52.2012.313
Licenza edilizia. Sopraelevazione di una casa nel nucleo
14 febbraio 2014Italiano26 min
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Numero d'incarto:
52.2012.313
Data decisione, Autorità:
14.02.2014, TRAM
Titolo:
Licenza edilizia. Sopraelevazione di una casa nel nucleo
ZONA NUCLEO
art. 51 LST
art. 94 cpv. 2 LST
Incarto n.
52.2012.313
Lugano
14 febbraio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Giovan
Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente
segretaria:
Sarah Socchi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 20 agosto 2012 di
RI 1 __________,
contro
la decisione 3 luglio 2012 del
Consiglio di Stato (n. 3810) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
licenza edilizia 22 marzo 2012 rilasciata dal municipio di Lugano a CO 1 e CO 2 per ristrutturare e sopraelevare uno
stabile (part. __________) situato nel nucleo di Breganzona;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il 13 luglio 2011 CO 1 e CO 2, qui
resistenti, hanno chiesto al municipio di Lugano il permesso di
ristrutturare e sopraelevare l'edificio
(part. __________) situato al centro di un complesso di tre stabili contigui
che delimita verso nord la piazza Frasca del nucleo di Breganzona.
La
sopraelevazione, destinata a ricavare due locali abitabili (cucina/pranzo e camera
da letto), nonché una terrazza coperta (loggia), consiste essenzialmente nell'innalzamento
(m 2.01 al colmo/m 1.44-2.50 alla gronda) delle falde del tetto,
attualmente allineate su quelle degli stabili contigui.
b. Alla domanda si è opposto RI 1, qui
ricorrente, proprietario della casa __________ (__________), bene culturale
protetto d'interesse locale, che si affaccia
sulla medesima piazza definendone il lato ovest. L'opponente ha partitamente
contestato l'intervento soprattutto dal profilo del suo inserimento nel
contesto del nucleo.
c. Con decisione
22 marzo 2012, il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione
contro di essa interposta dall'RI 1
L'autorità comunale ha in sostanza ritenuto
che l'intervento fosse conforme a tutte le disposizioni, che l'opponente
considerava disattese.
B. Con
giudizio 3 luglio 2012, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, rigettando
a sua volta l'impugnativa contro di esso interposta dall'RI 1
Dopo aver stabilito che l'art. 49 cpv. 2
delle norme di attuazione del nucleo di villaggio (NA-NV) di Breganzona ammette
anche gli ampliamenti, il Governo ha anzitutto ritenuto che la controversa
aggiunta di un piano rispettasse l'altezza massima complessiva di "1 pianterreno + 3 piani",
fissata dall'art. 49.2.9 NA-NV (consid. 2.1). Il piano cantina,
interrato soltanto parzialmente, non sarebbe computabile.
La sopraelevazione, ha poi rilevato il
Consiglio di Stato, rispetterebbe pure i caratteri tipologici e morfologici
principali dell'edificio (consid. 2.2), mentre l'ultimo piano sarebbe
conforme all'obbligo, sancito dalla norma in esame, di strutturarlo in modo da
evocare la tipologia del loggiato (consid. 2.3). Conforme alle prescrizioni di zona sarebbe pure la copertura (consid. 2.4).
Nemmeno l'obbligo di mantenere gli allineamenti storici risulterebbe disatteso
(consid. 2.5).
Dal profilo del
diritto cantonale, ha concluso il Governo, la sopraelevazione non integrerebbe gli estremi di un intervento deturpante ai sensi
del decreto sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16
gennaio 1940 (DLBN), a suo avviso ancora applicabile in forza dell'art. 107
della legge sullo sviluppo territoriale del
21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1) entrata in vigore soltanto dopo la
presentazione della domanda di costruzione.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa
licenza.
Con puntuali argomentazioni, l'insorgente
contesta in dettaglio le tesi del Consiglio
di Stato. L'intervento, sostiene anzitutto, si porrebbe in contrasto con la
casa Frasca, bene culturale protetto d'interesse locale che si affaccia
sull'omonima piazza. Irrilevante sarebbe la mancanza di un perimetro di
rispetto. La sopraelevazione, prosegue, sarebbe anche contraria allo scopo di salvaguardare i caratteri architettonici e storici
dei due nuclei antichi enunciato
dall'art. 49.2.1 NA-NV. Disattesa sarebbe pure l'altezza massima
ammissibile (pianterreno + tre piani) fissata dall'art. 49.2.9 NA-NV. L'altezza
andrebbe rispettata anche sul lato nord. Non
sarebbero inoltre dati i presupposti per una deroga. Nemmeno l'obbligo
di conservare al massimo la forma esterna degli edifici e quello di
privilegiare l'allineamento dei tetti lungo le strade pianeggianti verrebbero
rispettati.
Anche il
loggiato, chiuso per metà con una vetrata a filo di facciata, si porrebbe in contrasto con le prescrizioni di zona.
Contrariamente a quanto assume il Consiglio
di Stato, applicabile alla fattispecie sarebbe la Lst, che impone alle
costruzioni di inserirsi in modo ordinato ed armonioso nel paesaggio, e non il
DLBN, che nei paesaggi pittoreschi si limita a vietare gli interventi
deturpanti.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il
Consiglio di Stato e l'Ufficio delle
domande di costruzione (UDC) senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
municipio ed i beneficiari del permesso, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente
con argomenti che per quanto occorre verranno discussi nei seguenti
considerandi.
Considerato, in
diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale
del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente,
proprietario di un edificio vicino e già opponente (art. 21 cpv. 2 LE,
art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo
(art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base
degli atti. La situazione dei luoghi emerge
chiaramente dagli atti, in particolare dalle fotografie allegate. La visita in luogo sollecitata dall'insorgente
non appare atta a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il
giudizio (art. 18 cpv. 1 LPamm). Tanto meno occorre procedere all'assunzione
di non meglio precisati testi.
2. Diritto
comunale
2.1. L'attività
edilizia nel nucleo di villaggio di Breganzona è retta da un piano particolareggiato
e da una lunga serie di disposizioni, raccolte in unica disposizione (art.
49.2.), suddivisa in due capitoli: uno contenente le norme generali (art.
49.2.1. - 49.2.5. NA-NV), l'altro le norme particolari (art. 49.2.6. -
49.2.15 NA-NV).
Le norme generali definiscono in particolare
gli scopi (art. 49.2.1. NA-NV) e i criteri generali d'intervento
(art. 49.2.3. NA-NV).
Fra gli scopi
perseguiti dalla pianificazione particolareggiata vanno
in particolare menzionati quello di assicurare un buon ordine formale e
quello di salvaguardare i caratteri architettonici e storici dei due nuclei
antichi (art. 49.2.1. NA-NV).
Fra i criteri
generali d'intervento va invece menzionato il risanamento conservativo, che permette anche di ampliare i
vecchi stabili esistenti in buono stato di conservazione. Tipo di intervento, questo, che l'art. 49.2.9. NA-NV
definisce come segue:
Per il risanamento conservativo degli edifici, degli spazi, dei manufatti
esterni e degli arredi si intende l'intervento inteso a conservare al massimo i
caratteri distributivi interni essenziali, la forma esterna degli edifici e degli spazi aperti, i materiali e gli
elementi costruttivi d'origine, consentendo
l'introduzione dei servizi e degli impianti indispensabili per l'esercizio di
attività compatibili con i caratteri degli edifici antichi (abitazione,
commercio, servizi artigianato); esso implica pure la possibilità di risanare
le parti costruttivamente guaste, nonché di riordinare le parti funzionalmente
carenti.
Oltre al
risanamento conservativo, l'art. 49.2.9 NA-NV ammette gli ampliamenti, disciplinandoli
nel seguente modo:
Gli edifici possono essere sopraelevati e/o ampliati.
Eventuali
sopraelevazioni e ampliamenti devono sottostare alle seguenti condizioni:
• l'altezza massima complessiva non deve
superare 1 piano terreno + 3 piani, considerata
un'altezza media per ogni piano di m 3.15 al massimo, comprese le
solette;
• di regola le altezze vanno misurate a
valle; nel caso di edifici in contiguità con strade e piazze pubbliche l'altezza
viene misurata dalla quota stradale; in casi particolari, al fine di ottenere
un migliore inserimento nel contesto edificatorio circostante, il Municipio sentita
la competente commissione municipale, ha la facoltà di concedere altezze
maggiori o di imporre altezze minori. Se la concessione di un'altezza maggiore
permette l'edificazione di un piano semi-interrato supplementare, quest'ultimo non deve essere abitabile, lungo le
strade pianeggianti sarà privilegiato l'allineamento dei tetti;
• devono essere rispettate tutte le norme
di distanza contemplate dalla LAC (Legge di applicazione e complemento del
Codice civile svizzero);
• devono essere
rispettati i caratteri tipologici e morfologici principali dell'edificio;
• l'ultimo piano deve presentare aperture e
un'organizzazione spaziale che richiamino la tipologia del loggiato;
• la copertura deve essere a falde con
pendenza analoga a quella degli edifici vicini;
• gli allineamenti
storici devono essere mantenuti.
Riattamenti, trasformazioni, nuove
costruzioni e qualsiasi altro tipo d'intervento,
dispone ulteriormente l'art. 49.2.14. NA-NV, dovranno integrarsi
correttamente in termini di forma e materiali nel tessuto antico dei nuclei,
rispettando in particolare le modalità d'intervento prescritte dai
seguenti capoversi per quanto concerne tetti, terrazzi, muri perimetrali,
facciate, loggiati e parapetti.
La chiusura dei loggiati con serramenti
vetrati è ammessa purché siano dotati di telai leggeri, posati in arretrato
rispetto al filo della facciata, in modo che colonne e pilastri rimangano
liberi e non vengano alterati o nascosti dal serramento (art. 49.2.14.5. NA-NV).
L'art. 49.2.14.9. NA-NV ammette forme ed espressioni architettoniche
contemporanee, purché vengano rispettate le restrizioni
poste dal capitolo dedicato alle
norme particolari (art. 49.2.6. - 49.2.15. NA-NV).
2.2. In merito alle singole censure
sollevate dall'insorgente, questo Tribunale considera quanto segue.
2.2.1. Presenza di
un bene culturale protetto (casa Frasca)
Secondo l'insorgente,
la controversa sopraelevazione sarebbe inammissibile già perché si porrebbe in
contrasto con le esigenze di tutela della casa Frasca (part. __________), bene culturale
protetto d'interesse locale, che come l'edificio
qui in discussione fa da cornice all'omonima piazza.
Attorno al bene non è stato definito alcun
perimetro di rispetto. In mancanza di un simile perimetro l'art. 22 della legge
sulla protezione dei beni culturali del 13
maggio 1997 (LBC; RL 9.3.2.1), che vieta
all'interno di un simile perimetro interventi suscettibili di com-promettere
la conservazione o la valorizzazione del bene protetto, non è
applicabile. Ciò non significa che la presenza di questo edificio debba essere ignorata.
Significa soltanto che questa presenza va presa in considerazione, per il suo
valore architettonico e paesaggistico, nell'ambito del giudizio che deve comunque
essere reso (cfr. consid. 2.2.7.2.) in merito all'inserimento della sopraelevazione
nel paesaggio edificato del nucleo.
2.2.2. Altezza massima complessiva
Giusta l'art.
49.2.9. NA-NV l'altezza massima complessiva delle sopraelevazioni non deve
superare 1 piano + 3 piani, considerata un'altezza media di ogni piano di m
3.15 al massimo comprese le solette. La definizione del numero massimo di
piani ammissibili sta chiaramente ad indicare
che, al di là dell'obbiettivo di contenere gli ingombri verticali degli
edifici, che di per sé avrebbe potuto essere conseguito fissando un valore
massimo in termini metrici, la prescrizione si ripropone anche di assicurare
una certa omogeneità della suddivisione orizzontale degli edifici.
Di regola, soggiunge la norma, le altezze vanno misurate a valle; nel caso
di edifici in contiguità con strade e piazze pubbliche l'altezza viene misurata
dalla quota stradale; in casi particolari, al fine di ottenere un migliore
inserimento nel contesto edificatorio circostante, il Municipio sentita la
competente commissione municipale, ha la facoltà di concedere altezze maggiori
o di imporre altezze minori. Se la concessione di un'altezza maggiore permette
l'edificazione di un piano semi-interrato supplementare, quest'ultimo non deve
essere abitabile, lungo le strade pianeggianti sarà privilegiato l'allineamento
dei tetti.
L'attuale edificio è formato da 3 piani
abitabili e da un piano cantina seminterrato, non abitabile. Quest'ultimo,
verso sud, sporge per circa m 1.20 dal livello dell'antistante piazza Frasca,
mentre sul lato opposto (nord) sporge interamente dal livello della retrostante
corte interna. Con l'aggiunta del nuovo piano, il filo superiore della gronda
verrà innalzato ad un'altezza di circa m 11.70 dalla quota della piazza.
Stando alla norma, l'altezza dell'edificio
va misurata sul suo lato sud in quanto contiguo alla piazza. Misurata su questo
versante, la sopraelevazione rientra nell'altezza
massima (m 12.60) prescritta; valore,
che si ottiene moltiplicando l'altezza media per piano (m 3.15) per il
numero di piani ammissibili (4).
Stando al municipio, il fatto che il piano
cantina sporga dal suolo per circa m 1.20
non sarebbe tale da imporne il computo nel numero di piani ammissibili. La deduzione,
fondata su una disposizione del diritto autonomo comunale ed avallata
dal Consiglio di Stato, appare tutto sommato sostenibile. Non tanto perché l'art.
49.2.9. NA-NV abilita il municipio ad autorizzare in via di deroga anche la
formazione di piani seminterrati non abitabili, al fine di migliorare l'inserimento
dell'edificio nel contesto edificato circostante, quanto piuttosto perché,
verso la piazza, il piano cantina si configura come un semplice zoccolo, dotato
di piccole aperture a livello del suolo,
insuscettibile di giustificare l'attribuzione della qualifica di primo
piano al piano abitabile immediatamente sovrastante. La tesi del ricorrente di
negare a questo piano la qualifica di pianterreno non appare sostenibile,
poiché porterebbe in definitiva ad attribuirla al piano cantina. Non v'è dubbio
che verso la piazza l'attuale costruzione si presenti come un edificio
strutturato su 3 livelli, ovvero un piano terreno rialzato e due ulteriori
piani. Dal profilo del limite fissato dall'art. 49.2.9. NA-NV in base al numero di piani, la sopraelevazione di un
piano risulta immune da violazioni del diritto.
2.2.3. Caratteri tipologici e morfologici
principali dell'edificio
2.2.3.1. L'art. 49.2.9. NA-NV ammette le sopraelevazioni se rispettano i caratteri tipologici e morfologici principali dell'edificio.
Al riguardo va anzitutto rilevato che determinanti
sono i caratteri tipologici e morfologici dell'edificio interessato dall'intervento
di sopraelevazione e non quelli degli edifici circostanti.
Ferma questa premessa va poi tenuto presente
che rispettare i caratteri tipologici e morfologici dell'edificio non significa
replicare pedissequamente schemi e forme della costruzione da sopraelevare. Anche soluzioni architettoniche che
si integrano in modo conveniente con i tratti caratteristici dell'edificio
dedotto in sopraelevazione possono essere considerate rispettose delle caratteristiche
tipologiche e morfologiche dell'edificio. L'art. 49.2.14.9 NA-NV ammette
peraltro espressioni architettoniche contemporanee purché vengano rispettate le
restrizioni poste dalle norme particolari dell'art. 49.2 NA-NV, ovvero a
condizione che si collochino in un rapporto coerente con i caratteri tipologici
e morfologici dell'edificio interessato dalla sopraelevazione.
Vero è, come giustamente rileva l'insorgente,
che gli interventi di risanamento conservativo soggiacciono all'obbligo di
conservare al massimo la forma esterna dell'edificio.
A tale obbligo non può tuttavia essere attribuita una portata talmente restrittiva
da escludere qualsiasi modifica della
forma esterna dell'edificio che si renda necessaria per sopraelevarlo.
2.2.3.2. In
concreto, le principali caratteristiche morfologiche dell'edificio da sopraelevare
sono essenzialmente individuabili nell'aspetto massiccio della costruzione,
costituita dallo zoccolo del piano cantina, dai tre piani abitabili e da un
tetto a due falde, unite da un colmo orientato da est ad ovest. Dal profilo
della tipologia, il tratto saliente, peraltro riscontrabile in quasi tutti gli
edifici dei nuclei ticinesi, è costituito dalla prevalenza del pieno dei muri
perimetrali sui vuoti delle aperture, che a loro volta sono connotate dalla prevalenza della dimensione
verticale su quella orizzontale.
2.2.3.3. La
controversa sopraelevazione consiste essenzialmente in un innalzamento delle
due falde del tetto, per un'altezza variante da m 2.01 al colmo a m 1.44 alla
gronda (fronte piazza), rispettivamente m 2.50 (fronte nord), in modo da
ricavare uno spazio da destinare in parte all'abitazione (cucina/pranzo, scale,
camera) e per il resto a terrazza coperta. Verso la piazza, il tetto è sorretto
da quattro esili (Ø ca. 0.10 m) colonnette in metallo, due delle quali situate
alle estremità, che formano un'unica apertura, lunga quanto l'intera facciata,
chiusa da una vetrata per la metà corrispondente al locale cucina/pranzo ed
aperta per la metà che corrisponde alla terrazza. Sul lato opposto (nord), verso
la corte interna, la camera ricavata dalla sopraelevazione del tetto è invece
chiusa da una finestra a tre campi, che occupa l'intera larghezza della
facciata.
Il municipio ha
in sostanza ritenuto che la sopraelevazione rispettasse
Fatti
i caratteri tipologici e morfologici dell'edificio.
La deduzione appare quanto mai opinabile. È
invero difficile, per non dire impossibile, considerare un'apertura lunga una
decina di metri, interrotta da due sole esili
colonnette, larga quanto la facciata sottostante, un elemento architettonico
rispettoso della tipologia dell'edificio, caratterizzata - come detto - dalla
prevalenza del pieno dei muri perimetrali sui vuoti delle aperture, rispettivamente
dalla prevalenza della dimensione verticale su quella orizzontale di
quest'ultime.
Vero è che rispettare non significa
né riprodurre, né replicare in modo da creare falsi
architettonici. Rispettare significa comunque proporre soluzioni
architettoniche che si collocano in un rapporto armonico ed equilibrato con le
preesistenze. Condizione, questa, che non appare affatto soddisfatta, ove si
consideri, da un lato, la struttura massiccia
e prevalentemente chiusa della costruzione da sopraelevare e, dall'altro, il
carattere estremamente leggero ed aperto dell'aggiunta. Pur considerando che
l'aggiunta, come si vedrà qui appresso (consid. 2.2.4.) intende evocare la tipologia dei loggiati, di regola ben
più aperti delle facciate su cui insistono, il confronto fra le due esili
colonnette del piano aggiunto con il carattere massiccio delle parti di muro
che separano tra loro le finestre dei piani sottostanti non può non suscitare
una chiara sensazione di disarmonia e di disequilibrio. Anche se un loggiato
costituisce un elemento architettonico diverso dalla facciata su cui insiste,
il contrasto tra la tipologia di queste due componenti strutturali dell'edificio
appare eccessivo, per non dire stridente.
Ancor più marcato è il contrasto tra la
tipologia della finestra, larga quanto la facciata, della camera ricavata dalla
sopraelevazione sul versante nord dell'edificio e la tipologia della facciata
sottostante, caratterizzata dalla presenza di due sole finestre per piano,
tutte più alte che larghe. Palesemente disattesa, su questo versante dell'edificio,
è anche la morfologia delle aperture.
Vero è anche che l'art. 49.2.14.9 NA-NV
ammette un'espressione architettonica contemporanea. È tuttavia altrettanto
vero che espressioni architettoniche moderne sono ammesse soltanto se vengono
rispettate le restrizioni poste dal secondo capitolo delle norme qui in
discussione (art. 49.2.6. - 49.2.15 NA-NV); capitolo, nel quale è in
particolare contenuto l'obbligo, qui in discussione, che impone di rispettare i
caratteri tipologici e morfologici principali dell'edificio (art. 49.2.9.
NA-NV).
Pur tenendo conto dei limiti posti dall'art.
61 LPamm, rispettivamente dall'autonomia comunale, al controllo dell'apprezzamento
da parte di questo Tribunale, le conclusioni alle quali è pervenuto il municipio in ordine al rispetto della condizione
qui in esame non possono essere condivise. Nonostante il riserbo, di cui
le istanze di ricorso devono dar prova in sede di esame del contenuto normativo
attributo dall'autorità decidente alle nozioni giuridiche indeterminate che è
chiamata ad applicare, la valutazione operata dall'esecutivo comunale non
appare ragionevolmente sostenibile. Già per questo motivo, la licenza va dunque
annullata, siccome viziata da abuso di potere.
2.2.4. Aperture richiamanti la tipologia del
loggiato
2.2.4.1. Per
conseguire il permesso di sopraelevare un edificio, l'ultimo piano deve presentare aperture e un'organizzazione spaziale
che richiamino la tipologia del loggiato (art. 49.2.9. NA-NV), ovvero che
evochino quel particolare tipo di elemento architettonico costituito da un vano
coperto, integralmente aperto sul lato della facciata dell'edificio alla
stregua di un portico o di una galleria.
I loggiati,
dispone l'art. 49.2.14.5 NA-NV, possono essere chiusi con serramenti vetrati,
purché siano dotati di telai leggeri, posati in arretrato rispetto al filo
della facciata. Colonne e pilastri devono
in ogni caso rimanere liberi e non essere alterati o nascosti
dal serramento.
2.2.4.2. Nel caso concreto, il versante nord del piano aggiunto all'edificio
dei resistenti non presenta né aperture, né un'organizzazione spaziale che
richiami in qualche modo la tipologia del loggiato. L'apertura, larga quanto la
facciata, è chiusa da una finestra vetrata a tre campi, collocata a fil di
facciata, anziché in arretramento come prescrive l'art.
49.2.14.5 NA-NV. Non presenta alcun elemento atto ad evocare la tipologia del
loggiato. Per la sua larghezza, di gran lunga superiore all'altezza, si pone
inoltre in aperto contrasto con la morfologia delle aperture dei piani sottostanti
e con la tipologia dell'edificio su cui insiste, caratterizzata dalla netta prevalenza delle parti chiuse sulle aperture.
Disattende dunque anche l'obbligo di rispettare i caratteri tipologici e
morfologici principali dell'edificio, sancito dall'art. 49.2.9. NA-NV in caso di sopraelevazione; obbligo, al
quale i loggiati devono di principio attenersi anche se propongono un'espressione
architettonica contemporanea (cfr. art. 49.2.14.9 NA-NV). Sotto questo limitato
profilo, la licenza presta il fianco a critiche.
Sostanzialmente
conforme alla prescrizione qui in esame appare invece il prospetto della
sopraelevazione sul lato dell'edificio rivolto verso la piazza Frasca. Almeno
la parte aperta, che definisce la terrazza evoca in effetti la tipologia del
loggiato. Meno evidente è invece la
conformità della parte ovest, chiusa da una finestra vetrata, che racchiude il
locale ad uso cucina/pranzo. La mancanza di una colonna in corrispondenza dell'angolo
(cd. "mazzetta") formato dal serramento vetrato tra la terrazza e la parte abitabile
suscita invero qualche interrogativo dal profilo della regolarità che dovrebbe
caratterizzare le aperture in facciata dei loggiati. L'imperfezione, semmai
fosse da considerare tale, non sarebbe comunque tale da giustificare l'annullamento
della licenza, poiché sarebbe comunque facilmente emendabile.
Nemmeno l'arretramento,
invero minimo rispetto al filo della facciata, dei serramenti che chiudono
verso l'esterno il locale abitabile potrebbe giustificare una simile conclusione.
L'art. 49.2.14.5 NA-NV, che, contraddicendo apertamente la caratteristica principale
di questi elementi architettonici, permette di chiudere i loggiati con serramenti
vetrati in arretrato rispetto al filo della facciata, non impone alcun
arretramento minimo, limitandosi ad esigere
che colonne e pilastri rimangano liberi e non alterati o nascosti dal
serramento. Condizione, questa, che il progetto senz'altro adempie.
2.2.5.
Allineamenti storici
Giusta l'art.
49.2.9. NA-NV, sopraelevazioni e ampliamenti possono essere autorizzati
soltanto se gli allineamenti storici risultano mantenuti.
Il vincolo concerne in sostanza soltanto gli
ampliamenti (orizzontali). Non concerne le sopraelevazioni. Lo si deduce
chiaramente dall'art. 49.2.11. NA-NV, disciplinante l'assenza di
allineamento storico (cfr. titolo marginale), a norma del quale, quando
non sia accettabile un allineamento storico o vi siano importanti discontinuità
negli allineamenti degli edifici dovrà essere curata in modo particolare la
definizione dello spazio che viene a crearsi tra le costruzioni e lo spazio
stradale propriamente detto.
L'intervento in contestazione non comporta
alcun ampliamento orizzontale dell'edificio dei resistenti, che viene
unicamente sopraelevato. Cadono dunque nel vuoto, sotto il limitato profilo dell'obbligo
di mantenere gli allineamenti storici, le censure che il ricorrente solleva con
riferimento alla discontinuità introdotta dalla sopraelevazione nell'allineamento
delle falde e dei colmi del tetto dell'edificio dei resistenti per rapporto ai
tetti degli edifici contigui.
2.2.6. Integrazione nel tessuto antico del
nucleo
Secondo l'art.
49.2.14 NA-NV, riattamenti, trasformazioni, nuove costruzioni e qualsiasi
Considerandi
altro tipo di intervento (quale ad esempio la posa di serramenti o altre
strutture) dovranno integrarsi correttamente in termini di forma e di materiali
nel tessuto antico dei nuclei. La norma istituisce un principio di carattere generale, volto ad
imporre a tutti gli interventi edilizi di adeguarsi convenientemente al contesto edificato del nucleo. Come ben si può dedurre
dal titolo marginale della norma, essa circoscrive tuttavia quest'obbligo alla
forma ed ai materiali. Non è volta a limitare anche le dimensioni degli
edifici in base all'apprezzamento. Non introduce in particolare un obbligo
assimilabile al principio dell'inserimento
ordinato ed armonioso nel paesaggio sancito dall'art. 94 cpv. 2 della legge
sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1). Confermano questa deduzione tanto la sistematica dell'art.
49.2.14
NA-NV, collocato alla fine del capitolo dedicato alle norme
particolari, anziché fra le norme generali, quanto i singoli capoversi,
tutti intesi a disciplinare singole componenti
degli edifici (tetti, terrazzi, muri, facciate intonaci e tinteggi, loggiati,
parapetti ecc.).
Contrariamente
a quanto assume l'insorgente, l'art. 49.2.14 NA-NV non è dunque atto ad
impedire l'innalzamento dell'edificio dei resistenti per motivi riconducibili
all'inserimento dell'aggiunta nel paesaggio edificato del nucleo. Anche da
questo particolare profilo, la licenza non viola il diritto. Resta riservato
quanto verrà esposto qui appresso.
2.2.7
Inserimento nel paesaggio
2.2.7.1
Secondo l'art. 6 cpv. 1 NAPR gli edifici e gli impianti devono
essere inseriti in modo opportuno nel paesaggio. Per inserimento nel paesaggio,
precisa il cpv. 2, si intende una composizione architettonica ed urbanistica
che tenga conto di una lettura morfologica del sito specifico e che sia nel
contempo capace di essere elemento
costitutivo qualificato del disegno complessivo degli spazi costruiti e liberi. Nella relazione tecnica accompagnante
i progetti, aggiunge il cpv. 3, devono essere illustrati i criteri
materiali utilizzati per l'inserimento del progetto nel paesaggio.
La nozione di inserimento
opportuno nel paesaggio è di natura indeterminata
(Adelio Scolari, Diritto
amministrativo, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 396 seg.). Essa si distingue
dai concetti di alterazione e deturpazione
contenuti nel DLBN/RBN, poiché non si limita a sancire un divieto, ma - analogamente al principio ancorato nell'art. 94 cpv. 2 Lst - impone un obbligo, esigendo che l'edificazione si inserisca convenientemente nel quadro ambientale. La nozione configura una clausola
estetica positiva, appartenente al diritto
comunale autonomo, la quale conferisce al municipio una certa latitudine di giudizio in punto all'individuazione del
suo contenuto precettivo (cfr. STA 52.2011.323 del 22 luglio 2013 consid. 3.2.; 52.2010.147 del 24
agosto 2010, confermata da STF 1C.442/210 e 1C.448/2010 del 16 settembre 2011 con rinvii, in RtiD
I-2012 n. 11). Contenuto, che deve essere reperito nel quadro delle precisazioni
fornite dal secondo capoverso, sulla
scorta dei criteri materiali utilizzati per l'inserimento
del progetto nel paesaggio (cpv. 3), tenendo debitamente
conto dello scopo di salvaguardare i caratteri
architettonici e storici del nucleo, enunciato dall'art. 49.2.1. NA-NV.
2.2.7.2
Il
progetto in discussione prevede di sopraelevare l'edificio situato al centro di
un complesso di tre stabili, di dimensioni sostanzialmente uguali, che
delimitano il lato nord della piazza Frasca di Breganzona. La controversa
aggiunta introduce un elemento di discontinuità, che altera in modo marcato l'attuale
composizione architettonica ed urbanistica di questo lato della piazza,
rompendo l'allineamento dei cornicioni e dei colmi dei tetti dei tre edifici.
Tanto dal profilo delle forme, quanto dal profilo degli ingombri non è dato di
vedere come si possa ragionevolmente pretendere che la composizione
architettonica ed urbanistica derivante dall'innalzamento tenga conto di una
lettura morfologica del sito. Soltanto la casa Frasca presenta un loggiato
che si innalza oltre il tetto degli edifici circostanti, ma questo elemento costruttivo,
a differenza del loggiato qui in esame, risulta perfettamente integrato nell'edificio
sottostante, del quale riprende fedelmente i caratteri tipologici e
morfologici. Non si presenta come un corpo estraneo ed incoerente per foggia e
materiali.
Parimenti, non
è nemmeno dato di vedere come si possa sostenere che l'aggiunta,
abbondantemente sporgente dal tetto degli edifici contigui, sia capace di
essere elemento costitutivo qualificato del disegno complessivo degli spazi
liberi e costruiti, come esige l'art. 6 cpv. 2 NAPR. La relazione tecnica
spiega invero che il nuovo disegno di facciata presenta degli elementi che
si inseriscono nel contesto preesistente, cercando di riprenderne le linee e le
proporzioni, ma anche segnando con decisione la presenza della nuova volumetria
che si prevede di aggiungere. La spiegazione
non appare per nulla convincente. L'aggiunta, anche se costituita da una
struttura in acciaio relazionata con la facciata sottostante e
dall'aspetto molto leggero, si propone in effetti
come un elemento nuovo, di fattura moderna, deliberatamente staccato
dalla porzione intonacata, che si qualifica deprimendo e mortificando l'edificio su cui insiste. Anche dal profilo
dei materiali (metallo, vetro) impiegati, costituisce un'appendice, che
- senza presentare particolari pregi architettonici - si impone all'attenzione
per il solo fatto di sopravanzare gli edifici circostanti. La suddivisione del
nuovo piano in una parte chiusa da vetrate ed in una parte aperta non
contribuisce dal canto suo a migliorarne l'inserimento nel paesaggio edificato.
