatezza dell'inserimento dell'aggiunta nel

paesaggio.

3.

Diritto

cantonale

3.1

L'art. 94 cpv. 2 Lst , in vigore dal 1°

gennaio 2012, sancisce il principio che impone alle costruzione di inserirsi

nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa (clausola estetica positiva).

Una

costruzione, precisa l'art. 100 del regolamento

della Lst del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1), è inserita nel

paesaggio in maniera ordinata e armoniosa quando si integra nello spazio

circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi. Non basta che non lo deturpi o non lo alteri. Deve

collocarsi in un rapporto corretto ed equilibrato con il contesto territoriale

che forma il paesaggio.

Nei nuclei, l'applicazione

di questo principio operativo, subentrato alle clausole estetiche negative

(divieto di deturpazione dei paesaggi

pittoreschi e divieto di alterazione dei siti pittoreschi) previste dal DLBN,

compete al Cantone, che vi provvede per il tramite dell'UNP (art. 99 cpv. 1

lett. b Lst; 109 cpv. 1 lett. b RLst).

3.2

In

concreto, l'UNP si è limitato a rilevare che l'ampliamento verticale non

risulta vietato dalle norme di piano regolatore in vigore (cfr. avviso

cantonale del 14 febbraio 2012 n. 76302). Non ha valutato l'inserimento della

sopraelevazione nel paesaggio in applicazione

dell'art. 94 Lst, che a quel momento era da poco entrato in vigore.

Chiamato a

prendere posizione sull'eccezione sollevata dal vicino opponente con il ricorso

al Consiglio di Stato, l'UNP ha escluso che l'intervento, interessante un paesaggio

dichiarato pittoresco, disattendesse il divieto di deturpazione sancito dal

DLBN.

Il Consiglio di

Stato ha condiviso questa conclusione, ritenendo che il DLBN continuasse ad

essere applicabile in forza dell'art. 107 Lst, giusta il quale le procedure in corso prima dell'entrata in vigore della Lst sono concluse secondo il diritto anteriore. A torto,

tuttavia, perché la riserva del diritto anteriore riguarda soltanto le procedure

pianificatorie e non quelle fondate sulla LE (cfr. STA 52.2102.172 dell'11 dicembre

2012, consid. 5.).

La mancata

applicazione dell'art. 94 Lst da parte dell'UNP non impone comunque di retrocedere gli atti a questa istanza affinché emani

un nuovo avviso fondato su tale disposizione. Si può in effetti prescindere da

un rinvio, poiché il ricorso va in ogni caso respinto già per i motivi esposti

al considerando 2. Se si considerano le perplessità che già traspaiono dall'avviso

14.

febbraio 2012 dell'UNP, a torto

fondato sul divieto di deturpazione del DLBN, non si vede d'altronde come un nuovo avviso retto dall'art. 94 cpv. 2

Lst potrebbe giungere a conclusioni diverse da quelle che si impongono in

applicazione dell'art. 6 NAPR. A maggior ragione si giustifica questa

conclusione se si considera che in un primo tempo l'UNP aveva giudicato

il progetto lesivo del divieto di alterazione (cfr. avviso del 20 ottobre

2011), ritenendo, a torto, che il vecchio nucleo di Breganzona, fosse un sito

pittoresco.

4.

4.1. In

esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando la licenza impugnata ed il giudizio governativo

che la conferma, siccome lesivi del diritto.

4.2

La tassa

di giustizia (art. 28 LPamm) è a carico dei resistenti in solido in quanto

soccombenti. Non si assegnano ripetibili (art. 31 LPamm) poiché l'insorgente è comparso come avvocato in causa

propria.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza, sono annullate:

1.1. la decisione 3 luglio

2012 del Consiglio di Stato (n.

3810);

1.2. la licenza edilizia 22 marzo 2012

rilasciata dal municipio di Lugano a CO 1 e CO 2 per ristrutturare e sopraelevare uno stabile (part. __________) situato

nel nucleo di Breganzona.

2. La tassa

di giustizia di fr. 2'000.- è a carico dei resistenti in solido. Non si assegnano

ripetibili.

3. Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster