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Decisione

52.2012.330

Giurisdizione amministrativa negata in materia di rapporto d'impiego retto dal regolamento per il personale delle case anziani (ROCA)

24 aprile 2014Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I. Corte di diritto civile del Tribunale

federale ha in effetti dato per scontata la natura privatistica del

rapporto d'impiego del personale delle case per anziani, ravvisando nel ROCA un

contratto collettivo di lavoro (CCL) retto dalla legge federale di complemento

del codice civile svizzero del 30 marzo 1911 (CO;

RS 220). Poco importa che l'Alta

Corte federale, chiamata a statuire su un ricorso proposto da alcune

case per anziani contro un lodo della Commissione speciale di ricorso istituita in base all'art. 71 ROCA, non abbia approfondito la questione

relativa alla natura privatistica o pubblicistica del rapporto d'impiego del

personale di questi stabilimenti, rilevando in particolare l'assenza di una

base legale che permetta ai consorzi di comuni, chiamati a svolgere compiti di

interesse pubblico, di assoggettarlo al diritto privato (cfr. DTF 118 II 218

consid. 3 in fine; Corti, op.

Considerandi

cit., n. 7).

A fronte della perdurante inazione del legislatore cantonale

a risolvere in modo chiaro ed inequivocabile la questione relativa alla natura

del rapporto d'impiego del personale delle case per anziani gestite da enti di

diritto pubblico, quali comuni o consorzi di comuni, questo Tribunale si

allinea alla tesi implicita, su cui si fonda la sentenza del 30 gennaio 2012

del Tribunale federale sopra citata.

3.

In

esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto,

annullando il dispositivo n. 1 del giudizio governativo impugnato, siccome

emanato in difetto di giurisdizione, dimezzando le ripetibili riconosciute alla

qui resistente dal Consiglio di Stato e

ripristinando la decisione 24 febbraio 2012 del RI 1. Resta impregiudicato il

diritto della resistente di riattivare semmai il procedimento di ricorso avviato davanti alla CPC, che per quanto

emerge dagli atti risulta tuttora pendente.

4.

La tassa di giustizia e le spese (art. 28 LPamm)

sono a carico della resistente, che rifonderà al ricorrente, patrocinato

da un legale, un'indennità per ripetibili (art. 31 LPamm) di entrambe le istanze.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. il dispositivo n. 1 della decisione 11 luglio

2012 del Consiglio di Stato (n. 4046) è annullato;

1.2. il dispositivo n. 5 della decisione 11 luglio

2012 del Consiglio di Stato (n. 4046)

è riformato nel senso che il RI 1 verserà ad CO 1 fr. 250.- a titolo di

ripetibili;

1.3. la decisione 24 febbraio 2012 del RI 1 è confermata.

2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a

carico di CO 1, che rifonderà al RI 1 fr. 2'000.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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