Pur tenendo
conto dei limiti posti a questo Tribunale dalla legge e dall'autonomia comunale
al controllo dell'interpretazione data dall'autorità
decidente ad una nozione giuridica indeterminata qual è quella di inserimento
opportuno nel paesaggio, le conclusioni alle quali è pervenuto l'esecutivo
comunale non appaiono sostenibili, poiché propone una soluzione architettonica
che altera e snatura in misura inaccettabile uno dei pochi angoli ancora
integri del vecchio nucleo di Breganzona.
Fondate, dal
profilo dell'art. 6 NAPR, appaiono di conseguenza le contestazioni sollevate
dall'insorgente in relazione all'adeguatezza dell'inserimento dell'aggiunta nel
paesaggio.
3.
Diritto
cantonale
3.1
L'art. 94 cpv. 2 Lst , in vigore dal 1°
gennaio 2012, sancisce il principio che impone alle costruzione di inserirsi
nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa (clausola estetica positiva).
Una
costruzione, precisa l'art. 100 del regolamento
della Lst del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1), è inserita nel
paesaggio in maniera ordinata e armoniosa quando si integra nello spazio
circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi. Non basta che non lo deturpi o non lo alteri. Deve
collocarsi in un rapporto corretto ed equilibrato con il contesto territoriale
che forma il paesaggio.
Nei nuclei, l'applicazione
di questo principio operativo, subentrato alle clausole estetiche negative
(divieto di deturpazione dei paesaggi
pittoreschi e divieto di alterazione dei siti pittoreschi) previste dal DLBN,
compete al Cantone, che vi provvede per il tramite dell'UNP (art. 99 cpv. 1
lett. b Lst; 109 cpv. 1 lett. b RLst).
3.2
In
concreto, l'UNP si è limitato a rilevare che l'ampliamento verticale non
risulta vietato dalle norme di piano regolatore in vigore (cfr. avviso
cantonale del 14 febbraio 2012 n. 76302). Non ha valutato l'inserimento della
sopraelevazione nel paesaggio in applicazione
dell'art. 94 Lst, che a quel momento era da poco entrato in vigore.
Chiamato a
prendere posizione sull'eccezione sollevata dal vicino opponente con il ricorso
al Consiglio di Stato, l'UNP ha escluso che l'intervento, interessante un paesaggio
dichiarato pittoresco, disattendesse il divieto di deturpazione sancito dal
DLBN.
Il Consiglio di
Stato ha condiviso questa conclusione, ritenendo che il DLBN continuasse ad
essere applicabile in forza dell'art. 107 Lst, giusta il quale le procedure in corso prima dell'entrata in vigore della Lst sono concluse secondo il diritto anteriore. A torto,
tuttavia, perché la riserva del diritto anteriore riguarda soltanto le procedure
pianificatorie e non quelle fondate sulla LE (cfr. STA 52.2102.172 dell'11 dicembre
2012, consid. 5.).
La mancata
applicazione dell'art. 94 Lst da parte dell'UNP non impone comunque di retrocedere gli atti a questa istanza affinché emani
un nuovo avviso fondato su tale disposizione. Si può in effetti prescindere da
un rinvio, poiché il ricorso va in ogni caso respinto già per i motivi esposti
al considerando 2. Se si considerano le perplessità che già traspaiono dall'avviso
14.
febbraio 2012 dell'UNP, a torto
fondato sul divieto di deturpazione del DLBN, non si vede d'altronde come un nuovo avviso retto dall'art. 94 cpv. 2
Lst potrebbe giungere a conclusioni diverse da quelle che si impongono in
applicazione dell'art. 6 NAPR. A maggior ragione si giustifica questa
conclusione se si considera che in un primo tempo l'UNP aveva giudicato
il progetto lesivo del divieto di alterazione (cfr. avviso del 20 ottobre
2011), ritenendo, a torto, che il vecchio nucleo di Breganzona, fosse un sito
pittoresco.
4.
4.1. In
esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando la licenza impugnata ed il giudizio governativo
che la conferma, siccome lesivi del diritto.
4.2
La tassa
di giustizia (art. 28 LPamm) è a carico dei resistenti in solido in quanto
soccombenti. Non si assegnano ripetibili (art. 31 LPamm) poiché l'insorgente è comparso come avvocato in causa
propria.
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 3 luglio
2012 del Consiglio di Stato (n.
3810);
1.2. la licenza edilizia 22 marzo 2012
rilasciata dal municipio di Lugano a CO 1 e CO 2 per ristrutturare e sopraelevare uno stabile (part. __________) situato
nel nucleo di Breganzona.
2. La tassa
di giustizia di fr. 2'000.- è a carico dei resistenti in solido. Non si assegnano
ripetibili.
3. Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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