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Decisione

52.2012.333

Licenza edilizia. Distanza tra edifici

27 novembre 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

52.2012.333

Data decisione, Autorità:

27.11.2013, TRAM

Titolo:

Licenza edilizia. Distanza tra edifici

DIASTANZA TRA EDIFICI

art. 21 LE

art. 39 cpv. 3 LE

Incarto n.

52.2012.333

Lugano

27 novembre 2013

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente,

Giovan

Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente

segretaria:

Sarah Socchi, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 27 agosto 2012 di

RI 1

RI 2

RI 3

rappresentati da: RA 1

contro

la decisione 11 luglio 2012 del Consiglio di Stato

(n. 4045) che accoglie l'impugnativa inoltrata da CO 1 avverso la decisione

21 dicembre 2011 con cui il municipio di Lugano ha concesso a RI 1 il permesso di costruire due case unifamiliari a

Barbengo (part. __________);

ritenuto, in

fatto

che con domanda di costruzione 21 settembre

2011, RI 1, qui ricorrente, ha chiesto

al municipio di Lugano il permes-so di edificare due case unifamiliari (A e B) su

un terreno (part.

__________) situato a Barbengo, a valle di

una strada comunale, all'interno della zona residenziale R2;

che i due stabili, articolati su due livelli

(PT e 1P), non sono allineati; le loro facciate [sud-est (A) rispettivamente

nord-ovest (B)] si fronteggiano, al piano

superiore, limitatamente ad un tratto lungo ca. m 1.80, ad una distanza

di m 2.85; al livello inferiore, alla facciata

sud-est dello stabile A è addossato un corpo largo m 1.65 (adibito a

vano cantina e collegato ad una lavanderia); tra questo e lo stabile B, è

incuneato un terrapieno (L = m 1.65) di pari altezza, sorretto da un muro;

che nel termine di pubblicazione alla domanda di costruzione si è opposta CO 1,

qui resistente, comproprietaria di un edificio (part. __________) situato a

monte della citata strada;

che, raccolto l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del

territorio (n. 77402), il 21 dicembre 2011 il municipio ha rilasciato all'insorgente il permesso richiesto, respingendo l'opposizione

della vicina;

che con giudizio 11 luglio 2012, il Consiglio

di Stato ha accolto l'impugnativa inoltrata da CO 1 avverso la suddetta

decisione, che ha annullato;

che, disattesa una censura di natura formale,

il Governo ha respinto le eccezioni riferite alle distanze da confine e

quelle tra edifici su fondi vicini, mentre ha stabilito che i due stabili progettati non rispettano la distanza minima tra

edifici sullo stesso fondo (6.00 m) prescritta dagli art. 14 cpv. 2 e 58 delle norme d'attuazione del piano regolatore

(NAPR); fondo che era frattanto divenuto di comproprietà dell'insorgente RI 2 e

RI 3, pure qui ricorrenti;

che avverso la predetta risoluzione governativa, con ricorso 27 agosto 2012

questi ultimi si aggravano ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata e sia ripristinata

la licenza edilizia rilasciata dal municipio;

che gli insorgenti sostengono che la disattenzione della distanza minima tra

edifici sarebbe di lieve entità: il diniego del permesso non sarebbe pertanto

giustificato, così come deciso dal municipio;

Considerandi

al difetto, aggiungono, potrebbe essere posto rimedio mediante

semplice unione dei due fabbricati;

che all'accoglimento dell'impugnativa si

oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni;

ad opposta conclusione perviene il municipio, mentre CO 1 chiede che il ricorso venga respinto; delle loro

argomentazioni si dirà, per quanto occorre, in appresso;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.

21.

cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1);

che legittimato a ricorrere è unicamente RI

1, quale istante in licenza (cfr. art. 21 cpv. 1 LE), personalmente e

direttamente toccato dal giudizio impugnato (art. 43 cpv. 1 legge di procedura

per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1); RI 3

e RI 2 - i quali, stando agli atti, hanno presenziato al sopralluogo disposto

dal Governo nella veste di comproprietari del fondo (che peraltro risulta ora appartenere

unicamente ad RI 2, a seguito del recente scioglimento della comproprietà; cfr.

estratto RF) - non sono per contro abilitati ad agire in giudizio; la decisione

governativa - intimata solo a RI 1 - non li grava in alcun modo;

che del resto l'art. 21 cpv. 2 LE conferisce il diritto di impugnare le

decisioni del municipio soltanto all'istante in licenza, agli opponenti, al

Dipartimento ed in seconda istanza al Comune; non lo conferisce anche al

proprietario (cfr. STA 52.2002.344 del 9 gennaio 2002 consid. 1.1., con distinzione

del caso di una procedura di rilascio del permesso a posteriori); di riflesso, quest'ul-timo non viene di regola neppure coinvolto

nell'ambito di una procedura di ricorso promossa da un vicino opponente;

che, con questa riserva, l'impugnativa, tempestiva (art. 46 cpv. 1 LPamm), è ricevibile in ordine e può essere evasa

sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm); non

occorre assumere le prove (audizione delle parti, ecc.) genericamente richieste

dalla resistente;

che secondo l'art. 14 NAPR la distanza tra due edifici su fondi contigui è la

somma delle rispettive distanze dallo stesso confine; tra edifici sullo stesso

fondo, soggiunge la norma, è da considerare un confine ideale;

che nella zona R2, per lunghezza di facciata

fino a 16.00 metri, la distanza minima

da confine è pari a 3.00 m (cfr. art. 58 NAPR); quella minima tra

edifici è dunque pari a 6.00 m;

che nel caso concreto, è certo che i due

edifici (A e B), in corrispondenza delle facciate sud-est e nord-ovest, al

livello superiore, disattendono di gran lunga

la distanza minima (6.00 m) tra edifici

esatta dall'art. 14 NAPR, essendo staccati solo m 2.85 l'una dall'altra (cfr. pianta 1P);

che, contrariamente a quanto sostiene il municipio, il fatto che la distanza

mancante sia limitata ad un tratto di facciata lungo ca. m 1.80 non permette di

prescindere dal rispetto di questo requisito;

che nella situazione concreta del fondo non è inoltre ravvisabile alcunché di

particolare, segnatamente dal profilo di una sua edificazione razionale, tale da giustificare - eccezionalmente - la

concessione di una deroga ai sensi dell'art. 3 NAPR a questo parametro; deroga

che non è comunque stata richiesta, né concessa;

che, come concluso dal Governo, una deroga

giusta l'art. 15 NAPR (titolo: convenzioni fra privati) non

entra invece in considerazione, poiché riferita alla distanza tra edifici; solo

le distanze da confine possono formare l'oggetto di un accordo fra privati, ri-servato

il rispetto delle distanze tra edifici; neppure il ricorrente RI 2 lo contesta;

che, contrariamente a quanto sostiene lo stesso insorgente, al difetto non può

essere posto rimedio mediante semplice unione dei due fabbricati; di

principio, la rimozione di difetti del permesso

di costruzione mediante l'imposizione di clausole accessorie è infatti esclusa

quando la correzione - come in concreto - deve essere ulteriormente definita

mediante un'adeguata progettazione (cfr. STA 52.2012.137/142/161 del 13

novembre 2012, consid. 2.3);

che verosimilmente la modifica auspicata non

sarebbe peraltro suscettibile di porre rimedio alla lacuna del progetto;

l'inserimento di un corpo intermedio fra i due stabili, alto quanto questi

ultimi (+ 5.85 m), andrebbe assimilato ad una costruzione principale, che non rispetterebbe tuttavia la

distanza minima (6.00 m) tra edifici dall'ala

sporgente a valle (lato nord-ovest) dello stabile B (cfr. anche Christoph Fritzsche/Peter Bösch/Thomas Wipf,

Zürcher Planungs- und Baurecht, 5. ed., Zurigo 2011, pag. 867 seg.);

che già per questo motivo, il progetto non può essere autorizzato, in quanto non

conforme alle normative concretamente applicabili;

che a pian terreno, il corpo stretto m 1.65 (adibito a vano cantina e collegato ad una lavanderia) addossato alla

facciata sud-est dello stabile A, nella misura in cui non superi l'altezza

di 3.00 m - ovvero eliminando il muro (parapetto; h: +3.40) che lo sormonta e rendendo inaccessibile il suo tetto sistemato a

giardino - potrebbe invece essere assimilato ad una costruzione

accessoria che può sorgere in contiguità con il terrapieno (L = m 1.65) di pari

altezza, sorretto da un muro, a lato dello stabile B;

che dal profilo degli ingombri, l'edificazione

rientrerebbe nei parametri esatti dall'art. 26 NAPR per le costruzioni

accessorie, che possono sorgere a confine, se contigue;

che considerato che la licenza edilizia non può comunque essere rilasciata non

occorre soffermarsi ulteriormente su tale aspetto;

che, sulla base delle considerazioni che precedono, nella misura in cui è

ricevibile, il ricorso deve dunque essere respinto;

che la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta

a carico degli insorgenti secondo soccombenza, i quali rifonderanno

inoltre ad RI 2, patrocinata da un legale, un'adeguata indennità a titolo di

ripetibili (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico di RI 1, RI 2 e RI 3, in solido, i quali rifonderanno inoltre a CO 1, complessivamente, un identico importo a titolo di

ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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